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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 21799/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 30 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 9 dicembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di rapina.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato a titolo di concorso, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che in particolare a pagina 4 della sentenza impugnata ha evidenziato come dalla pacifica ricostruzione dei fatti emergesse il pieno coinvolgimento del prevenuto quale concorrente nella rapina, a nulla rilevando in termini di esclusione di responsabilità la frase da questi pronunciata verso l'autore materiale della condotta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 30 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 9 dicembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di rapina. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato a titolo di concorso, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che in particolare a pagina 4 della sentenza impugnata ha evidenziato come dalla pacifica ricostruzione dei fatti emergesse il pieno coinvolgimento del prevenuto quale concorrente nella rapina, a nulla rilevando in termini di esclusione di responsabilità la frase da questi pronunciata verso l'autore materiale della condotta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21799/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris