CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 2025
Cassazione n. 15411/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 18 settembre 2024, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.187 CdS. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato a mezzo del difensore, deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto , sostenendo la mancanza assoluta della prova del fatto che si trovasse alla guida; con il secondo motivo, vizio di motivazione relativamente al diniego delle attenuanti generiche. 3 . Il ricorso è inammissibile. Va rilevato che la sentenza impugnata ricostruisce senza alcuna frattura logica il compendio probatorio vagliato, argomentando che: 1) il verbale di pronto soccorso presso cui era stato trasportato l'imputato, politraumatizzato, sotto la voce" modalità trauma" riportava" incidente [OSCURATO:PERSONA]"; 2) in piazza [OSCURATO:PERSONA] era stata rinvenuta, gravemente incidentata, l'autovettura intestata alla madre dell'imputato, cui era stata restituita. I giudici di merito osservano dunque, coerentemente, che l'attestazione del verbale di PS e il luogo di contemporaneo rinvenimento della vettura incidentata portavano alla logica deduzione che lo Spatola fosse alla guida della vettura. A fronte di tale coerente tessuto motivazionale, che si salda integralmente, secondo i principi della " doppia conforme", con la sentenza di primo grado, i motivi proposti sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate nella sentenza impugnata. I motivi, inoltre, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e, come tale, inammissibili (sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). Quanto al secondo motivo, va rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 , Rv. 270986 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 - 03). La Corte territoriale, facendo corretta applicazione del principio, ha rilevato l'assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine. 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile li ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 Il C9nsigli