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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06935/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia grave; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione ìn relazione alla valutazione del quadro probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a prefìgurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7 del provvedimento impugnato); Rilevato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, è manifestamente infondato, perché - contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato - il delitto a lui contestato ossia quello di cui all'art. 612 comma 2 cod. pen. è un reato di pericolo, sia pure concreto, e, in quanto tale, non richiede un danno effettivo ma una condotta che sia ex ante idonea a realizzarlo; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia grave; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione ìn relazione alla valutazione del quadro probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a prefìgurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7 del provvedimento impugnato); Rilevato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, è manifestamente infondato, perché - contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato - il delitto a lui contestato ossia quello di cui all'art. 612 comma 2 cod. pen. è un reato di pericolo, sia pure concreto, e, in quanto tale, non richiede un danno effettivo ma una condotta che sia ex ante idonea a realizzarlo; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 novembre
Sentenza Cassazione n. 06935/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris