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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14360/2024

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ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 2411 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto [OSCURATO:PERSONA] entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale n. 5756/44/2016, depositata in data 16 giugno 2016; Oggetto:[OSCURATO:PERSONA], Irap e Iva 2008 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva rigettato l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] nonché quello incidentale dell’Ufficio avverso la sentenza n. 1209/03/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Benevento che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla suddetta contribuente, esercente attività di bar e degli apparecchi di cui al comma 6 dell’art. 110 TULPS, avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/73, aveva contestato, per il 2008, un maggior reddito di impresa, ai fini Irpef, Irap e Iva, stante l’emersa antieconomicità della gestione dell’attività commerciale essendo risultati i ricavi dichiarati inferiori al costo del venduto. -la contribuente è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] -la notifica in data 16 gennaio 2017 , a mezzo servizio postale, del ricorso per cassazione è statatentata presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] (sia in Via GB de la Salle n. 10 che in [OSCURATO:PERSONA] n. 82 Benevento), quale asserito procuratore domiciliatario della contribuente in grado di appello benché dalla sentenza impugnata risulti altro nome ([OSCURATO:PERSONA]) quale difensore della medesima, notifica, in ogni caso , non perfezionatasi per irreperibilità relativa del destinatario in mancanzadella produzione dell’avviso ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa(Cass.

SU n. 10012/2021); -peraltro, la notifica effettuata in data 16 gennaio 2017 nei confronti della parte personalmente (presso la residenza della stessa) è ugualmente nulla in quanto effettuata in violazione dell’art.330 cod. proc. civ. (applicabile anche al processo tributario in cassazione), che prevede la notificazione del ricorso in via prioritaria al procuratore domiciliatario (Cass. n. 3666 del 07/02/2019; Cass. n. 10500 del 03/05/2018; Cass. n. 24450 del 17/10/2017; Cass. n. 15236 del 03/07/2014); - pertanto, è necessario disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 291 e 330 c.p.c.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo, assegnando all’Agenzia delle entrate termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso per c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 2411 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto [OSCURATO:PERSONA] entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale n. 5756/44/2016, depositata in data 16 giugno 2016; Oggetto:[OSCURATO:PERSONA], Irap e Iva 2008 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva rigettato l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] nonché quello incidentale dell’Ufficio avverso la sentenza n. 1209/03/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Benevento che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla suddetta contribuente, esercente attività di bar e degli apparecchi di cui al comma 6 dell’art. 110 TULPS, avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/73, aveva contestato, per il 2008, un maggior reddito di impresa, ai fini Irpef, Irap e Iva, stante l’emersa antieconomicità della gestione dell’attività commerciale essendo risultati i ricavi dichiarati inferiori al costo del venduto. -la contribuente è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] -la notifica in data 16 gennaio 2017 , a mezzo servizio postale, del ricorso per cassazione è statatentata presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] (sia in Via GB de la Salle n. 10 che in [OSCURATO:PERSONA] n. 82 Benevento), quale asserito procuratore domiciliatario della contribuente in grado di appello benché dalla sentenza impugnata risulti altro nome ([OSCURATO:PERSONA]) quale difensore della medesima, notifica, in ogni caso , non perfezionatasi per irreperibilità relativa del destinatario in mancanzadella produzione dell’avviso ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa(Cass. SU n. 10012/2021); -peraltro, la notifica effettuata in data 16 gennaio 2017 nei confronti della parte personalmente (presso la residenza della stessa) è ugualmente nulla in quanto effettuata in violazione dell’art.330 cod. proc. civ. (applicabile anche al processo tributario in cassazione), che prevede la notificazione del ricorso in via prioritaria al procuratore domiciliatario (Cass. n. 3666 del 07/02/2019; Cass. n. 10500 del 03/05/2018; Cass. n. 24450 del 17/10/2017; Cass. n. 15236 del 03/07/2014); - pertanto, è necessario disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 291 e 330 c.p.c. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo, assegnando all’Agenzia delle entrate termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso per c
Sentenza Cassazione n. 14360/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris