CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 settembre 2026
Cassazione n. 34571/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osario [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/01/1963avverso la sentenza del 08/11/2024 del TRIBUNALE di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio lasentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania ha prosciolto, ai sensidell’art. 529 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato dicui all’art. 610 cod. pen.Il giudice di primo grado aveva rilevato che, a seguito della entrata in vigoredel d.lgs. n. 150 del 2022, il reato in rassegna era divenuto punibile a querela diparte; atto propulsivo che nella specie difettava.2. La decisione è stata appellata dal Procuratore della Repubblica presso ilTribunale e dalla parte civile. L’imputato ha proposto appello incidentale rispettoall’impugnazione della ridetta parte pubblica.Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania ha propostoricorso per cassazione.Con ordinanza del 2 febbraio 2026 la Corte di appello di Catania ha dichiaratoinammissibili tutti gli appelli e ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione per ladecisione sul ricorso del Procuratore generale distrettuale.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.Il difensore dell’imputato ha trasmesso una memoria con la quale ribadiscel'insussistenza della condizione di procedibilità sia per i fatti sino al 23 dicembre2017 sia per quelli dal 23 dicembre 2017 al giugno 2019, dato che la parte civilenon ha mai manifestato, in maniera chiara e inequivocabile, l’intenzione dichiedere la punizione del responsabile.Il difensore ritiene, inoltre, irrituale la modifica del capo di imputazione,compiuta a notevole distanza dai fatti, con il prolungamento della data dicommissione del reato al giugno 2019.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso del Procuratore generale è fondato.2. Occorre preliminarmente dare atto che l'appello contro la stessa sentenza─ presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e dichiaratoinammissibile ─ non pregiudica la validità del ricorso in esame. Infatti il principiosancito dall'art. 580 cod. proc. pen. — secondo il quale, se contro la stessasentenza sono proposti mezzi d’impugnazione diversi il ricorso per cassazione siconverte in appello — non può operare se l'appello sia stato dichiaratoinammissibile (Sez. 6, n. 10558 del 03/03/1998, Malinconico, Rv. 211733-01;conf. Sez. 5, n. 14258 del 23/01/2013, Bellusci, non mass.).3. La decisione impugnata è erronea.Il Tribunale ─ nel rilevare il difetto della condizione di procedibilità, introdottadal d.lgs. n. 150 del 2022 per il delitto di violenza privata (prima procedibile diufficio) ─ non ha tenuto conto che secondo giurisprudenza consolidata lasussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa può esserericonosciuta anche nell'atto di costituzione di parte civile, nonché nella persistenzadi tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (cfr. per tutte Sez. U, n. 40150del 21/06/2018, Salatino, in motivazione).Neppure sorgono problemi di tempestività.In relazione ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della suddettamodifica legislativa, l’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che il termineper la presentazione della querela (pari a tre mesi ex art. 124, primo comma, cod.pen.) decorre dalla data della sua entrata in vigore (30 dicembre 2022) quando lapersona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.Nella specie la costituzione di parte civile (che, come detto, è equipollente allaquerela) è intervenuta il 10 settembre 2021, ben prima, quindi, della scadenza deltermine stabilito dal d.lgs. n. 150 del 2022 per la presentazione della querela inrelazione ai reati divenuti punibili a querela di parte.4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alTribunale di Catania, non tornando applicabile l’art. 569, comma 4, cod. proc.pen., in quanto il ricorso per cassazione era l’unico mezzo di impugnazioneesperibile dal Procuratore generale.Va chiarito che il reato di violenza privata è un reato istantaneo.Secondo la contestazione, come modificata dal Pubblico ministero all’udienzadel 10 novembre 2023 (cfr. pag. 1 sentenza impugnata), l’ultimo episodio si èconsumato nel giugno 2019 e quindi, quantomeno per esso, non è maturato né iltermine ordinario né il termine massimo di prescrizione. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al Tribunale di Cataniain diversa persona fisica.Così deciso l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]