CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 23170/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TERAMOato avviso alle parti 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione • [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Teramo, por, iante della sentenza di patteggiamento emessa in data 3/11/2022, con Ciisi procedeva a correzione di errore materiale della indicazione della pena concordata tra le parti in sentenza, deducendo i'abnormità del provvedimento di correzione. Con atto pervenuto in data 31 gennaio 2023, la ricorrente, con ciichiarazione dalla stessa sottoscritta, la cui firma è stata autenticata dal difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Ebbene, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comin7 lett. cl cod. proc. pen. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equR.:i determinare in euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente Ci pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore I Presiden