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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15300/2026

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difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce al controricorso;– ricorrente incidentale –avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma depositata il 05/10/2020e non notificata.Numero registro generale 31181/2020Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 15300/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA];1.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] agiva per la liquidazione dei compensidovuti da [OSCURATO:PERSONA] per attività professionali svolte in suofavore, nel giudizio R.G. n. 44912/2017 dinanzi al Tribunale diRoma, incardinato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della predetta,avente ad oggetto domanda di indebito arricchimento per l'importodi € 1.100.000,00, con domanda riconvenzionale della Fazioli di €1.455.000,00, nonché per la fase cautelare in corso di causasvoltasi durante il giudizio.

Inoltre, chiedeva la liquidazione deicompensi per la causa R.G. 62141/18, pendente sempre davantial medesimo tribunale, a seguito di querela di falso presentata invia principale dalla Fazioli (inizialmente proposta in via incidentalenel giudizio sopra indicato), contro uno dei documenti prodotti dalIl tribunale adìto liquidava in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], perl'attività professionale relativa alle cause sopra indicate, la sommacomplessiva di € 30.745,84, già comprensiva di accessori.

A talfine deduceva che: a) quanto al giudizio principale R.G. n.44912/2017, dovendosi tener conto dei parametri tariffari del DM55/14, in relazione alle cause del valore superiore ad €2.000.000,00 (sulla base della domanda riconvenzionale,comprensiva di interessi, in quanto di valore maggiore dellaprincipale) e in base alla attività dimostrata ed all'oggetto dellacausa, era congruo un compenso di € 28.172,69, comprensivo dispese forfettarie al 15%, Iva e Cpa, calcolato ai medi tariffari perla fase di studio, introduttiva e 1/3 per la fase istruttoria, vista la2 di 6Numero registro generale 31181/2020Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 15300/2026Data pubblicazione 20/05/2026presentazione della querela incidentale e la redazione di unamemoria sulla sua ammissibilità; b) per la suddetta causa risultavaprovato il versamento in acconto di € 4.482,00 per la causaprincipale e di € 3.500,00 per la querela incidentale, per un totaledi € 7.982,00; c) quanto alla fase cautelare incidentale, a seguitodi sequestro conservativo chiesto dalla Fedeli, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] avevadimostrato lo svolgimento della attività di studio ed era congruoliquidare una somma tra i minimi e medi tariffari per le cause divalore di € 1.100.000,00, pari ad un compenso di € 13.132,08,comprensivo di spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa; d) in relazionea tale giudizio risultava versato un acconto di € 4.000,00; e)quanto alla causa principale per querela di falso, si doveva fareapplicazione dello scaglione per le cause di valore indeterminabileper la fase studio e introduttiva, essendo stato revocato il mandatodopo la trattazione della prima udienza, con un compenso ai meditariffari pari ad € 4.923,07, comprensivo di spese forfettarie al15%, Iva e Cpa; f) dalla email del 12.3.19 emergeva il pagamentodi € 3.500,00 in acconto; g) detraendo gli acconti versati di €15.482,00 dal compenso complessivo di € 46.227,84, risultavaancora dovuto un compenso di € 30.745,84, comprensivo diaccessori, sul quale andavano aggiunti gli interessi al tasso legale.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazioneLiviana Fazioli sulla base di quattro motivi.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorsoincidentale fondato su un unico motivo, avverso il quale la Fazioliha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE3 di 6Numero registro generale 31181/2020Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 15300/2026Data pubblicazione 20/05/20261.

Con il primo motivo la ricorrente principale deduce la violazionee falsa applicazione degli artt. 5, comma 2, dm n. 55/2014, 10c.p.c., 1284, commi 3 e 4, c.c. e 1 e 2 d.lgs. b. 231/2002, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver il tribunale,al fine di individuare il valore del giudizio principale RG n.44912/2017 (sulla cui base ha poi calcolato il compenso spettanteall’avv. [OSCURATO:PERSONA]), sommato alla sorte capitale invocata con ladomanda riconvenzionale proposta nell’interesse della Fazioli (divalore superiore rispetto a quella principale proposta dall’attorenella misura, a suo dire abnorme, di euro 895.241,46) condecorrenza (a suo dire, errata) dal primo pagamento risalente alladata del 6.10.2009, in tal guisa pervenendo ad una sommaomnicomprensiva che superava lo scaglione di valore da1.000.000,00 a 2.000.000,00.2.

Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia laviolazione e falsa applicazione degli artt. 221 c.p.c. e 5, commi 2,5 e 6, dm n. 55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., per non aver il giudice di primo grado riconosciuto alprocedimento di querela di falso incidentale autonomia ditrattazione rispetto al giudizio nel quale si era inserito, in tal modoapplicando, ai fini del calcolo del compenso spettante alprofessionista, lo scaglione tariffario previsto per la causaprincipale, anziché quello per le cause di valore indeterminabile.3.

Con il terzo motivo la ricorrente principale si duole dellaviolazione e falsa applicazione degli artt. 221 e 222 c.p.c., 2,comma 1, e 4, comma 1, dm n. 55/2014 e 2222 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver il tribunale4 di 6Numero registro generale 31181/2020Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 15300/2026Data pubblicazione 20/05/2026riconosciuto un ulteriore compenso per la causa di querelaproposta in via autonoma, nonostante la stessa non presentassealcuna differenza contenutistica e funzionale rispetto a quella giàproposta in via incidentale (poi non coltivata per ovviareall’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controparte), cosìrealizzando una duplicazione di compensi ingiustificata.4.

Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2, comma 2, dm n. 55/2014, 17 e 18 dPRn. 633/1972, 11 l. n. 575/1980, 1, commi 54 e 58, l. n. 190/2014,14 d.lgs. n. 150/2011 e 2234 e 2041 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., per aver il giudice di prime cure detrattodagli importi liquidati già comprensivi di spese forfettarie al 15%,di IVA e di CPA gli acconti versati al netto degli accessori di legge,in tal modo determinando un ingiustificato arricchimento in favoredel professionista.5.

Con atto del 2 aprile 2026 le parti, premesso di aver raggiuntoun accordo utile a definire la controversa in via transattiva e di nonaver pertanto più interesse alla decisione della causa, hannorinunciato, [OSCURATO:PERSONA], al ricorso straordinario in cassazione exart. 111 Cost. e, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], al ricorso incidentale,chiedendo congiuntamente i provvedimenti consequenziali inpunto di compensazione delle spese di lite del presente giudizio.Ricorrono senz’altro i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c. perdichiarare estinto il presente giudizio, essendo stato l’atto dirinuncia reciproco sottoscritto dalle parti personalmente, nonché,quanto alla Fazioli, anche dal suo difensore, all’uopo munito diprocura speciale.5 di 6Numero registro generale 31181/2020Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 15300/2026Data pubblicazione 20/05/2026In aderenza alla richiesta congiunta delle parti, nessuna pronunciava adottata, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c., inordine alle spese del presente giudizio.Nell'ipotesi di causa di estinzione per rinuncia del giudiziocassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrenteil pagamento del cd.

"doppio contributo unificato" (Cass., Sez. 5,Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018; Cass., Sez.

U, Ordinanza n.19976 del 19/07/2024; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14782 del07/06/2018).

P.Q.MDichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data19.5.2026.Il PresidenteMauro Criscuolo6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce al controricorso;– ricorrente incidentale –avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma depositata il 05/10/2020e non notificata.Numero registro generale 31181/2020Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 15300/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] agiva per la liquidazione dei compensidovuti da [OSCURATO:PERSONA] per attività professionali svolte in suofavore, nel giudizio R.G. n. 44912/2017 dinanzi al Tribunale diRoma, incardinato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della predetta,avente ad oggetto domanda di indebito arricchimento per l'importodi € 1.100.000,00, con domanda riconvenzionale della Fazioli di €1.455.000,00, nonché per la fase cautelare in corso di causasvoltasi durante il giudizio. Inoltre, chiedeva la liquidazione deicompensi per la causa R.G. 62141/18, pendente sempre davantial medesimo tribunale, a seguito di querela di falso presentata invia principale dalla Fazioli (inizialmente proposta in via incidentalenel giudizio sopra indicato), contro uno dei documenti prodotti dalIl tribunale adìto liquidava in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], perl'attività professionale relativa alle cause sopra indicate, la sommacomplessiva di € 30.745,84, già comprensiva di accessori. A talfine deduceva che: a) quanto al giudizio principale R.G. n.44912/2017, dovendosi tener conto dei parametri tariffari del DM55/14, in relazione alle cause del valore superiore ad €2.000.000,00 (sulla base della domanda riconvenzionale,comprensiva di interessi, in quanto di valore maggiore dellaprincipale) e in base alla attività dimostrata ed all'oggetto dellacausa, era congruo un compenso di € 28.172,69, comprensivo dispese forfettarie al 15%, Iva e Cpa, calcolato ai medi tariffari perla fase di studio, introduttiva e 1/3 per la fase istruttoria, vista la2 di 6Numero registro generale 31181/2020Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 15300/2026Data pubblicazione 20/05/2026presentazione della querela incidentale e la redazione di unamemoria sulla sua ammissibilità; b) per la suddetta causa risultavaprovato il versamento in acconto di € 4.482,00 per la causaprincipale e di € 3.500,00 per la querela incidentale, per un totaledi € 7.982,00; c) quanto alla fase cautelare incidentale, a seguitodi sequestro conservativo chiesto dalla Fedeli, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] avevadimostrato lo svolgimento della attività di studio ed era congruoliquidare una somma tra i minimi e medi tariffari per le cause divalore di € 1.100.000,00, pari ad un compenso di € 13.132,08,comprensivo di spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa; d) in relazionea tale giudizio risultava versato un acconto di € 4.000,00; e)quanto alla causa principale per querela di falso, si doveva fareapplicazione dello scaglione per le cause di valore indeterminabileper la fase studio e introduttiva, essendo stato revocato il mandatodopo la trattazione della prima udienza, con un compenso ai meditariffari pari ad € 4.923,07, comprensivo di spese forfettarie al15%, Iva e Cpa; f) dalla email del 12.3.19 emergeva il pagamentodi € 3.500,00 in acconto; g) detraendo gli acconti versati di €15.482,00 dal compenso complessivo di € 46.227,84, risultavaancora dovuto un compenso di € 30.745,84, comprensivo diaccessori, sul quale andavano aggiunti gli interessi al tasso legale.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazioneLiviana Fazioli sulla base di quattro motivi. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorsoincidentale fondato su un unico motivo, avverso il quale la Fazioliha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE3 di 6Numero registro generale 31181/2020Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 15300/2026Data pubblicazione 20/05/20261. Con il primo motivo la ricorrente principale deduce la violazionee falsa applicazione degli artt. 5, comma 2, dm n. 55/2014, 10c.p.c., 1284, commi 3 e 4, c.c. e 1 e 2 d.lgs. b. 231/2002, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver il tribunale,al fine di individuare il valore del giudizio principale RG n.44912/2017 (sulla cui base ha poi calcolato il compenso spettanteall’avv. [OSCURATO:PERSONA]), sommato alla sorte capitale invocata con ladomanda riconvenzionale proposta nell’interesse della Fazioli (divalore superiore rispetto a quella principale proposta dall’attorenella misura, a suo dire abnorme, di euro 895.241,46) condecorrenza (a suo dire, errata) dal primo pagamento risalente alladata del 6.10.2009, in tal guisa pervenendo ad una sommaomnicomprensiva che superava lo scaglione di valore da1.000.000,00 a 2.000.000,00.2. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia laviolazione e falsa applicazione degli artt. 221 c.p.c. e 5, commi 2,5 e 6, dm n. 55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., per non aver il giudice di primo grado riconosciuto alprocedimento di querela di falso incidentale autonomia ditrattazione rispetto al giudizio nel quale si era inserito, in tal modoapplicando, ai fini del calcolo del compenso spettante alprofessionista, lo scaglione tariffario previsto per la causaprincipale, anziché quello per le cause di valore indeterminabile.3. Con il terzo motivo la ricorrente principale si duole dellaviolazione e falsa applicazione degli artt. 221 e 222 c.p.c., 2,comma 1, e 4, comma 1, dm n. 55/2014 e 2222 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver il tribunale4 di 6Numero registro generale 31181/2020Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 15300/2026Data pubblicazione 20/05/2026riconosciuto un ulteriore compenso per la causa di querelaproposta in via autonoma, nonostante la stessa non presentassealcuna differenza contenutistica e funzionale rispetto a quella giàproposta in via incidentale (poi non coltivata per ovviareall’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controparte), cosìrealizzando una duplicazione di compensi ingiustificata.4. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2, comma 2, dm n. 55/2014, 17 e 18 dPRn. 633/1972, 11 l. n. 575/1980, 1, commi 54 e 58, l. n. 190/2014,14 d.lgs. n. 150/2011 e 2234 e 2041 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., per aver il giudice di prime cure detrattodagli importi liquidati già comprensivi di spese forfettarie al 15%,di IVA e di CPA gli acconti versati al netto degli accessori di legge,in tal modo determinando un ingiustificato arricchimento in favoredel professionista.5. Con atto del 2 aprile 2026 le parti, premesso di aver raggiuntoun accordo utile a definire la controversa in via transattiva e di nonaver pertanto più interesse alla decisione della causa, hannorinunciato, [OSCURATO:PERSONA], al ricorso straordinario in cassazione exart. 111 Cost. e, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], al ricorso incidentale,chiedendo congiuntamente i provvedimenti consequenziali inpunto di compensazione delle spese di lite del presente giudizio.Ricorrono senz’altro i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c. perdichiarare estinto il presente giudizio, essendo stato l’atto dirinuncia reciproco sottoscritto dalle parti personalmente, nonché,quanto alla Fazioli, anche dal suo difensore, all’uopo munito diprocura speciale.5 di 6Numero registro generale 31181/2020Numero sezionale 1336/2026Numero di raccolta generale 15300/2026Data pubblicazione 20/05/2026In aderenza alla richiesta congiunta delle parti, nessuna pronunciava adottata, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c., inordine alle spese del presente giudizio.Nell'ipotesi di causa di estinzione per rinuncia del giudiziocassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrenteil pagamento del cd. "doppio contributo unificato" (Cass., Sez. 5,Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018; Cass., Sez. U, Ordinanza n.19976 del 19/07/2024; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14782 del07/06/2018). P.Q.MDichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data19.5.2026.Il PresidenteMauro Criscuolo6 di 6
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