CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2026
Cassazione n. 16455/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e per l'amministrazione e la destinazione dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla criminalità organizzata (A.N.B.S.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante arch. [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 3 aprile 2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] e la memoria della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, rigettava il ricorso proposto dalla Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (A.N.B.S.C.) nell'ambito del procedimento distinto al n. RG 34/2014 (cd. confisca [OSCURATO:PERSONA]), al fine di ottenere la declaratoria che la confisca disposta nell'ambito del procedimento appena menzionato fosse estesa anche al credito relativo al riconosciuto risarcimento dei danni nei confronti in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione nei confronti del Comune di Palermo poiché collegato all'occupazione abusiva da parte di detta Amministrazione comunale di svariati immobili allocati in via Cantieri.In motivazione il Tribunale riteneva condivisibile l'orientamento espresso sul punto dalle Sezioni Unite secondo cui "il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario (Cass. SSUU, n. 2951/2016 e ordinanza Sezione 3, n. 11478/24). In tal senso il diritto di credito di cui all'istanza avanzata dall'A.N.B.S.C. esulava, secondo il provvedimento impugnato dal provvedimento di confisca definitiva, non essendo stato oggetto di un autonomo decreto di sequestro e della successiva confisca (non più proponibile stante il divieto di cui all'art. 18, comma 3, d. Igs. 159/2011 (d'ora innanzi anche C.A.M.), essendo trascorsi oltre 5 anni dal decesso di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo ([OSCURATO:DATA_NASCITA])". 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'A.N.B.S.C. con atto a firma dell'Avvocato dello Stato, [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico motivo la inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 44, 45, 47, 48, 52 e 55 del d.lgs. 159/2011 e 36 disposizioni transitorie I. 161/2017, nonché dell'art. 823 cod. civ., con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. 2.1. La questione sollevata dal ricorrente vede essenzialmente sulla portata della confisca disposta dal Tribunale di Palermo e in particolare sulla estensibilità della stessa, oltre che ai beni espressamente attinti dalla misura, anche alle utilità direttamente connesse ai medesimi. 2.2. Deduce il ricorrente che il credito del quale si tratta, seppure abbia ad oggetto il risarcimento riconosciuto in favore della [OSCURATO:PERSONA], risulta essere direttamente ed eziologicamente collegato alla illegittima requisizione degli immobili che risultano attinti da confisca definitiva e irreversibilmente fuoriusciti dal patrimonio societario, confisca definitiva da cui consegue che la gestione dei beni confiscati è dell'A.B.N.S.C. 2.3. Evidenzia il ricorrente che la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] che ha riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il risarcimento del danno è la n. 1640/2020, mentre la confisca è stata disposta con decreto del 12 novembre 2018, confermato dalla Corte di appello e, infine, dalla Corte di cassazione con sentenza irrevocabile del 3 febbraio 2023. 2.4. Deduce il ricorrente che, dal momento della confisca definitiva, il bene entra a far parte del patrimonio dello Stato a titolo originario e con effetto istantaneo. Ne deduce l'A.N.B.S.C. che, ritenere che l'acquisto a titolo originario connesso alla confisca travolga il preesistente diritto di proprietà - e con esso i diritti dei terzi (anche in buona fede) che da tale diritto traevano origine- e non travolga le posizioni soggettive attive acquisite dal titolare del diritto di proprietà confiscato e che in tale posizione dominicale trovavano il loro presupposto (come, ( 2appunto, nel caso di specie, il diritto al risarcimento dei danni di cui all'odierna regiudicanda), sarebbe irragionevole e contrasterebbe con la ratio sottesa alla confisca di prevenzione, vanificando il fine perseguito dal legislatore con la normativa antimafia chemira a sottrarre al destinatario della confisca tutte le utilità correlate con l'arricchimento illecito sotteso alla pericolosità del proposto. 2.5. Riporta il ricorrente il contenuto del provvedimento della Corte di appello di Palermo n. 69/2022 che contiene anche le argomentazioni del decreto emesso dal Tribunale di Palermo in data 19 novembre 2018, concludendo che le somme vantate dalla società [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Palermo a titolo di risarcimento non potranno essere assegnate ex art. 55 C.A.M. alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ma dovranno confluire nella procedura gestita dall'A.N.B.S.C. in forza dell'estensione della confisca allo stesso credito risarcitorio, sorto e vantato in dipendenza o per effetto, diretto o indiretto, della requisizione e, comunque, dell'occupazione a qualsiasi titolo da parte del Comune di Palermo o di terzi di unità immobiliari facenti parte del complesso edilizio confiscato. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Con memoria depositata in data 9 febbraio 2026, la "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]" in liquidazione, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante, resisteva al ricorso concludendo: in via principale, per la inammissibilità per violazione del principio del contraddittorio in quanto il ricorso è stato notificato soltanto alla società [OSCURATO:PERSONA] e non anche alla società [OSCURATO:PERSONA], parte controinteressata. Tale conclusione scaturirebbe dal fatto che il Tribunale di Palermo avrebbe integrato il contraddittorio nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], soggetto pignorante che ha proceduto alla espropriazione presso terzi nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]"; in subordine, per la infondatezza dello stesso. 4.1. In tal senso, la resistente, dopo alcune premesse relative al profilo penalistico e civilistico della vicenda, premette: che il diritto della società [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere il risarcimento dei danni sorge con le prime due sentenze del T.A.R., la n. 853/03 e la n. 1564/2010, anteriori al provvedimento di sequestro del marzo 2014; che con il decreto n. 69/2022 la Corte di appello di Palermo revoca il sequestro e la confisca dello "intero capitale sociale e complesso dei beni aziendali -ad eccezione delle unità immobiliari degli edifici di Via dei Cantieri- della società [OSCURATO:PERSONA] srl (già [OSCURATO:PERSONA] spa)". 4.2. Evidenzia la resistente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la insussistenza dei presupposti per le pretese avanzate dalla A.N.B.S.C., come da sentenza delle Sezioni Unite 16 febbraio 2016, n. 2951. 34.3. Ne deduce la resistente il carattere autonomo del diritto di credito distinto e non accessorio rispetto a quello reale, suscettibile solo di apposito e specifico atto di cessione. Il diritto reale viene ascritto all'attuale proprietario in ragione di un titolo di acquisto a titolo originario, mentre il diritto al risarcimento consiste in un diritto di credito che trae origine da un fatto illecito e sorge, in funzione riparatrice, esclusivamente in capo al danneggiato che ha subito il pregiudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e, per le ragioni che verranno appena indicate, risulta del tutto inutile dare notizia del giudizio di legittimità alla società [OSCURATO:PERSONA], che non è destinata a subire alcun pregiudizio dalla presente decisione. Tanto a tacer del fatto che del tutto inappropriato è, in relazione al rito penale che governa l'impugnazione, il riferimento contenuto in memoria alla necessità di "notificare" il ricorso a tale società e ancora più fuori campo è la conseguenza della inammissibilità che discenderebbe da tale preteso mancato adempimento dell'onere di notifica. 2. Il ricorrente solleva la questione relativa alla portata della confisca dei beni disposta dal Tribunale di Palermo, confisca definitiva in data 3 febbraio 2023, e in particolare alla estensibilità della stessa, oltre che ai beni attinti espressamente dalla misura, anche alle utilità direttamente connesse ai medesimi. 3. Come s'è visto, l'Agenzia ricorrente sviluppa, a sostegno della propria tesi, alcuni pilastri argomentativi: a) gli immobili cui il credito accede sono stati definitivamente confiscati per cui la loro gestione è passata all'Agenzia; b) la confisca è un atto di acquisto a titolo originario; c) la confisca persegue una finalità ripristinatoria e non tollera che il proposto possa trarre vantaggi da una ricchezza correlata a una accertata pericolosità. 4. Posto che non sono dedotti altri profili, occorre distintamente esaminare questi argomenti. 5. Quanto all'argomento sub a), si osserva che non c'è dubbio che la gestione dei beni confiscati spetti all'Agenzia. Il tema è che da tale rilievo non può trarsi alcuna conseguenza in ordine all'oggetto della confisca, una volta che si riconosca che il credito risarcitorio costituisce una posizione giuridica soggettiva distinta dal diritto - nella specie, quello dominicale - la cui lesione ha generato il sorgere del diritto al ristoro del pregiudizio sofferto. In questa prospettiva, è pertinente il riferimento all'insegnamento delle Sezioni Unite civili, secondo le quali il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue 4quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario (Sez. U, 16/02/2016, n. 2951, Rv. 638374 - 01). Ne discende che, in assenza di un espresso ampliamento dell'oggetto della confisca al credito maturato, non può ritenersi che l'ablazione sia idonea ad attrarre tutti i diritti che abbiano trovato fondamento nel precedente atto illecito che ha inciso sul diritto oggetto di confisca. 6. In questa prospettiva, il carattere originario dell'acquisto (argomento sub b) non spiega alcun rilievo rispetto al problema oggetto del procedimento. Ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquistati al patrimonio dello Stato liberi da onerI e da pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV". Da tale disposizione discende che l'acquisto del bene non dipende in nulla, né si collega di necessità al diritto del precedente proprietario e viene acquisito dal beneficiario senza essere gravato dai pesi che ne potrebbero limitare il valore. In altri termini, il carattere originario dell'acquisto si traduce in una espressione riassuntiva di una disciplina che serve a elidere i pesi e gli oneri che gravano sul bene che viene riacquistato libero dal beneficiario della confisca. Da ciò deriva che il soggetto destinatario della confisca, per ottenere il suo credito, deve rivolgersi al suo debitore, ossia, nella specie, all'autore del fatto illecito, e non può agire esecutivamente sul bene confiscato che resta libero da pesi, appunto. 7. Si giunge, in tal modo, all'argomento sub c, che ha natura sostanzialistica, e che pone la seguente questione: se l'obiettivo di elidere il vantaggio conseguito con l'illecito possa, a seguito della confisca, essere retroattivamente rivolto ad un credito risarcitorio sorto per effetto di un fatto illecito antecedente alla confisca stessa e non oggetto, a propria volta, di confisca. Ora, il tema è che non è in discussione la finalità generale della confisca, ma il modo in cui in concreto si è proceduto nel caso di specie per realizzare siffatta finalità, a fronte della distinta natura giuridica del credito rispetto al diritto dominicale. Non casualmente nel corso del presente procedimento è stata avanzata una richiesta autonoma di confisca del credito: richiesta ritenuta tardiva dal Tribunale, con decisione non impugnata. 8. Ritiene in conclusione il Collegio che il ricorso sia infondato e vada rigettato. 9. Ritiene questa Corte - in ossequio ai principi affermati dalle Sezioni Unite penali nell'ambito del rimedio risarcitorio di competenza del magistrato di sorveglianza, che richiama i tratti qualificanti del giudizio riparatorio (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Ministero della giustizia in proc. Tuttolonnondo, Rv. 271650-01) e diversamente dai principi affermati dalle Sezioni Unite penali in 5relazione al procedimento di riparazione per ingiusta detenzione ex artt. 314 e 315 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Annbrosio, Rv. 247663-01) - che l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla criminalità organizzata, ricorrente per cassazione, non deve essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., nel caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende. Invero, l'Agenzia suddetta gestisce ed amministra i beni confiscati in via definitiva alla criminalità organizzata. Alla luce di tali considerazioni, posto che l'art. 616 cod. proc. pen. è espressione del principio di causalità e soccombenza, laddove stabilisce che con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento, l'Agenzia dell'interno, ricorrente in cassazione, non va considerata "parte privata. P.Q.MC,'". GiM3 oggf Roma, lì 07 MAG. 2026 IL FUNZIONAt 71AM° [OSCURATO:PERSONA] 6