CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2024
Cassazione n. 05098/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.897/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., incorporante di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale per notaio Marco de Luca rep. n. 40143 racc. 22431 del 27/03/2015, elettivamente domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 294; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza d i procura in ca l ce al controricorso, ed elettivamente domiciliata presso la medesima in Roma alla via Tagliamento n. 31; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché Riscossione –notifica cartella di pagamento AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Presidente pro tempore , domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - resistente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 371/02/2015, depositata in data 25 / 06 /201 5 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che - [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla C TP di Perugia il sollecito di pagamento ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e le due sottese cartelle dipagamento, per Irpef anno 2006 e Tarsu anno 2010, oltre che la prodromica comunicazione dell’Agenzia delle Entrate; - la CT P , ritenuto ammissibile il ricorso contro il sollecito d i pagamento, lo rigettava; - la CTR dell’Umbria accoglieva l’appello della contribuente, evidenziando che le cartelle erano state notificate direttamente a mezzo raccomandata dal concessionario della riscossione, il che era precluso dall’art. 26 d.P.R. n. 600 del 1973, che riservava tale notificazione diretta solo all’ente impositore; -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso affidato a tre motivi; - la contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria; - l’ Agenzia delle entrate ha depositato memoria al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione; -il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 25/01/2024. Considerato che: 1. Il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha ad oggetto tre motivi.Conil primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., si deduce nullità della sentenza per mancanza di motivazione in violazione dell’art. 132, n. 4 cod. proc. cv., art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 111, sesto comma, Cost.Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., si deduce l’omesso esame delle relate di notifica delle cartelle che, diversamente da quanto ritenuto, non attesterebbero una notifica diretta con raccomandata bensì una notifica mediante messo notificatore, perfezionatasi ai sensi dell’art.140 cod. proc. civ. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.,si deduce violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, evidenziando l’error juris dei giudici di appello laddove hanno ritenuto che l’agente della riscossione non potesse accedere alla notificazione diretta di cui all’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973. 1.1. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto tre motivi. Con il primo motivo di ricorso ella deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 per l’omessa pronuncia della CTR di Perugia sull’eccezione sollevata di vizio di notifica del cd. avviso bonarioche avrebbe viziato la cartella impugnata. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ., lamentando che le cartelle fossero nulle perché, per la cartellan. 08020110017588406, per Irpef, per la prima raccomandata: a) non era vero che il destinatario era sconosciuto, perché se così fosse stato non si spiegherebbe il successivo recapito del sollecito di pagamento; b) non era mai stato affisso alcun avviso alla parete dell’abitazione; c) l’avviso di ricevimento era privo di timbro, data e firma del funzionario della casa comunale; quanto alla seconda raccomandata, che l’avviso di ricevimento risultava totalmente privo degli elementi di cui alla l. n. 890 del 1982; per la cartella n. 08020110044904526, per TARSU, quanto alla prima raccomandatache: a) il postino aveva scritto che il destinatario era assente; b) non era mai stato affisso alcun avviso alla parete dell’abitazione; quanto alla seconda raccomandata, che mancavano gli elementi previsti dalla l. n. 890 del 1982. Con il terzo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ.per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dai medesimi rilievi evidenziati nel secondo motivo. 1.2. Occorre premettere che per effetto del principio della cd. perpetuatiodell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 cod. proc. civ.), l'estinzione dell'agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e l’automatico subentro ad esso del successore Agenzia delle Entrate-Riscossione, disposti dall'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla datadella predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (Cass. 03/02/2022, n. 3312), nella specie non avvenuta. 2. Occorre partire dall’esame deitre motivi del ricorso principale. 2.1. Il primo motivo del ricorso principale, con cui la ricorrente deduce nullità della sentenza per motivazione apparente, è infondato. È noto che a seguito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionalerichiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma. n. 4) cod. proc. civ.- di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile; al di fuori di esse, il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivoai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez. U., 7/04/2014, n. 8053). Nel caso di specie la motivazione è graficamente esistente e individua una precisa ratio decidendi, fondata sull’assunto in diritto che la notificazione diretta della cartella,ai sensi dell’ultima parte dell’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, sia riservata solo all’ente impositore e sull’accertamento in fatto che pertanto nel caso di specie Equitalia non ha correttamente notificato le cartelle. 2.2. Il terzo motivo (che va esaminato con priorità, in quanto attiene alla unica esplicita ratio decidendidella sentenza) è fondato, in quanto un costante orientamento di questa Corte (Cass. 19/03/2014, n.6395; Cass. 06/03/2015 n. 4567 ; Cass. 17/10/2016 , n. 20918 ) ritiene che,in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 602 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In talcaso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. L’accoglimento del terzo motivo determina l’assorbimento del secondo. 3. Quanto al ricorso incidentale, anch’esso si articola su tre motivi. Il ricorso incidentale deve considerarsi condizionato (Cass., Sez. U., 06/03/2009, n. 5456). 3.1. Il primo motivo, con cui la ricorrente incidentale si duole dell’omessa pronuncia in merito all’eccezione di mancanza di prova della notifica della comunicazione di irregolarità, quale causa di nullità derivata della cartella,è inammissibile. Se la mancata indicazione, sia nella rubrica che nel corpo del motivo,di uno dei cinque vizi deducibili con il ricorso per cassazione è superabile alla luce dell’esplicito riferimento alla omessa pronuncia e alla conseguente evidente natura processuale del vizio (Cass.,Sez. U., 24/07/2013, n. 17931), la formulazione della censura però oblitera del tutto i canoni di corretta deduzione di un vizio processuale, in particolare relativo all’omessa pronuncia, non indicando in alcun modo, neanche riassuntivamente, se nel ricorso la questione fosse stata posta e in che termini e come sia stata fatta oggetto dell’atto di appello. Giova appena precisare che la Corte, infatti, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile d’ufficio né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente gli atti processuali ed i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processualedi cui richiede il riesame, ma, altresì, assicuri che il corrispondente motivo contenga, per il principio di autosufficienza ed a pena d'inammissibilità del motivo stesso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (Cass., Sez. U., 25/07/2019, n. 20181; Cass. 02/02/2017, n. 2771; v. anche Cass., Sez. U., 03/11/2011, n. 22726; Cass. 09/04/2013, n. 8569). 3.2. I residui due motivi del ricorso incidentale profilano una violazione dell’art. 140 cod. proc. civ. censurando direttamente le notifiche delle due cartelle di pagamento, il s econdo motivo, e prospettando un vizio di omesso esame di fatti decisivi, costituiti dai medesimi rilievi, il terzo motivo. Imotivi sono inammissibili in quanto in realtà attengono a questioni che sono di fatto state assorbite dalla pronuncia che si fonda sulla affermata impossibilità di ricorrere alla notificazione diretta, avente carattere preliminare rispetto all’esame del rispetto delle disposizioni sulle modalità di espletamento di tale notificazione; infatti il ricorsoincidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile ilricorso proposto dalla parte c he sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risollevarequestioni che non sono state decise dal giudice di merito perchéassorbite dall'accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza(Cass. 25/10/2023, n. 29662).4. Di conseguenza va accolto il terzo motivo del ricorso principale, rigettato il primo e assorbito il secondo; va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa a rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per nuovo esame, cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigettato il primo e assorbito il secondo;dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, per nuovo esame, cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale