CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 gennaio 2024
Cassazione n. 08725/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i in Roma, alla via Banco di [OSCURATO:PERSONA], n. 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] li rappresenta e difendein virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso. RICORRENTI contro [OSCURATO:PERSONA] per l’ITALIA [OSCURATO:SOCIETA]. –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via degli Scipioni, n. 281, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 2190/2017 della Corte d’Appello di Bologna, udita la relazione nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi alla Corte d’Appello di Bologna “[OSCURATO:PERSONA] per l’Italia” [OSCURATO:SOCIETA] che con decreto in data 7.10.2003 il Prefetto di Bologna aveva disposto l’occupazione d’urgenza –fino alla data del 18.6.2008 – di alcune aree in Comune di Crespellano di proprietà, per la quota di ½ ciascuno, di essi istanti e che in data 27.11.2003 si era fatto luogo alla redazione del verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza(cfr. ricorso, pag. 5). [OSCURATO:SOCIETA] che con atto notificato in data 19/23.11.2007 avevano ricevuto comunicazione della quantificazione in euro 7.712,00 dell’indennità di espropriazione, in euro 3.000,00 dell’indennità per la perdita dei manufatti ed in euro 2.868,00 dell’indennità di occupazione temporanea (cfr. ricorso, pag.6). [OSCURATO:SOCIETA] che non avevano inteso accettare, siccome incongrue, le indennità offerte e che in data 30.5.2008 il Prefetto di Bologna aveva provveduto ad emettere il decreto di espropriazione(cfr. ricorso, pag. 6). [OSCURATO:SOCIETA] segnatamente che l’espropriazione aveva comportato la diminuzione di valore della porzione residua con particolare riguardo ai fabbricati che vi insistevano, fabbricati che , a seguito dell’ampliamento della sede autostradale,risultavano posizionati alla distanza di m. 10 dal confine, inferiore a quella legale (cfr. ricorso, pagg. 6- 7 ) . Chiedevano, peraltro,farsi luogo alla liquidazione delle indennità tutte ad essi spettanti pur in relazione alla diminuzione di valore della porzione residua (cfr. ricorso, pag. 6). 2.Si costituiva “[OSCURATO:PERSONA] per l’Italia” [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell’avversa domanda. 3.Espletata la c.t.u., con sentenza n. 2190/2017 la Corte d’Appello di Bologna determinava in euro 22.478,00 l’indennità di espropriazione edin euro 6.218,33 l’indennità di occupazione temporanea; condannavaparte opposta alle spese di lite e di c.t.u. 4.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ne hanno chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. “[OSCURATO:PERSONA] per l’Italia” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 5.I ricorrenti ha nno depositato memoria. Del pari,ha depositato memoria la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 40 della legge n. 2359/1865. Deducono che, contrariamente agli assuntidella Corte di Bologna, il riscontro della qualità edificatoria o meno dell’area, ai fini della determinazione del suo valore di mercato, va operato non già in relazione alla data del decreto di espropriazione bensì in relazione alla data dell’occupazioned’urgenza dei terreni e della relativa presa in consegna (cfr. ricorso, pag. 13). Deducono che del resto l’art. 40 della legge n. 2365/1865 contiene espresso riferimento all’ “occupazione” non già all’ “espropriazione” (cfr. ricorso, pag. 13). Deducono che in questi termini ha errato la corte d’appello a ritenere, sulla scorta degli strumenti urbanistici del Comune di Crespellano vigenti alla data del decreto di espropriazione, che i fabbricat i insistent i sulla porzione residua potesseroessere demoliti e ricostruit i all’esterno della fascia di rispetto stradale (cfr. ricorso, pag. 14). 7.Il primo motivo di ricor so va respinto . 8.È sufficiente il rinvio all’elaborazione di questa Corte. Ovvero all’insegnamento secondo cui, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, la ricognizione della qualità edificatoria o meno dell’area va operata con riferimento alla data del decreto di esproprio(cfr. Cass.14.2.2006, n. 3146; Cass. (ord.) 20.2.2018, n. 4100; Cass. (ord.) 14.3.2023, n. 7393). 9.Con il secondo motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e/o del principio di non contestazione. Deducono che né in comparsa di costituzione né nelle memorie ex art. 183 cod. proc. civ. controparte ha contestato che imanufatti insistent i sulla porzione residua avessero subito un deprezzamento e che l’intervento di risanamento conservativo con cambio di destinazione d’uso, dapprima possibile, risultasse precluso dall’avvicinamento alla sede stradale (cfr. ricorso, pag. 17). Deducono quindi che in difetto di tempestiva contestazione la Corte di Bologna avrebbe dovuto reputar ammesse e fuor di discussione le riferite circostanze e far senz’altro luogo alla valutazione in termini economici del deprezzamento (cfr. ricorso, pag. 19). 10.Il secondo motivo di ricor so del pari v a respin to . 11. I profili surriferiti – deprezzamento del fabbricato, preclusione all’intervento di risanamento conservativo – non costituiscono propriamente delle circostanze di fatto bensì si risolvono in postulati valutativi di ben precise prospettazioni dell’iniziale parte istante. Cosicché, al riguardo, sovviene l’insegnamento di questa Corte alla cui stregua il principio di“non contestazione ” di cui all’art. 115 cod. proc. civ. ha per oggetto i fatti storici sottesi alle domande ed eccezioni e non concerne le conclusioni ricostruttive desumibili dalmateriale probatorio (cfr. Cass. 5.3.2020, n. 6172; Cass. sez. lav. (ord.) 1.2.2019, n. 3126, secondo cui l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non leprove assunte, la cui valutazione opera in un momento successivo alla definizione deifatti controversi ed è rimessa all’apprezzamento del giudice), alla cui stregua , cioè, l’onere di contestazione attiene alle circostanze di fatto e non anche alla loro componente valutativa (cfr. Cass. (ord.) 21.12.2017, n. 30744). 12.Con il terzo motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza;ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5 , cod. proc. civ. l ’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio. Deducono che l’impugnata statuizione non reca alcuna motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei requisiti per cui fossero consentite dalla normativa urbanistica vigente alla data del decreto di espropriazione la demolizione e la ricostruzione all’esterno della fascia di rispetto autostradale de i fabbricat i esistentinella porzione residua (cfr. ricorso, pag. 20). Deducono benvero che il p.r.g. vigente alla data del decreto di espropriazione prevede per gli interventi di demolizione e di ricostruzione il preventivo parere vincolante della Commissione per la [OSCURATO:PERSONA] ed il Paesaggio e circoscrive tali possibilità agli immobili ad uso abitativo (cfr. ricorso, pag. 21).Deducono segnatamente che controparte per nulla ha dimostrato che gli interventi di demolizione-ricostruzione avrebbero avuto i requisiti per conseguire il parere favorevole della Commissione anzidetta (cfr. ricorso, pag. 22); e che controparte non ha contestato che gli immobil i esistent i nella porzione residua da abitativi sono stat i , a seguito e per effetto della espropriazione parziale e della conseguente perdita dell’abitabilità, declassatia deposito di scorte morte (cfr. ricorso, pagg. 22 -23). 13.Con il quarto motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza;ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 40 della legge n. 2359/1865. Deducono che la Corte di Bologna, con motivazione apparente ed irriducibilmente contraddittoria, ha escluso il nesso di funzionalità tra il provvedimento ablativo e la diminuzione di valore della porzione residua (cfr. ricorso, pagg. 28 -29). Deducono che il vizio motivazionale, oltre a comportare la nullità della sentenza, si è tradotto nell’erronea applicazione dell’art. 40 della legge n. 2359/1865, postulante, in ipotesi di espropriazione parziale, che la porzione residua sia intimamente collegata a quella espropriata – cosiddetto “nesso di funzionalità” -e che il distacco abbia oggettivamente inciso in maniera negativa sulla porzione residua (cfr. ricorso, pag. 29). 14.Con il quinto motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e/o del principio di non contestazione.Deducono che controparte giammai ha contestato la sussistenza dei presupposti che, exart. 40 della legge n. 2359/1865, legittimano l’erogazione dell’indennità di espropriazione per la perdita di valore della porzione residua, ossia che la porzione espropriata e la porzione residua fossero intimamente collegate e che il distacco della porzione espropriata abbia in termini oggettivi inciso negativamente sulla porzione residua (cfr. ricorso, pag. 35). Deducono quindi che alla Corte di Bologna risultava preclusa qualsivoglia valutazione al riguardo (cfr. ricorso, pag. 36). 15. Con il sesto motivo i ricorrent i denuncia no – subordinatamente al mancato accoglimento dei precedenti motivi -ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza;ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio. Deducono che la Corte di Bologna è incorsa in un’ulteriore contraddizione (cfr. ricorso, pagg. 36 -37). Deducono segnatamente che la corte d’appello, benché abbia dato atto che il c.t.u. avesse quantificato in euro 14.730,00 l’indennità di espropriazione in dipendenza dell’acclarato valore venale delle aree espropriate, in euro 22.748,00 l’indennità per i soprassuoli ed in euro 6.218,33 l’indennità di occupazione – per un totale di euro 43.426,33 – ha nondimeno immotivatamente determinato in euro 22.478,00 l’indennità di espropriazione – evidentemente confondendola con l’indennità per i soprassuoli - ed in eu ro 6.218,33 l’indennità di occupazione (cfr. ricorso, pag. 37). 16.Il quarto motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina del terzo, del quinto e del sesto motivo(non può non rimarcarsi, tuttavia, che i rilievi di cui alle pagg. 4/5 dell’impugnata statuizione – ove è riferimento ad euro 14.730,00, quale indennità di espropriazione, ad euro 22.748,00, quale indennità per i soprassuoli, e ad euro 6.218,33, quale indennità di occupazione - danno ragione dell’incongruenza denunciata con il sesto motivo). 17.La Corte di Bologna ha premesso – nel quadro della disciplina di cui agli artt. 39 e 40 della legge n. 2359/1865 applicabileratione temporis - che il c.t.u. aveva formulato due ipotesi di stima, ossia con riferimento all’eventualitàin cui fosse stata da applicare la variante al piano regolatore generale vigente nel 2008, alla data –30.5.2008 –di emanazione del decreto di espropriazione e con riferimento all’eventualità in cui fossero stati da applicare gli strumenti urbanistici vigenti alla data –7.10.2003 - di apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione, individuato nella dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (cfr. sentenza impugnata, pag. 4). La corte d’appello ha premesso altresì il seguente duplice riscontro. Con riferimento alla prima ipotesi il c.t.u. aveva escluso in toto il deprezzamento della proprietà residua, siccome l’edificio(più esattamente, la sentenza impugnata riferisce di un fabbricato rurale a due piani e di un fabbricato accessorio ad un piano: cfr. pag. 2)che vi insisteva “poteva essere demolito e ricostruito fedelmente al di fuori della fascia di rispetto stradale” (così sentenza impugnata, pag. 4). Con riferimento alla seconda ipotesi il c.t.u. aveva in aggiunta alle voci indennitarie computato il deprezzamento del valore venale del fabbricato principale collocato nelle aree di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in prossimità della porzione oggetto di espropriazione nella misura del 25% in ragione della minore commerciabilità del bene conseguente alla vicinanza dell’opera pubblica (cfr.sentenza impugnata, pagg. 4 - 5 ) .18.Ovviamente va ribadit a l’elaborazione di questa Corte secondo cui n el caso di espropriazione parziale- che si configura quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare caratterizzato da una destinazione economica unitaria e da un nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell’espropriato- l’indennizzo riconosciuto al proprietario dall’art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001 non può riguardare soltanto la porzione espropriata ma anche la compromissione o l’alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l’esecuzione dell’opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua (cfr. Cass. 7.10.2016, n. 20241; Cass. sez. un. 8.4.2008, n. 9041, secondo cui nell’espropriazione parziale regolata dall’art. 40 della legge 25.6.1865, n. 2359, va compresa ogni ipotesi di diminuzione di valore della parte non interessata dall’espropriazione, con necessario riferimento al concetto unitario di proprietà ed al nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell’espropriato). 19.In questo quadro non possono che formularsi i rilievi che seguono. 19.1.In primo luogo – ferma la puntualizzazione per cui la ricognizione della qualità edificatoria o meno dell’area va operata in relazionealla data del decreto di esproprio- il deprezzamento del valore venale del “ complesso immobiliare ” ubicato in prossimità dell’area espropriata è destinato ad acquisire significatoe dunque è da computare in ogni caso(non già con esclusivo riguardo alla seconda ipotesi di stima formulata dalc.t.u.). Il che rende vani i passaggi motivazional i per cui , gi acché in virtù del la disciplina urbanistica vigente alla data del decreto di esproprio “il fabbricato poteva essere demolito e ricostruito all’esterno della fascia di rispetto stradale” (così sentenza impugnata, pag. 8), s iffatta s uscettibilità “demolitoria - ricostruttiva”aveva indotto il c.t.u. a ravvisare -rilievo evidentemente condiviso dalla corte distrettuale –“un deprezzamento della proprietà residua pari a zero” (il che, al contempo , dà ragione dell’assorbimento della disamina del terzo motivo di ricorso nell’accoglimento del quarto motivo di ricorso). 19.2. In secondo luogo, la Corte di Bologna ha , sì , assunto che nelle valutazioni dell’ausiliario d’ufficio ( oltre che nelle considerazioni degli espropriati) la perdita di valore del fabbricato era destinata a scaturire dalla “vicinanza della sede autostradale in conseguenza degli effetti del (maggior) inquinamento acustico ed ambientale che ne deriverebbe” (così sentenza impugnata, pag. 11). Cosicché - ha soggiunto la corte - la causa diretta ed immediata della diminuzione di valore commerciale del fabbricato era da scorgerenell’aumento dell’inquinamento connesso al maggior traffico veicolare. Ragion per cui il pregiudizio si sarebbe prodotto egualmente pur se non fosse stata necessaria l’adozione del provvedimento ablativo (cfr. sentenza impugnata, pag. 11). E,tuttavia, la Corte di Bologna ha anticipato che l’ausiliario d’ufficio aveva determinato nella misura del 25% il quantum della minore commerciabilità dell’immobile ubicato nella porzione residua in dipendenza della vicinanza dell’opera pubblica, “con la precisazione che, pur essendo stato l’edificio in passato abitato, senza una conoscenza esatta dell’entità dell’inquinamento acustico ed ambientale antecedente alla realizzazione della quarta corsia autostradale, non è possibile addivenire ad una maggiore svalutazione” (così sentenza impugnata, pag. 5).Più esattamente, il postulato della corte di merito, secondo cui “viene a mancare, perciò, il nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell’espropriato” (cosìsentenza impugnata, pag. 11), risulta irriducibilmente disallineato rispetto al riscontro comunque– tout court - operato dall’ausiliario d’ufficio della minore commerciabilità del bene. 20. Si giustifica perciò la denuncia – veicolata dal quarto mezzo – di “inconciliabilità degli argomenti” edi “apparente motivazione” (c fr. ricorso, pag. 28.La motivazione è solo apparente, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento: cfr. Cass. sez. un. 3.11.2016, n. 22232 (Rv. 641526-01). E, b en vero, i l vizio motivazionale viepiù si prospetta alla luce dell’elaborazione di questa Corte atenor della quale, in tema di determinazione dell’indennità diespropriazione per pubblica utilità, lo spostamento della fascia di rispetto autostradale all’interno dell’area residua rimasta in proprietà degli espropriati, pur traducendosi in un vincolo assoluto di inedificabilità, di per sé non indennizzabile, può rilevare nella determinazione dell’indennizzo dovuto al privato, in applicazione estensiva dell’art. 33 del d.P.R. n. 327/2001, mediante il computo delle singole perdite conseguenti al deprezzamento dell’area residua, qualora risultino alterate le possibilità di utilizzo della stessa, ed ancheper la perdita di capacità edificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste in proprietà (cfr. Cass. 2.7.2020, n. 13598; Cass. 30.6.2020, n. 13203; Cass.5.6.2020, n. 10747).21.In accoglimento del quarto motivo di ricorso la sentenza n. 2190/2017 della Corte d’Appello di Bologna va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 22.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il quarto motivo diricorso, assorbiti il terzo motivo , il quinto motivo ed il sesto motivodi ricorso, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza n. 2190/2017 della Corte d’Appello di Bologna erinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; rigetta il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso. Così deciso in Roma