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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 04746/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOaLli. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 20587/21 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Bergamo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 loro rispettivamente ascritti.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione gli imputati deducendo: - Nell'interesse del Dallupi inosservanza di legge penale e mancanza di motivazione. - Nell'interesse del Bracja vizio cumulativo della motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p.

Le impugnazioni sono inammissibili perché, proposte per ragioni al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 26.10.2021 Il consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOaLli. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 20587/21 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Bergamo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 loro rispettivamente ascritti. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione gli imputati deducendo: - Nell'interesse del Dallupi inosservanza di legge penale e mancanza di motivazione. - Nell'interesse del Bracja vizio cumulativo della motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. Le impugnazioni sono inammissibili perché, proposte per ragioni al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.10.2021 Il consigliere est