CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 30976/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 29376-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 2157 contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 327/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 29/03/2018 R.G.N. 704/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] agì in giudizio nei confronti del datore di lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo accertarsi il diritto a ripetere il 90% delle ritenute fiscali operate dalla società quale sostituto di imposta, nel triennio 1990/1992, somme non versate all'erario dal soggetto datore che si era avvalso della «definizione automatica», prevista dall'art. 9, comma 117, legge n. 289/2002, in relazione al sisma che aveva colpito la Sicilia orientale nel mese di dicembre dell'anno 1990. 2. Il giudice di primo grado respinse la domanda. 3. La Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, condannò [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di C 4.210,00 oltre accessori. 3.1. L'accoglimento della domanda del Grasso fu fondato sulle seguenti considerazioni: a) la società datrice di lavoro si era avvalsa della possibilità di definizione agevolata prevista dall'art. 9, comma 17, I. n. 289/2002 e successive proroghe, provvedendo al versamento di quanto dovuto nella misura ridotta del 10°/o; tale versamento, in coerenza con il carattere di obbligazione solidale passiva nei confronti del Fisco gravante sul sostituto di imposta e sul sostituito, aveva determinato la estinzione dell'obbligazione tributaria la quale non poteva non avere effetti anche nei confronti del lavoratore, soggetto passivo dell'imposta in senso sostanziale; b) il credito azionato aveva natura retributiva e il dies a quo di decorrenza del termine (quinquennale) di prescrizione decorreva dal pagamento - avvenuto in data 18 aprile 2006 - dell'ultima rata inerente alla regolarizzazione; tale termine era stato utilmente interrotto dalla notifica, in data 8 aprile 2011, dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado; in conseguenza, al Grasso era dovuta, per il titolo azionato, la somma di C 4.210,00 oltre accessori, determinata sulla base degli analitici conteggi predisposti dalla società, non oggetto di specifica contestazione. 4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi, illustrati con memoria; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso. 5. Il PG ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 2 d. Igs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1., n. 3 cod. proc. civ. . Sostiene che in seconde cure vi era stato un mutamento della causa petendi, non richiesto né autorizzato; nel giudizio di primo grado, infatti, la domanda dell'originario ricorrente si era fondata sull'affermazione del diritto del lavoratore a ricevere la intera retribuzione salvo la decurtazione delle somme effettivamente versate all'Erario dal datore di lavoro quale sostituto di imposta; nel giudizio di appello, invece, la domanda restitutoria era stata reiterata dal lavoratore ed accolta dalla Corte di appello sulla base del diverso presupposto rappresentato dal diritto del lavoratore a beneficiare del condono, quale soggetto colpito dal sisma del Dicembre 1990, e quindi del diritto di ricevere dal datore di lavoro la trattenuta che, alla luce della Decisione della Commissione Europea del 14.8.2015, per legge, doveva essere versata all'Erario, questione quest'ultima rientrante nella giurisdizione della Commissione Tributaria. 2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 9, comma 17, legge n. 289/2002 e dell'art. 1, comma 665, legge n. 190/2014, censurando la sentenza impugnata per erronea ricognizione della fattispecie astratta. Sostiene, in sintesi, che alla luce delle richiamate disposizioni ed in particolare della disciplina chiarificatrice dettata dall'art. 1, comma 665, legge n. 190/2014, in tema di beneficiari del sistema di definizione automatica prefigurato dall'art. 9, comma 17, legge n. 289/2002 e successive modifiche, della decisione della Commissione Europea del 14.8.2015 - che aveva qualificato come aiuti di Stato, incompatibili con il diritto dell'Unione, i benefici fiscali stabiliti in favore delle imprese colpite dal sisma del mese di dicembre 1990 -, del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 195405 del 26.9.2017, il datore di lavoro non poteva più trattenere per sé il 90 % di quanto avrebbe dovuto versare al Fisco, quale sostituto di imposta; il lavoratore che avesse voluto beneficiare della riduzione di imposta avrebbe quindi dovuto dimostrare il possesso dei requisiti a tal fine prescritti ( quali ad es. essere residente alla data del 13.12.1990 in una delle province interessate dalla sospensione dell'obbligazione tributaria in conseguenza del sisma, avere presentato all'Agenzia delle Entrate la istanza di rimborso ex art. 21, comma 2 d. Igs n. 546/1992 ecc.). 3. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 2935 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. deducendo che la Corte di appello era incorsa in errore nell'individuare il dies a quo di decorrenza della prescrizione nella data dell'ultimo pagamento rateale effettuato dal datore di lavoro; sostiene infatti che il termine in questione decorreva dalla data di entrata in vigore della legge n. 289/2002. 4. Le preliminari eccezioni con la quale parte controricorrente ha eccepito la invalidità della procura alle liti relativa al ricorso per cassazione devono essere respinte. 4.1. Invero, in relazione alla mancanza di data della procura apposta su foglio separato, spillato al ricorso per cassazione, occorre premettere che ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell'apposito albo, è essenziale che detta procura venga conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest'ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell'impugnazione, dovendo ritenersi del tutto irrilevante la mancanza della data di rilascio, in quanto indicazione non prevista a pena di nullità (Cass. n. 5577/2019, Cass. n. 7014/2017, Cass. n. 24422/ 2016, Cass.n. 19560/2006); con orientamento costante la giurisprudenza di questa Corte, in tema di procura rilasciata - come avvenuto nel caso di specie - su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto cui si riferisce, ha chiarito che la mancanza di data non produce nullità della procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene, alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall'intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l'anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso (Cass. n. 34259/2019, Cass. n. 18915/2012, Cass. n. 29705/2008). 4.2. In applicazione dei richiamati principi al caso di specie non appare revocabile in dubbio che la procura speciale conferita all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sia valida ed efficace, trattandosi di procura apposta su foglio separato, materialmente congiunto al ricorso per cassazione, contenente l'indicazione degli estremi della sentenza impugnata, dovendo presumersi che la stessa sia stata rilasciata in data quanto meno coeva alla redazione del ricorso (il 27 settembre 2018) e anteriore alla sua notificazione avvenuta, unitamente al ricorso per cassazione, tramite p.e.c., nella medesima data.4.3. La eccezione che deduce il difetto del potere di rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA], che ha conferito il mandato difensivo quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., deve essere respinta in applicazione del principio affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte secondo il quale la procura alle liti rilasciata da persona chiaramente identificabile, che abbia dichiarato la propria qualità di legale rappresentante dell'ente costituito in giudizio, è valida, incombendo su chi nega tale qualità l'onere di fornire la prova contraria (Cass. n. 8987/2020, Cass. n. 19710/2014, Cass. n. 23724/2007, Cass. n. 16103/2003). Tale prova non è stata offerta dall'odierno controricorrente essendo rimasto privo di riscontro documentale l'assunto secondo il quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva perso le funzioni di legale rappresentante della società già in data 24 settembre 2018 dimettendosi dalle sue cariche sociali a seguito della confisca dei beni del gruppo Ciancio per un ammontare di circa 150 milioni di euro (compresa la [OSCURATO:SOCIETA].); in tal senso non è utile il riferimento al provvedimento di confisca, che pone la società in amministrazione giudiziaria, in quanto concernente il patrimonio della società non influendo sull'esistenza di questa, né sulla sua capacità ad essere titolare di rapporti giuridici, anche tributari, non determina la cessazione dalla carica del legale rappresentante. (Cass. n. 20583/2011. 5. Il primo motivo di ricorso deve essere respinto presentando profili di inammissibilità e di infondatezza. 5.1. Quanto all'inammissibilità, si rileva che la denunzia di error in procedendo non è corredata dalla trascrizione o esposizione per riassunto del contenuto degli atti di riferimento nella misura necessaria a consentire la verifica della fondatezza delle censure articolate sulla base della sola lettura del ricorso per cassazione, senza necessità di utilizzo di fonti integrative, come prescritto (v. tra le altre, Cass. n.24048/2021, Cass. n. 771/2017, Cass. n. 11738/2016). Il motivo è comunque infondato nel merito posto che, secondo quanto evincibile dallo storico di lite della sentenza impugnata, non contrastato sul punto dalla esposizione della vicenda processuale contenuta nel ricorso per cassazione, la causa petendi della originaria domanda è rimasta immutata in seconde cure ed è rappresentata dalla pretesa del lavoratore ad ottenere dalla società datrice di lavoro le somme da questa trattenute sulla retribuzione nella qualità di sostituto di imposta, somme non versate al Fisco in conseguenza della adesione della società alla definizione agevolata prevista dall'art. 9, comma 17, legge n. 289/2002 in relazione agli anni 1990/1992, in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 che aveva interessato le province di [OSCURATO:PERSONA] e Ragusa. In tale contesto, la questione affrontata dalla parte motiva della sentenza di appello circa il fatto che il beneficio ex art. 9 comma 17, legge n. 289/2002 aveva come destinatari anche i lavoratori residenti nelle aree interessate dal sisma, si configura quale mera argomentazione aggiuntiva che, senza modificare i presupposti della originaria domanda, era destinata a contrastare il diverso avviso espresso dalla sentenza di primo grado ed alla base del rigetto della originaria domanda. 5.2. Infondato è l'ulteriore rilievo secondo il quale la fattispecie in esame apparterrebbe alla giurisdizione del giudice tributario; il Collegio ritiene di dare continuità al condivisibile orientamento di questa Corte in merito alla natura retributiva della pretesa restitutoria azionata dal lavoratore (v., in fattispecie avente ad oggetto il medesimo beneficio, Cass. 14502/29019 e, in tema di contributi previdenziali non dovuti, Cass. n. 8026/ 2003), natura che connota la presente controversia come lite tra privati esulante dall'ambito della giurisdizione tributaria.6. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 6.1. E' pacifico che la società [OSCURATO:SOCIETA] si è avvalsa della possibilità di definizione automatica ai sensi del comma 17 dell'art. 9 legge n. 289/2002 utilizzando il meccanismo della rateazione per cui, secondo quanto accertato dalla Corte di appello, l'ultima rata inerente la regolarizzazione è stata versata in data 18 aprile 2006. Ciò ha comportato che le somme oggetto di ritenuta alla fonte sulla retribuzione dei lavoratori, per la parte eccedente il dieci per cento versato al Fisco, sono rimaste alla società datrice che, come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (v. in fattispecie analoga a quella in esame, Cass. n. 5994/2021 e per somme trattenute sulla retribuzione, a titolo di contribuzione previdenziale, per le quali sia successivamente accertata l'inesistenza del debito contributivo, Cass.n. 8026/ 2003, cit.), non ha (o non ha più) titolo giuridico per trattenerle una volta venuta meno l'obbligazione tributaria 6.2. Tale approdo è coerente con la natura solidale, dal lato passivo, dell'obbligazione tributaria nei confronti del Fisco posta a carico del sostituto e del sostituito; infatti il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, svolge sostanzialmente funzioni di esattore dell'amministrazione finanziaria versando direttamente a questa ultima gli acconti d'imposta per conto del contribuente sostituito, nel caso di specie del lavoratore subordinato; ma l'obbligato principale nei confronti del Fisco resta sempre il percettore del reddito, indipendentemente dal fatto che l'esazione del tributo avvenga (in tutto o in parte) mediante il sistema della ritenuta alla fonte; coerentemente, ove intervengano meccanismi di definizione agevolata della posizione fiscale, da un lato, è il sostituito (id est: il lavoratore) il principale beneficiario della stessa, come peraltro espressamente riconosciuto da questa Corte proprio in relazione alla specifica normativa qui in discussione (ex plurimis, Cass. nn. 17472 e 17473/ 2017, Cass. n.7509/2018, Cass. n. 3641/ 2019), dall'altro, il sostituto, non più tenuto a versare al Fisco, in ragione del medesimo meccanismo di definizione agevolata, le somme trattenute, deve restituirle al lavoratore, non avendo più idoneo e valido titolo giuridico per trattenere il residuo (negli stessi termini ed in relazione a medesima fattispecie, Cass. n. 26873/ 2017, in motivazione). 6.3. Né con riferimento alla fattispecie in esame può essere utilmente invocata la Decisione del 14.8.2015 con la quale la Commissione Europea ha configurato la definizione automatica contemplata dalla previsione in esame quale aiuto di Stato alle imprese, incompatibile con il mercato interno, posto che la medesima decisione ha riconosciuto l'impossibilità per lo Stato italiano di "recuperare gli aiuti concessi illegalmente nel quadro delle misure in esame per tutte le calamità naturali verificatesi oltre dieci anni prima della data della presente decisione, con l'unica eccezione degli aiuti concessi a beneficiari non aventi una sede operativa nell'area colpita da calamità naturale al momento dell'evento ... " ( Decisione, punto 152), eccezione che in difetto di specifica e diversa allegazione in tal senso da parte della odierna ricorrente deve ritenersi non concernere la società datrice di lavoro. 6.4. Infine, neppure orienta nel senso di una diversa soluzione la disciplina dettata dall'art. 17, comma 9, legge n. 289/2002. Come chiarito da Cass. n. 17473/2017, tale previsione, al di là dello specifico tenore letterale è articolata in una duplice prospettiva: a) in favore di chi non ha effettuato pagamento ed in ottica condonistica mediante il versamento del solo 10°/0; b) in favore di chi ha pagato in un'ottica restitutoria attraverso il rimborso del 90% di quanto versato . Ed in coerenza con tale previsione il legislatore del 2014 ha inteso regolare l'esercizio del diritto di rimborso da parte dei soggetti colpiti dal sisma, tra i quali i lavoratori dipendenti, con espressa esclusione dei soggetti che esercitano impresa, in attesa della verifica della compatibilità comunitaria della disciplina, per contrasto con quella in tema di aiuti alle imprese, verifica poi confluita nella richiamata decisione della Commissione Europea. La previsione che facoltizza il dipendente a chiedere il rimborso delle somme versate dal datore di lavoro all'Erario, divenute non dovute per effetto della richiamata disciplina, è del tutto ininfluente al fine della pretesa restitutoria azionata in questo giudizio nei confronti del datore di lavoro, il quale, essendosi avvalso, per come pacifico, del meccanismo di definizione agevolata, ha trattenuto per sé le somme non corrisposte al lavoratore e destinate al Fisco; nella situazione data, non vi è spazio per l'utile presentazione della istanza di rimborso all'Amministrazione che giammai potrebbe essere chiamata a restituire somme che non ha effettivamente percepito. 7. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché affetto da assoluta genericità. A fronte dell'articolata ricostruzione della Corte di appello in ordine ai presupposti giuridici e fattuali che nel concreto inducevano ad escludere il maturarsi del termine di prescrizione, parte ricorrente si è limitata a dedurre, in termini assertivi, che il dies a quo di decorrenza della prescrizione coincideva con la data di entrata in vigore della legge n. 289/2002, omettendo del tutto di svolgere argomentazioni a sostegno di tale assunto. 8. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto con regolamento secondo soccombenza delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo. 9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SEZ. Un. n. 4315/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 2.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori, come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulterior