CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07153/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità del motivo. 2. Prospetta una violazione di legge relativamente alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello sulla ritenuta recidiva, in quanto l'impugnazione non si confrontava con la motivazione della decisione di primo grado. Per il ricorrente la rinuncia alla applicazione della recidiva da parte del P.M. di udienza sarebbe ostativa all'applicazione della recidiva. La recidiva, trattandosi di un'aggravante, una volta contestata non è nella disponibilità dell'accusa e la richiesta, del Pubblico Ministero, di non applicarla non era vincolante per il giudice. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il