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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28512/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Tribunale di Catanzaro;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 20 novembre 2025 il Tribunale di Catanzaro, adito exart. 322-bis cod. proc. pen., ha accolto l’appello proposto dal Pubblico ministeroavverso l'ordinanza con cui il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il [OSCURATO:PERSONA] aveva in parte respinto la richiesta di applicazione della misuracautelare reale – sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente –per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.1.1.

Per quanto di interesse, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, escluso ilfumus commissi delicti quanto al reato associativo (capo 1), in relazione al reato dicui al capo 29 ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro preventivofunzionale alla confisca, fino alla concorrenza di euro 180.000, delle somme didenaro detenute e, in subordine, di beni mobili (anche registrati) e immobili finoalla concorrenza di euro 180.000 (p. 116 ordinanza genetica).Con specifico riguardo alla posizione dell’indagato, sono state individuatealcune autovetture, la quota del 95% di una società a responsabilità limitata e laproprietà del fabbricato sito ad Anzio (RM) (pp. 115 e 119 – 120 ordinanzagenetica).[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha inoltre respinto la domanda disequestro preventivo funzionale alla confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., poichéinerente a un reato «a carattere non immediatamente lucrativo» (p. 116).Come anticipato, su appello del Pubblico ministero il Tribunale di Catanzaroha disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca di cui all’art. 240-biscod. pen. anche per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, inrelazione alla quota del 50% del diritto di proprietà del fabbricato sito ad Anzio(RM), via Serena nr. 50, identificato al NCEU al foglio 10, particella 1469, sub 1 –Il Tribunale ha infatti ritenuto il ricorrente indiziato di aver preso parte adun’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo1), capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], e di aver acquistato da quest’ultimouna partita di 2 kg di cocaina (capo 29).Entrambi i reati sono stati commessi, secondo il Tribunale cautelare, al fine diagevolare l’associazione di tipo mafioso denominata cosca [OSCURATO:PERSONA], operante in viaelettiva in Guardavalle e zone limitrofe.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzodel proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.).2.1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dellamotivazione (poiché mancante o comunque illogica) quanto al fumus commissidelicti.Con riguardo alla condotta di cui al capo 29, il ricorrente lamenta chedall'esame della chat emergono soltanto degli indici di carattere “statico”, come taliinidonei a delineare qualsivoglia condotta di concorso, potendosi finanche dubitareche la cessione ebbe ad oggetto sostanza stupefacente (p. 6 ricorso).Quanto, invece, al reato di cui al capo 1, si censura l'indebita valorizzazione,a fini associativi, dell’unica condotta di cui al capo 29, di per sé inidonea a delinearelo stabile inserimento nel sodalizio, e nemmeno potendosi valutare la precedentecondanna per lo stesso addebito, sebbene riferito ad altro segmento temporale.In relazione poi ad entrambe le provvisorie incolpazioni, si evidenzia in ricorsoche il provvedimento impugnato nulla dice in ordine al dolo specifico che devesorreggere l'aggravante dell'agevolazione del sodalizio mafioso, non bastando a talfine la sola qualità soggettiva del [OSCURATO:PERSONA].2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazioneal reato di cui al capo 1, essendo stato violato il divieto di bis in idem (pp. 13 – 25).Si osserva in ricorso che nell’ambito del procedimento avviato con l’operazione«Molo 13» il ricorrente è stato condannato per la medesima fattispecie associativa,commessa dal 2014 «con condotta perdurante», anche in quel caso conl’aggravante dell’agevolazione della cosca mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA].Nel presente procedimento, invece, il reato si assume commesso a far datada giugno 2020 «con attualità della condotta».Ora, sia che si intenda la prima contestazione chiusa al momento dellapronuncia della sentenza di primo grado (31 luglio 2023), sia che si consideri la datadi emissione dell’ordinanza cautelare (15 marzo 2021), deve comunque giungersialla conclusione che le condotte prese in considerazione nel presente procedimento– che si fermano a dicembre 2020 - ricadono anche temporalmente nel fattoseparatamente giudicato.2.3.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dellamotivazione con riguardo alla necessaria correlazione temporale tra le acquisizionipatrimoniali (immobile acquistato nel 1990) e la data di commissione dei cosiddettireati spia, collocati nel 2020 (pp. 25 - 30 ricorso).Né potrebbe ritenersi che l’ablazione riguardi i soli miglioramenti, nonessendovi in atti, secondo il ricorrente, prova della quota di spesa a lui riconducibile.2.4.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dellamotivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del periculum in mora.Il ricorrente evidenzia che nessuna schermatura dei propri beni è stataaccertata (l’immobile è stato acquistato dai genitori), e che una imminentealienazione del bene non è stata neppure ipotizzata.3.

Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hannoformulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è nel suo complesso infondato e, pertanto, deve essere rigettato.1.1.

Preliminarmente deve darsi atto che in data 8 giugno 2026 l’Avv.Contestabile, difensore del ricorrente, ha fatto pervenire dichiarazione di adesioneall’astensione dalle udienze proclamata dall’Unione Camere penali.Osserva il [OSCURATO:PERSONA] che, in assenza di tempestive richieste di discussione orale,è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderireall'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, nonavendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale (Sez. 6, n. 25544 del10/06/2026, Farini, non mass.; Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.284786 – 01; Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 – 01).Si tratta di un principio elaborato in relazione al rito c.d. pandemico, le cuiargomentazioni appaiono certamente estensibili al rito camerale non partecipato,seguito nel caso in esame.[OSCURATO:PERSONA] rileva, inoltre, che trattandosi di ricorso in materia di misurecautelari reali non sarebbe comunque consentita l'astensione dalle udienze da partedel difensore, in quanto l'art. 4 del codice di autoregolamentazione delle astensionidalle udienze, escludendo la possibilità di astenersi nelle udienze "afferenti misurecautelari", si riferisce a tutte le misure cautelari, e, quindi, non solo a quellepersonali (Sez. 3, n. 3380 del 11/09/2024, dep. 2025, Faleh, non mass.; Sez. 2, n.36190 del 10/07/2024, Montanari, non mass.; Sez. 2, n. 50339 del 03/12/2015,Ortolan, Rv. 265527 – 01, con specifico riferimento al giudizio di cassazione; Sez.3, n. 38852 del 04/12/2017, dep. 2018, Lombardo, Rv. 273702 – 01, con laprecisazione che l'astensione non è ammessa anche se la misura richiesta non èstata applicata ma ne è in discussione la sua adozione; Sez. 6, n. 39871 del12/07/2013, Notarianni, Rv. 256444 - 01).2.

Allo scrutinio dei motivi è utile altresì premettere che, ai sensi dell’art. 325,comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse inmateria di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione dilegge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "inprocedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo deirequisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo arendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; conf., Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023,Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 -01).Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nelgiudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorsodi cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 2 del 28/01/2004, Ferazzi,Rv. 226710 - 01).Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge,va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibiledenunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell'art. 125,comma 3, cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimentigiurisdizionali (Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01).2.1.

Ciò posto, con il secondo motivo, il cui esame è logicamente pregiudiziale,il ricorrente lamenta – per la prima volta, come emerge dagli atti - la violazione deldivieto di ne bis in idem, avuto riguardo alla precedente condanna riportata nelprocesso convenzionalmente denominato “Molo 13”.Osserva innanzitutto il [OSCURATO:PERSONA] che, in linea generale, la questione può essereproposta in sede cautelare: il giudice investito del controllo di un'ordinanza inmateria cautelare ha, infatti, il potere-dovere di sindacare anche l'esistenza dellecondizioni di procedibilità (Sez. 2, n. 18112 del 14/03/2025, Bordon, non mass.;Sez. 1, n. 2128 del 09/05/1994, Tarek, Rv. 197879 – 01), le quali, comeautorevolmente chiarito anche dalle Sezioni Unite, intervenute proprio sui limiti dioperatività del divieto del bis in idem, non si esauriscono in quelle espressamenteenumerate nel titolo terzo del libro quinto del codice di procedura penale (Sez.

U,n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 – 01; Corte cost., ordinanza 12 luglio2001, n. 318).In ogni caso, a prescindere dal se la questione possa essere o meno dedottaper la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione (da ultimo, in senso positivo, senon sono necessari accertamenti in fatto, Sez. 6, n. 29188 del 15/05/2024, B., Rv.286759 – 01; in senso contrario, Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Pane, Rv. 280648- 01), il ricorrente, in presenza della contraria affermazione contenuta nelprovvedimento impugnato, non ha fornito la prova del fatto costitutivo dellapreclusione, pur essendone onerato (Sez. 2, n. 17496 del 16/04/2025, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 288056 – 01; Sez. 2, n. 31542 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270552 - 01).Il Tribunale, infatti, ha rilevato che nel procedimento “Molo 13” la condottaassociativa, oggetto di accertamento divenuto cosa giudicata, è stata contestatafino a giugno 2020 (p. 3 provvedimento impugnato), mentre quella per cui siprocede è contestata proprio a partire da giugno 2020; tale delimitazione temporaleè presente anche nel capo di imputazione riportato nell’appello cautelare (pp. 8 eIl ricorrente, invece, si è limitato ad allegare: a) un estratto della sentenzad'appello emessa nel giudizio abbreviato dal quale non è possibile risalire neppureal tenore effettivo del capo di imputazione, men che meno all’oggettodell’accertamento; b) uno stralcio dell’ordinanza cautelare personale, dal quale sipuò apprezzare solo l’ampiezza della provvisoria contestazione, non di quellaoggetto dell’accertamento definitivo.D’altra parte, il ricorrente, a sostegno della doglianza, evoca puramente esemplicemente il tenore letterale del capo d’imputazione, senza considerare che lapreclusione derivante dal giudicato con riferimento ad un reato associativopresuppone non solo che il sodalizio oggetto dei due procedimenti sia identico sottoil profilo storico-naturalistico, ma anche la sovrapponibilità dei periodi rispetto aiquali è contestata la partecipazione dell'associato e la perdurante operativitàdell'organizzazione (Sez. 6, n. 19486 del 01/02/2018, Bumbaca, Rv. 273077 – 01,proprio in relazione ad un’associazione dedita al narcotraffico).In altre parole, la verifica, da condurre nella prospettiva dell’idem factum (Sez.U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 – 01; Corte cost., sentenza del31/05/2016, n. 200), mira ad accertare quali segmenti di partecipazione siano statieffettivamente contestati o giudicati nei due procedimenti, se vi sia stata laprosecuzione di una condotta o piuttosto l’accertamento di un diverso sodalizio;inoltre, per valutare la coincidenza temporale tra il fatto oggetto di giudizio e quellocoperto dal giudicato, si deve fare riferimento non solo alla data iniziale e finaledelle due contestazioni, ma anche all'effettivo contenuto dell'accertamento perstabilire se, in concreto, ha riguardato un'estensione temporale superiore o inferiorerispetto a quella indicata nell'imputazione (così, in motivazione, Sez. 6, Bumbaca,cit.).2.2.

Il primo motivo è inammissibile, perché propone in parte doglianze nonconsentite e, in altra parte, non sorrette da un concreto interesse a ricorrere.2.2.1.

Osserva innanzitutto il [OSCURATO:PERSONA] che, dietro l’apparente richiamo aplurime violazioni di legge (p. 4 ricorso), si deducono in realtà dei pretesi vizi dellamotivazione, espressamente richiamati (p. 3 ricorso) ma, come visto, nonconsentiti, e in più punti si sollecita una parimenti preclusa rivisitazione delle prove,contestandone l’attitudine dimostrativa.Più in particolare, quanto alla condotta di cui al capo 29, il Tribunale haevidenziato che il 23 dicembre 2020 [OSCURATO:PERSONA] creò una chat digruppo denominata "debiti” – di cui sono riportati i passaggi più significativi, ancheallo scopo di motivare circa la natura dello stupefacente trattato - per incalzare idebitori, tra i quali il ricorrente ed il fratello Alessandro, a pagare pregresseforniture, tra le quali una partita di 2 chilogrammi di cocaina.Nella specie, quindi, la motivazione esiste e non può certo dirsi apparente, edunque il suo controllo deve ritenersi precluso a questa Corte.D’altra parte, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno da tempoprecisato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni dilegittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte dicassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di meritoconcernente la responsabilità della persona sottoposta a indagini in ordine al reatooggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra lafattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardoalla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi (Sez.

U, n. 7del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840 – 01; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016,Iommi, Rv. 266896 – 01; Sez. 1, n. 21736 del 11/05/2007, Citarella, Rv. 236474 -01).Non è necessario, quindi, valutare la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendosufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire l’astratta sussumibilitàin una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 4, n. 20341 del3/04/2024, Balint, Rv. 286366 – 01; Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020,Gheri, Rv. 278152 – 01; Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069 –01).2.2.2.

Alle medesime conclusioni deve giungersi quanto alla contestazioneassociativa.Il ricorrente lamenta che il fumus è stato argomentato, oltre che in ragionedel suo “status” di condannato, dal coinvolgimento in una sola condotta, di per séincapace di delineare il suo stabile inserimento nel sodalizio.Osserva sul punto il [OSCURATO:PERSONA] che il profilo partecipativo del ricorrente è statodelineato prendendo le mosse dalla precedente condanna per aver fatto parte delmedesimo sodalizio, sebbene in un periodo immediatamente anteriore (fino agiugno 2020); quindi, i giudici della cautela hanno valorizzato sia la commissionedel reato di cui al capo 29, sia ulteriori indici, ovvero i precisi riferimenti a fornitureanteriori - quindi a plurimi rapporti ritenuti indicativi di una prosecuzione delrapporto associativo - e l'accesso ad un sistema di cessione a credito per il tramitedel rapporto vantato con il [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale del sodalizio (p. 3 ordinanza).L'apparato argomentativo su cui riposa il provvedimento impugnato non èaffidato a formule di stile, consente di comprendere l'iter logico seguito e quindi leragioni che hanno giustificato il provvedimento, e pertanto il suo raffronto con glielementi prospettati dal ricorrente rientra nella valutazione che, per espressaprevisione normativa, è sottratta al vaglio di questa Corte.2.2.3.

Sempre con il primo motivo si lamenta inoltre il carattere apparentedella motivazione con la quale è stata riconosciuta la circostanza aggravante di cuiall’art. 416-bis.1 cod. pen. (pp. 10 – 13 ricorso).Oltre a proporre una doglianza che manca il confronto con la specificamotivazione del provvedimento impugnato (p. 4, in cui si evidenzia il rapporto conCosimo [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice dell’omonimo sodalizio mafiosoimpegnato nel narcotraffico), il ricorrente non allega - e il [OSCURATO:PERSONA] non rinviene -alcun concreto interesse ad ottenere l’esclusione di tale aggravante.L’interesse ad impugnare il provvedimento, richiesto dall’art. 568, comma 4,cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, non puòessere identificato con la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza dellalegge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che siacomunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato proprioper effetto della riforma o dell'annullamento della decisione impugnata (Sez. 3, n.30547 del 6/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 – 01; Sez. 6, n. 17686 del 7/04/2016,Conte, Rv. 267172 – 01; Sez. 1, n. 4340 del 27/02/1997, Battaggia, Rv. 207437 –01).In linea con tali principi, questa Corte ha affermato che, in tema diimpugnazioni avverso misure cautelari, vi è carenza di interesse sia al riesame siaal ricorso per cassazione, quando l'indagato tenda ad ottenere l'esclusione di unacircostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concretautilità, ovvero immediati riflessi sull'an o sul quomodo della misura (Sez. 3, n. 20891del 18 giugno 2020, Piccirillo, Rv. 279508 - 01; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018,01).Nel caso in esame il riconoscimento o meno dell’aggravante non incide in alcunmodo sull’adozione e sul mantenimento della cautela reale, in quanto la confisca exart. 240-bis cod. pen. si applica sia alle condotte ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309 (in ragione del rinvio contenuto nell’art. 85-bis dello stesso decreto), sia allecondotte di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.2.3.

Il terzo motivo, che riguarda la correlazione temporale tra le acquisizionipatrimoniali e la data di commissione dei cosiddetti reati spia, è complessivamenteinfondato.2.3.1.

I reati c.d. spia, ai quali deve essere agganciata la verifica circal’esistenza della sproporzione, sono stati consumati, secondo l’accertamento propriodi tale fase incidentale, nell’anno 2020.Si tratta di reati che, pertanto, ricadono certamente nel periodo (anni 2010 -2023, p. 5 ordinanza) in relazione al quale i giudici della cautela hanno accertato lasproporzione tra i redditi e il valore dei beni di cui si abbia, a qualsiasi titolo, ladisponibilità.Sproporzione sulla cui esistenza il ricorrente nulla di specifico afferma, puressendone onerato.Si assume inoltre in ricorso che la risalenza dell’acquisto (1990)rappresenterebbe un dato idoneo ad elidere la presunzione di derivazione illecita (p.29 ricorso).Tuttavia, come riconosce lo stesso ricorrente richiamando la richiestacautelare (cui pure rinvia il Tribunale: p. 5), i giudici hanno accertato che l’immobileè stato interessato da una ristrutturazione che è stata iniziata nel 2013, e il cuicosto – pari ad euro 420.293,86 - è stato sostenuto fino al 2018, pertanto in epocaassai ravvicinata alla ritenuta consumazione dei reati c.d. spia.Osserva sul punto il [OSCURATO:PERSONA] che i giudici della cautela hanno quindi fatto buongoverno del principio per cui la ragionevolezza temporale va valutata avendoriguardo non tanto al momento formale dell'acquisto, quanto al momento in cui ilbene viene pagato o, se significativamente incrementato nel suo valore grazie asuccessivi conferimenti di denaro, al momento in cui detti incrementi di valore sonorealizzati (Sez. 1, n. 34136 del 13/06/2014, Balsebre, Rv. 261202 – 01, in relazioneal sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies del d.l. 8 giugno1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356; conf., più di recente,Sez. 1, n. 33396 del 24/04/2024, Naturale, non mass.).Principi che hanno condotto questa Sezione a ritenere legittimo il sequestro diimmobili acquistati in epoca assai risalente rispetto al "tempus commissi delicti" maristrutturati e immessi nel circuito commerciale nel corso degli anni successivi coninvestimenti risultati non giustificati dai redditi dichiarati (Sez. 4, n. 35707 del07/05/2013, D’Ettorre, Rv. 256882 – 01).D’altra parte, una volta escluso – come fa il Tribunale (p. 5) – che finanche ifamiliari avessero la disponibilità economica necessaria, ed essendo il ricorrentepacificamente nella disponibilità del bene, diventa irrilevante la circostanza, agitatain ricorso, secondo la quale mancherebbe la prova “diretta” che la spesa sia statada lui sostenuta.Accertata la sproporzione e la correlazione temporale, era onere del ricorrenteprovare la provenienza lecita del denaro usato per ristrutturare l’immobile nella suadisponibilità.Deve invece essere rettificato, poiché erroneo, il riferimento (p. 5 ordinanza)alla condanna definitiva per il reato associativo, in quanto nei casi in cui si è formatoil giudicato sul reato c.d. spia la misura ablatoria deve essere richiesta al giudicedell’esecuzione.2.3.2.

Non giova al ricorrente neppure il riferimento al fatto che il sequestrodell’immobile, in esito alla sua ristrutturazione, verrebbe a colpire il bene «nella suainterezza e non il suo miglioramento» (p. 30 ricorso).La generica affermazione trascura il riferimento dell’ordinanza impugnataall’elevatissimo costo di ristrutturazione del terreno inizialmente acquistato daigenitori (cfr., anche allegati al ricorso), nonché il principio di diritto, che il Collegiocondivide, secondo il quale deve ritenersi legittima l’ablazione del bene laddove gliinvestimenti si rivelino assorbenti in tutto o in gran parte rispetto al valore del bene(Sez. 5, n. 32996 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ferraro, Rv. 271778 – 01; Sez. 6, n. 47983 del27/11/2012, D’Alessandro, Rv. 254282 – 01).2.4.

Il quarto e ultimo motivo, con cui si lamenta il carattere apparente dellamotivazione in punto di periculum in mora, è inammissibile.Come noto, anche i provvedimenti di sequestro preventivo finalizzati allaconfisca in casi particolari, di cui all'art. 240-bis cod. pen., cui fa rinvio l'art. 85-bisd.P.R. n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti (come i provvedimenti di sequestropreventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzati alla confisca dicui all'art. 240 cod. pen., secondo il dictum di Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021,Ellade, Rv. 281848 - 01), debbono contenere una concisa motivazione in ordine allasussistenza del periculum in mora illustrando, nel rispetto dei criteri di adeguatezzae di proporzionalità della misura reale, le ragioni che rendono necessarial'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio (Sez. 5, n.44221 del 29/09/2022, Poerio, Rv. 283810 - 01; Sez. 6, n. 32582 del 5/07/2022,Sempre le Sezioni Unite hanno precisato che la valutazione circa l'effettivaesistenza dell'esigenza anticipatoria della confisca va formulata tenendo conto dellecondizioni del patrimonio interessato dalla misura, potendo ravvisarsi il periculumtanto nell'ipotesi di patrimonio insufficiente, quanto nel caso in cui l'atteggiamentoassunto dall'indagato sia tale da far desumere l'eventualità di un depauperamentoe dispersione del bene (Sez.

U, Ellade, cit.).Nel caso in esame la motivazione sul periculum in mora non risulta affattoapparente: il Tribunale ha innanzitutto evidenziato la disponibilità in capo alricorrente, che risiede altrove, di immobili a lui non formalmente riconducibili,avendo in tal modo schermato le disponibilità illecitamente accumulate e impiegateper la ristrutturazione di tali beni.In tal modo, i giudici hanno giustificato, con motivazione che rendecomprensibile il percorso argomentativo adottato, e pertanto insindacabile in questasede, la necessità di apprensione immediata dei beni.3.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.3.1.

La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec.cod. proc. pen. – la cui esecuzione il Tribunale ha ritenuto di sospendere (p. 5) -pur dovendo il [OSCURATO:PERSONA] ribadire che l'ordinanza emessa ex art. 322-bis cod. proc.pen. dal tribunale del riesame che, in accoglimento dell'appello del pubblicoministero, abbia disposto il sequestro preventivo, è immediatamente esecutiva, inquanto la clausola di compatibilità che regola il rinvio alle disposizioni di cui all'art.310 cod. proc. pen. esclude l'operatività del comma 3 di tale articolo, trattandosi diprevisione riferita esclusivamente alla libertà personale (Sez. 6, n. 22828 del30/04/2024, Reda, Rv. 286628 – 02; Sez. 2, n. 23244 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Aprovitola,Rv. 283441 - 01; Sez. 2, n. 11204 del 09/02/2016, Convertino, Rv. 266371 - 01;Sez. 3, n. 24967 del 14/05/2015, Taurino, Rv. 264097 – 01).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod.proc. pen.Così deciso in Roma, 11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Catanzaro;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 20 novembre 2025 il Tribunale di Catanzaro, adito exart. 322-bis cod. proc. pen., ha accolto l’appello proposto dal Pubblico ministeroavverso l'ordinanza con cui il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il [OSCURATO:PERSONA] aveva in parte respinto la richiesta di applicazione della misuracautelare reale – sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente –per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.1.1. Per quanto di interesse, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, escluso ilfumus commissi delicti quanto al reato associativo (capo 1), in relazione al reato dicui al capo 29 ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro preventivofunzionale alla confisca, fino alla concorrenza di euro 180.000, delle somme didenaro detenute e, in subordine, di beni mobili (anche registrati) e immobili finoalla concorrenza di euro 180.000 (p. 116 ordinanza genetica).Con specifico riguardo alla posizione dell’indagato, sono state individuatealcune autovetture, la quota del 95% di una società a responsabilità limitata e laproprietà del fabbricato sito ad Anzio (RM) (pp. 115 e 119 – 120 ordinanzagenetica).[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha inoltre respinto la domanda disequestro preventivo funzionale alla confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., poichéinerente a un reato «a carattere non immediatamente lucrativo» (p. 116).Come anticipato, su appello del Pubblico ministero il Tribunale di Catanzaroha disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca di cui all’art. 240-biscod. pen. anche per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, inrelazione alla quota del 50% del diritto di proprietà del fabbricato sito ad Anzio(RM), via Serena nr. 50, identificato al NCEU al foglio 10, particella 1469, sub 1 –Il Tribunale ha infatti ritenuto il ricorrente indiziato di aver preso parte adun’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo1), capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], e di aver acquistato da quest’ultimouna partita di 2 kg di cocaina (capo 29).Entrambi i reati sono stati commessi, secondo il Tribunale cautelare, al fine diagevolare l’associazione di tipo mafioso denominata cosca [OSCURATO:PERSONA], operante in viaelettiva in Guardavalle e zone limitrofe.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzodel proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.).2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dellamotivazione (poiché mancante o comunque illogica) quanto al fumus commissidelicti.Con riguardo alla condotta di cui al capo 29, il ricorrente lamenta chedall'esame della chat emergono soltanto degli indici di carattere “statico”, come taliinidonei a delineare qualsivoglia condotta di concorso, potendosi finanche dubitareche la cessione ebbe ad oggetto sostanza stupefacente (p. 6 ricorso).Quanto, invece, al reato di cui al capo 1, si censura l'indebita valorizzazione,a fini associativi, dell’unica condotta di cui al capo 29, di per sé inidonea a delinearelo stabile inserimento nel sodalizio, e nemmeno potendosi valutare la precedentecondanna per lo stesso addebito, sebbene riferito ad altro segmento temporale.In relazione poi ad entrambe le provvisorie incolpazioni, si evidenzia in ricorsoche il provvedimento impugnato nulla dice in ordine al dolo specifico che devesorreggere l'aggravante dell'agevolazione del sodalizio mafioso, non bastando a talfine la sola qualità soggettiva del [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazioneal reato di cui al capo 1, essendo stato violato il divieto di bis in idem (pp. 13 – 25).Si osserva in ricorso che nell’ambito del procedimento avviato con l’operazione«Molo 13» il ricorrente è stato condannato per la medesima fattispecie associativa,commessa dal 2014 «con condotta perdurante», anche in quel caso conl’aggravante dell’agevolazione della cosca mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA].Nel presente procedimento, invece, il reato si assume commesso a far datada giugno 2020 «con attualità della condotta».Ora, sia che si intenda la prima contestazione chiusa al momento dellapronuncia della sentenza di primo grado (31 luglio 2023), sia che si consideri la datadi emissione dell’ordinanza cautelare (15 marzo 2021), deve comunque giungersialla conclusione che le condotte prese in considerazione nel presente procedimento– che si fermano a dicembre 2020 - ricadono anche temporalmente nel fattoseparatamente giudicato.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dellamotivazione con riguardo alla necessaria correlazione temporale tra le acquisizionipatrimoniali (immobile acquistato nel 1990) e la data di commissione dei cosiddettireati spia, collocati nel 2020 (pp. 25 - 30 ricorso).Né potrebbe ritenersi che l’ablazione riguardi i soli miglioramenti, nonessendovi in atti, secondo il ricorrente, prova della quota di spesa a lui riconducibile.2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dellamotivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del periculum in mora.Il ricorrente evidenzia che nessuna schermatura dei propri beni è stataaccertata (l’immobile è stato acquistato dai genitori), e che una imminentealienazione del bene non è stata neppure ipotizzata.3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hannoformulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e, pertanto, deve essere rigettato.1.1. Preliminarmente deve darsi atto che in data 8 giugno 2026 l’Avv.Contestabile, difensore del ricorrente, ha fatto pervenire dichiarazione di adesioneall’astensione dalle udienze proclamata dall’Unione Camere penali.Osserva il [OSCURATO:PERSONA] che, in assenza di tempestive richieste di discussione orale,è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderireall'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, nonavendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale (Sez. 6, n. 25544 del10/06/2026, Farini, non mass.; Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.284786 – 01; Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 – 01).Si tratta di un principio elaborato in relazione al rito c.d. pandemico, le cuiargomentazioni appaiono certamente estensibili al rito camerale non partecipato,seguito nel caso in esame.[OSCURATO:PERSONA] rileva, inoltre, che trattandosi di ricorso in materia di misurecautelari reali non sarebbe comunque consentita l'astensione dalle udienze da partedel difensore, in quanto l'art. 4 del codice di autoregolamentazione delle astensionidalle udienze, escludendo la possibilità di astenersi nelle udienze "afferenti misurecautelari", si riferisce a tutte le misure cautelari, e, quindi, non solo a quellepersonali (Sez. 3, n. 3380 del 11/09/2024, dep. 2025, Faleh, non mass.; Sez. 2, n.36190 del 10/07/2024, Montanari, non mass.; Sez. 2, n. 50339 del 03/12/2015,Ortolan, Rv. 265527 – 01, con specifico riferimento al giudizio di cassazione; Sez.3, n. 38852 del 04/12/2017, dep. 2018, Lombardo, Rv. 273702 – 01, con laprecisazione che l'astensione non è ammessa anche se la misura richiesta non èstata applicata ma ne è in discussione la sua adozione; Sez. 6, n. 39871 del12/07/2013, Notarianni, Rv. 256444 - 01).2. Allo scrutinio dei motivi è utile altresì premettere che, ai sensi dell’art. 325,comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse inmateria di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione dilegge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "inprocedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo deirequisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo arendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; conf., Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023,Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 -01).Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nelgiudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorsodi cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, Ferazzi,Rv. 226710 - 01).Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge,va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibiledenunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell'art. 125,comma 3, cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimentigiurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01).2.1. Ciò posto, con il secondo motivo, il cui esame è logicamente pregiudiziale,il ricorrente lamenta – per la prima volta, come emerge dagli atti - la violazione deldivieto di ne bis in idem, avuto riguardo alla precedente condanna riportata nelprocesso convenzionalmente denominato “Molo 13”.Osserva innanzitutto il [OSCURATO:PERSONA] che, in linea generale, la questione può essereproposta in sede cautelare: il giudice investito del controllo di un'ordinanza inmateria cautelare ha, infatti, il potere-dovere di sindacare anche l'esistenza dellecondizioni di procedibilità (Sez. 2, n. 18112 del 14/03/2025, Bordon, non mass.;Sez. 1, n. 2128 del 09/05/1994, Tarek, Rv. 197879 – 01), le quali, comeautorevolmente chiarito anche dalle Sezioni Unite, intervenute proprio sui limiti dioperatività del divieto del bis in idem, non si esauriscono in quelle espressamenteenumerate nel titolo terzo del libro quinto del codice di procedura penale (Sez. U,n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 – 01; Corte cost., ordinanza 12 luglio2001, n. 318).In ogni caso, a prescindere dal se la questione possa essere o meno dedottaper la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione (da ultimo, in senso positivo, senon sono necessari accertamenti in fatto, Sez. 6, n. 29188 del 15/05/2024, B., Rv.286759 – 01; in senso contrario, Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Pane, Rv. 280648- 01), il ricorrente, in presenza della contraria affermazione contenuta nelprovvedimento impugnato, non ha fornito la prova del fatto costitutivo dellapreclusione, pur essendone onerato (Sez. 2, n. 17496 del 16/04/2025, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 288056 – 01; Sez. 2, n. 31542 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270552 - 01).Il Tribunale, infatti, ha rilevato che nel procedimento “Molo 13” la condottaassociativa, oggetto di accertamento divenuto cosa giudicata, è stata contestatafino a giugno 2020 (p. 3 provvedimento impugnato), mentre quella per cui siprocede è contestata proprio a partire da giugno 2020; tale delimitazione temporaleè presente anche nel capo di imputazione riportato nell’appello cautelare (pp. 8 eIl ricorrente, invece, si è limitato ad allegare: a) un estratto della sentenzad'appello emessa nel giudizio abbreviato dal quale non è possibile risalire neppureal tenore effettivo del capo di imputazione, men che meno all’oggettodell’accertamento; b) uno stralcio dell’ordinanza cautelare personale, dal quale sipuò apprezzare solo l’ampiezza della provvisoria contestazione, non di quellaoggetto dell’accertamento definitivo.D’altra parte, il ricorrente, a sostegno della doglianza, evoca puramente esemplicemente il tenore letterale del capo d’imputazione, senza considerare che lapreclusione derivante dal giudicato con riferimento ad un reato associativopresuppone non solo che il sodalizio oggetto dei due procedimenti sia identico sottoil profilo storico-naturalistico, ma anche la sovrapponibilità dei periodi rispetto aiquali è contestata la partecipazione dell'associato e la perdurante operativitàdell'organizzazione (Sez. 6, n. 19486 del 01/02/2018, Bumbaca, Rv. 273077 – 01,proprio in relazione ad un’associazione dedita al narcotraffico).In altre parole, la verifica, da condurre nella prospettiva dell’idem factum (Sez.U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 – 01; Corte cost., sentenza del31/05/2016, n. 200), mira ad accertare quali segmenti di partecipazione siano statieffettivamente contestati o giudicati nei due procedimenti, se vi sia stata laprosecuzione di una condotta o piuttosto l’accertamento di un diverso sodalizio;inoltre, per valutare la coincidenza temporale tra il fatto oggetto di giudizio e quellocoperto dal giudicato, si deve fare riferimento non solo alla data iniziale e finaledelle due contestazioni, ma anche all'effettivo contenuto dell'accertamento perstabilire se, in concreto, ha riguardato un'estensione temporale superiore o inferiorerispetto a quella indicata nell'imputazione (così, in motivazione, Sez. 6, Bumbaca,cit.).2.2. Il primo motivo è inammissibile, perché propone in parte doglianze nonconsentite e, in altra parte, non sorrette da un concreto interesse a ricorrere.2.2.1. Osserva innanzitutto il [OSCURATO:PERSONA] che, dietro l’apparente richiamo aplurime violazioni di legge (p. 4 ricorso), si deducono in realtà dei pretesi vizi dellamotivazione, espressamente richiamati (p. 3 ricorso) ma, come visto, nonconsentiti, e in più punti si sollecita una parimenti preclusa rivisitazione delle prove,contestandone l’attitudine dimostrativa.Più in particolare, quanto alla condotta di cui al capo 29, il Tribunale haevidenziato che il 23 dicembre 2020 [OSCURATO:PERSONA] creò una chat digruppo denominata "debiti” – di cui sono riportati i passaggi più significativi, ancheallo scopo di motivare circa la natura dello stupefacente trattato - per incalzare idebitori, tra i quali il ricorrente ed il fratello Alessandro, a pagare pregresseforniture, tra le quali una partita di 2 chilogrammi di cocaina.Nella specie, quindi, la motivazione esiste e non può certo dirsi apparente, edunque il suo controllo deve ritenersi precluso a questa Corte.D’altra parte, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno da tempoprecisato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni dilegittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte dicassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di meritoconcernente la responsabilità della persona sottoposta a indagini in ordine al reatooggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra lafattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardoalla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840 – 01; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016,Iommi, Rv. 266896 – 01; Sez. 1, n. 21736 del 11/05/2007, Citarella, Rv. 236474 -01).Non è necessario, quindi, valutare la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendosufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire l’astratta sussumibilitàin una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 4, n. 20341 del3/04/2024, Balint, Rv. 286366 – 01; Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020,Gheri, Rv. 278152 – 01; Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069 –01).2.2.2. Alle medesime conclusioni deve giungersi quanto alla contestazioneassociativa.Il ricorrente lamenta che il fumus è stato argomentato, oltre che in ragionedel suo “status” di condannato, dal coinvolgimento in una sola condotta, di per séincapace di delineare il suo stabile inserimento nel sodalizio.Osserva sul punto il [OSCURATO:PERSONA] che il profilo partecipativo del ricorrente è statodelineato prendendo le mosse dalla precedente condanna per aver fatto parte delmedesimo sodalizio, sebbene in un periodo immediatamente anteriore (fino agiugno 2020); quindi, i giudici della cautela hanno valorizzato sia la commissionedel reato di cui al capo 29, sia ulteriori indici, ovvero i precisi riferimenti a fornitureanteriori - quindi a plurimi rapporti ritenuti indicativi di una prosecuzione delrapporto associativo - e l'accesso ad un sistema di cessione a credito per il tramitedel rapporto vantato con il [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale del sodalizio (p. 3 ordinanza).L'apparato argomentativo su cui riposa il provvedimento impugnato non èaffidato a formule di stile, consente di comprendere l'iter logico seguito e quindi leragioni che hanno giustificato il provvedimento, e pertanto il suo raffronto con glielementi prospettati dal ricorrente rientra nella valutazione che, per espressaprevisione normativa, è sottratta al vaglio di questa Corte.2.2.3. Sempre con il primo motivo si lamenta inoltre il carattere apparentedella motivazione con la quale è stata riconosciuta la circostanza aggravante di cuiall’art. 416-bis.1 cod. pen. (pp. 10 – 13 ricorso).Oltre a proporre una doglianza che manca il confronto con la specificamotivazione del provvedimento impugnato (p. 4, in cui si evidenzia il rapporto conCosimo [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice dell’omonimo sodalizio mafiosoimpegnato nel narcotraffico), il ricorrente non allega - e il [OSCURATO:PERSONA] non rinviene -alcun concreto interesse ad ottenere l’esclusione di tale aggravante.L’interesse ad impugnare il provvedimento, richiesto dall’art. 568, comma 4,cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, non puòessere identificato con la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza dellalegge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che siacomunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato proprioper effetto della riforma o dell'annullamento della decisione impugnata (Sez. 3, n.30547 del 6/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 – 01; Sez. 6, n. 17686 del 7/04/2016,Conte, Rv. 267172 – 01; Sez. 1, n. 4340 del 27/02/1997, Battaggia, Rv. 207437 –01).In linea con tali principi, questa Corte ha affermato che, in tema diimpugnazioni avverso misure cautelari, vi è carenza di interesse sia al riesame siaal ricorso per cassazione, quando l'indagato tenda ad ottenere l'esclusione di unacircostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concretautilità, ovvero immediati riflessi sull'an o sul quomodo della misura (Sez. 3, n. 20891del 18 giugno 2020, Piccirillo, Rv. 279508 - 01; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018,01).Nel caso in esame il riconoscimento o meno dell’aggravante non incide in alcunmodo sull’adozione e sul mantenimento della cautela reale, in quanto la confisca exart. 240-bis cod. pen. si applica sia alle condotte ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309 (in ragione del rinvio contenuto nell’art. 85-bis dello stesso decreto), sia allecondotte di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.2.3. Il terzo motivo, che riguarda la correlazione temporale tra le acquisizionipatrimoniali e la data di commissione dei cosiddetti reati spia, è complessivamenteinfondato.2.3.1. I reati c.d. spia, ai quali deve essere agganciata la verifica circal’esistenza della sproporzione, sono stati consumati, secondo l’accertamento propriodi tale fase incidentale, nell’anno 2020.Si tratta di reati che, pertanto, ricadono certamente nel periodo (anni 2010 -2023, p. 5 ordinanza) in relazione al quale i giudici della cautela hanno accertato lasproporzione tra i redditi e il valore dei beni di cui si abbia, a qualsiasi titolo, ladisponibilità.Sproporzione sulla cui esistenza il ricorrente nulla di specifico afferma, puressendone onerato.Si assume inoltre in ricorso che la risalenza dell’acquisto (1990)rappresenterebbe un dato idoneo ad elidere la presunzione di derivazione illecita (p.29 ricorso).Tuttavia, come riconosce lo stesso ricorrente richiamando la richiestacautelare (cui pure rinvia il Tribunale: p. 5), i giudici hanno accertato che l’immobileè stato interessato da una ristrutturazione che è stata iniziata nel 2013, e il cuicosto – pari ad euro 420.293,86 - è stato sostenuto fino al 2018, pertanto in epocaassai ravvicinata alla ritenuta consumazione dei reati c.d. spia.Osserva sul punto il [OSCURATO:PERSONA] che i giudici della cautela hanno quindi fatto buongoverno del principio per cui la ragionevolezza temporale va valutata avendoriguardo non tanto al momento formale dell'acquisto, quanto al momento in cui ilbene viene pagato o, se significativamente incrementato nel suo valore grazie asuccessivi conferimenti di denaro, al momento in cui detti incrementi di valore sonorealizzati (Sez. 1, n. 34136 del 13/06/2014, Balsebre, Rv. 261202 – 01, in relazioneal sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies del d.l. 8 giugno1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356; conf., più di recente,Sez. 1, n. 33396 del 24/04/2024, Naturale, non mass.).Principi che hanno condotto questa Sezione a ritenere legittimo il sequestro diimmobili acquistati in epoca assai risalente rispetto al "tempus commissi delicti" maristrutturati e immessi nel circuito commerciale nel corso degli anni successivi coninvestimenti risultati non giustificati dai redditi dichiarati (Sez. 4, n. 35707 del07/05/2013, D’Ettorre, Rv. 256882 – 01).D’altra parte, una volta escluso – come fa il Tribunale (p. 5) – che finanche ifamiliari avessero la disponibilità economica necessaria, ed essendo il ricorrentepacificamente nella disponibilità del bene, diventa irrilevante la circostanza, agitatain ricorso, secondo la quale mancherebbe la prova “diretta” che la spesa sia statada lui sostenuta.Accertata la sproporzione e la correlazione temporale, era onere del ricorrenteprovare la provenienza lecita del denaro usato per ristrutturare l’immobile nella suadisponibilità.Deve invece essere rettificato, poiché erroneo, il riferimento (p. 5 ordinanza)alla condanna definitiva per il reato associativo, in quanto nei casi in cui si è formatoil giudicato sul reato c.d. spia la misura ablatoria deve essere richiesta al giudicedell’esecuzione.2.3.2. Non giova al ricorrente neppure il riferimento al fatto che il sequestrodell’immobile, in esito alla sua ristrutturazione, verrebbe a colpire il bene «nella suainterezza e non il suo miglioramento» (p. 30 ricorso).La generica affermazione trascura il riferimento dell’ordinanza impugnataall’elevatissimo costo di ristrutturazione del terreno inizialmente acquistato daigenitori (cfr., anche allegati al ricorso), nonché il principio di diritto, che il Collegiocondivide, secondo il quale deve ritenersi legittima l’ablazione del bene laddove gliinvestimenti si rivelino assorbenti in tutto o in gran parte rispetto al valore del bene(Sez. 5, n. 32996 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ferraro, Rv. 271778 – 01; Sez. 6, n. 47983 del27/11/2012, D’Alessandro, Rv. 254282 – 01).2.4. Il quarto e ultimo motivo, con cui si lamenta il carattere apparente dellamotivazione in punto di periculum in mora, è inammissibile.Come noto, anche i provvedimenti di sequestro preventivo finalizzati allaconfisca in casi particolari, di cui all'art. 240-bis cod. pen., cui fa rinvio l'art. 85-bisd.P.R. n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti (come i provvedimenti di sequestropreventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzati alla confisca dicui all'art. 240 cod. pen., secondo il dictum di Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021,Ellade, Rv. 281848 - 01), debbono contenere una concisa motivazione in ordine allasussistenza del periculum in mora illustrando, nel rispetto dei criteri di adeguatezzae di proporzionalità della misura reale, le ragioni che rendono necessarial'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio (Sez. 5, n.44221 del 29/09/2022, Poerio, Rv. 283810 - 01; Sez. 6, n. 32582 del 5/07/2022,Sempre le Sezioni Unite hanno precisato che la valutazione circa l'effettivaesistenza dell'esigenza anticipatoria della confisca va formulata tenendo conto dellecondizioni del patrimonio interessato dalla misura, potendo ravvisarsi il periculumtanto nell'ipotesi di patrimonio insufficiente, quanto nel caso in cui l'atteggiamentoassunto dall'indagato sia tale da far desumere l'eventualità di un depauperamentoe dispersione del bene (Sez. U, Ellade, cit.).Nel caso in esame la motivazione sul periculum in mora non risulta affattoapparente: il Tribunale ha innanzitutto evidenziato la disponibilità in capo alricorrente, che risiede altrove, di immobili a lui non formalmente riconducibili,avendo in tal modo schermato le disponibilità illecitamente accumulate e impiegateper la ristrutturazione di tali beni.In tal modo, i giudici hanno giustificato, con motivazione che rendecomprensibile il percorso argomentativo adottato, e pertanto insindacabile in questasede, la necessità di apprensione immediata dei beni.3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.3.1. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec.cod. proc. pen. – la cui esecuzione il Tribunale ha ritenuto di sospendere (p. 5) -pur dovendo il [OSCURATO:PERSONA] ribadire che l'ordinanza emessa ex art. 322-bis cod. proc.pen. dal tribunale del riesame che, in accoglimento dell'appello del pubblicoministero, abbia disposto il sequestro preventivo, è immediatamente esecutiva, inquanto la clausola di compatibilità che regola il rinvio alle disposizioni di cui all'art.310 cod. proc. pen. esclude l'operatività del comma 3 di tale articolo, trattandosi diprevisione riferita esclusivamente alla libertà personale (Sez. 6, n. 22828 del30/04/2024, Reda, Rv. 286628 – 02; Sez. 2, n. 23244 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Aprovitola,Rv. 283441 - 01; Sez. 2, n. 11204 del 09/02/2016, Convertino, Rv. 266371 - 01;Sez. 3, n. 24967 del 14/05/2015, Taurino, Rv. 264097 – 01). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod.proc. pen.Così deciso in Roma, 11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28512/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris