CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23727/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna con sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., in riforma della sentenza del Tribunale di Piacenza appellata da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1 bis, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso il 20/10/2015, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. La sentenza è stata emessa in esito alla camera di consiglio fissata senza avviso alle parti e senza la loro partecipazione. 2. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento all'art. 178 e 179 cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che non era stato notificato né all'imputato, né al difensore l'avviso di fissazione dell'udienza camerale innanzi alla Corte di Appello di Bologna e rileva che l'imputato ha diritto di essere avvisato anche dell'udienza fissata per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, in ragione della facoltà che gli è sempre concessa di rinunciare alla prescrizione. Nel caso di specie l'udienza si era svolta in assenza del contraddittorio, senza che ciò fosse dipeso da una libera scelta dell'imputato e del difensore. Ne sarebbe derivata la nullità assoluta e insanabile della sentenza, in quanto emessa senza la preventiva interlocuzione delle parti processuali. 2.2. Con il secondo motivo, in subordine rispetto al primo, ha dedotto la mancanza di motivazione in relazione alla mancata pronuncia della formula assolutoria nel merito ai sensi dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen. Dopo che con l'atto di appello era stato censurato il travisamento della prova posta a base della condanna in primo grado con riferimenti specifici e puntuali, la Corte aveva adottato una formula apodittica, senza dare conto delle ragioni per cui nel caso di specie non poteva essere adottata la formula di proscioglimento più favorevole. 3.11 Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha formulato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria con cui ha precisato di avere, in sede di ricorso, rinunciato alla prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto al primo assorbente motivo. 2. Da quanto emerge dagli atti, la Corte di appello di Bologna ha prosciolto per prescrizione l'imputato, senza che la deliberazione della sentenza sia stata preceduta dal confronto in udienza con le parti. 3. Le Sezioni Unite, nel ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudizio d'appello non è consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469, ovvero dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 33741 del 04/05/2016, Ventrella, Rv.267498; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700; Sez. 6, n.28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862) ed il consolidato orientamento per cui la sentenza predibattimentale di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, è viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 3027 del 2002, Angelucci,cit.; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700-01; Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, Tavecchio, Rv. 262833; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862; Sez. 2, n. 42411 del 04/20/2012, Napoli, Rv. 254351; Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250499), avevano, tuttavia affermato che, in tale ipotesi/la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809). 4. Siffatto percorso argornentativo, tuttavia, è oggi superato dall'intervento della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 111 del 2022, dopo aver analizzato il diritto vivente così come formatosi a partire dalla decisione della Sezioni Unite di cui sopra, ha ritenuto l'interpretazione in essa fornita in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. ed ha dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] con tale sentenza ha rilevato che:(i)la nozione di "ragionevole" durata del processo deve essere sempre il frutto di un bilanciamento delicato tra i molteplici - e tra loro confliggenti - interessi pubblici e privati coinvolti dal processo medesimo, in maniera da coniugare l'obiettivo di raggiungere il suo scopo naturale dell'accertamento del fatto e dell'eventuale ascrizione delle relative responsabilità nel pieno rispetto delle garanzie della difesa, con l'esigenza pur essenziale di raggiungere tale obiettivo in un lasso di tempo non eccessivo; (ii) la violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. può essere ravvisata soltanto allorché l'effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza e si riveli quindi privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa (ex plurimis, sentenze n. 260 del 2020, n. 124 del 2019, n. 12 del 2016 e n. 159 del 2014); (iii) il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie, in quanto ciò che rileva è esclusivamente la durata del «giusto» processo, quale delineato proprio dall'art. 111 Cost. Un processo non "giusto", perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata. L'interesse ad impugnare per conseguire la declaratoria di nullità di una sentenza di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione emessa de plano, senza alcuna attivazione del contraddittorio tra le parti, e dunque al di fuori di un «giusto processo» ex art. 111 Cost., non è, pertanto, bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata sottese all'operatività della disciplina della immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen; (iv) già in altre pronunce si era sottolineata l'essenzialità che riveste il contraddittorio, anche ai fini dell'accertamento della causa estintiva del reato (sentenza n. 91 del 1992), nonché la rilevanza dell'interesse dell'imputato prosciolto per estinzione del reato a sottoporre la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla verifica di un giudice di merito, piuttosto che alla Corte di cassazione (sentenza n. 249 del 1989, relativa alla disciplina del previgente codice di procedura penale); (v) coerente con tali principi, del resto, è l'art. 469 cod. proc. pen., che, nel consentire al giudice di primo grado la possibilità di definire il giudizio con sentenza adottata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e salva l'applicabilità del comma 2 di tale articolo, prevede che detta sentenza sia adottata «sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono», sicché l'istituto, pur perseguendo la finalità deflattiva di evitare i dibattimenti superflui, comunque non priva le parti del diritto all'ascolto delle loro ragioni. 5. Ne consegue che la Corte di Appello, anche nel caso in cui sia intervenuta nelle more del giudizio di impugnazione la prescrizione del reato, è tenuta a procedere in udienza nel contraddittorio fra le parti, anche in vista di una possibile rinuncia dell'imputato alla prescrizione, ovvero della interlocuzione in ordine all'eventuale applicazione dì formule più ampiamente liberatorie (da ultimo in tal senso Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811 secondo cui "sussiste l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, in fase predibattirnentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi estinto il reato per prescrizione"). 6. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna per l'ulter