CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11903/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza in data 09/03/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udita il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano, in parziale riforma di quella pronunciata dal Tribunale di Milano in data 02/12/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha revocato la provvisionale concessa alla parte civile [OSCURATO:PERSONA], per il resto confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di calunnia, avente ad oggetto la falsa denuncia di smarrimento di assegni precedentemente consegnati a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'utilizzazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dovuto essere escusso ai sensi degli artt. 64, comma 3 e 3-bis, e 197-bis cod. proc. pen. Indebitamente la Corte aveva ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere in separato procedimento del delitto di usura in danno di [OSCURATO:PERSONA], riferita proprio alla dazione e alla messa all'incasso dei due assegni che [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato come smarriti, potesse essere escusso come teste, in quanto i due reati non erano stati commessi in unita di tempo e di luogo: in realtà si trattava di reati tra loro collegati, ciò che avrebbe imposto la previa formulazione dell'avviso di cui all'art. 64, comma 3-bis cod. proc. pen., in assenza del quale le dichiarazioni avrebbero dovuto reputarsi inutilizzabili secondo quanto ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 238-bis cod. proc. pen. e alla sentenza non irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di usura. La Corte aveva acquisito le dichiarazioni rese nel separato processo da [OSCURATO:PERSONA], sentito anche nel presente processo, e aveva inoltre acquisito come mero documento la separata sentenza non irrevocabile. Tuttavia, nella valutazione delle dichiarazioni di Bruno aveva poi valorizzato il contenuto della separata sentenza, da cui ha indebitamente desunto un profilo valutativo di merito, peraltro senza considerare che gli assunti del Tribunale di Napoli non erano coerenti con la valutazione della Corte di appello di Milano, essendo volti a suffragare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 368 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento psicologico. La Corte aveva indebitamente valorizzato la circostanza che il ricorrente avesse avuto contezza da Bruno dell'intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di porre il primo assegno all'incasso, quando il teste dinanzi al Tribunale di Napoli aveva reso dichiarazioni diverse ed avrebbe avuto invece interesse a confermare la circostanza, la sola che avrebbe potuto legittimare la negoziazione di assegni dati in garanzia. Inoltre, la Corte aveva formulato illogiche valutazioni per suffragare l'elemento psicologico, non potendo il ricorrente ipotizzare la messa all'incasso, che avrebbe dovuto essere comunicata, e non potendosi escludere che egli effettivamente avesse ritenuto che nel ciclomotore sottrattogli fossero custoditi due carnet di assegni, di cui egli conosceva solo il numero.Peraltro, il ricorrente avrebbe avuto a disposizione altri rimedi per evitare le conseguenze della messa all'incasso senza la necessità di denunciare lo smarrimento degli assegni. Altrettanto avrebbe dovuto dirsi per il rilievo che il ricorrente, pur avendo ammesso di aver denunciato lo smarrimento per errore, non aveva ritirato la denuncia, rimedio in realtà non praticabile. 2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 82, comma 3, e 523, comma 2, cod. proc. pen. Indebitamente la Corte aveva ritenuto valide le conclusioni orali formulate dalla parte civile in relazione al richiamo di atti allegati all'atto di costituzione avvenuta nell'udienza preliminare, concernenti elementi riguardanti la fase di indagini e una nota spese riferita alla stessa udienza preliminare, che non avrebbero potuto essere acquisiti al dibattimento, essendo invece necessario che le conclusioni si richiamino almeno a richieste formulate nel corso del dibattimento, con riguardo all'entità e natura dei danni, alla loro quantificazione e alle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Con riguardo al primo motivo deve, innanzi tutto, osservarsi che nella sentenza impugnata si dà conto di come la prova sia stata desunta primariamente dalle dichiarazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In tale prospettiva il tema che forma oggetto del motivo, cioè l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], assume concreto rilievo. Orbene, tale motivo risulta fondato. Deve al riguardo considerarsi che, nel caso in esame, non viene in rilievo l'ipotesi di reati commessi gli uni in occasione degli altri e neppure quella di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre: sono, invero, le ipotesi con riguardo alle quali è stato posto in evidenza che ai fini della sussistenza di un effettivo collegamento deve ricorrere un profilo strutturale riconducibile all'unità del contesto spaziale e temporale (sul punto Sez. 6, n. 6938 del 22/01/2019, Ricciardi, Rv. 275081), profilo rilevante al fine di scongiurare il rischio discendente da solo strumentali e ritorsive denunce di calunnia nei confronti della persona offesa del reato oggetto di accertamento. Al contrario nel caso di specie, come posto in evidenza nel motivo di ricorso, è ravvisabile un collegamento probatorio ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc.pen., in quanto può dirsi che la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza. E' stato al riguardo osservato che «in tema di incompatibilità a testimoniare, il collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen. - che determina l'incompatibilità con l'ufficio di testimone di cui all'art. 197, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. e la conseguente necessità di acquisire elementi di riscontro alle dichiarazioni ex art. 192 cod. proc. pen. - ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l'identità del fatto o di uno degli elementi di prova ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro procedimento» (Sez. 2, n. 24570 del 14/05/2015, Torcasio, Rv. 264397). Ciò posto, deve osservarsi che il fulcro della vicenda in esame è costituito dal fatto della consegna a [OSCURATO:PERSONA] e della messa all'incasso da parte di costui degli assegni, di cui il ricorrente aveva poi denunciato lo smarrimento, assegni dati in garanzia di un credito di cui nel separato procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] era stata prospettata la natura usuraria. Ciò significa che, del tutto al di fuori dell'ipotesi di una strumentale denuncia di calunnia presentata nei confronti della persona offesa di un diverso reato, nel caso in esame si registra la diretta incidenza di elementi ricostruttivi propri di un procedimento (in particolare il fatto della dazione e dell'incasso degli assegni, denunciati smarriti) sull'accertamento del fatto oggetto di altro procedimento (la natura del patto alla base di quella consegna e di quell'incasso). Ne discende che nell'ambito del presente procedimento [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto essere escusso solo dopo gli avvisi di cui agli artt. 210, comma 6, e 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen., in assenza dei quali deve ritenersi operante la sanzione processuale di cui all'art. 64, comma 3-bis, cod. proc. pen., ogni diversa interpretazione del quadro normativo essendo superata dall'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (si rinvia sul punto a Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264479). 3. Già su tali basi deve ravvisarsi l'inidoneità della motivazione a sorreggere la ricostruzione operata dai Giudici di merito. Va peraltro rimarcato che sono fondati anche il secondo e il terzo motivo, ove letti e valutati congiuntamente. Ed invero, deve considerarsi che ai fini della ricostruzione della vicenda e soprattutto della verifica dell'elemento psicologico del delitto di calunnia ha assunto concreto rilievo la deposizione del teste Bruno.La difesa ha sottolineato come nel presente processo il teste avesse reso dichiarazioni diverse da quelle poi rese nel separato procedimento per usura a carico di [OSCURATO:PERSONA], celebratosi dinanzi al Tribunale di Napoli. In particolare veniva in rilievo il tema della comunicazione da parte di Bruno a [OSCURATO:PERSONA] dell'intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di mettere all'incasso gli assegni, cui sarebbe seguita la falsa denuncia di smarrimento. Orbene, dinanzi al Tribunale di Napoli, per quanto emerso dalla stessa sentenza impugnata, il Bruno aveva fatto riferimento ad una comunicazione successiva all'incasso: a fronte di ciò la Corte territoriale ha riportato un passo della sentenza del Tribunale di Napoli, nel quale si dà conto di una maggior coerenza della versione di [OSCURATO:PERSONA] e si segnala che «a tutto concedere il Bruno può essere intervenuto due volte, prima e dopo l'incasso fallito degli assegni». Non si tratta tanto dell'indebita utilizzazione di una sentenza non irrevocabile, per desumerne la prova di un fatto, quanto piuttosto della valorizzazione di una mera supposizione e dunque di un dato logico, senza considerare la diversa prospettiva nella quale si muovevano i due giudizi, pur incentrati sulla ricostruzione di determinati elementi di fatto: va in particolare sottolineato come l'ipotesi formulata dal Tribunale di Napoli sottendeva un giudizio di non piena attendibilità del teste Bruno, in rapporto alla versione di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi a quel punto inserire una mera supposizione, cioè un giudizio ipotetico, all'interno di una diversa trama ricostruttiva, senza una specifica valutazione della concreta attendibilità del teste e di quanto da lui dichiarato nel presente processo. Tali rilievi, unitamente a quanto osservato con riguardo al primo motivo, vulnerano la motivazione della sentenza impugnata, imponendone l'annullamento. 4. E' per contro infondato il quarto motivo, avente ad oggetto il mancato riconoscimento della revoca tacita della costituzione di parte civile, correlata alla mancata formulazione di idonee conclusioni scritte nel giudizio di primo grado. Merita sul punto piena condivisione il principio per cui «non si configura l'ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile per mancata presentazione delle conclusioni, allorchè la parte si richiami alle conclusioni presentate all'atto della costituzione oppure siano verbalizzate le richieste orali relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese» (Sez. 5, n. 29675 del 02/05/2016, Carbonelli, Rv. 267385). Non rileva in senso contrario la circostanza che fossero allegati all'originaria costituzione di parte civile e fossero stati inseriti nel fascicolo anche atti non acquisibili o non ulteriormente inverati da prove dibattimentali, essendo rilevante che quegli atti, comunque non estromessi, costituissero valido parametro di riferimento delle conclusioni che si riportavano a quelle esposte in sede di costituzione, a prescindere dalla concreta entità del danno risarcibile e liquidabile. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. P. Q. M