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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41271/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 13921/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno ha riformato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Salerno di condanna per il reato di cui agli artt. 61 n. 10 e 582 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce il difetto della querela quale condizione di procedibilità in ordine al delitto di cui all'art. 582 cod. pen.- è manifestamente infondato poiché la Corte di appello ha correttamente riqualificato la circostanza aggravante generale ex art. 61, n. 10 di cui al capo di imputazione in quella di cui all'art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen., trattandosi di reato subito dal PU quantomeno «nell'atto» di compiere un atto dell'ufficio; tale conclusione — a dispetto di quanto sostenuto nel ricorso — è perfettamente in linea con la giurisprudenza della Sezioni Unite di questa Corte (in particolare, Sezioni Unite Sorge), dal momento che si tratta di circostanza di natura "fattuale" e che sono chiaramente enunciate, nel capo di imputazione, le circostanze dell'accaduto e la qualifica dell'offeso; Rilevato che il secondo motivo di ricorso- con cui il ricorrente deduce violazione di legge- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'irnpugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 13921/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno ha riformato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Salerno di condanna per il reato di cui agli artt. 61 n. 10 e 582 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce il difetto della querela quale condizione di procedibilità in ordine al delitto di cui all'art. 582 cod. pen.- è manifestamente infondato poiché la Corte di appello ha correttamente riqualificato la circostanza aggravante generale ex art. 61, n. 10 di cui al capo di imputazione in quella di cui all'art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen., trattandosi di reato subito dal PU quantomeno «nell'atto» di compiere un atto dell'ufficio; tale conclusione — a dispetto di quanto sostenuto nel ricorso — è perfettamente in linea con la giurisprudenza della Sezioni Unite di questa Corte (in particolare, Sezioni Unite Sorge), dal momento che si tratta di circostanza di natura "fattuale" e che sono chiaramente enunciate, nel capo di imputazione, le circostanze dell'accaduto e la qualifica dell'offeso; Rilevato che il secondo motivo di ricorso- con cui il ricorrente deduce violazione di legge- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'irnpugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 202
Sentenza Cassazione n. 41271/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris