CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 14664/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] emesso nelprocedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi inammissibile in ricorso;ricorso trattato ex art. 611 cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Palermo ha dichiaratoinammissibile il ricorso in appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decretoemesso dal Tribunale di Palermo, sezione per le misure di prevenzione, in data 5 Marzo2025, nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA] in cuil'odierna ricorrente risultava terza interessata in quanto formale proprietaria di unimmobile a costei solo fittiziamente intestato ma in realtà riconducibile al proposto.2. Avverso il decreto ha presentato ricorso per [OSCURATO:PERSONA] DiMaggio, adducendo un unico motivo ove si lamenta la violazione dell’art. 606, lett. e,cod. proc. pen., in relazione agli artt. 10 D. Lgs. 159/2011, 591 e 125 cod. proc. pen.per violazione di legge per avere la Corte di appello dichiarato inammissibile il ricorsopresentato da [OSCURATO:PERSONA] per carenza di interesse ad impugnare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Plurime sono le ragioni di inammissibilità dell’unico motivo dedotto, checonseguentemente, travolge e trasmette il vizio al ricorso che esso stesso innerva.2. Innanzi tutto, il motivo è formulato per una ipotesi non consentita.Evocando il vizio di motivazione (nella rubrica si fa espresso richiamo all’art. 606,lett. e, cod. proc. pen.), esso non considera che, in materia di prevenzione, non possonoessere esaminate, in Cassazione, doglianze attinenti a presunti vizi di motivazione cherientrino nella triade prevista dall’art. 606, lett. e, cod. proc. pen. (mancanza,contradditorietà o manifesta illogicità della motivazione). Infatti, il testo dell’art. 10,comma 3, d.lgs. 159/2011 è inequivoco nel prevedere che “Avverso il decreto della corted’appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge”. Tale disposizioneè stata costantemente interpretata nel senso che “in tema di procedimento diprevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui varicompresa, in relazione ai profili motivazionali, la sola motivazione inesistente omeramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tuttodi confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmenteconsiderato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio», (Sez. 6,Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01; Sez. 2, n.44578 del 5ottobre 2023, Imp. Armosino). Ed è appena il caso di notare che quelle descritte daultimo sono condizioni ‘estreme’, non presenti nel caso di specie, ove una ampiamotivazione copre ogni aspetto dedotto in punto di fatto.3. Anche a voler considerare erronea l’indicazione del vizio di motivazione (oltreche indeterminata, non essendosi chiarito se di mancanza, contraddittorietà o manifestaillogicità si trattasse) ed il riferimento all’art. 606, lett. e, cod. proc. pen., il motivorisulta, comunque, manifestamente infondato.La Corte d’appello, infatti, a pg. 8, ha correttamente impostato il themadecidendum, osservando che “per il terzo il procedimento (di prevenzione) ruoterà soloed esclusivamente intorno alla posizione sostanziale da difendere, ossia quellaesclusivamente attinente al profilo della disponibilità del bene ablato, ed al relativo onereprobatorio, essendo per esso irrilevanti (perché inidonee a provare la proprietà o ladisponibilità del bene) tutte quelle eccezioni che riguardano esclusivamente la posizionedel proposto (ad es. … pericolosità, valore … sproporzionato … , legittima provenienza)… e che solo costui potrebbe avere interesse a fare valere”. Nel caso concreto, l’oggettodell’appello esulava dal perimetro del sindacabile, in quanto incentrato unicamente sulla“sproporzione riscontrata a carico del proposto”, come si legge nella decisione di appello.La Corte d’appello, esposto correttamente il principio, ha poi ricordato che unarecente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte aveva ribadito che in caso diconfisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo,quest’ultimo può rivendicare esclusivamente la effettiva titolarità dei beni confiscati,senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura,deducibile soltanto dal proposto. Si tratta della sentenza Sez. U, n. 30355 del27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 – 01, indicata erroneamente dalla Corte di appello(che menziona la “Sez. U, n. 13783 del 26.9.2024, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]” - pg.8). Ladifesa ha rilevato l’erroneità della citazione (la sentenza indicata effettivamente esiste,ma tratta di argomento del tutto differente) senza tuttavia curarsi di individuare ladecisione corretta (la sent. “Putignano”). All’evidenza, si tratta di una errata citazione,emendabile in questa sede, ma priva di conseguenze, in presenza di una decisionegiuridicamente corretta.4. Per le predette ragioni, il ricorso è inammissibile, con conseguente condannadella ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di eurotremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 23/01/2026Il PresidenteIl Consigliere estensoreGiovanni Ariolli