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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 35581/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e,tup Le),0 fL« 14-7 LQ. %.e.A-IMA-IAJLA ) Q. (44 )22 Tq. ce‘ .)(c_Aclyty›-z u ctito_iLcliteia,so re [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Napoli - costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - con ordinanza emessa in data 9 dicembre 2022 ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il titolo cautelare genetico, rappresentato dalla ordinanza GIP del 28 novembre 2022. 1.1 La contestazione provvisoria elevata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] riguarda la partecipazione ad associazione camorristica meglio descritta in atti, operante nella zona orientale di Napoli, dal 2016 e con condotta perdurante.

Gli elementi di prova ritenuti idonei a determinare il giudizio di gravità indiziaria sono essenzialmente rappresentati da dichiarazioni di collaboratori di giustizia e da captazioni di colloqui intercorsi tra gli indagati.

2. Il Tribunale, in sintesi, evidenzia che : a) l'esistenza del 'cartello criminale' cui avrebbero aderito, nel corso del tempo, più famiglie operanti nella zona di [OSCURATO:PERSONA], è ampiamente corroborata dagli apporti dichiarativi e dagli esiti delle intercettazioni ambientali; b) la posizione dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] - già appartenente al disciolto clan Sarno di Ponticelli - è lumeggiata dal contributo dichiarativo reso dal collaborante [OSCURATO:PERSONA], cui si uniscono le captazioni di conversazioni intervenute tra il novembre del 2020 e il febbraio del 2021.

Almeno sino a tale periodo è dunque dimostrato l'apporto del [OSCURATO:PERSONA] alla confederazione oggetto della contestazione.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione. 3.1 Secondo il ricorrente vi è un vizio ab origine di 'inquadramento' del [OSCURATO:PERSONA] nel cartello criminale oggetto della indagine, posto che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia non sono, sul punto, univoche.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità delle doglianze. 4.1 Ed invero la critica è del tutto astratta e priva di concreti riferimenti agli atti processuali, lì dove il provvedimento impugnato motiva in modo specifico tanto sulla esistenza della «confederazione» tra i clan che sull'apporto fornito, in tale contesto, dal ricorrente.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma iter disp.att. cod.proc.pen.

Così deciso in data 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore n [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e,tup Le),0 fL« 14-7 LQ. %.e.A-IMA-IAJLA ) Q. (44 )22 Tq. ce‘ .)(c_Aclyty›-z u ctito_iLcliteia,so re [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Napoli - costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - con ordinanza emessa in data 9 dicembre 2022 ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il titolo cautelare genetico, rappresentato dalla ordinanza GIP del 28 novembre 2022. 1.1 La contestazione provvisoria elevata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] riguarda la partecipazione ad associazione camorristica meglio descritta in atti, operante nella zona orientale di Napoli, dal 2016 e con condotta perdurante. Gli elementi di prova ritenuti idonei a determinare il giudizio di gravità indiziaria sono essenzialmente rappresentati da dichiarazioni di collaboratori di giustizia e da captazioni di colloqui intercorsi tra gli indagati. 2. Il Tribunale, in sintesi, evidenzia che : a) l'esistenza del 'cartello criminale' cui avrebbero aderito, nel corso del tempo, più famiglie operanti nella zona di [OSCURATO:PERSONA], è ampiamente corroborata dagli apporti dichiarativi e dagli esiti delle intercettazioni ambientali; b) la posizione dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] - già appartenente al disciolto clan Sarno di Ponticelli - è lumeggiata dal contributo dichiarativo reso dal collaborante [OSCURATO:PERSONA], cui si uniscono le captazioni di conversazioni intervenute tra il novembre del 2020 e il febbraio del 2021. Almeno sino a tale periodo è dunque dimostrato l'apporto del [OSCURATO:PERSONA] alla confederazione oggetto della contestazione. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione. 3.1 Secondo il ricorrente vi è un vizio ab origine di 'inquadramento' del [OSCURATO:PERSONA] nel cartello criminale oggetto della indagine, posto che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia non sono, sul punto, univoche. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità delle doglianze. 4.1 Ed invero la critica è del tutto astratta e priva di concreti riferimenti agli atti processuali, lì dove il provvedimento impugnato motiva in modo specifico tanto sulla esistenza della «confederazione» tra i clan che sull'apporto fornito, in tale contesto, dal ricorrente.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma iter disp.att. cod.proc.pen. Così deciso in data 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore n [OSCURATO:PERSONA]
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