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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40875/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per il rigetto del ricorso.

Udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.Ritenuto in fatto 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Palermo rigettava l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. del medesimo tribunale che aveva applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere avendo ravvisato gravi indizi di colpevolezza, nonché l'operatività della presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c cod. proc. pen., a carico dello stesso in ordine al reato di concorso esterno in associazione mafiosa. 2.11 ricorso per cassazione è affidato a due motivi.

2.1. Il primo, in modo articolato, denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, ove il Tribunale del riesame ha riaffermato la sussistenza a carico del [OSCURATO:PERSONA] di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen..

Sul punto della "veicolazione di informazioni tra il padre e il noto capomafia, [OSCURATO:PERSONA], all'epoca latitante, svolto dal predetto (e dal fratello [OSCURATO:PERSONA])", una delle condotte che costituirebbe "il nucleo essenziale dell'accusa", e che non sarebbe stata avversata dalla difesa, la motivazione sarebbe meramente apparente.

La vicenda de qua non sarebbe infatti stata neppure oggetto di contestazione, neanche in altri procedimenti, benché i documenti in base ai quali è stata ricostruita risalirebbero ad un momento precedente all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nel 2006.

L'estraneità dell'asserita intermediazione alla contestazione provvisoria sarebbe pacifica sia per la collocazione temporale delle condotte per cui si procede, che copre un periodo compreso "dal 2009 e sino alla data odierna", e dunque successivo ai fatti in questione, sia poiché la condotta ricostruita nel provvisorio capo di incolpazione sarebbe del tutto diversa, in quanto afferente ad "una serie di condotte volte a favorire l'acquisizione, da parte di detta associazione, in modo diretto e indiretto, della gestione o comunque del controllo delle suindicate attività economiche e a realizzare profitti ingiusti" mediante la "propria opera professionale e le proprie competenze di consulenza aziendale".

La totale mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto sarebbe poi evidente considerando che, a fronte di missive in cui si farebbe riferimento "ad entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA], senza specifica distinzione tra gli stessi", il Tribunale non avrebbe neanche verificato quanti figli abbia [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha soltanto due figli, bensì tre.

Sul punto dei lavori eseguiti dal [OSCURATO:PERSONA] dal 2005 al 2008 a Trabia nel residence "[OSCURATO:PERSONA]" il Tribunale del riesame, nel ricostruire l'episodio sulla base delle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], avrebbe omesso di considerare le decisive deduzioni contenute nei motivi di riesame, peraltro supportate dagli esiti delle investigazioni difensive, che sarebbero stati parimenti ignorati o del tutto travisati.

Il tribunale avrebbe infatti evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe parlato di una "permuta" inerente i terreni interessati dai lavori, precisando che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato favorito nella vicenda dai suoi buoni rapporti con [OSCURATO:PERSONA], e avrebbe sottolineato il racconto del collaborante relativo e un episodio nel quale i [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati destinatari per errore di una richiesta di pizzo e di un atto intimidatorio, per cui sarebbe seguito, per rimediare all'errore, il prestito di un escavatore al [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] perché lo utilizzasse all'interno del cantiere del [OSCURATO:PERSONA].

Il riscontro a tali dichiarazioni sarebbe stato individuato nella circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettuato i lavori all'interno del residence citato, nel fatto che l'operazione sarebbe avvenuta a seguito della permuta di alcuni terreni ceduti dalla proprietaria all'impresa costruttrice in cambio di alcuni lotti, che avrebbe poi provveduto a vendere in parte all'impresa della cognata del [OSCURATO:PERSONA] e ad altre imprese, nell'accertamento che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe effettivamente occupato dei lavori, e nelle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe lavorato nel cantiere quale dipendente della [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe confermato il rapporto tra i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il tribunale avrebbe tuttavia omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive sul punto che, oltre ad evidenziare l'assoluta genericità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che non sarebbe stato in grado di indicare un solo lavoro svolto dai [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] grazie all'intercessione dei [OSCURATO:PERSONA] o ad [OSCURATO:PERSONA] dai [OSCURATO:PERSONA] grazie all'intercessione dei [OSCURATO:PERSONA], avrebbero indicato plurimi elementi di smentita a tali dichiarazioni.

Dalle stesse propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe infatti come sul punto dell'intermediazione del [OSCURATO:PERSONA] nella permuta mediante il quale i [OSCURATO:PERSONA] avrebbero acquisito il terreno egli si sarebbe limitato a mere supposizioni.

Il tribunale non avrebbe poi spiegato come la ricostruzione di [OSCURATO:PERSONA] potesse conciliarsi con le dichiarazioni dell'Ing.

Puleo, che avrebbe venduto i lotti del [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA].

Questi, infatti, avrebbe affermato di essersi occupato egli stesso della vendita, avvenuta non mediante una permuta ma con contratti di compravendita, e che il suo interlocutore sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA], mentre il fratello [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato solo un dipendente della ditta, e che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato incaricato dalla proprietaria del terreno dei lavori sui lotti rimasti di sua proprietà in autonomia e senza alcun collegamento con la Novara.

Quanto poi alle dichiarazioni rese dall'altro collaborante [OSCURATO:PERSONA] sul tema, l'ordinanza ripeterebbe quanto già affermato dal G.I.P., senza confrontarsi con i motivi di riesame che, sulla base delle stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], avrebbero allegato l'insussistenza di alcun accordo tra i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poiché si sarebbe semplicemente verificato che le due imprese avessero lavorato contemporaneamente su lotti di terreno separati.

Vizi motivazionali non dissimili si riscontrerebbero sul punto dell'episodio intimidatorio cui sarebbe seguito il prestito dell'escavatore.

Nell'ordinanza, infatti, si sosterrebbe che il racconto di [OSCURATO:PERSONA] troverebbe riscontro nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], laddove questi avrebbe confermato di avere utilizzato nel cantiere del [OSCURATO:PERSONA] "un mezzo prestatogli dal [OSCURATO:PERSONA] (seppure a titolo personale e non per fare un favore ai [OSCURATO:PERSONA]").

Nei motivi di riesame si sarebbe tuttavia affermato come su tale circostanza i contenuti delle dichiarazioni dei due collaboranti apparissero difformi.

L'episodio dell'escavatore sarebbe infatti stato valorizzato dal G.I.P. e dai Giudici del riesame perché dimostrativo del rispetto di cui avrebbero goduto i [OSCURATO:PERSONA] negli ambienti mafiosi, nonostante [OSCURATO:PERSONA] avesse negato che i [OSCURATO:PERSONA] avessero subito richieste estorsive e atti intimidatori. [OSCURATO:PERSONA] poi, nel riferirsi al prestito di un escavatore, avrebbe precisato esplicitamente che ciò sarebbe avvenuto sulla base di un rapporto personale tra lo stesso ed il [OSCURATO:PERSONA], cui sarebbero rimasti estranei i [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione sarebbe altresì mancante sulla questione della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei due collaboranti su questo tema.

Sul punto dell'intercessione del [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per dei lavori da eseguirsi nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] nel 2008, la vicenda de qua sarebbe stata ricostruita dal Tribunale esclusivamente sulla base delle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], a detta del quale [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe rivolto a [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], per favorire l'assegnazione di alcuni lavori allo stesso [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia indicare alcun elemento di riscontro alle predette propalazioni.

La motivazione sarebbe poi irrimediabilmente inficiata anche dalla omessa risposta alle doglianze difensive con riferimento alla complessiva attendibilità del [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto dei lavori da eseguirsi nel territorio di Trabia insieme al Miceli e dei rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la vicenda sarebbe stata ricostruita dai Giudici del riesame sulla base delle dichiarazioni del collaborante Flarnia, nonostante si fosse dedotto nei motivi di riesame che le propalazioni di questi avrebbero trovato smentita in elementi probatori di fonte sia dichiarativa che documentale.

I decidenti avrebbero omesso di confrontarsi con il punto nodale della questione, e cioè che poiché il [OSCURATO:PERSONA] (indicato dal [OSCURATO:PERSONA] come "vicino a [OSCURATO:PERSONA]") non avrebbe affatto eseguito quei lavori "insieme a" Miceli (al contrario di quanto reiteratamente scritto dal tribunale in contraddizione con il ruolo di mediatore attribuitogli e di quanto pure affermato da [OSCURATO:PERSONA]), non avrebbe potuto essere certo destinatario delle richieste estorsive del [OSCURATO:PERSONA] (paralizzate, secondo il [OSCURATO:PERSONA], dalla promessa di un "regalo" alla famiglia mafiosa di Trabia).

Non sarebbero poi stati indicati riscontri alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in merito a quello specifico episodio, non essendo affatto emersa vicinanza tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA].

In ordine poi alle conversazioni riportate alle pagg. 10 e ss. dell'ordinanza, che sarebbero state oggetto di altro procedimento per il quale la Procura aveva deciso di avanzare richiesta di archiviazione, il Tribunale avrebbe omesso di motivare analiticamente sul punto al fine di spiegare in cosa consistesse il novum idoneo a superare la precedente archiviazione.

Sul punto della realizzazione del centro commerciale LIDL a [OSCURATO:PERSONA], tra il 2019 e il 2021, la trattazione del Tribunale avrebbe sistematicamente pretermesso le argomentazioni difensive e gli elementi di prova a supporto di queste.

I Giudici avrebbero infatti ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe attivato personalmente per individuare le imprese cui affidare i lavori, chiedendo l'autorizzazione al referente mafioso di zona e facendo poi da intermediario per la loro messa a posto, basandosi sulle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbero chiesto indicazioni sulle imprese a cui affidare i lavori in subappalto.

Tali dichiarazioni sarebbero riscontrate dai rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e l'impresa esecutrice dei lavori, ossia con l'immobiliare [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], nell'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], reggente della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], e negli esiti della attività captativa in ordine alla richiesta di euro 7.500 da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] tramite il fratello, e nel rinvenimento di una somma in contanti di pari importo nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] al momento del suo arresto.

Tale ricostruzione sarebbe stata contestata in toto nei motivi di riesame, poiché l'attività di consulenza del ricorrente si sarebbe conclusa con l'acquisto del lotto, prima della realizzazione del centro commerciale, e dunque non sarebbe stato questi a individuare la ditta esecutrice; la ditta [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe poi affatto occupata di realizzare l'immobile, ma di ciò si sarebbe occupata la [OSCURATO:PERSONA], individuata direttamente da LIDL e con cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto alcun contatto.

Il tribunale non avrebbe in alcun modo risposto a tali deduzioni, e sarebbe rimasta priva di risposta anche un'ulteriore doglianza.

La corresponsione delle prime somme della tangente a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe infatti avvenuta prima ancora dell'inizio di qualsiasi attività e prima addirittura del rilascio del permesso di costruire, ossia in una fase in cui non si sarebbe neppure saputo se l'attività potesse prendere inizio.

L'ordinanza, poi, non spiegherebbe in che modo la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] attinente alla somma di euro 7.500 potrebbe costituire un riscontro rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Sarebbe stata poi illogicamente ritenuta inverosimile la ricostruzione dell'indagato, secondo la quale l'incontro con [OSCURATO:PERSONA] sarebbe avvenuto esclusivamente in qualità di mediatore per la vendita del terreno, in quanto contrastante con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], partendo dal presupposto della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo, con un rovesciamento del corretto iter logico.

Sarebbe poi stato omesso l'esame delle deduzioni della difesa, che evidenziavano come l'incontro con [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato finalizzato alla vendita di un terreno attiguo a quello del LIDL, come dimostrerebbero il fatto che nel maggio 2022 (data dell'incontro) [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe più da tempo occupato del LIDL, il fatto che uno dei lotti confinanti con il LIDL apparterrebbe alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] mediante la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e che tra la documentazione del [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe rinvenuto un certificato di destinazione urbanistica rilasciato a [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al lotto di cui sopra.

I Giudici avrebbero poi totalmente eluso il tema dell'attendibilità intrinseca del [OSCURATO:PERSONA], nonostante le propalazioni di questi sarebbero state ritenute in altro procedimento non solo per nulla credibili, ma espressive addirittura di un »tentativo di inquinare il quadro probatorio.

In ogni caso, nella presente ordinanza non si rinverrebbe alcuna motivazione sul punto dell'attendibilità del collaborante, nonostante sulla questione fossero state eccepite numerose circostanze contraddittorie nei motivi di riesame.

Sul punto dei rapporti asseritamente intercorsi con i "conclamati mafiosi" il Tribunale, oltre a riprendere elementi già valorizzati in precedenza quali i rapporti asseritamente intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (per i quali il ricorrente rimanda alla precedente trattazione), nel soffermarsi sui rapporti con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avrebbe valorizzato a carico dell'imputato dei rapporti di cui non sarebbe emersa alcuna matrice illecita, assumendo tuttavia che il [OSCURATO:PERSONA] "ben consapevole delle vicende giudiziarie del padre" avrebbe dovuto "interrompere bruscamente" tali relazioni "al fine di allontanare da sé anche solo eventuali sospetti del loro carattere illecito".

Lo stesso Tribunale avrebbe poi riconosciuto, nel caso di specie, che non vi sarebbe stata alcuna "contiguità compiacente" ma semplicemente dei rapporti di frequentazione leciti.

L'ordinanza avrebbe omesso di confrontarsi con le dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe escluso con fermezza che il [OSCURATO:PERSONA], anche dopo aver appreso della sua appartenenza al sodalizio, gli avesse mai rivolto richieste di favori legate a detto ruolo.

Sul punto delle considerazioni del Tribunale in punto di diritto, è rilevato come i decidenti si sarebbero limitati ad asserire in modo apodittico che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato favorito nell'ottenimento di molte commesse, senza tuttavia indicare un solo lavoro o un solo affare ottenuto grazie a "cosa nostra".

L'unica vicenda indicata come favore ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quella relativa al prestito dell'escavatore da parte di [OSCURATO:PERSONA] per i lavori a Trabia, che tuttavia sarebbe stato riconosciuto dallo stesso Collegio poco prima come un "prestito a titolo personale e non per fare un favore ai [OSCURATO:PERSONA]".

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per essere la motivazione su alcuni punti totalmente mancante, su altri solo apparente, su altri manifestamente illogica o intrinsecamente contraddittoria, laddove il Tribunale ha affermato la sussistenza a carico del [OSCURATO:PERSONA] dell'esigenza cautelare, ritenendo altresì indispensabile la custodia in carcere.

Sul punto della "prognosi negativa in ordine alla ricaduta del delitto" sulla scorta delle "relazioni intrattenute con soggetti organici a cosa nostra, i guadagni garantiti dall'accordo con l'associazione mafiosa ed il contributo offerto in cambio alla stessa" rileverebbe quanto esposto nel motivo precedente, poiché il Tribunale non avrebbe in alcun modo indicato quali sarebbero tali guadagni e da quali elementi sarebbero stati dedotti, essendo apodittica l'affermazione per cui l'ascesa professionale del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata dovuta ai rapporti con "cosa nostra".

Inoltre, davanti alla deduzione tesa a sottolineare che gli ultimi fatti rilevanti risalirebbero a circa quattro anni addietro, il Tribunale avrebbe assunto che fatti analoghi sarebbero stati commessi "per quasi un ventennio", nonostante quanto eccepito dalla difesa aggiungesse che i fatti precedenti sarebbero risalti a un periodo tra il 2006 ed il 2012, rendendo indebito ogni collegamento con quelli più recenti, e che si sarebbero trattati di singoli episodi a fronte di una rilevante molte di attività svolta da [OSCURATO:PERSONA].

Con tali deduzioni non si sarebbe confrontato il Collegio.

La motivazione sarebbe apparente anche per quanto attiene alla scelta della misura, poiché l'inadeguatezza di misure meno afflittive sarebbe motivata dalla "spregiudicatezza già manifestata in passato dall'indagato, nel farsi latore dei messaggi del padre a [OSCURATO:PERSONA]"; la motivazione su tale vicenda, tuttavia, sarebbe -come già esposto sul punto al motivo 1- irrimediabilmente viziata.

Considerato in diritto Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 1.Va premesso che l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest'ultimo siano state indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ne hanno determinato l'emissione (cfr. per tutte Sez.

U, n. 7 del 17/04/1996 Moni, Rv. 205257).

1.1. Occorre aggiungere che, per gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657).

In questo quadro, qualora sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare - ovvero ad escludere - la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; conf.: Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828) senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez.

U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331).

Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019).

1.2. Giova poi ribadire che, nella sede cautelare, in tema di valutazione della chiamata in reità o correità, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192, commi terzo e quarto, ad opera dell'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (sez.

U n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598).

1.3. Il ricorso per cassazione ha lamentato che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia o dei chiamanti in correità o in reità non sarebbero state sondate sulla scorta della "progressione" che si sofferma, dapprima, sulla credibilità soggettiva e, poi, sull'attendibilità del contenuto delle rivelazioni, con estensione finale all'esame degli elementi di prova che la confermino.

Può sin d'ora anticiparsi che si tratta di lagnanza priva di pregio, poiché fondata su di un principio superato, che àncora la necessaria valutazione del contributo informativo del collaboratore di giustizia, richiesta dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ad una rigida scansione procedimentale che segua un ordine rigoroso e immutabile, basato sui seguenti punti: 1) verifica della credibilità soggettiva e 2) dell'attendibilità oggettiva delle dichiarazioni; 3) ricerca dei riscontri estrinseci.

Tale impostazione, inizialmente elaborata con la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192465, è stata abbandonata dai successivi sviluppi della giurisprudenza, che si è indirizzata in senso diverso, affermando che "in tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili; sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto - salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato - il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo" (Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pg e P.C. in proc.

Pelaggi, Rv. 236151).

Tale approccio "globale" è stato suggellato nella nota sentenza delle Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255145, che ha stabilito come, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve bensì verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale.

Il ragionamento giustificativo delle deliberazioni in disamina si è nella sostanza allineato alle citate direttrici esegetiche ove ha ponderato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la cui affidabilità è stata correlata, in un tutto osmotico, ai riscontri logici, storici e rappresentativi enunciati a sostegno della illustrazione del materiale gravemente indiziario che ha sorretto l'emissione della misura.

1.4. In termini generali — e occorre precisarlo con riferimento a quelle parti del ricorso che hanno richiamato la formulazione di un giudizio sfavorevole, espresso aliunde, sulla credibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] — è stata inoltre affermata la piena legittimità della valutazione frazionata delle propalazioni dei collaboratori di giustizia.

Invero, è insegnamento risalente che, «in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'accertata falsità su di uno specifico fatto narrato non comporta, in modo automatico, l'aprioristica perdita di credibilità di tutto il compendio conoscitivo-narrativo dichiarato dal collaboratore di giustizia, bensì rientra nei compiti del giudice la verifica e la ricerca di un "ragionevole equilibrio di coerenza e qualità" di ciò che viene riferito nel contesto di tutti gli altri fatti narrati, dovendo avere ben presente che la debole valenza di attendibilità soggettiva deve essere compensata con un più elevato e consistente spessore di riscontro, attraverso il necessario minuzioso raffronto di verifiche di credibilità estrinseca» (Sez. 6, n. 20514 del 28/04/2010, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 247346; Sez. 1, n. 35561 del 08/05/2013, Plaku e altri, Rv. 256753).

1.5. Ancora, è noto principio, radicato in giurisprudenza, quello secondo il quale plurime dichiarazioni di coimputati nel medesimo reato (o in procedimento connesso o collegato ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen.) sono idonee a fungere da riscontro reciproco, e tali dichiarazioni devono convergere sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di un'insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez.

U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255145; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro e altro, Rv. 262309; Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco e altro, Rv. 264368).

È stato ulteriormente precisato da Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393, e Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744, che i riscontri esterni costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione e, naturalmente, devono avere portata individualizzante, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della vicenda fattuale oggetto di scrutinio.

Cioè a dire, il "nucleo essenziale" della propalazione deve essere individuato e apprezzato in rapporto alle circostanze di fatto globalmente evocate dalle narrazioni (Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, Gallina, Rv. 286327; in termini, in motivazione, Sez.1, n. 26966 del 01/12/2022, Paola).

1.6. Ancora in tema di riscontri, questi possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, nei termini suindicati, e a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri assurgano al grado di una prova, neppure di rango indiziario, perché, in caso contrario, perderebbero la loro funzione "gregaria" o accessoria; la prova si fonderebbe autonomamente, cioè, su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità la quale, invece, è la "prova" (sez.

U n. 1048 del 06/12/1991, Scala e altri, Rv. 189182), sia pure bisognevole di convalida esterna (Sez.

U, Aquilina, cit.; Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607; Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, Ausilio, Rv. 267528; Sez.2, n. 8125 del 30/01/2013, Ragaglia, Rv. 255244).

Ma non è necessario — si è ulteriormente puntualizzato - che i detti riscontri riguardino le singole circostanze riferite dal dichiarante, essendo sufficiente che riguardino la dichiarazione nel suo complesso.

Infatti, la citata disposizione richiede che gli "altri elementi di prova", unitamente ai quali il giudice di merito deve valutare le dichiarazioni di cui si tratta, confermino l'attendibilità delle stesse e non le singole circostanze riferite; altrimenti, la prova sarebbe data dai cosiddetti riscontri, e le dichiarazioni delle persone menzionate nell'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen. sarebbero svuotate di quel valore probatorio che il legislatore, con l'art. 192, comma 3 cod. proc. pen., ha attribuito loro, disponendo che le stesse "sono valutate unitamente agli altri elementi di prova" (sez.1, n. 5036 del 03/04/1997, Pesce e altri, Rv. 207788). 1.7.Quanto al delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, occorre rammentare il consolidato principio di diritto in virtù del quale tale fenomeno illecito è ravvisabile, in linea generale, in capo alla persona che, priva della "affectio societatis" e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso (sez.

U n. 22327 del 30/10/2002, Carnevale, Rv. 224181); in ambito più specificamente imprenditoriale, il reato è individuabile nella condotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (sez.1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455; sez.6, n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474; in ambito di scambio politico-mafioso, v. la nota sentenza delle sez.

U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 236584); ed integra la condotta di "concorso esterno" l'attività del professionista che fornisca un concreto, specifico e volontario contributo idoneo a conservare ovvero a rafforzare le capacità operative del sodalizio, nella consapevolezza di favorirne, in tal modo, la realizzazione del programma criminoso (sez.5, n. 18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371; sez.6, n. 32902 del 23/06/2021, Raso, Rv. 281841; Sez. 6, n. 32373 del 4/6/2019, Aiello, Rv. 276831); il rapporto sinallagmatico che sostanzia i reciproci vantaggi, proprio perché tale, è compatibile con la pariteticità delle rispettive posizioni, quella dei membri della consorteria e quella dell'imprenditore compiacente, che, nel coltivare un proprio finalismo, non deve necessariamente sottostare alle regole di predominio ed alle vessazioni dell'associazione criminosa (cfr. sez. 6, n. 25261 del 19/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273390) e, pertanto, può anche entrare in occasionale conflitto con la relativa compagine, senza per ciò solo rinunciare a riconoscerne la preminenza nel tessuto sociale ed economico con il fine di trarne debito, personale profitto.

Sotto il profilo della prova dell'elemento soggettivo, il concorso esterno, proprio perché postula che l'associazione esista e abbia, quindi, i suoi partecipi con il necessario dolo specifico, fa sì che il concorrente possa avere anche il semplice dolo generico, cioè la semplice coscienza e volontà di dare il proprio contributo, disinteressandosi della strategia complessiva dell'associazione, degli obiettivi che la stessa persegue e, pertanto, della maggiore o minore o, addirittura, insignificante efficacia del proprio contributo ai fini del mantenimento in vita e del conseguimento degli scopi dell'associazione (cfr. in motivazione Sez.

U n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari; sez.

U n. 30 del 27/09/1995, Man nino).

2. Il composito, primo motivo d'impugnazione, in parte generico perché incapace di misurarsi esaustivamente con i passaggi delle due ordinanze, in parte non consentito in sede di legittimità, non può essere accolto.

2.1. L'ordinanza di custodia cautelare (pag.556 e segg.) - alla quale si è riportata in toto l'ordinanza del Tribunale del riesame, i cui segmenti salienti ha riproposto, senza rinunciare a prendere posizione sui motivi di gravame (pag. 4 e segg.) - ha messo in risalto il ruolo stabile e strategico assunto dal [OSCURATO:PERSONA] nel contesto dei lavori edili dell'area del Comune di Trabia e siti viciniori, controllati dall'egida di [OSCURATO:PERSONA] ed evidenziato, sotto questo profilo, i contributi convergenti dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (componente di "[OSCURATO:PERSONA]" in [OSCURATO:PERSONA], confinante con Trabia) e [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento alla "rilevanza" compromettente dei rapporti personali e commerciali da lui intrattenuti con gli incontestati esponenti del dan egemonico del territorio.

Si è dunque spiegato, al di là delle criticità dei singoli "segmenti" delle propalazioni dell'uno e dell'altro, ove risultati divergenti o non sovrapponibili, che le emergenze di ordine logico e cronologico hanno nel complesso restituito un quadro ricostruttivo, di collocazione operativa e geografica, nel quale il ricorrente si è costantemente interfacciato con conclamati mafiosi, come [OSCURATO:PERSONA] (condannato con sentenza irrevocabile in quanto membro di [OSCURATO:PERSONA] a Trabia, pag. 568 e seg. ordinanza cautelare) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prima, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] poi, adoperandosi per il conseguimento dei rispettivi obbiettivi e/o per ingraziarsene stima e favori.

Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], in particolare, sono state ritenute riscontrate, con inferenza logica, da quelle del [OSCURATO:PERSONA], perché entrambi hanno associato il ricorrente agli imponenti interventi edilizio-urbanistici del territorio ed esaltato il "rispetto" da lui maturato grazie alla figura "mafiosa" del padre [OSCURATO:PERSONA], tale da renderlo immune dalle notorie attività estorsive (le cc.dd. messe a posto) svolte in ambito di cantiere.

L'"intercessione" del [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA], a "tutela" dell'operato di [OSCURATO:PERSONA] nell'attività operativa espletata a Trabia, sarebbe stata svolta per conto del boss di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; anche tale particolare il provvedimento genetico ha valorizzato nello sviluppo della individuazione dei riscontri, perché pure [OSCURATO:PERSONA] cataloga il ricorrente tra i personaggi "forti" nella zona di [OSCURATO:PERSONA]; lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nel 2022, è stato del resto immortalato dalle telecamere in occasione di un incontro de visu con [OSCURATO:PERSONA], a sua volta personaggio significativo della cosca di [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al diminutivo "Tony", l'ordinanza custodiale ha sottolineato che, nell'ambito del procedimento penale [OSCURATO:PERSONA], definito con sentenza irrevocabile, [OSCURATO:PERSONA] è stato più volte così appellato dagli appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] di Trabia, cristallizzando in tal guisa altro collegamento "logico", in assenza di prospettazioni alternative, per accostarne l'identificazione nella lettura dei dialoghi intercettati.

Il racconto, sui punti cruciali confluente, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - a riguardo, come detto, delle cointeressenze di [OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni edilizie di Trabia - è stato congruamente associato al compendio intercettivo raccolto nel 2012 (v. anche pag. 320 e segg.), che ha convalidato il radicamento delle relazioni di affari tra il ricorrente e i mafiosi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], realizzate anche con la consegna di somme di denaro (5000 euro, importo che ben può essere collegato al "regalo" destinato alla famiglia di Trabia, di cui ha parlato [OSCURATO:PERSONA]) che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto perfezionare a loro vantaggio, tramite [OSCURATO:PERSONA], soggetto già definitivamente condannato per associazione mafiosa (pag.559).

Anche siffatto elemento è stato valutato di rilievo, perché ha dato conferma della esistenza di una "rete" di supremazia mafiosa, insediata nei cantieri di Trabia e dintorni, alla quale immediatamente, ma stabilmente, ab extemo era dinamicamente collegato il ricorrente.

Paradigmatico dell'influenza dominante dei vertici della congrega criminosa sulla organizzazione dei lavori e della veste di loro referente d'impresa, attribuibile a [OSCURATO:PERSONA], è il contenuto delle plurime conversazioni telefoniche tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, in qualche caso, lo stesso ricorrente, a riguardo dei lavori commissionati a [OSCURATO:PERSONA], contesto nel quale è delineato il "comando" impartito dal binomio "[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]" a [OSCURATO:PERSONA] affinchè quest'ultimo avesse a veicolare al [OSCURATO:PERSONA] la disposizione di limitarsi all'esecuzione di una parte dell'intervento in subappalto precedentemente richiestogli, per conto dei mafiosi, da [OSCURATO:PERSONA] medesimo, cosciente di essere tenuto a giustificare la propria iniziativa, non accompagnata dal "benestare" dei suoi interlocutori.

La trama dei dialoghi captati (pag.563 e seg.) è stata appropriatamente sceverata come ulteriore riscontro estrinseco all'apporto dichiarativo del [OSCURATO:PERSONA], che infatti aveva inserito [OSCURATO:PERSONA] tra gli interessati e soprattutto deputati ai lavori eseguiti a [OSCURATO:PERSONA]Arena con l'"autorizzazione" di [OSCURATO:PERSONA]; essenza evolutiva dei fatti vieppiù suffragata dalle specifiche dichiarazioni dell'ex mafioso [OSCURATO:PERSONA] (pag.567 e seg. ordinanza cautelare), che ha raccontato di aver avuto un'aspettativa di partecipare ai suddetti lavori di costruzione grazie alle "promesse" ricevute da [OSCURATO:PERSONA], poi venuta meno a causa dell'intromissione dei "responsabili di zona", appunto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appropriatisi della relativa gestione.

L'insieme omogeneo delle robuste acquisizioni informative, afferenti all'"intraneità" del [OSCURATO:PERSONA] nel distorto panorama degli interventi di edilizia a Trabia e zone limitrofe nel corso degli anni, e contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, è stato validamente valorizzato a conforto "logico" delle (nient'affatto generiche) propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] anche a riguardo della vicenda dei lavori di scavo in località Pomara di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 570 e seg. ordinanza cautelare), in occasione dei quali [OSCURATO:PERSONA] aveva contribuito a risolvere una situazione di criticità nell'assegnazione dei subappalti ed aveva "aiutato" i [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a vincere la concorrenza di esponenti della cosca di Ficarazzi, indirizzandoli a "[OSCURATO:PERSONA]", personaggio di spessore a [OSCURATO:PERSONA] ed autorizzandoli a spendere il suo (rilevante) nome.

Sotto altro profilo, l'apporto di [OSCURATO:PERSONA] costituisce riscontro del racconto di [OSCURATO:PERSONA] anche per quanto attiene all'aurea di protezione assicurata ad [OSCURATO:PERSONA] dal potere criminale che dominava negli spazi territoriali dei lavori.

Nel medesimo tracciato ricostruttivo di ordine logico si inscrive, poi, la vicenda relativa all'imponente intervento edilizio dell'insediamento del supermercato LIDL di [OSCURATO:PERSONA] in tempi più recenti, ripercorsa dal provvedimento genetico (da pag. 574; v. anche pag.13 e seg. riesame).

Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] delineano un "modus operandi" già sperimentato in occasione dei lavori edilizi svolti sotto il controllo del dan di Trabia diretto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché anche in tal caso [OSCURATO:PERSONA] si è rivolto ad un mafioso di rango per ottenere indicazioni sulle imprese a cui affidare le operazioni in subappalto; [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto una somma di denaro di natura estorsiva, di cui si è si è data evidenza attraverso i contenuti indizianti delle conversazioni telefoniche e dell'esito della perquisizione eseguita nei confronti del medesimo. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], impresa titolare del permesso di costruire, si è concretamente occupata di una parte non indifferente dei lavori, consistiti nella demolizione dei vecchi fabbricati del perimetro di futura realizzazione del complesso commerciale, nel riempimento del terreno — in quanto vi era un piano interrato - e nella sua bonifica (cfr. in proposito gli atti d'indagine difensiva, allegati al ricorso per cassazione).

La polizia giudiziaria ha poi accertato in via documentale come il 14 agosto 2020 la [OSCURATO:PERSONA] avesse stipulato con la LIDL un contratto preliminare, con cui il suo titolare [OSCURATO:PERSONA] (raggiunto nel 2024 da un'ordinanza custodiale per il delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen.) si era impegnato ad eseguire le opere di demolizione e di successiva costruzione del complesso immobiliare (pag. 577).

Le ordinanze in disamina hanno rimarcato l'emergenza di un significativo riscontro esterno di natura individualizzante, rappresentato dall'"ibrido", opaco ruolo di "mediazione-consulenza" svolto dal [OSCURATO:PERSONA] (che non era iscritto all'albo dei mediatori) nel corso dell'intervento urbanistico svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] e nell'interesse della stessa (società facente capo, come detto, ad individuo colpito da misura restrittiva proprio per reato di mafia), come descritto dalle sommarie informazioni testimoniali dei dirigenti della LIDL, che con lui si sono relazionati (pagg. 578-580 ordinanza cautelare); e messo in rilievo (v. pag. 581 e seg.) i contatti coltivati dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso del 2022 con [OSCURATO:PERSONA] - reggente a [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di detenzione del [OSCURATO:PERSONA], arrestato nel giugno 2021 - il cui fratello Daniele è stato sollecitato proprio da [OSCURATO:PERSONA], una volta scarcerato, a rivolgersi a lui ([OSCURATO:PERSONA]) per recuperare una delle tranches dell'estorsione, di 7500 euro, cifra corrispondente a quella indicata dalle dichiarazioni del collaboratore chiamato a tratteggiarne i contorni ed a chiarire l'entità delle rate convenute e, infine, coincidente con l'importo in contanti sequestrato a casa del [OSCURATO:PERSONA] medesimo in occasione del suo nuovo arresto nell'aprile 2023.

Da ultimo, vengono in rilievo i legami con [OSCURATO:PERSONA], altro indiscusso malavitoso di [OSCURATO:PERSONA] (pag.583 e segg. ordinanza cautelare), cristallizzati nel 2020 da una trama di intercettazioni di tenore inequivoco e di pregnanza evocativa quanto all'impegno, assunto dal ricorrente, nella ricerca di supermercati che il [OSCURATO:PERSONA], direttamente o indirettamente, potesse acquisire o gestire.

Il Tribunale del riesame ha dato sensata evidenza a tale intreccio di relazioni, come a quelle con altri mafiosi pure non direttamente attinti dal coinvolgimento in provate situazioni criminose, in quanto indicative di una propensione del prevenuto ad alimentare i relativi rapporti piuttosto che a diradarli od interromperli, in un'ottica, pertanto, di continuità rispetto al passato, scevra da inversioni di tendenza.

Con incedere piano, razionale, coerente e convincente i provvedimenti incidentali in rassegna hanno dunque ripercorso e confermato gli snodi fondamentali, il "nucleo essenziale", il "cuore" degli elementi a sostegno del complesso dei gravi indizi di colpevolezza del reato di concorso esterno in associazione mafiosa addebitato al ricorrente, che (pag. 591 ordinanza custodiale) "si è messo a disposizione delle articolazioni di [OSCURATO:PERSONA] insediate nel territori in cui, di volta in volta, ha operato per ottenerne l'assenso preventivo allo svolgimento delle attività di suo interesse (e la conseguente protezione), correlativamente assicurando alle predette articolazioni risorse, servizi o utilità [...] ha spontaneamente ricercato l'appoggio e la protezione delle articolazioni di [OSCURATO:PERSONA] dominanti nei territori in cui ha svolto le sue iniziative imprenditoriali o libero-professionali, articolazioni con le quali ha stretto rapporti sinallagmaticamente orientati[...]".

Le condotte di [OSCURATO:PERSONA] "sono state foriere di vantaggi per [OSCURATO:PERSONA], avendo lo stesso assicurato alla famiglia mafiosa di Trabia il controllo di importanti lavori edili, alla famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] la dazione di somme di denaro a titolo di <messa a posto> ed a [OSCURATO:PERSONA] l'apertura o la possibilità di apertura di nuovi supermercati da parte di società o persone di interesse per lo stesso [OSCURATO:PERSONA] [...]".

E se i punti centrali del thema probandum sono stati così correttamente affrontati, può ben intuirsi che non siano stati ritenuti decisivi e dotati di efficacia demolitiva gli elementi diversi, che i motivi di ricorso hanno lamentato come ignorati, trascurati o ritenuti recessivi.

Tale implicita pretermissione, nella fase del procedimento penale in cui si colloca la presente analisi ed entro i confini del consentito giudizio di legittimità, non appare tuttavia manifestamente illogica ed ingiustificata.

Non sgretolano, per lo più per la loro evidente fragilità o marginalità, la consistenza della motivazione dell'ordinanza impugnata, letta nell'unicum delle dettagliate e circostanziate proposizioni dell'ordinanza genetica, che la [OSCURATO:PERSONA] avesse compravenduto dall'ing.

Puleo alcuni lotti dell'area di Trabia, piuttosto che permutarli; che la [OSCURATO:PERSONA] operasse, nell'ambito della medesima area, in lotti non coincidenti, ma contigui o limitrofi, rispetto a quelli in cui era impegnata l'impresa riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], personaggio mafioso in ottimi rapporti con [OSCURATO:PERSONA], situazione del resto compatibile con l"accordo spartitorio" a cui ha fatto riferimento il provvedimento genetico (pag.568), richiamato dall'ordinanza del Tribunale; che [OSCURATO:PERSONA] avesse o meno presentato [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], anche perché costoro si conoscevano, come illustrato nell'ordinanza cautelare; che il prestito dell'escavatore da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], che lavorava a fianco dei [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA], fosse o meno giustificato dall'esigenza di "rimediare" all'improvvida richiesta di "pizzo" ai [OSCURATO:PERSONA], anche perché [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che fosse usuale, per le singole imprese, richiedere l'autorizzazione a [OSCURATO:PERSONA] per l'esecuzione di lavori edili, come illustrato nell'ordinanza cautelare (pag.566 e segg.); che [OSCURATO:PERSONA] avesse o meno fatto regali, a titolo personale, a [OSCURATO:PERSONA] o che [OSCURATO:PERSONA] gli avesse presentato, o meno, tale [OSCURATO:PERSONA]; che [OSCURATO:PERSONA] fosse o meno mediatore o socio di Miceli nell'ambito di lavori edilizi nella zona, anche perché [OSCURATO:PERSONA], per ammissione della difesa, ha effettivamente intermediato l'acquisto di un terreno, proprio in [OSCURATO:PERSONA]Arena, per conto del Miceli, interessato ad espletarvi lavori edilizi e, in ogni caso, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato in [OSCURATO:PERSONA] un destinatario di pretese estorsive, ma ha riferito di aver chiesto a [OSCURATO:PERSONA] "di non avanzare richieste estorsive nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]"; che [OSCURATO:PERSONA] avesse o meno ceduto le quote di [OSCURATO:SOCIETA]. al fratello e alla cognata nel 2009; che, in relazione alle conversazioni intercettate nel 2012, in altro procedimento, sia stata richiesta l'archiviazione, perché ciò chiaramente non impedisce, soprattutto in presenza di ulteriori emergenze, la loro postuma valorizzazione; che - a riguardo della vicenda LIDL - la [OSCURATO:PERSONA] avesse o meno edificato l'immobile della società stessa, vuoi perché aveva svolto in quell'area un importante intervento di demolizione, di riempimento e di bonifica, aveva stipulato un contratto preliminare con la LIDL ed aveva ceduto il permesso di costruire, evidentemente a titolo oneroso (dato che sarebbero stati pagati dalla [OSCURATO:PERSONA] gli oneri di urbanizzazione, cfr. pag. 23 del ricorso per cassazione), di cui era significativamente titolare; vuoi perché tale circostanza non è incompatibile con la credibilità del racconto del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], alla luce dei vari riscontri acquisiti e sopra ripresi, con i quali la doglianza di ricorso omette di confrontarsi; che [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto, per conto di [OSCURATO:PERSONA], prestazioni professionali di tipo differente, perché tale evenienza, tenuto conto dell'organicità di [OSCURATO:PERSONA] nei gangli della cosca di [OSCURATO:PERSONA], non è inconciliabile con l'attendibilità delle propalazioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha descritto, con il conforto di riscontri di tipo intercettivo, il ruolo rivestito da [OSCURATO:PERSONA] e dal fratello nella riscossione delle somme estorte in relazione alle attività edilizie svolte in quel Comune.

Quanto, infine, alla sottostima della credibilità delle dichiarazioni rese in altro procedimento dal [OSCURATO:PERSONA], che si trae dalla sentenza del g.u.p. di Palermo, l'esame dell'atto allegato dalla difesa all'impugnazione avalla il giudizio operato dal Tribunale del riesame, perché a pag. 69 del provvedimento decisorio il contesto dialettico del negativo apprezzamento è collegato al registrato tentativo di "alleggerire" le proprie, personali responsabilità e circoscritto alle riflessioni sulla concedibilità dell'attenuante speciale della collaborazione; d'altro canto, al lume di quanto puntualizzato in premessa, è ben possibile una valutazione "frazionata" delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che di per sé esclude che i contenuti della sentenza, peraltro non definitiva, possano in astratto pregiudicare il vaglio, di diverso tenore, declinato nell'ambito del presente procedimento cautelare.

Nel resto, il motivo redatto è orientato a stimolare il collegio di legittimità all'adozione di nuovo giudizio decisorio sulla solidità e rilevanza del materiale indiziario, operazione che, per le ragioni esposte in premessa, non è consentita. 3.11 secondo motivo è in parte generico e, nel complesso, infondato.

3.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, stabilita dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, opera anche nel caso in cui sia contestata la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso; detta presunzione, proprio perché di carattere relativo, è superata solo quando, secondo una valutazione prognostica, possa escludersi la possibilità del ripetersi della situazione che ha dato luogo al contributo dell'extraneus alla vita della consorteria (Sez. 6, n. 32412 del 27/06/2013, Cosentino, Rv. 255751 - 01; conf.

Sez. 6, n. 18015 del 13/04/2018, Maesano, Rv. 272900).

3.2. Diversamente, in forza di una lettura costituzionalmente orientata, la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere non opera nel caso di concorso esterno, giacché l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4, comma 1, legge 16 aprile 2015, n. 47, deve essere interpretato conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2015 che, nel vigore della previgente disciplina, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'equiparazione del concorso esterno alla partecipazione al reato associativo (Sez. 6, n. 14803 del 08/04/2020, Ruggirello, Rv. 278851; Sez. 1, n. 10946 del 16/12/2020, dep. 2021, Fiore, Rv. 280757). , Circa la presunzione relativa, valida anche nel caso di concorso esterno, il ricorrente invoca la mancanza di attualità delle esigenze cautelari, sotto il profilo del c.d. tempo silente.

La questione si pone allorché si registri una consistente distanza temporale tra i fatti e il provvedimento cautelare. 3.3.Sul punto il collegio aderisce alla impostazione avviata da Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471, secondo cui la presunzione in oggetto impone, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare <non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò, ovviamente, se queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, con la precisazione che, tra le ragioni di esclusione suddette, rientra anche il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta> (v. anche, per analogo principio espresso, sez.5, n. 806 del 27/09/2023, S., Rv. 285879; sez.5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267).

Quanto più ampia è la cesura temporale che separa la commissione dei reati dalla applicazione della cautela, tanto più deve essere valorizzato il parametro della gravità della condotta al fine di sostenere la permanenza del periculum nella sua dimensione attuale.

Nella fattispecie in esame, dal provvedimento impugnato, che si sottrae a critiche di palese illogicità, risulta che lo iato temporale non è particolarmente significativo - in considerazione della grave, pervicace ed abituale propensione, per diversi anni (ed anche prima del perimetro temporale dell'incolpazione provvisoria), ad esplicare un'attività di fattiva collaborazione, all'occorrenza, con la supremazia mafiosa del territorio - e che, in ogni caso, persiste rilevante pericolosità, desunta dalla perdurante e costante disponibilità manifestata dal [OSCURATO:PERSONA] nei contesti illeciti in cui sono maturate le vicende fattuali in discorso e nell'assenza di segnali orientativi di una volontà di distacco da siffatti ambienti (v., sul punto e diffusamente, anche l'ordinanza genetica, pag. 808 e segg.).

Circa il profilo dell'adeguatezza della misura, la doglianza, che pure si duole dell'omessa valutazione della praticabilità della misura degli arresti domiciliari con l'adozione del braccialetto elettronico, è per un verso generica - poiché non indica quali elementi specifici legittimerebbero una più blanda dosimetria del vincolo - e, per altro verso, non è pertinente al caso concreto, poiché l'ordinanza impugnata, senza cadute di logicità, ha esposto le ragioni per le quali deve ritenersi inadeguata una misura cautelare diversa da quella più severa, focalizzando l'attenzione proprio sul tema, posto dalla difesa, dell'insufficienza del dispositivo elettronico a precludere o a contenere la riproposizione di condott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per il rigetto del ricorso. Udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.Ritenuto in fatto 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Palermo rigettava l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. del medesimo tribunale che aveva applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere avendo ravvisato gravi indizi di colpevolezza, nonché l'operatività della presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c cod. proc. pen., a carico dello stesso in ordine al reato di concorso esterno in associazione mafiosa. 2.11 ricorso per cassazione è affidato a due motivi. 2.1. Il primo, in modo articolato, denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, ove il Tribunale del riesame ha riaffermato la sussistenza a carico del [OSCURATO:PERSONA] di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen.. Sul punto della "veicolazione di informazioni tra il padre e il noto capomafia, [OSCURATO:PERSONA], all'epoca latitante, svolto dal predetto (e dal fratello [OSCURATO:PERSONA])", una delle condotte che costituirebbe "il nucleo essenziale dell'accusa", e che non sarebbe stata avversata dalla difesa, la motivazione sarebbe meramente apparente. La vicenda de qua non sarebbe infatti stata neppure oggetto di contestazione, neanche in altri procedimenti, benché i documenti in base ai quali è stata ricostruita risalirebbero ad un momento precedente all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nel 2006. L'estraneità dell'asserita intermediazione alla contestazione provvisoria sarebbe pacifica sia per la collocazione temporale delle condotte per cui si procede, che copre un periodo compreso "dal 2009 e sino alla data odierna", e dunque successivo ai fatti in questione, sia poiché la condotta ricostruita nel provvisorio capo di incolpazione sarebbe del tutto diversa, in quanto afferente ad "una serie di condotte volte a favorire l'acquisizione, da parte di detta associazione, in modo diretto e indiretto, della gestione o comunque del controllo delle suindicate attività economiche e a realizzare profitti ingiusti" mediante la "propria opera professionale e le proprie competenze di consulenza aziendale". La totale mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto sarebbe poi evidente considerando che, a fronte di missive in cui si farebbe riferimento "ad entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA], senza specifica distinzione tra gli stessi", il Tribunale non avrebbe neanche verificato quanti figli abbia [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha soltanto due figli, bensì tre. Sul punto dei lavori eseguiti dal [OSCURATO:PERSONA] dal 2005 al 2008 a Trabia nel residence "[OSCURATO:PERSONA]" il Tribunale del riesame, nel ricostruire l'episodio sulla base delle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], avrebbe omesso di considerare le decisive deduzioni contenute nei motivi di riesame, peraltro supportate dagli esiti delle investigazioni difensive, che sarebbero stati parimenti ignorati o del tutto travisati. Il tribunale avrebbe infatti evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe parlato di una "permuta" inerente i terreni interessati dai lavori, precisando che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato favorito nella vicenda dai suoi buoni rapporti con [OSCURATO:PERSONA], e avrebbe sottolineato il racconto del collaborante relativo e un episodio nel quale i [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati destinatari per errore di una richiesta di pizzo e di un atto intimidatorio, per cui sarebbe seguito, per rimediare all'errore, il prestito di un escavatore al [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] perché lo utilizzasse all'interno del cantiere del [OSCURATO:PERSONA]. Il riscontro a tali dichiarazioni sarebbe stato individuato nella circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettuato i lavori all'interno del residence citato, nel fatto che l'operazione sarebbe avvenuta a seguito della permuta di alcuni terreni ceduti dalla proprietaria all'impresa costruttrice in cambio di alcuni lotti, che avrebbe poi provveduto a vendere in parte all'impresa della cognata del [OSCURATO:PERSONA] e ad altre imprese, nell'accertamento che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe effettivamente occupato dei lavori, e nelle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe lavorato nel cantiere quale dipendente della [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe confermato il rapporto tra i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il tribunale avrebbe tuttavia omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive sul punto che, oltre ad evidenziare l'assoluta genericità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che non sarebbe stato in grado di indicare un solo lavoro svolto dai [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] grazie all'intercessione dei [OSCURATO:PERSONA] o ad [OSCURATO:PERSONA] dai [OSCURATO:PERSONA] grazie all'intercessione dei [OSCURATO:PERSONA], avrebbero indicato plurimi elementi di smentita a tali dichiarazioni. Dalle stesse propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe infatti come sul punto dell'intermediazione del [OSCURATO:PERSONA] nella permuta mediante il quale i [OSCURATO:PERSONA] avrebbero acquisito il terreno egli si sarebbe limitato a mere supposizioni. Il tribunale non avrebbe poi spiegato come la ricostruzione di [OSCURATO:PERSONA] potesse conciliarsi con le dichiarazioni dell'Ing. Puleo, che avrebbe venduto i lotti del [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]. Questi, infatti, avrebbe affermato di essersi occupato egli stesso della vendita, avvenuta non mediante una permuta ma con contratti di compravendita, e che il suo interlocutore sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA], mentre il fratello [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato solo un dipendente della ditta, e che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato incaricato dalla proprietaria del terreno dei lavori sui lotti rimasti di sua proprietà in autonomia e senza alcun collegamento con la Novara. Quanto poi alle dichiarazioni rese dall'altro collaborante [OSCURATO:PERSONA] sul tema, l'ordinanza ripeterebbe quanto già affermato dal G.I.P., senza confrontarsi con i motivi di riesame che, sulla base delle stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], avrebbero allegato l'insussistenza di alcun accordo tra i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poiché si sarebbe semplicemente verificato che le due imprese avessero lavorato contemporaneamente su lotti di terreno separati. Vizi motivazionali non dissimili si riscontrerebbero sul punto dell'episodio intimidatorio cui sarebbe seguito il prestito dell'escavatore. Nell'ordinanza, infatti, si sosterrebbe che il racconto di [OSCURATO:PERSONA] troverebbe riscontro nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], laddove questi avrebbe confermato di avere utilizzato nel cantiere del [OSCURATO:PERSONA] "un mezzo prestatogli dal [OSCURATO:PERSONA] (seppure a titolo personale e non per fare un favore ai [OSCURATO:PERSONA]"). Nei motivi di riesame si sarebbe tuttavia affermato come su tale circostanza i contenuti delle dichiarazioni dei due collaboranti apparissero difformi. L'episodio dell'escavatore sarebbe infatti stato valorizzato dal G.I.P. e dai Giudici del riesame perché dimostrativo del rispetto di cui avrebbero goduto i [OSCURATO:PERSONA] negli ambienti mafiosi, nonostante [OSCURATO:PERSONA] avesse negato che i [OSCURATO:PERSONA] avessero subito richieste estorsive e atti intimidatori. [OSCURATO:PERSONA] poi, nel riferirsi al prestito di un escavatore, avrebbe precisato esplicitamente che ciò sarebbe avvenuto sulla base di un rapporto personale tra lo stesso ed il [OSCURATO:PERSONA], cui sarebbero rimasti estranei i [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione sarebbe altresì mancante sulla questione della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei due collaboranti su questo tema. Sul punto dell'intercessione del [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per dei lavori da eseguirsi nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] nel 2008, la vicenda de qua sarebbe stata ricostruita dal Tribunale esclusivamente sulla base delle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], a detta del quale [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe rivolto a [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], per favorire l'assegnazione di alcuni lavori allo stesso [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia indicare alcun elemento di riscontro alle predette propalazioni. La motivazione sarebbe poi irrimediabilmente inficiata anche dalla omessa risposta alle doglianze difensive con riferimento alla complessiva attendibilità del [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto dei lavori da eseguirsi nel territorio di Trabia insieme al Miceli e dei rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la vicenda sarebbe stata ricostruita dai Giudici del riesame sulla base delle dichiarazioni del collaborante Flarnia, nonostante si fosse dedotto nei motivi di riesame che le propalazioni di questi avrebbero trovato smentita in elementi probatori di fonte sia dichiarativa che documentale. I decidenti avrebbero omesso di confrontarsi con il punto nodale della questione, e cioè che poiché il [OSCURATO:PERSONA] (indicato dal [OSCURATO:PERSONA] come "vicino a [OSCURATO:PERSONA]") non avrebbe affatto eseguito quei lavori "insieme a" Miceli (al contrario di quanto reiteratamente scritto dal tribunale in contraddizione con il ruolo di mediatore attribuitogli e di quanto pure affermato da [OSCURATO:PERSONA]), non avrebbe potuto essere certo destinatario delle richieste estorsive del [OSCURATO:PERSONA] (paralizzate, secondo il [OSCURATO:PERSONA], dalla promessa di un "regalo" alla famiglia mafiosa di Trabia). Non sarebbero poi stati indicati riscontri alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in merito a quello specifico episodio, non essendo affatto emersa vicinanza tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]. In ordine poi alle conversazioni riportate alle pagg. 10 e ss. dell'ordinanza, che sarebbero state oggetto di altro procedimento per il quale la Procura aveva deciso di avanzare richiesta di archiviazione, il Tribunale avrebbe omesso di motivare analiticamente sul punto al fine di spiegare in cosa consistesse il novum idoneo a superare la precedente archiviazione. Sul punto della realizzazione del centro commerciale LIDL a [OSCURATO:PERSONA], tra il 2019 e il 2021, la trattazione del Tribunale avrebbe sistematicamente pretermesso le argomentazioni difensive e gli elementi di prova a supporto di queste. I Giudici avrebbero infatti ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe attivato personalmente per individuare le imprese cui affidare i lavori, chiedendo l'autorizzazione al referente mafioso di zona e facendo poi da intermediario per la loro messa a posto, basandosi sulle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbero chiesto indicazioni sulle imprese a cui affidare i lavori in subappalto. Tali dichiarazioni sarebbero riscontrate dai rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e l'impresa esecutrice dei lavori, ossia con l'immobiliare [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], nell'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], reggente della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], e negli esiti della attività captativa in ordine alla richiesta di euro 7.500 da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] tramite il fratello, e nel rinvenimento di una somma in contanti di pari importo nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] al momento del suo arresto. Tale ricostruzione sarebbe stata contestata in toto nei motivi di riesame, poiché l'attività di consulenza del ricorrente si sarebbe conclusa con l'acquisto del lotto, prima della realizzazione del centro commerciale, e dunque non sarebbe stato questi a individuare la ditta esecutrice; la ditta [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe poi affatto occupata di realizzare l'immobile, ma di ciò si sarebbe occupata la [OSCURATO:PERSONA], individuata direttamente da LIDL e con cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto alcun contatto. Il tribunale non avrebbe in alcun modo risposto a tali deduzioni, e sarebbe rimasta priva di risposta anche un'ulteriore doglianza. La corresponsione delle prime somme della tangente a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe infatti avvenuta prima ancora dell'inizio di qualsiasi attività e prima addirittura del rilascio del permesso di costruire, ossia in una fase in cui non si sarebbe neppure saputo se l'attività potesse prendere inizio. L'ordinanza, poi, non spiegherebbe in che modo la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] attinente alla somma di euro 7.500 potrebbe costituire un riscontro rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe stata poi illogicamente ritenuta inverosimile la ricostruzione dell'indagato, secondo la quale l'incontro con [OSCURATO:PERSONA] sarebbe avvenuto esclusivamente in qualità di mediatore per la vendita del terreno, in quanto contrastante con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], partendo dal presupposto della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo, con un rovesciamento del corretto iter logico. Sarebbe poi stato omesso l'esame delle deduzioni della difesa, che evidenziavano come l'incontro con [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato finalizzato alla vendita di un terreno attiguo a quello del LIDL, come dimostrerebbero il fatto che nel maggio 2022 (data dell'incontro) [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe più da tempo occupato del LIDL, il fatto che uno dei lotti confinanti con il LIDL apparterrebbe alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] mediante la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e che tra la documentazione del [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe rinvenuto un certificato di destinazione urbanistica rilasciato a [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al lotto di cui sopra. I Giudici avrebbero poi totalmente eluso il tema dell'attendibilità intrinseca del [OSCURATO:PERSONA], nonostante le propalazioni di questi sarebbero state ritenute in altro procedimento non solo per nulla credibili, ma espressive addirittura di un »tentativo di inquinare il quadro probatorio. In ogni caso, nella presente ordinanza non si rinverrebbe alcuna motivazione sul punto dell'attendibilità del collaborante, nonostante sulla questione fossero state eccepite numerose circostanze contraddittorie nei motivi di riesame. Sul punto dei rapporti asseritamente intercorsi con i "conclamati mafiosi" il Tribunale, oltre a riprendere elementi già valorizzati in precedenza quali i rapporti asseritamente intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (per i quali il ricorrente rimanda alla precedente trattazione), nel soffermarsi sui rapporti con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avrebbe valorizzato a carico dell'imputato dei rapporti di cui non sarebbe emersa alcuna matrice illecita, assumendo tuttavia che il [OSCURATO:PERSONA] "ben consapevole delle vicende giudiziarie del padre" avrebbe dovuto "interrompere bruscamente" tali relazioni "al fine di allontanare da sé anche solo eventuali sospetti del loro carattere illecito". Lo stesso Tribunale avrebbe poi riconosciuto, nel caso di specie, che non vi sarebbe stata alcuna "contiguità compiacente" ma semplicemente dei rapporti di frequentazione leciti. L'ordinanza avrebbe omesso di confrontarsi con le dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe escluso con fermezza che il [OSCURATO:PERSONA], anche dopo aver appreso della sua appartenenza al sodalizio, gli avesse mai rivolto richieste di favori legate a detto ruolo. Sul punto delle considerazioni del Tribunale in punto di diritto, è rilevato come i decidenti si sarebbero limitati ad asserire in modo apodittico che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato favorito nell'ottenimento di molte commesse, senza tuttavia indicare un solo lavoro o un solo affare ottenuto grazie a "cosa nostra". L'unica vicenda indicata come favore ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quella relativa al prestito dell'escavatore da parte di [OSCURATO:PERSONA] per i lavori a Trabia, che tuttavia sarebbe stato riconosciuto dallo stesso Collegio poco prima come un "prestito a titolo personale e non per fare un favore ai [OSCURATO:PERSONA]". 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per essere la motivazione su alcuni punti totalmente mancante, su altri solo apparente, su altri manifestamente illogica o intrinsecamente contraddittoria, laddove il Tribunale ha affermato la sussistenza a carico del [OSCURATO:PERSONA] dell'esigenza cautelare, ritenendo altresì indispensabile la custodia in carcere. Sul punto della "prognosi negativa in ordine alla ricaduta del delitto" sulla scorta delle "relazioni intrattenute con soggetti organici a cosa nostra, i guadagni garantiti dall'accordo con l'associazione mafiosa ed il contributo offerto in cambio alla stessa" rileverebbe quanto esposto nel motivo precedente, poiché il Tribunale non avrebbe in alcun modo indicato quali sarebbero tali guadagni e da quali elementi sarebbero stati dedotti, essendo apodittica l'affermazione per cui l'ascesa professionale del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata dovuta ai rapporti con "cosa nostra". Inoltre, davanti alla deduzione tesa a sottolineare che gli ultimi fatti rilevanti risalirebbero a circa quattro anni addietro, il Tribunale avrebbe assunto che fatti analoghi sarebbero stati commessi "per quasi un ventennio", nonostante quanto eccepito dalla difesa aggiungesse che i fatti precedenti sarebbero risalti a un periodo tra il 2006 ed il 2012, rendendo indebito ogni collegamento con quelli più recenti, e che si sarebbero trattati di singoli episodi a fronte di una rilevante molte di attività svolta da [OSCURATO:PERSONA]. Con tali deduzioni non si sarebbe confrontato il Collegio. La motivazione sarebbe apparente anche per quanto attiene alla scelta della misura, poiché l'inadeguatezza di misure meno afflittive sarebbe motivata dalla "spregiudicatezza già manifestata in passato dall'indagato, nel farsi latore dei messaggi del padre a [OSCURATO:PERSONA]"; la motivazione su tale vicenda, tuttavia, sarebbe -come già esposto sul punto al motivo 1- irrimediabilmente viziata. Considerato in diritto Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 1.Va premesso che l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest'ultimo siano state indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ne hanno determinato l'emissione (cfr. per tutte Sez. U, n. 7 del 17/04/1996 Moni, Rv. 205257). 1.1. Occorre aggiungere che, per gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657). In questo quadro, qualora sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare - ovvero ad escludere - la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; conf.: Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828) senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019). 1.2. Giova poi ribadire che, nella sede cautelare, in tema di valutazione della chiamata in reità o correità, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192, commi terzo e quarto, ad opera dell'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (sez. U n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598). 1.3. Il ricorso per cassazione ha lamentato che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia o dei chiamanti in correità o in reità non sarebbero state sondate sulla scorta della "progressione" che si sofferma, dapprima, sulla credibilità soggettiva e, poi, sull'attendibilità del contenuto delle rivelazioni, con estensione finale all'esame degli elementi di prova che la confermino. Può sin d'ora anticiparsi che si tratta di lagnanza priva di pregio, poiché fondata su di un principio superato, che àncora la necessaria valutazione del contributo informativo del collaboratore di giustizia, richiesta dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ad una rigida scansione procedimentale che segua un ordine rigoroso e immutabile, basato sui seguenti punti: 1) verifica della credibilità soggettiva e 2) dell'attendibilità oggettiva delle dichiarazioni; 3) ricerca dei riscontri estrinseci. Tale impostazione, inizialmente elaborata con la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192465, è stata abbandonata dai successivi sviluppi della giurisprudenza, che si è indirizzata in senso diverso, affermando che "in tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili; sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto - salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato - il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo" (Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pg e P.C. in proc. Pelaggi, Rv. 236151). Tale approccio "globale" è stato suggellato nella nota sentenza delle Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255145, che ha stabilito come, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve bensì verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale. Il ragionamento giustificativo delle deliberazioni in disamina si è nella sostanza allineato alle citate direttrici esegetiche ove ha ponderato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la cui affidabilità è stata correlata, in un tutto osmotico, ai riscontri logici, storici e rappresentativi enunciati a sostegno della illustrazione del materiale gravemente indiziario che ha sorretto l'emissione della misura. 1.4. In termini generali — e occorre precisarlo con riferimento a quelle parti del ricorso che hanno richiamato la formulazione di un giudizio sfavorevole, espresso aliunde, sulla credibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] — è stata inoltre affermata la piena legittimità della valutazione frazionata delle propalazioni dei collaboratori di giustizia. Invero, è insegnamento risalente che, «in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'accertata falsità su di uno specifico fatto narrato non comporta, in modo automatico, l'aprioristica perdita di credibilità di tutto il compendio conoscitivo-narrativo dichiarato dal collaboratore di giustizia, bensì rientra nei compiti del giudice la verifica e la ricerca di un "ragionevole equilibrio di coerenza e qualità" di ciò che viene riferito nel contesto di tutti gli altri fatti narrati, dovendo avere ben presente che la debole valenza di attendibilità soggettiva deve essere compensata con un più elevato e consistente spessore di riscontro, attraverso il necessario minuzioso raffronto di verifiche di credibilità estrinseca» (Sez. 6, n. 20514 del 28/04/2010, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 247346; Sez. 1, n. 35561 del 08/05/2013, Plaku e altri, Rv. 256753). 1.5. Ancora, è noto principio, radicato in giurisprudenza, quello secondo il quale plurime dichiarazioni di coimputati nel medesimo reato (o in procedimento connesso o collegato ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen.) sono idonee a fungere da riscontro reciproco, e tali dichiarazioni devono convergere sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di un'insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255145; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro e altro, Rv. 262309; Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco e altro, Rv. 264368). È stato ulteriormente precisato da Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393, e Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744, che i riscontri esterni costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione e, naturalmente, devono avere portata individualizzante, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della vicenda fattuale oggetto di scrutinio. Cioè a dire, il "nucleo essenziale" della propalazione deve essere individuato e apprezzato in rapporto alle circostanze di fatto globalmente evocate dalle narrazioni (Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, Gallina, Rv. 286327; in termini, in motivazione, Sez.1, n. 26966 del 01/12/2022, Paola). 1.6. Ancora in tema di riscontri, questi possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, nei termini suindicati, e a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri assurgano al grado di una prova, neppure di rango indiziario, perché, in caso contrario, perderebbero la loro funzione "gregaria" o accessoria; la prova si fonderebbe autonomamente, cioè, su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità la quale, invece, è la "prova" (sez. U n. 1048 del 06/12/1991, Scala e altri, Rv. 189182), sia pure bisognevole di convalida esterna (Sez. U, Aquilina, cit.; Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607; Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, Ausilio, Rv. 267528; Sez.2, n. 8125 del 30/01/2013, Ragaglia, Rv. 255244). Ma non è necessario — si è ulteriormente puntualizzato - che i detti riscontri riguardino le singole circostanze riferite dal dichiarante, essendo sufficiente che riguardino la dichiarazione nel suo complesso. Infatti, la citata disposizione richiede che gli "altri elementi di prova", unitamente ai quali il giudice di merito deve valutare le dichiarazioni di cui si tratta, confermino l'attendibilità delle stesse e non le singole circostanze riferite; altrimenti, la prova sarebbe data dai cosiddetti riscontri, e le dichiarazioni delle persone menzionate nell'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen. sarebbero svuotate di quel valore probatorio che il legislatore, con l'art. 192, comma 3 cod. proc. pen., ha attribuito loro, disponendo che le stesse "sono valutate unitamente agli altri elementi di prova" (sez.1, n. 5036 del 03/04/1997, Pesce e altri, Rv. 207788). 1.7.Quanto al delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, occorre rammentare il consolidato principio di diritto in virtù del quale tale fenomeno illecito è ravvisabile, in linea generale, in capo alla persona che, priva della "affectio societatis" e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso (sez. U n. 22327 del 30/10/2002, Carnevale, Rv. 224181); in ambito più specificamente imprenditoriale, il reato è individuabile nella condotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (sez.1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455; sez.6, n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474; in ambito di scambio politico-mafioso, v. la nota sentenza delle sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 236584); ed integra la condotta di "concorso esterno" l'attività del professionista che fornisca un concreto, specifico e volontario contributo idoneo a conservare ovvero a rafforzare le capacità operative del sodalizio, nella consapevolezza di favorirne, in tal modo, la realizzazione del programma criminoso (sez.5, n. 18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371; sez.6, n. 32902 del 23/06/2021, Raso, Rv. 281841; Sez. 6, n. 32373 del 4/6/2019, Aiello, Rv. 276831); il rapporto sinallagmatico che sostanzia i reciproci vantaggi, proprio perché tale, è compatibile con la pariteticità delle rispettive posizioni, quella dei membri della consorteria e quella dell'imprenditore compiacente, che, nel coltivare un proprio finalismo, non deve necessariamente sottostare alle regole di predominio ed alle vessazioni dell'associazione criminosa (cfr. sez. 6, n. 25261 del 19/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273390) e, pertanto, può anche entrare in occasionale conflitto con la relativa compagine, senza per ciò solo rinunciare a riconoscerne la preminenza nel tessuto sociale ed economico con il fine di trarne debito, personale profitto. Sotto il profilo della prova dell'elemento soggettivo, il concorso esterno, proprio perché postula che l'associazione esista e abbia, quindi, i suoi partecipi con il necessario dolo specifico, fa sì che il concorrente possa avere anche il semplice dolo generico, cioè la semplice coscienza e volontà di dare il proprio contributo, disinteressandosi della strategia complessiva dell'associazione, degli obiettivi che la stessa persegue e, pertanto, della maggiore o minore o, addirittura, insignificante efficacia del proprio contributo ai fini del mantenimento in vita e del conseguimento degli scopi dell'associazione (cfr. in motivazione Sez. U n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari; sez. U n. 30 del 27/09/1995, Man nino). 2. Il composito, primo motivo d'impugnazione, in parte generico perché incapace di misurarsi esaustivamente con i passaggi delle due ordinanze, in parte non consentito in sede di legittimità, non può essere accolto. 2.1. L'ordinanza di custodia cautelare (pag.556 e segg.) - alla quale si è riportata in toto l'ordinanza del Tribunale del riesame, i cui segmenti salienti ha riproposto, senza rinunciare a prendere posizione sui motivi di gravame (pag. 4 e segg.) - ha messo in risalto il ruolo stabile e strategico assunto dal [OSCURATO:PERSONA] nel contesto dei lavori edili dell'area del Comune di Trabia e siti viciniori, controllati dall'egida di [OSCURATO:PERSONA] ed evidenziato, sotto questo profilo, i contributi convergenti dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (componente di "[OSCURATO:PERSONA]" in [OSCURATO:PERSONA], confinante con Trabia) e [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento alla "rilevanza" compromettente dei rapporti personali e commerciali da lui intrattenuti con gli incontestati esponenti del dan egemonico del territorio. Si è dunque spiegato, al di là delle criticità dei singoli "segmenti" delle propalazioni dell'uno e dell'altro, ove risultati divergenti o non sovrapponibili, che le emergenze di ordine logico e cronologico hanno nel complesso restituito un quadro ricostruttivo, di collocazione operativa e geografica, nel quale il ricorrente si è costantemente interfacciato con conclamati mafiosi, come [OSCURATO:PERSONA] (condannato con sentenza irrevocabile in quanto membro di [OSCURATO:PERSONA] a Trabia, pag. 568 e seg. ordinanza cautelare) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prima, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] poi, adoperandosi per il conseguimento dei rispettivi obbiettivi e/o per ingraziarsene stima e favori. Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], in particolare, sono state ritenute riscontrate, con inferenza logica, da quelle del [OSCURATO:PERSONA], perché entrambi hanno associato il ricorrente agli imponenti interventi edilizio-urbanistici del territorio ed esaltato il "rispetto" da lui maturato grazie alla figura "mafiosa" del padre [OSCURATO:PERSONA], tale da renderlo immune dalle notorie attività estorsive (le cc.dd. messe a posto) svolte in ambito di cantiere. L'"intercessione" del [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA], a "tutela" dell'operato di [OSCURATO:PERSONA] nell'attività operativa espletata a Trabia, sarebbe stata svolta per conto del boss di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; anche tale particolare il provvedimento genetico ha valorizzato nello sviluppo della individuazione dei riscontri, perché pure [OSCURATO:PERSONA] cataloga il ricorrente tra i personaggi "forti" nella zona di [OSCURATO:PERSONA]; lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nel 2022, è stato del resto immortalato dalle telecamere in occasione di un incontro de visu con [OSCURATO:PERSONA], a sua volta personaggio significativo della cosca di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al diminutivo "Tony", l'ordinanza custodiale ha sottolineato che, nell'ambito del procedimento penale [OSCURATO:PERSONA], definito con sentenza irrevocabile, [OSCURATO:PERSONA] è stato più volte così appellato dagli appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] di Trabia, cristallizzando in tal guisa altro collegamento "logico", in assenza di prospettazioni alternative, per accostarne l'identificazione nella lettura dei dialoghi intercettati. Il racconto, sui punti cruciali confluente, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - a riguardo, come detto, delle cointeressenze di [OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni edilizie di Trabia - è stato congruamente associato al compendio intercettivo raccolto nel 2012 (v. anche pag. 320 e segg.), che ha convalidato il radicamento delle relazioni di affari tra il ricorrente e i mafiosi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], realizzate anche con la consegna di somme di denaro (5000 euro, importo che ben può essere collegato al "regalo" destinato alla famiglia di Trabia, di cui ha parlato [OSCURATO:PERSONA]) che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto perfezionare a loro vantaggio, tramite [OSCURATO:PERSONA], soggetto già definitivamente condannato per associazione mafiosa (pag.559). Anche siffatto elemento è stato valutato di rilievo, perché ha dato conferma della esistenza di una "rete" di supremazia mafiosa, insediata nei cantieri di Trabia e dintorni, alla quale immediatamente, ma stabilmente, ab extemo era dinamicamente collegato il ricorrente. Paradigmatico dell'influenza dominante dei vertici della congrega criminosa sulla organizzazione dei lavori e della veste di loro referente d'impresa, attribuibile a [OSCURATO:PERSONA], è il contenuto delle plurime conversazioni telefoniche tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, in qualche caso, lo stesso ricorrente, a riguardo dei lavori commissionati a [OSCURATO:PERSONA], contesto nel quale è delineato il "comando" impartito dal binomio "[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]" a [OSCURATO:PERSONA] affinchè quest'ultimo avesse a veicolare al [OSCURATO:PERSONA] la disposizione di limitarsi all'esecuzione di una parte dell'intervento in subappalto precedentemente richiestogli, per conto dei mafiosi, da [OSCURATO:PERSONA] medesimo, cosciente di essere tenuto a giustificare la propria iniziativa, non accompagnata dal "benestare" dei suoi interlocutori. La trama dei dialoghi captati (pag.563 e seg.) è stata appropriatamente sceverata come ulteriore riscontro estrinseco all'apporto dichiarativo del [OSCURATO:PERSONA], che infatti aveva inserito [OSCURATO:PERSONA] tra gli interessati e soprattutto deputati ai lavori eseguiti a [OSCURATO:PERSONA]Arena con l'"autorizzazione" di [OSCURATO:PERSONA]; essenza evolutiva dei fatti vieppiù suffragata dalle specifiche dichiarazioni dell'ex mafioso [OSCURATO:PERSONA] (pag.567 e seg. ordinanza cautelare), che ha raccontato di aver avuto un'aspettativa di partecipare ai suddetti lavori di costruzione grazie alle "promesse" ricevute da [OSCURATO:PERSONA], poi venuta meno a causa dell'intromissione dei "responsabili di zona", appunto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appropriatisi della relativa gestione. L'insieme omogeneo delle robuste acquisizioni informative, afferenti all'"intraneità" del [OSCURATO:PERSONA] nel distorto panorama degli interventi di edilizia a Trabia e zone limitrofe nel corso degli anni, e contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, è stato validamente valorizzato a conforto "logico" delle (nient'affatto generiche) propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] anche a riguardo della vicenda dei lavori di scavo in località Pomara di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 570 e seg. ordinanza cautelare), in occasione dei quali [OSCURATO:PERSONA] aveva contribuito a risolvere una situazione di criticità nell'assegnazione dei subappalti ed aveva "aiutato" i [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a vincere la concorrenza di esponenti della cosca di Ficarazzi, indirizzandoli a "[OSCURATO:PERSONA]", personaggio di spessore a [OSCURATO:PERSONA] ed autorizzandoli a spendere il suo (rilevante) nome. Sotto altro profilo, l'apporto di [OSCURATO:PERSONA] costituisce riscontro del racconto di [OSCURATO:PERSONA] anche per quanto attiene all'aurea di protezione assicurata ad [OSCURATO:PERSONA] dal potere criminale che dominava negli spazi territoriali dei lavori. Nel medesimo tracciato ricostruttivo di ordine logico si inscrive, poi, la vicenda relativa all'imponente intervento edilizio dell'insediamento del supermercato LIDL di [OSCURATO:PERSONA] in tempi più recenti, ripercorsa dal provvedimento genetico (da pag. 574; v. anche pag.13 e seg. riesame). Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] delineano un "modus operandi" già sperimentato in occasione dei lavori edilizi svolti sotto il controllo del dan di Trabia diretto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché anche in tal caso [OSCURATO:PERSONA] si è rivolto ad un mafioso di rango per ottenere indicazioni sulle imprese a cui affidare le operazioni in subappalto; [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto una somma di denaro di natura estorsiva, di cui si è si è data evidenza attraverso i contenuti indizianti delle conversazioni telefoniche e dell'esito della perquisizione eseguita nei confronti del medesimo. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], impresa titolare del permesso di costruire, si è concretamente occupata di una parte non indifferente dei lavori, consistiti nella demolizione dei vecchi fabbricati del perimetro di futura realizzazione del complesso commerciale, nel riempimento del terreno — in quanto vi era un piano interrato - e nella sua bonifica (cfr. in proposito gli atti d'indagine difensiva, allegati al ricorso per cassazione). La polizia giudiziaria ha poi accertato in via documentale come il 14 agosto 2020 la [OSCURATO:PERSONA] avesse stipulato con la LIDL un contratto preliminare, con cui il suo titolare [OSCURATO:PERSONA] (raggiunto nel 2024 da un'ordinanza custodiale per il delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen.) si era impegnato ad eseguire le opere di demolizione e di successiva costruzione del complesso immobiliare (pag. 577). Le ordinanze in disamina hanno rimarcato l'emergenza di un significativo riscontro esterno di natura individualizzante, rappresentato dall'"ibrido", opaco ruolo di "mediazione-consulenza" svolto dal [OSCURATO:PERSONA] (che non era iscritto all'albo dei mediatori) nel corso dell'intervento urbanistico svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] e nell'interesse della stessa (società facente capo, come detto, ad individuo colpito da misura restrittiva proprio per reato di mafia), come descritto dalle sommarie informazioni testimoniali dei dirigenti della LIDL, che con lui si sono relazionati (pagg. 578-580 ordinanza cautelare); e messo in rilievo (v. pag. 581 e seg.) i contatti coltivati dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso del 2022 con [OSCURATO:PERSONA] - reggente a [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di detenzione del [OSCURATO:PERSONA], arrestato nel giugno 2021 - il cui fratello Daniele è stato sollecitato proprio da [OSCURATO:PERSONA], una volta scarcerato, a rivolgersi a lui ([OSCURATO:PERSONA]) per recuperare una delle tranches dell'estorsione, di 7500 euro, cifra corrispondente a quella indicata dalle dichiarazioni del collaboratore chiamato a tratteggiarne i contorni ed a chiarire l'entità delle rate convenute e, infine, coincidente con l'importo in contanti sequestrato a casa del [OSCURATO:PERSONA] medesimo in occasione del suo nuovo arresto nell'aprile 2023. Da ultimo, vengono in rilievo i legami con [OSCURATO:PERSONA], altro indiscusso malavitoso di [OSCURATO:PERSONA] (pag.583 e segg. ordinanza cautelare), cristallizzati nel 2020 da una trama di intercettazioni di tenore inequivoco e di pregnanza evocativa quanto all'impegno, assunto dal ricorrente, nella ricerca di supermercati che il [OSCURATO:PERSONA], direttamente o indirettamente, potesse acquisire o gestire. Il Tribunale del riesame ha dato sensata evidenza a tale intreccio di relazioni, come a quelle con altri mafiosi pure non direttamente attinti dal coinvolgimento in provate situazioni criminose, in quanto indicative di una propensione del prevenuto ad alimentare i relativi rapporti piuttosto che a diradarli od interromperli, in un'ottica, pertanto, di continuità rispetto al passato, scevra da inversioni di tendenza. Con incedere piano, razionale, coerente e convincente i provvedimenti incidentali in rassegna hanno dunque ripercorso e confermato gli snodi fondamentali, il "nucleo essenziale", il "cuore" degli elementi a sostegno del complesso dei gravi indizi di colpevolezza del reato di concorso esterno in associazione mafiosa addebitato al ricorrente, che (pag. 591 ordinanza custodiale) "si è messo a disposizione delle articolazioni di [OSCURATO:PERSONA] insediate nel territori in cui, di volta in volta, ha operato per ottenerne l'assenso preventivo allo svolgimento delle attività di suo interesse (e la conseguente protezione), correlativamente assicurando alle predette articolazioni risorse, servizi o utilità [...] ha spontaneamente ricercato l'appoggio e la protezione delle articolazioni di [OSCURATO:PERSONA] dominanti nei territori in cui ha svolto le sue iniziative imprenditoriali o libero-professionali, articolazioni con le quali ha stretto rapporti sinallagmaticamente orientati[...]". Le condotte di [OSCURATO:PERSONA] "sono state foriere di vantaggi per [OSCURATO:PERSONA], avendo lo stesso assicurato alla famiglia mafiosa di Trabia il controllo di importanti lavori edili, alla famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] la dazione di somme di denaro a titolo di <messa a posto> ed a [OSCURATO:PERSONA] l'apertura o la possibilità di apertura di nuovi supermercati da parte di società o persone di interesse per lo stesso [OSCURATO:PERSONA] [...]". E se i punti centrali del thema probandum sono stati così correttamente affrontati, può ben intuirsi che non siano stati ritenuti decisivi e dotati di efficacia demolitiva gli elementi diversi, che i motivi di ricorso hanno lamentato come ignorati, trascurati o ritenuti recessivi. Tale implicita pretermissione, nella fase del procedimento penale in cui si colloca la presente analisi ed entro i confini del consentito giudizio di legittimità, non appare tuttavia manifestamente illogica ed ingiustificata. Non sgretolano, per lo più per la loro evidente fragilità o marginalità, la consistenza della motivazione dell'ordinanza impugnata, letta nell'unicum delle dettagliate e circostanziate proposizioni dell'ordinanza genetica, che la [OSCURATO:PERSONA] avesse compravenduto dall'ing. Puleo alcuni lotti dell'area di Trabia, piuttosto che permutarli; che la [OSCURATO:PERSONA] operasse, nell'ambito della medesima area, in lotti non coincidenti, ma contigui o limitrofi, rispetto a quelli in cui era impegnata l'impresa riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], personaggio mafioso in ottimi rapporti con [OSCURATO:PERSONA], situazione del resto compatibile con l"accordo spartitorio" a cui ha fatto riferimento il provvedimento genetico (pag.568), richiamato dall'ordinanza del Tribunale; che [OSCURATO:PERSONA] avesse o meno presentato [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], anche perché costoro si conoscevano, come illustrato nell'ordinanza cautelare; che il prestito dell'escavatore da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], che lavorava a fianco dei [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA], fosse o meno giustificato dall'esigenza di "rimediare" all'improvvida richiesta di "pizzo" ai [OSCURATO:PERSONA], anche perché [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che fosse usuale, per le singole imprese, richiedere l'autorizzazione a [OSCURATO:PERSONA] per l'esecuzione di lavori edili, come illustrato nell'ordinanza cautelare (pag.566 e segg.); che [OSCURATO:PERSONA] avesse o meno fatto regali, a titolo personale, a [OSCURATO:PERSONA] o che [OSCURATO:PERSONA] gli avesse presentato, o meno, tale [OSCURATO:PERSONA]; che [OSCURATO:PERSONA] fosse o meno mediatore o socio di Miceli nell'ambito di lavori edilizi nella zona, anche perché [OSCURATO:PERSONA], per ammissione della difesa, ha effettivamente intermediato l'acquisto di un terreno, proprio in [OSCURATO:PERSONA]Arena, per conto del Miceli, interessato ad espletarvi lavori edilizi e, in ogni caso, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato in [OSCURATO:PERSONA] un destinatario di pretese estorsive, ma ha riferito di aver chiesto a [OSCURATO:PERSONA] "di non avanzare richieste estorsive nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]"; che [OSCURATO:PERSONA] avesse o meno ceduto le quote di [OSCURATO:SOCIETA]. al fratello e alla cognata nel 2009; che, in relazione alle conversazioni intercettate nel 2012, in altro procedimento, sia stata richiesta l'archiviazione, perché ciò chiaramente non impedisce, soprattutto in presenza di ulteriori emergenze, la loro postuma valorizzazione; che - a riguardo della vicenda LIDL - la [OSCURATO:PERSONA] avesse o meno edificato l'immobile della società stessa, vuoi perché aveva svolto in quell'area un importante intervento di demolizione, di riempimento e di bonifica, aveva stipulato un contratto preliminare con la LIDL ed aveva ceduto il permesso di costruire, evidentemente a titolo oneroso (dato che sarebbero stati pagati dalla [OSCURATO:PERSONA] gli oneri di urbanizzazione, cfr. pag. 23 del ricorso per cassazione), di cui era significativamente titolare; vuoi perché tale circostanza non è incompatibile con la credibilità del racconto del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], alla luce dei vari riscontri acquisiti e sopra ripresi, con i quali la doglianza di ricorso omette di confrontarsi; che [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto, per conto di [OSCURATO:PERSONA], prestazioni professionali di tipo differente, perché tale evenienza, tenuto conto dell'organicità di [OSCURATO:PERSONA] nei gangli della cosca di [OSCURATO:PERSONA], non è inconciliabile con l'attendibilità delle propalazioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha descritto, con il conforto di riscontri di tipo intercettivo, il ruolo rivestito da [OSCURATO:PERSONA] e dal fratello nella riscossione delle somme estorte in relazione alle attività edilizie svolte in quel Comune. Quanto, infine, alla sottostima della credibilità delle dichiarazioni rese in altro procedimento dal [OSCURATO:PERSONA], che si trae dalla sentenza del g.u.p. di Palermo, l'esame dell'atto allegato dalla difesa all'impugnazione avalla il giudizio operato dal Tribunale del riesame, perché a pag. 69 del provvedimento decisorio il contesto dialettico del negativo apprezzamento è collegato al registrato tentativo di "alleggerire" le proprie, personali responsabilità e circoscritto alle riflessioni sulla concedibilità dell'attenuante speciale della collaborazione; d'altro canto, al lume di quanto puntualizzato in premessa, è ben possibile una valutazione "frazionata" delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che di per sé esclude che i contenuti della sentenza, peraltro non definitiva, possano in astratto pregiudicare il vaglio, di diverso tenore, declinato nell'ambito del presente procedimento cautelare. Nel resto, il motivo redatto è orientato a stimolare il collegio di legittimità all'adozione di nuovo giudizio decisorio sulla solidità e rilevanza del materiale indiziario, operazione che, per le ragioni esposte in premessa, non è consentita. 3.11 secondo motivo è in parte generico e, nel complesso, infondato. 3.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, stabilita dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, opera anche nel caso in cui sia contestata la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso; detta presunzione, proprio perché di carattere relativo, è superata solo quando, secondo una valutazione prognostica, possa escludersi la possibilità del ripetersi della situazione che ha dato luogo al contributo dell'extraneus alla vita della consorteria (Sez. 6, n. 32412 del 27/06/2013, Cosentino, Rv. 255751 - 01; conf. Sez. 6, n. 18015 del 13/04/2018, Maesano, Rv. 272900). 3.2. Diversamente, in forza di una lettura costituzionalmente orientata, la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere non opera nel caso di concorso esterno, giacché l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4, comma 1, legge 16 aprile 2015, n. 47, deve essere interpretato conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2015 che, nel vigore della previgente disciplina, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'equiparazione del concorso esterno alla partecipazione al reato associativo (Sez. 6, n. 14803 del 08/04/2020, Ruggirello, Rv. 278851; Sez. 1, n. 10946 del 16/12/2020, dep. 2021, Fiore, Rv. 280757). , Circa la presunzione relativa, valida anche nel caso di concorso esterno, il ricorrente invoca la mancanza di attualità delle esigenze cautelari, sotto il profilo del c.d. tempo silente. La questione si pone allorché si registri una consistente distanza temporale tra i fatti e il provvedimento cautelare. 3.3.Sul punto il collegio aderisce alla impostazione avviata da Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471, secondo cui la presunzione in oggetto impone, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare <non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò, ovviamente, se queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, con la precisazione che, tra le ragioni di esclusione suddette, rientra anche il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta> (v. anche, per analogo principio espresso, sez.5, n. 806 del 27/09/2023, S., Rv. 285879; sez.5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267). Quanto più ampia è la cesura temporale che separa la commissione dei reati dalla applicazione della cautela, tanto più deve essere valorizzato il parametro della gravità della condotta al fine di sostenere la permanenza del periculum nella sua dimensione attuale. Nella fattispecie in esame, dal provvedimento impugnato, che si sottrae a critiche di palese illogicità, risulta che lo iato temporale non è particolarmente significativo - in considerazione della grave, pervicace ed abituale propensione, per diversi anni (ed anche prima del perimetro temporale dell'incolpazione provvisoria), ad esplicare un'attività di fattiva collaborazione, all'occorrenza, con la supremazia mafiosa del territorio - e che, in ogni caso, persiste rilevante pericolosità, desunta dalla perdurante e costante disponibilità manifestata dal [OSCURATO:PERSONA] nei contesti illeciti in cui sono maturate le vicende fattuali in discorso e nell'assenza di segnali orientativi di una volontà di distacco da siffatti ambienti (v., sul punto e diffusamente, anche l'ordinanza genetica, pag. 808 e segg.). Circa il profilo dell'adeguatezza della misura, la doglianza, che pure si duole dell'omessa valutazione della praticabilità della misura degli arresti domiciliari con l'adozione del braccialetto elettronico, è per un verso generica - poiché non indica quali elementi specifici legittimerebbero una più blanda dosimetria del vincolo - e, per altro verso, non è pertinente al caso concreto, poiché l'ordinanza impugnata, senza cadute di logicità, ha esposto le ragioni per le quali deve ritenersi inadeguata una misura cautelare diversa da quella più severa, focalizzando l'attenzione proprio sul tema, posto dalla difesa, dell'insufficienza del dispositivo elettronico a precludere o a contenere la riproposizione di condott
Sentenza Cassazione n. 40875/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris