CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37749/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2019 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in data 25/6/2020 della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza in data 23/9/2015 del Tribunale di Roma che l'aveva condannata per il reato continuato di frode informatica commesso in relazione agli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. Deduce: 1.1. Nullità della sentenza per mancanza/carenza della motivazione in relazione al motivo di gravame con cui si opponeva l'impossibilità di attribuire la responsabilità penale da posizione. Con il motivo si sostiene che l'imputata non era in grado di posizionare all'interno dei giochi la seconda scheda necessaria alla realizzazione della frode, non avendo le competenze tecniche a tal fine necessarie. Da ciò si deduce la mancanza di prova e di motivazione circa la sussistenza del dolo in testa a [OSCURATO:PERSONA], alla quale viene addossata la responsabilità soltanto perché legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 1.2. Nullità della sentenza per inosservanza delle norme processuali. La nullità viene ravvisata nel fatto che la Corte di appello ha ritenuto la [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato in concorso con soggetti rimasti ignoti, con la veste di mandante, mentre nel capo d'imputazione veniva indicata quale unica responsabile. Scrive a tal proposito la difesa: «la sentenza della Corte risulta inosservante delle norme processuali relativamente alla diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato, laddove mentre il decreto di citazione diretta a giudizio prevedeva (...) il capo di imputazione del reato ex art. 640-ter. Cpv e art. 61, n. 7 c.p., la sentenza pronunciata dalla Corte di appello individuava l'[OSCURATO:PERSONA] quale "mandante" della predetta fattispecie criminosa, quindi in concorso con altre persone nel reato, fattispecie non prevista dal capo di imputazione». Si deduce, dunque, una non corrispondenza tra i fatti contestati e quelli provati, conseguenza della mancata acquisizione della prova sulLa condotta di posizionamento della seconda scheda, in violazione del diritto di difesa. 1.3. Vizio di motivazione con riguardo alla risposta della Corte di appello al motivo di gravame con cui si chiedeva l'assoluzione dell'imputata per la mancanza del movente. Con il motivo si assume che la Corte di appello ha contraddittoriamente ritenuto [OSCURATO:PERSONA] beneficiaria di vantaggi dalla condotta criminosa, non considerando l'insussistenza di un interesse della ricorrente, che non partecipava alla distribuzione degli utili della società di cui era legale rappresentante, non avendo quote della stessa. 1.4. Vizio di motivazione in relazione al motivo di gravame con cui si chiedeva l'assoluzione dell'imputata per il mancato possesso delle competenze tecniche necessarie a rilevare anomalie nella lettura dei dati dei macchinari e, dunque, la sua impossibilità a realizzare la condotta incriminata. 1.5. Violazione dell'art. 640-ter, cod.pen. In questo caso si assume che è rimasto indimostrato il profitto conseguito dalla [OSCURATO:PERSONA], per come spiegato nel relativo motivo di gravame a cui il ricorrente fa rinvio. 1.6. Violazione dell'art. 62-bis, cod.pen. Con l'ultimo motivo si denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha negato le circostanze attenuanti generiche, non avendo considerato la tenuità del danno provocato, soprattutto se riportata al numero di macchinari della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. perfettamente funzionanti. La difesa, inoltre, assume la sussistenza di una serie di elementi che dovevano indurre la Corte di appello a determinare una pena più mite di quella inflitta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per plurime e distinte ragioni. 1.1. I motivi di ricorso indicati ai paragrafi 1.1., 1.3., 1.4., 1.5. e 1.6. sono meramente reiterativi delle questioni di merito affrontate e risolte dalla Corte di appello, che ha ampiamente spiegato e illustrato le ragioni della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, della sua attribuibilità alla [OSCURATO:PERSONA], della mancanza di elementi positivi atti a giustificare il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e delle ragioni giustificatrici della misura della pena. I Magistrati dell'appello, infatti, in risposta alle censure difensive, hanno osservato: che la [OSCURATO:PERSONA] aveva una posizione verticistica con plurimi compiti (tenere la contabilità, redigere la dichiarazione dei redditi, versare le imposte, di direzione e controllo del personale, cura dei rapporti negoziali con i terzi esercenti), «per cui sarebbe stata la [OSCURATO:PERSONA], per esimersi da responsabilità, a dover rappresentare se e come le chiavi dei macchinari fossero state consegnate a terzi o se altri avessero concluso accordi negoziali con la [OSCURATO:PERSONA] tali da consentire loro di trarre un qualche profitto dalle manomissione in esame»; che, in mancanza di tale allegazione -ove si volesse ritenere che avesse conferito il correlato incarico a soggetti capaci di installare la seconda scheda-, la [OSCURATO:PERSONA] risponderebbe comunque come mandante dell'azione truffaldina; che l'incremento dei profitti doveva essere collegato ai vantaggi che comunque le provenivano dei vantaggi da parte della proprietà; che la pena era prossima al minimo edittale e che gli aumenti in continuazione erano contenuti entro limiti modestissimi, nonostante la gravità oggettiva e serialità criminosa e al danno arrecato e che avrebbe potuto ulteriormente arrecate all'Erario; che erano assenti elementi positivamente valutabili al fine del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche in favore della [OSCURATO:PERSONA], mentre gli elementi già evidenziati si opponevano a tale riconoscimento. A fronte di motivazioni adeguate, logiche e prive di contraddizioni, il ricorrente persiste nelle identiche argomentazioni contenute nell'atto di gravame, senza mai illustrare alcun vizio scrutinabile in sede di legittimità e limitandosi a offrire una valutazione dei fatti alternativa a quella della doppia sentenza conforme, così perpetuando lo stesso vizio rilevato anche dalla Corte di appello, che ha -altresì- osservato come i motivi di appello si sostanziassero in una interpretazione dei fatti -pacifici nella loro materialità- alternativa a quella del giudice di primo grado. Si deve -dunque- ricordare che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 1.2. Una tale modalità di impugnazione, peraltro, importa che con il ricorso non vengono esposte violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, mirando a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 1.3. Un cenno a parte merita il motivo indicato al paragrafo 1.2. della narrativa in fatto. Il ricorrente sostiene che i Magistrati dell'appello avrebbero condannato la [OSCURATO:PERSONA] perché mandante del reato. Va rilevato, invece, che tale affermazione -pur contenuta nella sentenza impugnata- aveva la valenza di una mera digressione, utilizzata al fine di risaltare l'assoluta ininfluenza delle argomentazioni della difesa.La Corte di appello, infatti, dopo avere risaltato l'infondatezza di quelle argomentazioni, aggiunge -per come già visto- che anche là dove esse si fossero mostrate fondate -comunque- non sarebbero state utili a liberare la [OSCURATO:PERSONA] da responsabilità, in quanto sarebbe residuata una sua partecipazione quale mandante. Rimane fermo, però, che la Corte di appello -diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente- ha riconosciuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il suo coinvolgimento diretto nella condotta, esattamente per come contestato nel capo di imputazione. Il motivo di ricorso, perciò, è aspecifico in quanto non tiene conto delle reali ragioni della decisione assunta dalla Corte di appello. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del