CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 gennaio 2023
Cassazione n. 24142/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 4647/2023 R.G. proposto da 2P [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata:avvpatrizia [OSCURATO:EMAIL] ) ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –resistente – avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna depositata in data 4 gennaio 2023 nel giudizio iscritto al n. 1812/2022 R.G.; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 202 3 [OSCURATO:PERSONA] civile – Foro convenzionale esclusivo – Fattispecie dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso per regolamento di competenza, con le conseguenze di legge. Rilevato che: il Tribunale di Bologna, pronunciando nella causa promossa dalla 2P [OSCURATO:SOCIETA]. contro la [OSCURATO:SOCIETA]. per la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno subito per il mancato utilizzo di macchinario oggetto di contratto di noleggio con opzione di acquisto, in accoglimento della preliminare eccezione della convenuta ha dichiarato la propria incompet enza per territorio a conoscere della controversia,in favore del Tribunale di Forlì, quale foro convenzionale esclusivo; avverso tale ordinanzala 2P [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per regolamento di competenza, cui resiste la [OSCURATO:SOCIETA]depositando memoria; la trattazione è stata fissata per la odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni con le quali ha chiesto il rigetto dell’istanza di regolamento; entrambe le parti hannodepositato memorie; considerato che: la proposta istanza di regolamento è improcedibile, non avendo la parte che l’ha proposta provveduto a documentare la comunicazione dell’ordinanza impugnata; al riguardo deve rimarcarsi, in punto di fatto,che: ─ l’essere stata tale comunicazione eseguita, in data 10 gennaio 2023, è circostanza espressamente allegata dalla ricorrente, ma come detto non pure documentata; ─ la prova di essa si rende nella specie necessaria onde verificare la tempestività del ricorso, essendo stato questo notificato a mezzo p.e.c. in data 9 febbraio 2023, ben oltre il termine di trenta giorni dalla data del deposito (3 gennaio 2023), non pot endosi pertanto a tal fine invocare la c.d. prova di resistenza (v. Cass. 10/07/2013, n. 17066); va al riguardo rammentato che, in tema di ricorso per regolamento di competenza, qualora il ricorrente alleghi che la sentenza gli è stata comunicata in una certa data, l'obbligo del deposito, da parte dello stesso ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, del biglietto di cancelleria da cui desumere la tempestività della proposizione dell'istanza di regolamento (obbligo fissato, a pena di improcedibilità, dal combinato disposto dell'art. 47 cod. proc. civ. e del secondo comma dell'art. 369 cod. proc. civ. e posto a tutela dell'esigenza pubblicistica della verifica della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione) può essere soddisfatto o mediante il deposito del predetto documento contestualmente a quello del ricorso (come previsto, per l'appunto, dal citato secondo comma dell'art. 369) oppure attraverso le modalità previste dal secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ. (deposito e notifica mediante elenco alle altre parti), purché nel termine fissato dal primo comma dello stesso art. 369 cod. proc. civ.; deve, invece, escludersi ogni rilievo dell'eventuale non contestazione in ordine alla tempestività del ricorso da parte del controricorrente ovvero del reperimento dei predetti documenti nel fascicolo d'ufficio o della controparte da cui risulti tale tempestività (Cass. Sez. U. n. 9004 del 16/04/2009; v. anche Cass. n. 2023 del 27/01/2011; n. 22765 del 04/10/2013); può comunque soggiungersi che, ove il ricorso fosse stato procedibile, avrebbe comunque dovuto dirsi infondato; si appalesano, infatti, manifestamente infondate le argomentazioni dedotte a fondamento dell’istanza; queste,in sintesi, si risolvono nelle seguenti proposizioni:─ la clausola attributiva di competenza esclusiva non era stata espressamente e specificamente sottoscritta per iscritto e doveva quindi considerarsi inefficace ex art. 1341, comma secondo, cod. civ.; ─ tale clausola non sarebbe comunque applicabile alla fattispecie, vertendosi su domanda risarcitoria non discendente da inadempimento del contratto di noleggio ma dalla lesione del diritto di proprietà del bene già acquisito dalla 2P [OSCURATO:SOCIETA]. per effetto dell’esercizio del diritto di opzione; ─ l’eccezione di incompetenza era stata inammissibilmente proposta non avendo la convenuta assolto l’onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.; ebbene, quanto al primo rilievo, è sufficiente rilevarne l’inconferenza, atteso che sul punto il Tribunale ha motivato negando l’applicabilità nella specie dell’evocata disposizione codicistica, stante la ritenuta formazione bilaterale e non unilaterale del testo contrattuale, in tal senso peraltro rinviando a conforme statuizione già resa in pregresso giudizio tra le stesse parti dalla Corte d’appello di Bologna; l’infondatezza del secondo argomento discende dal rilievo che, come univocamente desumibile dalla motivazione dell’ordinanza ed anche dallo sviluppo della vicenda quale illustrato in ricorso: ─ il comportamento fonte del danno dedotto, ossia il ritiro del macchinario oggetto di noleggio, è stato ottenuto dalla convenuta a mezzo decreto ingiuntivo, a fronte dell’inadempimento di controparte dell’obbligo di pagare il corrispettivo convenuto nel termine pattuito; ─ la Corte d’appello di Bologna, all’esito del pregresso giudizio di opposizione avverso detto provvedimento monitorio, lo ha revocato ritenendo che, indipendentemente dal mancato integrale pagamento del prezzo, l’esercizio del diritto di opzione aveva comunque di per sé prodotto l’effetto dell’acquisto della proprietà del macchinario in capo alla società che lo aveva noleggiato; ─ nel giudizio de quo questa chiede i danni per la mancata disponibilità del bene conseguente alla esecuzione del decreto ingiuntivo; appare dunque chiaro che la pretesa risarcitoria azionata nel giudizio de quo rimane comunque strettamente connessa al tema trattato nel pregresso giudizio, di talché se l’oggetto di questo, come ammette la stessa ricorrente, è stato correttamente ritenuto attratto nella competenza del foro convenzionale esclusivo del Tribunale di Forlì, non diversamente può dirsi anche dell’accessorio tema di lite di che trattasi; il terzo argomento si appalesa, infine , manifestamente infondato alla luce del pacifico insegnamento, correttamente osservato dal giudice a quo, secondo cui la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione (Cass. n. 15958 del 18/06/2018; n. 10449 del 01/08/2001; n. 3407 del 02/04/1998); le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ─ con distrazione in favore del difensore che ne ha fatto rituale richiesta ─ sulla base dell'art. 5, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014, secondo cui «qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile»; invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, e che, dunque, non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dal comma 1 dello stesso art. 5 e, pertanto, l'ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto comma 5 dello stesso art. 5 (v. in tal senso, ex aliis Cass. 14/01/2020, n. 504; 23/10/2015, n. 21672; 25/02/2015, n. 3881; 29/01/2015, n. 1706); va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bisdello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara improcedibile l’istanza di regolamento. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a n