CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 26711/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 della Corte d'appello di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bologna, quale giudice dell’esecuzione, conprovvedimento in data 16 dicembre 2025 ha revocato il beneficio dellasospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale diPiacenza con sentenza del 23 dicembre 2020, a cagione dell’inadempimento degliobblighi stabiliti nella sentenza di condanna.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il condannato a mezzodel difensore di fiducia, articolando un unico motivo di doglianza afferente laviolazione dell’art. 163 cod. pen. e la correlativa illogicità della motivazione.Contrariamente a quanto corretto, infatti, il giudice dell’esecuzione non hadato rilievo alle documentate condizioni economiche sopravvenute rispetto almomento di irrevocabilità della sentenza.In particolare, ribadiva il ricorrente come il termine per adempiere siaspirato mentre il condannato era detenuto e dunque non poteva svolgere attivitàlavorativa alcuna né reperire aliunde fonti economiche tali da consentirgli disoddisfare le condizioni impostegli.Inoltre, egli era gravato da altri debiti nei confronti delle parti civili edell’Erario.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA]Olio ha concluso per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimentodei danni, l’assoluta impossibilità di adempiere, accertata dal giudice dellaesecuzione, impedisce la revoca del beneficio (Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013,Bullo, Rv. 257587 - 01).Peraltro, l’inosservanza degli obblighi da parte del condannato non comportala revoca automatica del beneficio, potendo l’interessato allegare, anche in sededi esecuzione, la comprovata impossibilità dell’adempimento (Sez. 2, n. 1656 del06/03/1998, Fontana, Rv. 211917).Tuttavia, come è già stato persuasivamente affermato, tale impossibilitàdeve essere indipendente da condotte volontariamente poste in essere dalcondannato, comprovata ed assoluta perché il mancato adempimento degliobblighi determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la qualeopera di diritto, salva, appunto, l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità nondipendente da atto volontario (Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Paris, Rv.267330, massimata su altro principio).Circa la delimitazione del periodo cui fare riferimento per valutare larilevanza delle cause ostative all’adempimento, questa Corte ha affermato che si« deve avere riguardo al periodo di probation legislativamente imposto che deveessere ricollegato, non già all’indefinito termine intercorrente tra l’irrevocabilitàdella sentenza di condanna e l’intervento del giudice dell’esecuzione, assumendorilievo il periodo che intercorre tra la definitività della sentenza e il momento (nelcaso di specie un anno e mezzo) in cui scade il termine per l’esecuzione degliobblighi imposti. Rispetto a tale momento, ed esclusivamente ad esso, deveessere compiuta la verifica da parte del giudice dell’esecuzione adito ai fini dellarevoca che è chiamato a fornire piena motivazione in ordine alle eventualiallegazioni e dimostrazioni del condannato in punto di non rimproverabilitàdell’inadempimento» (così in motivazione Sez. 1, n. 9223 del 05/02/2025, P.,Rv. 287683 – 01).La Corte territoriale ha sottolineato come parte delle giustificazioni addottedal condannato riguardano circostanze già fatte valere in sede di appello cheavrebbero, nella prospettazione difensiva, impedito la subordinazione delbeneficio all’adempimento degli oneri risarcitori, ma che la Corte ha respinto.In ogni caso il Giudice dell’esecuzione deve procedere alla disamina dellasussistenza delle condizioni di assoluta impossibilità di adempiere agli obblighiimposti, in relazione alla capacità economica del reo; d’altro canto, incombe sulcondannato la prova della sussistenza di tali condizioni.Come rilevato nell’impugnato provvedimento, lo stato detentivo delcondannato, a fronte della ingente somma lucrata in danno delle parti civili, sullacui destinazione il condannato ha taciuto, non è tale da potere sostenerel’assoluta e incolpevole impossibilità di adempiere.Conclusivamente, dunque, si deve affermare che, sebbene sia onere delgiudice dell’esecuzione la verifica che le condizioni economiche del condannatonel periodo di probation, quello cioè intercorrente fra il passaggio in giudicatodella sentenza e lo spirare del termine per adempiere, è correlativamente oneredel condannato, che invoca l’assoluta impossibilità, darne adeguata prova, allaluce del complesso delle circostanze del caso concreto che, nella specie, rivelanoun importante arricchimento prodotto dall’attività illecita; in difetto il beneficiodeve essere revocato, come è correttamente accaduto nel caso de quo.All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]