CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2025
Cassazione n. 08159/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 38889/2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 29 gennaio 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che — in sede di rinvio dopo annullamento della prima sezione penale — ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 13, c. XIII, d.lgs. 286/1998; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al vaglio circa il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. - è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Nel caso di specie, la Corte di appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità (cfr. pag. 3 - 4), attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Più precisamente, la Corte di Appello ha adottato una motivazione che si sottrae alle censure di parte, avendo fatto riferimento ai pregressi dell'imputato non già — come ritenuto dal ricorrente — per esaltare l'abitualità della condotta, ma per inquadrare la pervicacia del comportamento del prevenuto e l'inserimento della condotta oggi sub iudice in una sequenza di azioni denotanti un'indole particolarmente trasgressiva e tenacemente diretta ad opporsi alle regole ed ai provvedimenti dell'autorità che disciplinano l'ingresso nel nostro Paese. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrenti' al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e....Enrer mento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2025 Il consigliere stensore, Il Presidente nl-g311