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Corte di giustizia UEdecreto

Corte di giustizia UE/1987

ECLI:EU:C:1987:252
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61985CC0259_IT

Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale ++++ [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici, 1 .

Depositato in data 20 agosto 1985, il ricorso su cui siete chiamati a pronunciarvi è stato promosso dalla Repubblica francese contro la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee .

Il governo di Parigi vi chiede di annullare la decisione 85/380, 5 giugno 1985, ( GU L 217, pag . 20 ), che dichiarò incompatibili col mercato comune due regimi di aiuti alle imprese del settore tessile e dell' abbigliamento, previsti dai decreti 84-389 e 84-390 ( JORF 1984, pag . 1651 e seguenti ).

Questi provvedimenti avevano autorizzato la proroga sino al 31 dicembre 1985, della riscossione di due imposte parafiscali prelevate, con le modalità dell' IVA, sulle vendite in [OSCURATO:PERSONA] dei prodotti tessili e dell' abbigliamento, ad esclusione delle vendite o delle cessioni di prodotti originari di altri Stati membri o messi in libera pratica in tali Stati .

Il gettito delle imposte - che erano state istituite per promuovere, da un lato, la ricerca, dall' altro, la modernizzazione e il rinnovamento delle strutture industriali e commerciali - fu assegnato ad un ente posto in essere con decreto 84-388 ( JORF*1984, pag . 1650 ) e noto come DEFI, affinché lo ripartisse fra le imprese, le attività collettive di promozione ed i centri tecnici delle industrie interessate ( tessile, abbigliamento e maglieria ).

Il sistema così descritto era intervenuto a modifica di un regime istituito nel 1982 ed egualmente giudicato contrastante con l' articolo 92 del trattato ( decisione 83 86, 20 luglio 1983, GU L 268, pag . 48 ).

Informata dei nuovi provvedimenti e dell' istituzione di DEFI, la [OSCURATO:PERSONA] inviò una lettera al governo francese ( 30 luglio 1984 ), contestandogli di aver reintrodotto aiuti già ritenuti incompatibili e avviando la procedura di cui all' articolo 93, n.*2 . [OSCURATO:PERSONA] rigettò gli addebiti, ma i suoi argomenti non persuasero l' organo di controllo .

Da qui la decisione citata all' inizio .

Oltre che dal governo francese essa fu impugnata da DEFI ( causa 282/85 ), ma il ricorso di quest' ultimo venne dichiarato irricevibile con sentenza 10 luglio 1986 ( Racc . pag . 2469, 2475 ).

Nel corso del presente procedimento la Corte ha ammesso la Repubblica federale di Germania a intervenire a sostegno della [OSCURATO:PERSONA] ( ordinanza 15*gennaio*1986 ). 2 .

A base della richiesta di annullamento il governo francese pone quattro mezzi : a ) erronea applicazione dell' articolo 93, paragrafo 3, trattato; b ) violazione dei diritti della difesa; c ) carenza della motivazione sotto i profili del mancato riconoscimento delle condizioni precisate nell' articolo 92, paragrafo 1, e del rifiuto di applicare il paragrafo 3 dello stesso disposto; d ) erroneità della motivazione per non avere la sua autrice riconosciuto la compatibilità dell' aiuto ai sensi dell' articolo 92, paragrafo 3, lettera c ).

Mi libero subito del primo motivo che attiene al rispetto da parte francese dell' obbligo di notificare il progetto di aiuti in tempo utile .

In sede di replica, infatti, il governo ricorrente lo ha lasciato cadere e ad ogni buon conto non risulta che la decisione sia fondata sull' addebito a cui esso reagisce .

Premetto altresì che mi occuperò congiuntamente degli ultimi due motivi .

Il quarto è infatti assorbito dalle considerazioni che svolgerò trattando del terzo .

Il mezzo sub b ) consta di due censure . [OSCURATO:PERSONA] - si sostiene in primo luogo - ha adottato la misura contestata senza aver promosso un previo e congruo contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] o, quanto meno, senz' esser venuta incontro ai tentativi d' intensificare il dialogo fatti dal suo interlocutore : così, a una lettera indirizzatagli il 3 giugno 1985 dal ministro del lavoro Delebarre, il commissario Sutherland rispose ben quattro giorni più tardi e cioè dopo l' emanazione del provvedimento .

Per di più - si aggiunge - la [OSCURATO:PERSONA] non ebbe mai notizia delle obiezioni che al suo progetto avevano mosso tre Stati membri e una federazione di imprese tessili tedesche .

Essa non poté quindi rispondere a tali rilievi di cui pure il provvedimento fa uso e menzione .

La prima censura è infondata .

Osserva la [OSCURATO:PERSONA] che, almeno nelle linee generali, il suo pensiero era noto alla ricorrente fin dalla decisione 20 luglio 1983 .

In ogni caso, se è vero che al governo francese essa inviò un primo telex il 21 giugno 1984 e una seconda comunicazione il successivo 30 luglio, l' apertura del contraddittorio ebbe luogo circa un anno prima che il provvedimento fosse emanato . [OSCURATO:PERSONA] ribatte che, essendo stato il progetto notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il 18 aprile 1985, quest' ultima poteva avviare la procedura di contestazione solo a partire da tale data .

Ma l' argomento non regge : l' obbligo di comunicazione previsto dall' articolo 93, paragrafo 3, vincola lo Stato e non anche la [OSCURATO:PERSONA], altrimenti l' inadempimento del primo basterebbe a vanificare la funzione di controllo che il trattato affida alla seconda .

Si aggiunga - e lo riconosce lo stesso governo di Parigi -, che alla nota del 18 aprile 1985 la convenuta guardò sempre come a una puntualizzazione complementare nel quadro di una procedura instaurata il 30 luglio 1984 .

Non vi son dubbi, dunque, che da tale data la [OSCURATO:PERSONA] conoscesse appieno l' opinione dell' organo di controllo; né si può dire che nei successivi undici mesi quest' ultimo abbia modificato o arricchito con nuovi elementi le proprie convinzioni .

Piuttosto, quel periodo vide le parti tenere numerosi incontri ( gli ultimi il 30 e il 31 maggio 1985 ) e scambiarsi frequenti lettere .

In un simile contesto, a me sembra che il ritardo con cui il commissario Sutherland rispose al ministro Delebarre sia criticabile sul piano dell' etichetta o della comune cortesia, ma non provi certo l' inadeguatezza del contraddittorio .

Alla seconda censura la convenuta risponde : a ) che la materia degli aiuti non conosce una procedura in contraddittorio simile a quella prevista dalle norme relative alla concorrenza; b ) che, rivelando le obiezioni pervenutele da tre Stati e dalla federazione tessile tedesca, essa avrebbe indotto i terzi in possesso di utili notizie a non più comunicargliele .

Questi argomenti sono però da respingere .

Secondo la vostra costante giurisprudenza, il rispetto del diritto di difesa nelle procedure amministrative condotte dalla [OSCURATO:PERSONA] comporta, anche in difetto di una disciplina specifica, che l' interessato sia messo in grado di presentare i suoi rilievi sulla rilevanza e sulla rispondenza al vero dei fatti e dei documenti di cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone, e su cui essa fonda il proprio convincimento .

All' organo di controllo non è dato invocare neppure la segretezza delle sue informazioni; se lo Stato non ha potuto commentarle, infatti, esse non possono esser utilizzate nelle decisioni a cui la procedura mette capo ( vedansi le sentenze 10 luglio 1986, Belgio / [OSCURATO:PERSONA], cause 234/84 e 40/85, Racc . pag . 2263 e 2321, punti 27 e seguenti ).

La fragilità della linea difensiva adottata dalla convenuta non implica tuttavia che l' addebito del governo francese sia accoglibile .

Perché la violazione del diritto di difesa comporti l' annullamento dell' atto, la vostra giurisprudenza richiede infatti un ulteriore elemento : occorre cioè che le notizie giunte alla [OSCURATO:PERSONA] siano state decisive per l' adozione del provvedimento, nel senso che esso avrebbe avuto un contenuto diverso ove l' istituzione non le avesse ricevute e utilizzate .

E' sufficiente a questo punto scorrere i brevi scritti inviati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Repubblica federale di Germania e federazione tessile tedesca per rendersi subito conto che essi non contengono alcun dato realmente importante e comunque non sceverato nel corso dei lunghi e approfonditi colloqui svoltisi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .

Si prenda, ad esempio, il verbale della riunione in data 30 maggio 1985 ( di cui all' allegato IV del controricorso ).

Da esso emerge che la discussione toccò temi quali il favorevole andamento dell' industria tessile in [OSCURATO:PERSONA], l' intenzione del governo francese di non accrescere la capacità produttiva dell' industria tessile e il numero degli occupati, i positivi risultati seguiti alla ristrutturazione del settore .

Ebbene, le osservazioni più significative che si leggono nei quattro scritti si riferiscono sostanzialmente a questi argomenti . 3 .

Come ho anticipato, tratterò insieme dei due ultimi mezzi .

Con la censura alla lett . c ) il governo ricorrente deduce l' insufficienza della motivazione adottata dall' organo di controllo e la conseguente violazione dell' articolo 190 .

In particolare, la motivazione sarebbe carente : a ) per non aver dimostrato l' incompatibilità degli aiuti ai sensi dell' articolo 92, paragrafo 1, con un' analisi approfondita della loro effettiva incidenza sul mercato ( come invece richiedono le sentenze 14 novembre 1984, Intermills, causa 323/82, Racc ., pag . 3809, e 13 marzo 1985, [OSCURATO:PERSONA], cause riunite 296 e 318/82, Racc . pag . 809 ) e del pregiudizio che essi avrebbero causato alle imprese concorrenti; b ) per non aver chiarito le ragioni che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] ad escludere l' applicazione della deroga prevista nei confronti degli "aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività" ((*( articolo 92, paragrafo 3, lettera c )*)).

L' ultimo motivo di ricorso attiene al merito dell' esclusione or ora menzionata .

Oltre che trascurabili per l' importo, si afferma, gli aiuti controversi sono "neutri" sul piano della concorrenza intracomunitaria .

Essendo finanziati con imposte relative a prodotti fabbricati e venduti in [OSCURATO:PERSONA], quegli aiuti si traducono infatti in una semplice ridistribuzione delle risorse nel settore tessile-abbigliamento e vogliono solo incentivare gli investimenti per far fronte alle importazioni dai paesi terzi a basso costo di manodopera .

Una loro attitudine ad alterare le condizioni degli scambi con gli altri paesi comunitari è pertanto da escludere .

Agli addebiti così riassunti la [OSCURATO:PERSONA] replica con tre argomenti .

Gli aiuti - essa osserva in primo luogo - hanno per destinatario non una singola impresa, ma un intero settore produttivo e ciò rende impossibile valutare i loro effetti al livello di analisi preteso dalla [OSCURATO:PERSONA] .

Non è vero poi che l' incidenza delle misure controverse sui bilanci delle aziende beneficiarie sia trascurabile; nell' industria tessile, infatti, i margini di profitto sono ridotti e, in tali condizioni, un aiuto che riduce il costo degli investimenti del 5,5% può rivelarsi decisivo sul terreno della concorrenza .

Falso, infine, è che il sistema sia "neutro ".

Solo il 10,7% dei prodotti tessili importati in [OSCURATO:PERSONA] proviene da paesi terzi, mentre il 69,3% è originario di altri Stati membri .

Le alterazioni provocate dagli aiuti si ripercuotono dunque in modo più sensibile nell' ambito della Comunità che fuori di essa .

A mio avviso, la motivazione del provvedimento è priva di pecche .

Così, anzitutto, per quanto riguarda le conseguenze attualmente o potenzialmente distorsive delle misure in esame . [OSCURATO:PERSONA] trae dalla vostra giurisprudenza ( vedansi pronuncia 17*settembre*1980, [OSCURATO:PERSONA], causa 730/79, Racc . pag . 2671, punto 11 della motivazione ) l' indiscutibile principio per cui "il sostegno finanziario dello Stato ( che ) rafforza la posizione di determinate imprese rispetto alle loro concorrenti nel commercio intracomunitario" deve essere considerato come lesivo delle altre imprese ((*( cfr . il testo della decisione 85/380, ( GU L 217, pag . 22 )*)).

Ma questo rilievo non rimane, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], allo stato di mera proposizione teorica .

Esso è adeguatamente corroborato da una serie di dati : così, la già ricordata quantificazione dell' incidenza che l' aiuto ha sui costi delle imprese ( 5,5 %), i ristretti margini di competitività esistenti nel settore, l' importanza che per ciò stesso assume la percentuale indicata e la notevolissima penetrazione dell' industria tessile francese negli altri mercati comunitari .

Corretta mi sembra poi l' osservazione secondo cui, trattandosi nella specie di aiuti destinati ad un numero indeterminabile di imprenditori ( in pratica chiunque abbia effettuato investimenti nella propria azienda ), identificare anticipatamente e minutamente le loro conseguenze sull' intero mercato dei prodotti tessili non appare possibile .

I riferimenti giurisprudenziali fatti dalla ricorrente, che hanno entrambi per oggetto casi riguardanti singole imprese, sono quindi inconferenti .

Venendo al secondo profilo della terza censura, giova ricordare che, a differenza del disposto precedente, il n.*3 dell' articolo 92 conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] un ampio potere discrezionale .

Se rientrano in una delle ipotesi contemplate dalla norma, gli aiuti a cui questa si riferisce possono - e non debbono - essere considerati compatibili col mercato comune ( cfr . il punto 17 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ).

Purché appaiano sostenuti da una motivazione logica e sufficiente, i provvedimenti emanati dall' organo di controllo non sono dunque censurabili sotto il profilo dell' opportunità .

Ora, a me sembra che la coerenza e l' adeguatezza della motivazione in esame siano indiscutibili . [OSCURATO:PERSONA] ha provato con dovizia di dettagli e di dati statistici che l' industria tessile francese non ha conosciuto alcun drammatico periodo di crisi e versa anzi, anche a causa degli aiuti ricevuti in passato, in uno stato di buona salute tanto più invidiabile in quanto lo si raffronti con la situazione degli analoghi settori nel resto della Comunità .

Questo quadro è confortato dai numerosi documenti presentati dal governo tedesco ( vedasi, soprattutto la relazione del professor Messerlin su "Aggiustamenti strutturali : l' esperienza francese ") e trova un' ulteriore conferma nei dati - non omogenei, ma neppure confliggenti - che su vostra richiesta le parti hanno fornito dopo l' udienza .

Esaminando tali dati, si noterà infatti che la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato unicamente cifre relative alla situazione interna .

Le cifre della [OSCURATO:PERSONA], al contrario, riguardano l' intera Comunità : e da esse - che, si badi, sono pienamente attendibili perché rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] coincidono con quelle del governo di Parigi - la miglior salute dell' industria francese risulta manifesta .

Ad esempio, con la sola eccezione dell' anno 1984-1985, la curva della disoccupazione è stata in [OSCURATO:PERSONA] sempre e sensibilmente meno elevata che negli altri Stati membri .

D' altra parte, se così stanno le cose e se è vero che "la compatibilità (...) dell' aiuto (...) dev' essere valutata nell' ambito comunitario e non in quello ( del singolo ) Stato" ( sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 26 ), la motivazione de qua appare non solo adeguata, ma anche corretta .

Per il fatto di operare in un settore relativamente florido - si legge nella decisione - le imprese tessili francesi possono investire attingendo alle "proprie risorse finanziarie e senza far ricorso agli aiuti di Stato ".

Questi aiuti non sono dunque "destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche" ai sensi dell' articolo 92, n.*3, lettera c ), armonizzando così le condizioni degli scambi nei vari Stati; al contrario, essi accentuano le disparità tra tali condizioni e lo fanno, per esprimermi ancora con le parole del trattato, "in misura contraria al comune interesse ".

Né si dica che i loro effetti distorsivi riguardano la sola concorrenza dei paesi terzi .

Le cifre fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] smentiscono quest' argomento; e in ogni caso i prodotti provenienti da quei paesi presentano per solito un differenziale di prezzo così elevato da escludere che nei loro confronti i detti effetti abbiano realmente luogo . 4 .

Per tutte le considerazioni che precedono vi propongo di respingere il ricorso introdotto il 20 agosto 1985 dal governo della Repubblica francese contro la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee e, a norma dell' articolo 69, paragrafo 2, regolamento di procedura, di condannare il ricorrente alle spese . 1 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61985CC0259_IT Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale ++++ [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici, 1 . Depositato in data 20 agosto 1985, il ricorso su cui siete chiamati a pronunciarvi è stato promosso dalla Repubblica francese contro la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee . Il governo di Parigi vi chiede di annullare la decisione 85/380, 5 giugno 1985, ( GU L 217, pag . 20 ), che dichiarò incompatibili col mercato comune due regimi di aiuti alle imprese del settore tessile e dell' abbigliamento, previsti dai decreti 84-389 e 84-390 ( JORF 1984, pag . 1651 e seguenti ). Questi provvedimenti avevano autorizzato la proroga sino al 31 dicembre 1985, della riscossione di due imposte parafiscali prelevate, con le modalità dell' IVA, sulle vendite in [OSCURATO:PERSONA] dei prodotti tessili e dell' abbigliamento, ad esclusione delle vendite o delle cessioni di prodotti originari di altri Stati membri o messi in libera pratica in tali Stati . Il gettito delle imposte - che erano state istituite per promuovere, da un lato, la ricerca, dall' altro, la modernizzazione e il rinnovamento delle strutture industriali e commerciali - fu assegnato ad un ente posto in essere con decreto 84-388 ( JORF*1984, pag . 1650 ) e noto come DEFI, affinché lo ripartisse fra le imprese, le attività collettive di promozione ed i centri tecnici delle industrie interessate ( tessile, abbigliamento e maglieria ). Il sistema così descritto era intervenuto a modifica di un regime istituito nel 1982 ed egualmente giudicato contrastante con l' articolo 92 del trattato ( decisione 83 86, 20 luglio 1983, GU L 268, pag . 48 ). Informata dei nuovi provvedimenti e dell' istituzione di DEFI, la [OSCURATO:PERSONA] inviò una lettera al governo francese ( 30 luglio 1984 ), contestandogli di aver reintrodotto aiuti già ritenuti incompatibili e avviando la procedura di cui all' articolo 93, n.*2 . [OSCURATO:PERSONA] rigettò gli addebiti, ma i suoi argomenti non persuasero l' organo di controllo . Da qui la decisione citata all' inizio . Oltre che dal governo francese essa fu impugnata da DEFI ( causa 282/85 ), ma il ricorso di quest' ultimo venne dichiarato irricevibile con sentenza 10 luglio 1986 ( Racc . pag . 2469, 2475 ). Nel corso del presente procedimento la Corte ha ammesso la Repubblica federale di Germania a intervenire a sostegno della [OSCURATO:PERSONA] ( ordinanza 15*gennaio*1986 ). 2 . A base della richiesta di annullamento il governo francese pone quattro mezzi : a ) erronea applicazione dell' articolo 93, paragrafo 3, trattato; b ) violazione dei diritti della difesa; c ) carenza della motivazione sotto i profili del mancato riconoscimento delle condizioni precisate nell' articolo 92, paragrafo 1, e del rifiuto di applicare il paragrafo 3 dello stesso disposto; d ) erroneità della motivazione per non avere la sua autrice riconosciuto la compatibilità dell' aiuto ai sensi dell' articolo 92, paragrafo 3, lettera c ). Mi libero subito del primo motivo che attiene al rispetto da parte francese dell' obbligo di notificare il progetto di aiuti in tempo utile . In sede di replica, infatti, il governo ricorrente lo ha lasciato cadere e ad ogni buon conto non risulta che la decisione sia fondata sull' addebito a cui esso reagisce . Premetto altresì che mi occuperò congiuntamente degli ultimi due motivi . Il quarto è infatti assorbito dalle considerazioni che svolgerò trattando del terzo . Il mezzo sub b ) consta di due censure . [OSCURATO:PERSONA] - si sostiene in primo luogo - ha adottato la misura contestata senza aver promosso un previo e congruo contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] o, quanto meno, senz' esser venuta incontro ai tentativi d' intensificare il dialogo fatti dal suo interlocutore : così, a una lettera indirizzatagli il 3 giugno 1985 dal ministro del lavoro Delebarre, il commissario Sutherland rispose ben quattro giorni più tardi e cioè dopo l' emanazione del provvedimento . Per di più - si aggiunge - la [OSCURATO:PERSONA] non ebbe mai notizia delle obiezioni che al suo progetto avevano mosso tre Stati membri e una federazione di imprese tessili tedesche . Essa non poté quindi rispondere a tali rilievi di cui pure il provvedimento fa uso e menzione . La prima censura è infondata . Osserva la [OSCURATO:PERSONA] che, almeno nelle linee generali, il suo pensiero era noto alla ricorrente fin dalla decisione 20 luglio 1983 . In ogni caso, se è vero che al governo francese essa inviò un primo telex il 21 giugno 1984 e una seconda comunicazione il successivo 30 luglio, l' apertura del contraddittorio ebbe luogo circa un anno prima che il provvedimento fosse emanato . [OSCURATO:PERSONA] ribatte che, essendo stato il progetto notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il 18 aprile 1985, quest' ultima poteva avviare la procedura di contestazione solo a partire da tale data . Ma l' argomento non regge : l' obbligo di comunicazione previsto dall' articolo 93, paragrafo 3, vincola lo Stato e non anche la [OSCURATO:PERSONA], altrimenti l' inadempimento del primo basterebbe a vanificare la funzione di controllo che il trattato affida alla seconda . Si aggiunga - e lo riconosce lo stesso governo di Parigi -, che alla nota del 18 aprile 1985 la convenuta guardò sempre come a una puntualizzazione complementare nel quadro di una procedura instaurata il 30 luglio 1984 . Non vi son dubbi, dunque, che da tale data la [OSCURATO:PERSONA] conoscesse appieno l' opinione dell' organo di controllo; né si può dire che nei successivi undici mesi quest' ultimo abbia modificato o arricchito con nuovi elementi le proprie convinzioni . Piuttosto, quel periodo vide le parti tenere numerosi incontri ( gli ultimi il 30 e il 31 maggio 1985 ) e scambiarsi frequenti lettere . In un simile contesto, a me sembra che il ritardo con cui il commissario Sutherland rispose al ministro Delebarre sia criticabile sul piano dell' etichetta o della comune cortesia, ma non provi certo l' inadeguatezza del contraddittorio . Alla seconda censura la convenuta risponde : a ) che la materia degli aiuti non conosce una procedura in contraddittorio simile a quella prevista dalle norme relative alla concorrenza; b ) che, rivelando le obiezioni pervenutele da tre Stati e dalla federazione tessile tedesca, essa avrebbe indotto i terzi in possesso di utili notizie a non più comunicargliele . Questi argomenti sono però da respingere . Secondo la vostra costante giurisprudenza, il rispetto del diritto di difesa nelle procedure amministrative condotte dalla [OSCURATO:PERSONA] comporta, anche in difetto di una disciplina specifica, che l' interessato sia messo in grado di presentare i suoi rilievi sulla rilevanza e sulla rispondenza al vero dei fatti e dei documenti di cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone, e su cui essa fonda il proprio convincimento . All' organo di controllo non è dato invocare neppure la segretezza delle sue informazioni; se lo Stato non ha potuto commentarle, infatti, esse non possono esser utilizzate nelle decisioni a cui la procedura mette capo ( vedansi le sentenze 10 luglio 1986, Belgio / [OSCURATO:PERSONA], cause 234/84 e 40/85, Racc . pag . 2263 e 2321, punti 27 e seguenti ). La fragilità della linea difensiva adottata dalla convenuta non implica tuttavia che l' addebito del governo francese sia accoglibile . Perché la violazione del diritto di difesa comporti l' annullamento dell' atto, la vostra giurisprudenza richiede infatti un ulteriore elemento : occorre cioè che le notizie giunte alla [OSCURATO:PERSONA] siano state decisive per l' adozione del provvedimento, nel senso che esso avrebbe avuto un contenuto diverso ove l' istituzione non le avesse ricevute e utilizzate . E' sufficiente a questo punto scorrere i brevi scritti inviati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Repubblica federale di Germania e federazione tessile tedesca per rendersi subito conto che essi non contengono alcun dato realmente importante e comunque non sceverato nel corso dei lunghi e approfonditi colloqui svoltisi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . Si prenda, ad esempio, il verbale della riunione in data 30 maggio 1985 ( di cui all' allegato IV del controricorso ). Da esso emerge che la discussione toccò temi quali il favorevole andamento dell' industria tessile in [OSCURATO:PERSONA], l' intenzione del governo francese di non accrescere la capacità produttiva dell' industria tessile e il numero degli occupati, i positivi risultati seguiti alla ristrutturazione del settore . Ebbene, le osservazioni più significative che si leggono nei quattro scritti si riferiscono sostanzialmente a questi argomenti . 3 . Come ho anticipato, tratterò insieme dei due ultimi mezzi . Con la censura alla lett . c ) il governo ricorrente deduce l' insufficienza della motivazione adottata dall' organo di controllo e la conseguente violazione dell' articolo 190 . In particolare, la motivazione sarebbe carente : a ) per non aver dimostrato l' incompatibilità degli aiuti ai sensi dell' articolo 92, paragrafo 1, con un' analisi approfondita della loro effettiva incidenza sul mercato ( come invece richiedono le sentenze 14 novembre 1984, Intermills, causa 323/82, Racc ., pag . 3809, e 13 marzo 1985, [OSCURATO:PERSONA], cause riunite 296 e 318/82, Racc . pag . 809 ) e del pregiudizio che essi avrebbero causato alle imprese concorrenti; b ) per non aver chiarito le ragioni che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] ad escludere l' applicazione della deroga prevista nei confronti degli "aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività" ((*( articolo 92, paragrafo 3, lettera c )*)). L' ultimo motivo di ricorso attiene al merito dell' esclusione or ora menzionata . Oltre che trascurabili per l' importo, si afferma, gli aiuti controversi sono "neutri" sul piano della concorrenza intracomunitaria . Essendo finanziati con imposte relative a prodotti fabbricati e venduti in [OSCURATO:PERSONA], quegli aiuti si traducono infatti in una semplice ridistribuzione delle risorse nel settore tessile-abbigliamento e vogliono solo incentivare gli investimenti per far fronte alle importazioni dai paesi terzi a basso costo di manodopera . Una loro attitudine ad alterare le condizioni degli scambi con gli altri paesi comunitari è pertanto da escludere . Agli addebiti così riassunti la [OSCURATO:PERSONA] replica con tre argomenti . Gli aiuti - essa osserva in primo luogo - hanno per destinatario non una singola impresa, ma un intero settore produttivo e ciò rende impossibile valutare i loro effetti al livello di analisi preteso dalla [OSCURATO:PERSONA] . Non è vero poi che l' incidenza delle misure controverse sui bilanci delle aziende beneficiarie sia trascurabile; nell' industria tessile, infatti, i margini di profitto sono ridotti e, in tali condizioni, un aiuto che riduce il costo degli investimenti del 5,5% può rivelarsi decisivo sul terreno della concorrenza . Falso, infine, è che il sistema sia "neutro ". Solo il 10,7% dei prodotti tessili importati in [OSCURATO:PERSONA] proviene da paesi terzi, mentre il 69,3% è originario di altri Stati membri . Le alterazioni provocate dagli aiuti si ripercuotono dunque in modo più sensibile nell' ambito della Comunità che fuori di essa . A mio avviso, la motivazione del provvedimento è priva di pecche . Così, anzitutto, per quanto riguarda le conseguenze attualmente o potenzialmente distorsive delle misure in esame . [OSCURATO:PERSONA] trae dalla vostra giurisprudenza ( vedansi pronuncia 17*settembre*1980, [OSCURATO:PERSONA], causa 730/79, Racc . pag . 2671, punto 11 della motivazione ) l' indiscutibile principio per cui "il sostegno finanziario dello Stato ( che ) rafforza la posizione di determinate imprese rispetto alle loro concorrenti nel commercio intracomunitario" deve essere considerato come lesivo delle altre imprese ((*( cfr . il testo della decisione 85/380, ( GU L 217, pag . 22 )*)). Ma questo rilievo non rimane, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], allo stato di mera proposizione teorica . Esso è adeguatamente corroborato da una serie di dati : così, la già ricordata quantificazione dell' incidenza che l' aiuto ha sui costi delle imprese ( 5,5 %), i ristretti margini di competitività esistenti nel settore, l' importanza che per ciò stesso assume la percentuale indicata e la notevolissima penetrazione dell' industria tessile francese negli altri mercati comunitari . Corretta mi sembra poi l' osservazione secondo cui, trattandosi nella specie di aiuti destinati ad un numero indeterminabile di imprenditori ( in pratica chiunque abbia effettuato investimenti nella propria azienda ), identificare anticipatamente e minutamente le loro conseguenze sull' intero mercato dei prodotti tessili non appare possibile . I riferimenti giurisprudenziali fatti dalla ricorrente, che hanno entrambi per oggetto casi riguardanti singole imprese, sono quindi inconferenti . Venendo al secondo profilo della terza censura, giova ricordare che, a differenza del disposto precedente, il n.*3 dell' articolo 92 conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] un ampio potere discrezionale . Se rientrano in una delle ipotesi contemplate dalla norma, gli aiuti a cui questa si riferisce possono - e non debbono - essere considerati compatibili col mercato comune ( cfr . il punto 17 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ). Purché appaiano sostenuti da una motivazione logica e sufficiente, i provvedimenti emanati dall' organo di controllo non sono dunque censurabili sotto il profilo dell' opportunità . Ora, a me sembra che la coerenza e l' adeguatezza della motivazione in esame siano indiscutibili . [OSCURATO:PERSONA] ha provato con dovizia di dettagli e di dati statistici che l' industria tessile francese non ha conosciuto alcun drammatico periodo di crisi e versa anzi, anche a causa degli aiuti ricevuti in passato, in uno stato di buona salute tanto più invidiabile in quanto lo si raffronti con la situazione degli analoghi settori nel resto della Comunità . Questo quadro è confortato dai numerosi documenti presentati dal governo tedesco ( vedasi, soprattutto la relazione del professor Messerlin su "Aggiustamenti strutturali : l' esperienza francese ") e trova un' ulteriore conferma nei dati - non omogenei, ma neppure confliggenti - che su vostra richiesta le parti hanno fornito dopo l' udienza . Esaminando tali dati, si noterà infatti che la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato unicamente cifre relative alla situazione interna . Le cifre della [OSCURATO:PERSONA], al contrario, riguardano l' intera Comunità : e da esse - che, si badi, sono pienamente attendibili perché rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] coincidono con quelle del governo di Parigi - la miglior salute dell' industria francese risulta manifesta . Ad esempio, con la sola eccezione dell' anno 1984-1985, la curva della disoccupazione è stata in [OSCURATO:PERSONA] sempre e sensibilmente meno elevata che negli altri Stati membri . D' altra parte, se così stanno le cose e se è vero che "la compatibilità (...) dell' aiuto (...) dev' essere valutata nell' ambito comunitario e non in quello ( del singolo ) Stato" ( sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 26 ), la motivazione de qua appare non solo adeguata, ma anche corretta . Per il fatto di operare in un settore relativamente florido - si legge nella decisione - le imprese tessili francesi possono investire attingendo alle "proprie risorse finanziarie e senza far ricorso agli aiuti di Stato ". Questi aiuti non sono dunque "destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche" ai sensi dell' articolo 92, n.*3, lettera c ), armonizzando così le condizioni degli scambi nei vari Stati; al contrario, essi accentuano le disparità tra tali condizioni e lo fanno, per esprimermi ancora con le parole del trattato, "in misura contraria al comune interesse ". Né si dica che i loro effetti distorsivi riguardano la sola concorrenza dei paesi terzi . Le cifre fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] smentiscono quest' argomento; e in ogni caso i prodotti provenienti da quei paesi presentano per solito un differenziale di prezzo così elevato da escludere che nei loro confronti i detti effetti abbiano realmente luogo . 4 . Per tutte le considerazioni che precedono vi propongo di respingere il ricorso introdotto il 20 agosto 1985 dal governo della Repubblica francese contro la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee e, a norma dell' articolo 69, paragrafo 2, regolamento di procedura, di condannare il ricorrente alle spese . 1 .
Decreto Corte di giustizia UE/1987 — Fons Iuris — Fons Iuris