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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 765/2025

ECLI:EU:C:2025:327
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0681_INF

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 maggio 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa C‑681/23 P) «Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia – Decisione 2012/642/PESC – Regolamento (CE) n. 765/2006 – Congelamento dei capitali – Divieto di ingresso e di transito nel territorio dell’Unione europea – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Criterio del profitto o del sostegno al regime di Lukashenko»

1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Decisione di congelamento dei capitali – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Portata – Disposizione di portata generale relativa a una misura restrittiva individuale – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Concetto [Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/1002, considerando 1‑5 e 8 e art. 4, § 1; regolamento del Consiglio n. 765/2006, art. 2, § 5] (v. punti 39‑45, 52, 53)

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Onere e produzione della prova (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 63‑65, 74, 75, 78, 85, 86)

3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Constatazione tratta da un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti – Errore di valutazione – Assenza [Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/1002 et (PESC) 2022/307; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, 2021/997 e 2022/300] (v. punti 79, 87)

4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Concetto – Imprenditori di spicco che operano in Bielorussia – Inclusione [Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/1002 et (PESC) 2022/307, art. 4, § 1; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, art. 2, §§ 4 e 5, 2021/997 e 2022/300] (v. punti 95, 96)

5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inoperante (Art. 256, § 1, TFUE) (v. punti 101‑103) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0681_INF Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 maggio 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa C‑681/23 P) «Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia – Decisione 2012/642/PESC – Regolamento (CE) n. 765/2006 – Congelamento dei capitali – Divieto di ingresso e di transito nel territorio dell’Unione europea – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Criterio del profitto o del sostegno al regime di Lukashenko» 1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Decisione di congelamento dei capitali – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Portata – Disposizione di portata generale relativa a una misura restrittiva individuale – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Concetto [Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/1002, considerando 1‑5 e 8 e art. 4, § 1; regolamento del Consiglio n. 765/2006, art. 2, § 5] (v. punti 39‑45, 52, 53) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Onere e produzione della prova (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 63‑65, 74, 75, 78, 85, 86) 3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Constatazione tratta da un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti – Errore di valutazione – Assenza [Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/1002 et (PESC) 2022/307; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, 2021/997 e 2022/300] (v. punti 79, 87) 4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Concetto – Imprenditori di spicco che operano in Bielorussia – Inclusione [Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/1002 et (PESC) 2022/307, art. 4, § 1; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, art. 2, §§ 4 e 5, 2021/997 e 2022/300] (v. punti 95, 96) 5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inoperante (Art. 256, § 1, TFUE) (v. punti 101‑103) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
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