CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36032/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; R.G. 12982-2024 RIC. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate. Considerato, in particolare che il primo motivo di ricorso, relativo al rigetto dell'istanza di concordato, in disparte la stessa ammissibilità in sè della censura (laddove ristretta alla sola reiezione del concordato, come sembra evincersi dal ricorso e non al tema della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, sollecitata dall'accordo, non fatta oggetto di apposita richiesta in appello nè di specifica censura in questa sede) risulta in ognio caso adeguatamente motivato dalla Corte territoriale, anche alla luce della misura della pena poi irrogata; che, in relazione al secondo e al terzo motivo rispettivamente inerenti al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e all'eccessività del trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello di Roma ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale facendo leva sulle modalità della condotta e l'intensità del dolo, ritenuti ostativi alla causa di non punibilità ma anche valorizzandone il portato sul piano della commisurazione della pena in uno alla personalità dell'imputato desunta dai precedenti (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), così da portare i relativi giudizi al riparo da censure prospettabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d