CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 1971
Cassazione n. 37545/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/02/1971 avverso la sentenza del 31/03/2022 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letti i motivi di ricorso e la memoria depositata ritenuto che in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. considerato che la confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato tende a prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilità del colpevole cose che, se rimanessero in suo possesso, potrebbero agevolarlo nel realizzare nuovi fatti criminosi della stessa indole, cosicché può essere applicata ogni volta che il giudice ritenga strettamente collegate, per la natura e le modalità del reato, la detenzione delle cose sequestrate e la possibilità di reiterazione della condotta delittuosa, nel caso di specie il giudice ha congruamente motivato la confisca del cellulare in possesso dell'imputato, quale strumento utilizzato per l'attività illecita; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consiglier e/stensore [OSCURATO:PERSONA] 'den