CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10528/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti proposti nel ricorso sono affetti dal vizio di aspecificità dei motivi di impugnazione in quanto: - il primo motivo sul giudizio di responsabilità non prende posizione sulla motivazione della sentenza impugnata che ha respinto il pedissequo motivo di appello evidenziando che la detenzione di un fucile con matricola abrasa comporta di per sé la provenienza da delitto; - il secondo motivo sulla mancata concessione dell'attenuante speciale dell'art. 648, comma 2, cod. pen., e dell'attenuante comune dell'art. 62 n. 4 cod. pen., non prende posizione sulla motivazione della sentenza impugnata che ha respinto il pedissequo motivo di appello evidenziando che l'arma si presenta in stato discreto di conservazione ed è prodotta da fabbrica rinomata; - il terzo motivo sul trattamento sanzionatorio non prende posizione sulla motivazione della sentenza impugnata che ha respinto il pedissequo motivo di appello evidenziando anche il dato personologico non tranquillizzante dell'imputato, gravato da diverse pendenze giudiziarie, mentre l'argomento contenuto in esso dell'assorbimento del reato di detenzione di munizioni in quello di detenzione dell'arma clandestina è in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 1898 del 17/09/2020, dep. 2021, Scalfari, Rv. 280298: nell'ipotesi di detenzione illegale di munizioni che, per numero e calibro, costituiscono ordinaria dotazione di un'arma clandestina detenuta dal medesimo soggetto e nel medesimo contesto, si configura l'autonomo reato di cui all'art. 697 cod. pen., con esclusione dell'assorbimento nella fattispecie di cui all'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, trattandosi di munizioni che non sono ricollegabili ad alcuna arma comune da sparo suscettibile di essere detenuta legalmente), richiamato anche dal giudice del merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il