CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04151/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22588/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale - legale rappresentante pro tempore, ex legerappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, ivi domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi 12. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II g rado d ella Campania n. 2037/2024depositata il 22/03/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Co : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente sig.aNavarra Luana era attinta da ripresa a tassazione in relazione ad indagini relative a truffa fiscale, in ragione di attività oggettivamente inesistenti, da parte di soggetti privi di capacità imprenditoriali (c.d. cartiere). Nello specifico, veniva contestato alla sig.a Navarra di aver emesso fatture per operazioni inesistenti tramite la soc. [OSCURATO:PERSONA] srl, di cui era stata socia unica nell’anno di imposta 2015, per il quale anno le veniva contesta la percezione di proventi illeciti per €.457.916,22, in ragione della ristretta base partecipativa della prefata società. Interponeva ricorso al giudice di prossimità, senza trovare apprezzamento delle proprie ragioni, donde ricorre per cassazione avverso la sentenza d’appello, affidandosi a due motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso. Veniva notificata proposta di definizione anticipata, per palese infondatezza del ricorso, che veniva però opposta, donde veniva fissata la presente trattazione del ricorso nell’odierna camera di consiglio, in prossimità della quale la parte contribuente ha depositato altresì memoria, ad ulteriore illustrazione delle proprie ragioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo investe la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 36, n. 4, del d.l.gs. 546/92, dell’art. 111 Cost., nonché del l’art. 6 C.E.D.U. in relazione all’art. 360, primo comma, numero 4 c.p.c, per avere la stessa sentenza omesso la pronuncia rispetto ad una domanda od eccezione ritualmente formulata (nella specie: l’eccezione di error in iudicando , violazio ne e falsa applicazione degli artt. 7 e 12 della legge 212/2000, dell’art. 24 Legge n. 4/1929 – Omesso invio del questionario – Violazione e falsa applicazione dei principi del giusto processo di cui all’art. 111 Costituzione e dell’art. 6 C.E.D.U); nonché sotto il profilo della motivazione apparente. 1.1. La sentenza in scrutinio ha riportato in narrativa il motivo d’appello della parte contribuente relativo al difetto di contraddittorio e lo ha implicitamente rigettato, in conformità ai principi più volte statuiti da questa Suprema Corte di legittimità. Nel caso in esame, come rilevato dal giudice di appello (con apprezzamento non sindacabile avanti questa Suprema Corte di legittimità), la contribuente si è limitata ad eccepire in via astratta l’omesso contraddittorio, senza indicare, come previsto ai soli fini dell’Iva, quali elementi difensivi avrebbe potuto far valere, con ciò precludendo ogni verifica sulla concreta incidenza della violazione lamentata. 1.2. Ciò posto, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass.9 dicembre 2015, n. 24823), premesso che l'art. 12, comma 7 della l. n. 212/2000 si applica ai soli casi di accesso ed ispezioni e verifiche nei tributi armonizzati, questi ultimi soggetti al diritto dell'Unione europea, hanno chiarito che «in tema di tributi c.d. non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoproceclimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto» (tra la successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26943). 1.3. Non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n.2355). Quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n.1537). Secondo risalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. V, n. 5583/2011). Peraltro, non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì comeviolazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (Cass. III, n. 24953/2020). 1.4. Altresì, per quanto attiene la lamentata motivazione parvente, deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI-5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi(cfr. Cass V, n. 24313/2018). Sotto altro profilo è stato ribadito essere inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta dimotivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019). Nel caso concreto, la motivazione della sentenza in scrutinio supera il predetto “minimo costituzionale”, sicché il motivo è, anche per questo profilo infondato. 1.5. Il primo motivo è pertanto infondato nel suo complesso e dev’essere rigettato. 2. Con il secondo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 7 l. 212/2000 in combinato disposto con l’art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di rito civile, per avere la sentenza qui in scrutinio rigettato le eccezioni di error in iudicando sollevate avverso la decisione resa dal primo collegio tributario, con riferimento all’eccezione di omessa allegazione del [OSCURATO:PERSONA] di Constatazione del Terzo, ovverosia delle terze società coinvolte nelle presunte operazioni inesistenti, con ripercussione sul concreto esercizio del diritto di difesa. 2.1. Con apprezzamento di fatto parimenti non sindacabile avanti questa Suprema Corte di legittimità, la sentenza qui in scrutinio ha accertato in fatto che l’avviso di accertamento notificato alla contribuente conteneva la motivazione per relationem, fondata sul processo verbale redatto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e che tale PVC era effettivamente allegato all’atto impositivo. Inoltre, ha rilevato che i riscontri relativi ai soggetti terzi erano riportati in modo sintetico nel PVCallegato e, dunque, conosciuti o conoscibili dalla contribuente. Nella specie, non risulta che la contribuente abbia contestato la conoscibilità dei dati desunti dai controlli sui terzi né ha dedotto alcun concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa. 2.2. Come già evidenziato, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, in tema di accertamento, l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di allegare al relativo avviso gli atti indicati nello stesso deve essere inteso in relazione alla finalità integrativa delle ragioni che giustificano l’emanazione dell’atto impositivo, sicché detto obbligo riguarda i soli atti che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale nell’avviso stesso, con esclusione, peraltro, di quelli cui l’Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa impositiva” (Cass., sez. trib., 5 ottobre 2018, n. 24417). Peraltro, in tema di atto amministrativo finale di imposizione tributaria, la motivazione "per relationem", con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza dell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio. (Sez. V, n. 30560 del 2017 (Rv. 646303 - 01; in termini analoghi Sez. V, n. 28060 del 2017, Rv. 646225). 2.3. Èappena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42;Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). 2.4. Per completezza, in ordine al profilo del secondo motivo ripreso in memoria per cui non vi sarebbe stato un valido accertamento definitivo in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] srl, giova ricordare come sia ormai principio riconosciuto quello per cui non è necessario che l’accertamento nei confronti della società di capitali a ristretta base sociale sia divenuto definitivo, essendo sufficiente che sussista -al momento della presunzione di distruzione-un valido accertamento in capo alla società (cfr. Cass. V, n. 15334/2013). 3. In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato, le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente che liquida in €.tredicimiladuecento/00, oltre alle spese prenotate a debito, cui aggiunge €.seimila/00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma c.p.c., nonché €.millecinquecento/00, ai sensi dell’art. 96, quarto comma c.p.c.. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente princi