CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23661/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LBERTO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di condanna resa il 10/11/23 dal locale Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver provocato un incidente stradale. Ritenuto che l'unico motivo sollevato [mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., in relazione all'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285], non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito (p. 3) che ha sottolineato come la significativa eccedenza alcolemica rispetto ai limiti di legge e la violenza dell'impatto dell'autovettura contro l'albero non consentano in alcun modo di concludere per la tenuità dell'offesa, «deponendo piuttosto per la tipica perdita di controllo del mezzo per dispercezione della presenza di ostacoli sulla carreggiata, riconducibile ad un elevato stato di ebbrezza alcolica»; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M