CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 ottobre 2018
Cassazione n. 29661/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11841/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] V. Muzio, come da procura in atti, nel cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via Bainsizza, 4, Pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80 224030587) che l a rappresenta e difende ope legis -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del Piemonte, sez. TORINO,n. 1591/2018 depositata i l 05/10/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dalla Cons. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] . Ritenuto che: Naos investimenti spa ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso del credito, quale residuo importo da rimborsare in base alla dichiarazione mod. 760 del 1987 (relativo all’anno 1986), ne ha respinto l’appello. [OSCURATO:PERSONA] spa era cessionaria di un credito Irpeg acquistato da [OSCURATO:PERSONA] spa da Inetreurotrade srl, esposto dalla stessa nella dichiarazione dei redditi anno 1986 per €. 72.842,11, ottenendo un rimborso (parziale) di €. 55.045,53 in data 29.7.2010. In data 6.9.2014 la Naos finanziaria ( cessionaria del credito di Inetreurotrade srl ) , presentava istanza di rimborso (per €. 17.796,58) , che l’Agenzia delle entrate rigettava , con provvedimento del 15.9.2014, notificato alla contribuente, ritenendo non dovuta l’ulteriore somma rispetto a quanto già rimborsato, considerando inesistente il residuo credito richiesto, in quanto erroneamente indicato in dichiarazione. Con reclamo notificato il 5.2.2015 Naos finanziaria spa chiedeva l’accoglimento dell’istanza di rimborso,sulla quale asseritamente si era formato il silenzio rifiuto. Con provvedimento di diniego l’ufficio rigettava il reclamo. La società contribuente agiva quindi in giudizio chiedendo l’erogazione del rimborso, essendosi cristallizzato il credito esposto in dichiarazione una volta scaduti i termini per l’esercizio del potere di rettifica. La CTP di Torino rigettava il ricorso, negando valore probatorio ad una dichiarazione dei redditi non più emendabile, accerta ta l’esattezza del rimborso parziale operato dall’Ufficio attestando “l’erronea indicazione del credito in esame”. La CTR, accogliendo l’eccezione dell’Ufficio di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività, ha respinto l’appello della contribuente, preso atto che il ricorso avverso il silenzio rifiuto era stato spedito il 13.5.2015, mentre l’Ufficio aveva negato il diritto di rimborso con atto di diniego notificato il 15.9.2014. Riteneva pertanto il ricorso introduttivo fuori termine, e quindi inammissibile. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. La ricorrente deposita memoria. Considerato che: 1. Col primo motivo si deduce nullità della sentenza in violazione dell’art. 101 c.p.c. e dell’art. 1 comma 2 d.lgs. 546/92 ex art. 360 n. 4 c.p.c., non essendo stato suscitato il contraddittorio su una questione decisiva sollevata d’ufficio. 2. Il motivo è infondato. Va sul punto ribadito il principio consolidato secondo cui in tema di contenzioso tributario, la decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio, per inosservanza dei relativi termini, è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 cod. civ., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. e Cass. n. 32637 del12/12/2019 e Cass., n. 20978 del 13/09/2013 in relazione all’art. 16 DPR 636/72). l l giudice di secondo grado conserva pertanto il potere, e quindi il dovere, di rilevare di ufficio l’inammissibilità̀della domanda , salva la formazione sul punto di un giudicato espresso. 3. Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 21 d.lgs. 546/92e art. 7 comma 2 lett. C) della l. 212/2000 ex art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto la nota del 15 settembre 2014 con la quale l’Ufficio ha comunicato che non sarebbe stato concesso il rimborso come richiesto dalla contribuente il 3/11 settembre 2014, è totalmente priva dei requisiti di cui alle norme invocate, quanto alle modalità, termini e organo giurisdizionale o amministrativo cui ricorrere, trattandosi di atto nullo non rientrante nel novero degli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/92. In ogni caso la sentenza è carente sotto il profilo motivazionale, ex art. 360 n. 5 c.p.c., giacché assume la data della indicata Nota quale termine a quo ai fini della decadenza dall’impugnazione, senza verificare la sussistenza dei requisiti tassativi affinché possa essere ritenuta idonea a fa decorrere il termine per l’impugnazione. 4. Il motivo è infondato. 4.1. Va premesso che l ’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 546/1992, prevede che gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario “devono contenere l’indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell’art. 20”. Analoga disposizione è contenuta nell’articolo 7, comma 2, lettera c), della legge 212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”), in base al quale “Gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:… c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili”. 4.2 . La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’omessa o l’erronea indicazione, nell’atto impugnabile, delle modalità per la presentazione del ricorso, non ne determina la nullità, costituendo una semplice “irregolarità” formale, che può rilevare ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione. 4.3.Al riguardo, questa Corte, con sentenza 23010/2009, nel confermare il proprio consolidato orientamento, aveva già chiarito che “… in tema di contenzioso tributario, alla mancata o erronea indicazione nell’atto impugnabile della commissione tributaria competente, delle forme, o del termine per proporre ricorso, non segue la nullità di esso…”. Più precisamente, “la nullità, per tale omessa o incompleta indicazione, non è una conseguenza prevista dal legislatore, né è assistita da alcuna altra sanzione, trattandosi piuttosto di semplice irregolarità, avendo la norma come scopo soltanto quello di agevolare il compito del contribuente che voglia impugnare l’atto; soggetto su cui grava l’onere di individuare l’organo giurisdizionale, onere che è autonomo e prescinde da eventuali obblighi di specificazione posti a carico di altri” (Sez. 5, Sentenza n. 7339 del 19/03/2008). 4.4. Tale orientamento è stato successivamente confermato (V. Cass. n. 17020/2014 ) , che ha ribadito la legittimità dell’atto impugnabile privo dell’indicazione delle modalità e dei termini per presentare ricorso, nella misura in cui ha chiarito che tale circostanza non inficia la validità dell’atto “ma comporta, sul piano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso ilricorrente, con conseguente riammissione in termini per l’impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta” (in tal senso,cfr anche Cass., sentenze n. 25227/2013 e 19675/2011; v. anche Sez.6 - 5, Ord. n. 301 del 09/01/2018 (Rv. 646997 - 01). Nella fattispecie, tuttavia, trattandosi di impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso, il provvedimento espresso reiettivo non assume la valenza di un atto impositivo e, nella successiva eventuale impugnazione del diniego, il contribuente ha il ruolo di attore in senso sostanziale e l’ufficio il ruolo di colui che resiste alla pretesa del contribuente; pertanto l’ufficio non è gravato dall’onere di una motivazione compiuta e completa. 4.5. Peraltro, nel caso di specie , l’amministrazione finanziaria aveva in precedenza riconosciuto il rimborso parziale del tributo, implicitamente negando la debenza delle ulteriori somme richieste di nuovo con l’ulteriore istanza, sulla quale, secondo parte ricorrente, si sarebbe formato il provvedimento di diniego oggetto di impugnazione. Come questa Corte ha rilevato (Cass. N. 23157/2020), il provvedimento di rimborso parziale, per la parte relativa all’importo non rimborsato, ha valore di rigetto implicito della originaria richiesta; pertanto detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ai sensi degli artt. 19 e 21 d.lgs. n.546/1992, tanto che sarebbe proponibile una successiva istanza di rimborso per il mancato accoglimento integrale della prima. Nella specie,dunque, destinataria del rim borso ricevuto il 29.7.2010 non era l’odierna ricorrente ma la Intereurotrade srl, che non ha richiesto un ulteriore rimborso; pertanto la contestazione da parte della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] spa avverso il silenzio rifiuto sul parziale rimborso non corrisposto era in ogni caso tardivo e non suscettibile di rimessione in termini. 4.6. Col terzo motivo si deduce violazione dell’art. 2697 c.c., art. 36 bis e art. 43 dpr 600/73 e artt. 6 e 8 l. 212/2000 e 2220 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione già dedotta nei motivi di appello non esaminati dalla CTR perché ritenuti assorbiti, in quanto nella fattispecie il credito non derivava dall’applicazione di norme agevolative, come nella giurisprudenza richiamata dalla sentenza impugnata, bensì dalla semplice somma algebrica delle poste contenute della dichiarazione. Il motivo va dichiarato assorbito. Conclusivamente vanno rigettati il primo e secondo motivo del ricorso, dichiarato assorbito il terzo. Le spese di merito vanno compensate; le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €. 2.300,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore i