CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 16443/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30801/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; – ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di- feso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; – intimato – avverso il decreto del Tribunale di Ancona n. 8004/20, depositato il 30 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 30801/2020 Numero sezionale 4188/2022 Numero di raccolta generale 16443/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Costa d'Avorio, ha pro- posto ricorso per cassazione, per cinque motivi, avverso il decreto del 30 luglio 2020, con cui il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di ricono- scimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta; che il Ministero dell'interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale. Considerato che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusiva- mente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel proce- dimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835); che con atto sottoscritto il 26 marzo 2021 e depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021, il difensore del ricorrente, a tanto abilitato dalla procura speciale rilasciata su foglio separato e congiunto al ricorso per cassazione, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione; che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell'adu- nanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che assuma alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la rinuncia non sia stata notificata all'in- timato e dallo stesso accettata, avuto riguardo all'irrituale costituzione del Ministero, che esclude il diritto al rimborso delle spese processuali, ed alla funzione dell'accettazione, che ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ. assume rilievo esclusivamente ai fini dell'esonero dalla condanna alle spese, in quanto l'estinzione, comportando il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato, fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugna- zione (cfr. Cass., Sez. Un., 24/12/2019, n. 34429; Cass., Sez. V, 28/05/2020, 2 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 30801/2020 Numero sezionale 4188/2022 Numero di raccolta generale 16443/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 n. 10140; Cass., Sez. I, 22/05/2020, n. 9474). P.Q.M. dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma il 14/04/2022 Il Presidente 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3