CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32404/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Venezia ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], intesa ad ottenere un indennizzo, a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita in relazione a un procedimento penale, nel quale il predetto era stato tratto in arresto perché ritenuto gravemente indiziato di concorso nel reato di cui all'art. 270 quater, comma 1, cod. pen., per aver contribuito cioè ad arruolare due foreign fighters (MESINOVIC Ismar e KARAMALESKI Munifer), inducendoli a recarsi in Siria e arruolarsi nell'ISIS, reato per il quale il richiedente era stato condannato nel doppio grado e assolto in sede di giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento da parte della Corte di cassazione. Nell'incidente cautelare, il titolo era stato confermato dal Tribunale del riesame, con rigetto del ricorso da parte del giudice di legittimità, essendo stata rigettata anche la successiva istanza formulata ai sensi dell'art. 299A cod. proc. pen. 2. Il giudice della riparazione, al fine di valutare la sussistenza della condizione negativa posta dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., ha esaminato gli atti elencati a pag. 8 dell'ordinanza (segnatamente: l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, quella del Tribunale di Venezia in funzione di giudice del riesame, le sentenze di condanna e quella di annullamento, infine, la sentenza assolutoria, oltre all'intero fascicolo processuale richiesto in visione) e ha ricostruito la vicenda che ha visto protagonista il richiedente, partendo dai suoi rapporti con l'Imam BOSNIC Husein detto "Bilal", ritenuto dagli inquirenti prima e dai giudici della condanna dopo figura centrale dell'intera vicenda inerente al reclutamento dei due foreign fighters sopra citati. Sulla caratura criminale di costui la Corte della riparazione ha richiamato gli approfondimenti del ROS Anticrimine di Padova, in base ai quali egli era considerato leader dell'organizzazione jihadista balcanica AIUO-MP (c.d. gioventù islamica attiva del sentiero intermedio), coinvolta negli sforzi di radicalizzazione anche attraverso attività retorica on fine; era stato arrestato nell'ottobre 2012 dalle autorità balcaniche con l'accusa di incitamento ad atti terroristici; era conosciuto come "radicalizzato" e carismatico; nei suoi sermoni invitava a opporsi al regime siriano e agli ebrei, ritratto in fotogrammi aventi sullo sfondo la bandiera dell'ISIS. Nel procedimento a carico del VEAPI, un coimputato (ZVABI Rok) lo aveva indicato come colui che lo aveva istradato a combattere in Siria nel 2013. Inoltre, il BOSNIC era stato arrestato nel 2014 nel corso di un'attività d'indagine della polizia bosniaca per analoghi fatti, essendo stati acquisiti anche i contenuti testuali dei video postati dal BOSNIC su YouTube, nei quali erano ripetuti i riferimenti ai combattenti per Allah, al martirio, all'esercito del Califfato, al sacrificio della propria vita, ai relativi predicamenti, con immagini riproducenti il passaporto dello stato islamico. La Corte veneziana, poi, ha richiamato gli elementi valorizzati dal giudice della cautela a sostegno del titolo detentivo, segnatamente rinviando ai contatti del richiedente con il predetto Imam e con uno dei soggetti reclutati; al ruolo avuto dal VEAPI in occasione dell'invito del BOSNIC a tenere una conferenza presso il centro islamico di Pordenone; al viaggio intrapreso in Bosnia sino a casa del BOSNIC per condurre costui in Italia a tal fine; alle modalità di tale viaggio; ai riferiti di soggetti informati sui fatti che indicavano il VEAPI come soggetto che aveva aiutato uno dei due reclutati nelle operazioni di partenza per la Siria; alle intercettazioni e alla condotta del VEAPI, una volta diffusa la notizia della morte del MESINOVIC (egli aveva utilizzato una cabina telefonica di un phone center di Pordenone per raggiungere telefonicamente il BOSNIC e informarlo dei problemi che erano emersi). In particolare, quanto alla decisione di invitare proprio l'Imam BOSNIC, il presidente del centro islamico di Pordenone, SHEMSHIRI Alfred, aveva dichiarato che era prevalsa l'idea di invitare il gruppo macedone, con a capo il BOSNIC, rispetto a quello albanese facente capo all'Imam KALAJA, avendo SHEMSHIRI affermato di essersi raccomandato con il BOSNIC personalmente di non trattare tematiche correlate alla Siria o alla jihad violenta. Inoltre, sul piano degli acquisiti riscontri tecnici, il giudice della riparazione ha richiamato la presenza del profilo del BOSNIC tra i contatti Skype del VEAPI e le ambientali nelle quali la moglie utilizzava espressioni implicanti il coinvolgimento del VEAPI nel reclutamento dei due foreign fighters. Infine, le perquisizioni avevano consentito di rinvenire nella disponibilità del VEAPI alcuni files con le predicazioni del BOSNIC e di altri Imam inneggianti la propaganda jihadista, oltre a ulteriore materiale inerente a quella causa. La valenza incriminante di tali elementi, tuttavia, è stata messa in discussione all'esito dell'annullamento, avendo il giudice di legittimità ritenuto non spiegato il rapporto tra VEAPI e ZAVBI (che lo aveva accusato), la natura del consapevole contributo causale all'attività di arruolatore del BOSNIC, a tal fine ritenendo insufficiente il riferimento alla consegna di materiale propagandistico al duo partito per la Siria, stante la valenza di un tale comportamento anche quale concorso nella decisione degli arruolati e non necessariamente quale contributo al loro arruolamento, infine, al significato da attribuire all'accompagnamento del BOSNIC presso la Questura in occasione del suo arrivo a Pordenone per la conferenza. La Corte della riparazione ha, quindi, dato conto della decisione assolutoria, alla stregua della quale era stato affermato che non vi era prova dei rapporti tra il VEAPI e il soggetto che lo aveva accusato (ZVABI); che i rapporti del VEAPI e il BOSNIC erano intesi a garantirne la presenza a un ciclo di conferenze in un contesto non clandestino; che non vi era prova che l'invito del BOSNIC fosse riconducibile solo al VEAPI; che non vi erano neppure elementi per ravvisare in capo all'interessato una consapevolezza del progressivo maturare delle intenzioni di MESINOVIC e KARAMALESKI, il primo avendo instaurato un rapporto diretto con l'Imam BOSNIC in occasione dell'unica volta nella quale VEAPI era stato a casa di costui per accompagnarlo a Pordenone per l'evento ufficiale organizzato in quella città. Inoltre, il giudice dell'assoluzione aveva precisato che i rapporti tra VEAPI e l'Imam BOSNIC erano stati episodici e circoscritti; che le intercettazioni avevano un contenuto equivoco (nel dialogo con la moglie avendo i due cercato di sdrammatizzare la situazione una volta saputo che il VEAPI era oggetto di indagini da parte della DIGOS; quello con il BOSNIC del 17/2/2014 si prestava a duplice interpretazione; non si conosceva il contenuto della telefonata con il MESINOVIC prima della partenza di costui); infine, che era stato il VEAPI ad accompagnare in questura il BOSNIC per l'identificazione. In definitiva, per il giudice dell'assoluzione, era emerso che il VEAPI era un attivo membro del centro islamico di Pordenone, interessato in tale veste anche alle ideologie estremiste, quanto all'invio di materiale propagandistico ai due soggetti arruolati trattandosi di condotta destinata a incidere sulle decisioni di costoro, penalmente irrilevante all'epoca dei fatti, essendo stata prevista come reato solo ad opera di successivo intervento legislativo. All'esito di tale complessivo scrutinio, la Corte della riparazione ha ritenuto di dover operare alcune precisazioni con riferimento alle statuizioni contenute nella sentenza assolutoria. Ha così rilevato che: nella sentenza di condanna non si era parlato di rapporti diretti tra VEAPI e il suo accusatore, i rapporti avendo riguardato il primo e il BOSNIC; la scelta di invitare il BOSNIC come relatore era stata solo del VEAPI; vi erano stati contatti tra il ricorrente e i due arruolati dopo la conferenza, come emerso dai tabulati e dichiarato anche dai familiari di costoro; il giudice dell'assoluzione non aveva smentito il rinvenimento del materiale propagandistico ritrovato nel PC del VEAPI, pur non accennandovi, se non per affermare che, anche ove dimostrata, l'opera di indottrinamento avrebbe inciso sulla decisione degli arruolati e non degli arruolatori; in occasione della presenza del BOSNIC in Italia, l'accompagnamento del BOSNIC in questura da parte del VEAPI era originato dalla convocazione di quest'ultimo da parte di quell'ufficio e non era stata dunque spontanea. Su tale ultimo punto, i giudici della riparazione hanno attinto a elementi contenuti in una nota della DIGOS di Pordenone del 6/6/2013, trasmessa a seguito di richiesta di informazioni. Da quel documento era emerso che, secondo quanto rilevato dal sistema di informazione Schengen, BOSNIC era stato espulso dalla Francia nel 2012; era stato controllato anche in Ungheria nel 2013; non era stato espulso dall'Italia per mancanza di corrispondenza certa dei dati personali, ma si era deciso comunque di ottenerne la identificazione completa e per questo era stato convocato in Questura tramite VEAPI, ove era stato sottoposto a rilievi dattiloscopici, con copia del passaporto; il gruppo macedone aveva fatto base a casa del VEAPI, riposandovi dopo l'arrivo in Italia e pernottandovi dopo l'incontro di preghiera. All'esito del raffronto tra le informazioni ricavate dal titolo cautelare e quelle rimaste accertate dopo il verdetto assolutorio, operate le precisazioni sopra richiamate, anche a seguito delle informazioni assunte anche in questo procedimento, la Corte d'appello ha ritenuto sussistente un comportamento del VEAPI ostativo all'insorgenza del diritto azionato, ravvisandolo nei rapporti avuti con un soggetto conosciuto per la sua attività di proselitismo e indottrinamento, avendo il VEAPI così tenuto una condotta connotata da grave colpa, per avere tenuto un atteggiamento di contiguità con tale personaggio, conosciuto per le sue idee radicali. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la difesa dell'istante, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge processuale penale e mancanza o, comunque, illogicità della motivazione, con riferimento alla nozione di colpa grave come definita dalla giurisprudenza in materia. La Corte territoriale ha ritenuto di ravvisarla nell'atteggiamento di contiguità del VEAPI nei confronti dell'Imam BOSNIC e della sua azione di proselitismo e indottrinamento o, quantomeno, nella frequentazione e nei contatti tra i due, il cui tenore ha ritenuto ambiguo. Tale motivazione, secondo la difesa, non soddisferebbe il requisito della gravità, anche accedendo alla tesi secondo la quale la nozione di colpa differisce nei diversi ambiti nei quali viene in rilievo. Quanto alla riparazione, tuttavia, essa sarebbe forgiata sulla nozione civilistica e dovrebbe essere dotata di una pregnante connotazione soggettiva, dovendo il comportamento essere rimproverabile. Nella specie, la pregressa conoscenza tra il VEAPI e il BOSNIC è incontestata, essendo ambiguo il tenore dell'affermata frequentazione. Pertanto, solo ove vi fosse la prova della consapevolezza in capo al VEAPI della dedizione del BOSNIC ad attività criminosa, potrebbe inferirsene la connotazione soggettiva della condotta e un comportamento valutabile in termini di colpa ostativa. Il deducente rileva anche un travisamento probatorio da parte dei giudici della riparazione che non avrebbero tenuto conto che lo stesso presidente del centro islamico non conosceva il BOSNIC. Sotto altro profilo, poi, la difesa assume che la Corte territoriale avrebbe sovvertito le conclusioni della sentenza assolutoria, non già per compiere una valutazione autonoma degli elementi rimasti accertati, bensì per formulare critiche a quelle conclusioni, tuttavia interdette in sede di riparazione. La consapevolezza del VEAPI, inoltre, avrebbe dovuto riguardare l'adesione del BOSNIC al fondamentalismo islamico di matrice violenta e non a qualsiasi forma di fondamentalismo religioso scevro da connotazioni illecite. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sempre con riferimento al requisito negativo della colpa grave: la Corte d'appello avrebbe operato una rilettura critica della sentenza assolutoria che travalica i suoi poteri, sia quanto ai rapporti tra VEAPI e ZAVBI, che avuto riguardo alla decisione di invitare BOSNIC nel ciclo di conferenze e ai contatti tra VEAPI e i due combattenti reclutati. Quanto, poi, al materiale rinvenuto nel possesso dell'istante, la difesa contesta il rilievo assegnatovi dal giudice della riparazione, assumendo l'assenza di elementi per inferirne che il VEAPI avesse incitato terzi a seguire gli insegnamenti dell'islamismo radicale o accogliere il richiamo della jiahd, ben potendo tale possesso essere giustificato dal bisogno di documentarsi su linguaggio e metodi adottati dalle correnti fondamentaliste per evitarne il veicolamento delle tesi all'interno della comunità dal medesimo condotta. Infine, si contesta il rilievo assegnato al contenuto della nota trasmessa dalla DIGOS, non entrata a far parte del fascicolo processuale, ritenendo il deducente un evidente "abuso" dei giudici territoriali che hanno acquisito dette informazioni, arricchendo arbitrariamente il fascicolo con un atto che non sarebbe mai stato nella disponibilità dei giudici della cognizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Premesso che siamo di fronte a una ipotesi di ingiustizia ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., non essendo stata accertata la illegittimità del titolo cautelare, deve ricordarsi che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Peraltro, come opportunamente chiarito nella sentenza richiamata, la condotta colposa a cui consegue l'emissione del provvedimento restrittivo della libertà può essere posta in essere, al pari della condotta dolosa, anche prima dell'inizio del procedimento penale, dovendosi respingere la tesi «secondo cui la colpa grave potrebbe ravvisarsi solo in relazione alla condotta processuale dell'interessato, e cioè al contegno da lui assunto dopo la conoscenza del procedimento penale a proprio carico» (in motivazione, Sez. U, Nicosia, del 2010, cit.).Quanto, poi, alla gravità della colpa e alla sua incidenza causale, il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952; n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, P., Rv. 271739), essendovi completa autonomia tra il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione e quello di cognizione, poiché essi impegnano piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957). L'autonomia tra i due giudizi, però, va intesa nel senso che in quello condotto ai sensi di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente etiologicamente collegato all'iniziativa dell'AG. Ai medesimi fini, pertanto, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263, in cui la Corte ha affermato che il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza che quest'ultimo abbia avuto, dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto; sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458). Quanto, poi, alla natura di tale comportamento, esso può certamente consistere in una condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità, certamente valutabile ai diversi fini che ci occupano (sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/5/2007, Rv. 237898); così come essere ricavato da dialoghi intercettati, il cui contenuto evidenzi un atteggiamento ambiguo, ancorché ritenuto non idoneo a fondare un'affermazione di penale responsabilità, siccome equivoco. Inoltre, il giudice di merito, per valutare se chi ha patito la ingiusta detenzione vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. In successive pronunce, il giudice di legittimità ha calibrato tali principi. Si è, così, chiarito il concetto di autonomia tra i due giudizi, quello di cognizione e quello della riparazione: essi impegnano piani di indagine diversi e possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti. Ciò che non è consentito però al giudice della riparazione è ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato come dimostrate (sez. 4, n. 12228 del 10/1/2017, Quaresima, Rv. 270039), non potendo attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione (sez. 4, n. 46469 del 14/9/2018, Colandrea, Rv. 274350, in fattispecie nella quale la Corte ha censurato l'ordinanza con cui la Corte d'appello aveva ritenuto ostativa una condotta nella quale il giudice della cognizione aveva escluso che potesse rinvenirsi non soltanto una precisa responsabilità penale ma finanche un comportamento "anomalo"). Inoltre, il giudice può valutare i comportamenti del richiedente, la cui dimostrazione sia tratta da una prova dichiarativa assunta nel giudizio di merito, purché verifichi che tale prova abbia positivamente superato il vaglio del giudizio di cognizione o, comunque, motivi sull'accertata riferibilità della condotta ostativa al richiedente o verifichi che quanto dichiarato non sia stato escluso dalla sentenza assolutoria (sez. 4, n.2202 del 12/1/2022, Sewaneh,Rv. 282570). Infine, tenuto conto del contenuto delle doglianze veicolate in ricorso, va ribadito che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, pur essendo onere dell'interessato, secondo i principi civilistici, dimostrare i fatti posti a base della domanda, cioè la sofferta custodia cautelare e la sopravvenuta assoluzione, deve tuttavia ritenersi, avuto anche riguardo al fondamento solidaristico dell'istituto in questione, che il giudice sia tenuto ad avvalersi, se necessario, della possibilità, prevista dagli artt. 213 e 738, comma terzo, cod. proc. civ., di chiedere anche d'ufficio alla P.A. (ivi compresa, quindi, quella della giustizia) informazioni scritte su atti e documenti di cui essa sia in possesso (sez. 4, n. 27431 del 26/5/2011, Minervino, Rv. 250899-01). A ben vedere, anche le successive decisioni di questa Corte di legittimità sul punto sono coerenti con tale principio, essendosi i giudici di volta in volta preoccupati più delle ricadute, sul piano dei requisiti di ammissibilità della domanda di riparazione, di difetti di allegazione da parte del richiedente, senza mettere però in discussione i poteri officiosi attivabili dal giudice della riparazione (in tal senso, sez. 4, n. 18848 del 21/2/2012, Ferrante, Rv. 253555-01, in cui si è ribadito che il principio per il quale la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova è temperato dai poteri istruttori del giudice del merito; sez. 4, n. 41359 del 28/4/2016, Valpolicelli, Rv. 268336-01, in cui si è ribadito che, ove la documentazione prodotta dalla parte interessata si riveli per qualche aspetto insufficiente, il giudice può fondare la sua decisione anche su atti diversi da quelli prodotti, di cui le parti abbiano comunque conoscenza; sez. 4, n. 46468 del 14/9/2018, Rv. 274353-01, in cui si è affermato che, pur essendo onere dell'interessato, secondo i principi civilistici, dimostrare i fatti posti a base della domanda, deve tuttavia ritenersi, avuto anche riguardo al fondamento solidaristico dell'istituto in questione, che il giudice avvalendosi dei poteri istruttori d'ufficio, abbia il potere-dovere di acquisire i documenti ritenuti necessari ai fini della decisione, sempre che gli stessi siano conosciuti o conoscibili dalle parti; n. 41307 del 2/10/2019, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Rv. 277357, con specifico riferimento a fatti dimostrativi di altri periodi di detenzione patiti ad altro titolo, ai fini dell'eventuale computo o computabilità ai sensi dell'art. 657, cod. proc. pen., del periodo di detenzione cautelare, oggetto del procedimento attivato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen.). 5. Alla luce di tale premessa in diritto, questa Corte ritiene i motivi infondati, non essendo i giudici della riparazione incorsi in alcuna violazione di legge. Inoltre, il ragionamento giustificativo del rigetto della domanda, depurato da ininfluenti rilievi critici che attaccano la persuasività della decisione del giudice della cognizione, deve considerarsi congruo, scevro da contraddizioni e da manifeste illogicità [quanto a tale ultimo vizio ricordandosi che la illogicità deducibile ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. è, per l'appunto, solo quella manifesta]. È, poi, del tutto corretta la disposta acquisizione del documento informativo da parte dell'autorità di polizia che aveva convocato il BOSNIC, in occasione del suo ingresso in Italia: si tratta, infatti, di acquisizione di documentazione pertinente rispetto al vaglio devoluto al giudice della riparazione, disposta a chiarimento di una circostanza inerente al comportamento tenuto dall'interessato prima dell'emissione del titolo cautelare, nel rispetto del contraddittorio instauratosi con il procedimento camerale partecipato. Gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale a sostegno della conclusione secondo la quale il VEAPI ha, con condotta gravemente colposa, concorso a configurare il quadro indiziario ingannevole che ha determinato l'erronea iniziativa cautelare, sono sostanzialmente costituiti dal contenuto ambiguo dei dialoghi intercettati, tale da non poter sorreggere una condanna; dalle frequentazioni con il BOSNIC e, più in generale, dai rapporti delineatisi tra i due; dal possesso di documenti informatici di contenuto inneggiante all'azione del fondamentalismo islamico di matrice violenta. Proprio partendo da tale ultimo elemento, deve rilevarsi come del tutto correttamente, nella motivazione censurata, i giudici della riparazione hanno dato conto della circostanza che il contenuto di tali documenti era stato accertato in sede di merito e rispetto ad esso la valutazione del giudice della cognizione non era stata neutra, avendo affermato che la condotta, pur non comprovante il contributo del VEAPI nell'attività di reclutamento dei due foreign fighters, era tuttavia destinata a incidere sulla decisione di costoro. Quanto, poi, alla contiguità del VEAPI con l'Imam BOSNIC e alla consapevolezza in capo al primo del radicalismo del secondo e dell'attività di proselitismo islamico di matrice violenta svolta dal medesimo, il ragionamento dei giudice della riparazione è del tutto coerente con i principi sopra richiamati: gli elementi esposti nell'ordinanza sono rimasti accertati nella loro storicità (viaggio effettuato per andare a prendere il BOSNIC; modalità del trasporto di costui, salito sull'auto italiana alla frontiera, nonostante la disponibilità di un mezzo proprio per tutto il viaggio; convocazione del BOSNIC da parte della DIGOS; espulsione del predetto da altro paese di area Schengen; conoscenza generalizzata delle idee radicali del soggetto e del suo impegno nel campo del fondamentalismo islamico di matrice violenta; raccomandazione al BOSNIC fatta dal presidente del centro islamico di non toccare il tema della jihad armata; ospitalità fornita a tutta la delegazione giunta insieme al BOSNIC). Sulla scorta di essi i giudici della riparazione hanno ritenuto gravemente incauto invitare tale soggetto al ciclo di conferenze, offrendogli ospitalità, pur conoscendone le idee e l'attività di divulgazione; gravemente imprudente da parte del VEAPI, inoltre, è stato raccoglierne gli insegnamenti su tali temi, anche ove l'interesse fosse stato squisitamente "accademico".Trattasi, con ogni evidenza, di apprezzamento in fatto congruamente motivato e non contraddetto dalle risultanze della sentenza assolutoria, oltre che coerente con l'indirizzo consolidato, per il quale il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 22642 del 21/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001; n.