CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01202/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAt dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; en OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., per il reato di concorso in furto aggravato e continuato. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui le ricorrenti contestano genericamente violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato avuto riguardo alla mancata configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile. Una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'appello, infatti, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234). Nel caso di specie, le ricorrenti hanno rinunciato in appello a tutti i motivi proposti, concordando la pena finale con il pubblico ministero. Solo per compiutezza, si segnala, altresì, che le circostanze attenuanti generiche sono state concesse a [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto si ricava dalla genericità della doglianza difensiva. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 no