CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 32025/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta tempestivamente depositata, concludeva per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per le misure cautelari personali di Roma respingeva l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di concorso in rapina aggravata e la necessità di applicazione del presidio cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 2. Contro tale ordinanza ricorreva il difensore delle indagate che deduceva violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla identificazione del pericolo cautelare che sarebbe stato ritenuto con motivazione carente attraverso la rilevazione di una generica "propensione a delinquere" fondata sul mero riferimento all'attuale contestazione senza alcuna considerazione del fatto che le indagate fossero incensurate, stabilmente residenti nel territorio italiano e proprietarie di due immobili. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Lo stesso si risolve nella richiesta di una rivalutazione nel merito degli elementi posti a fondamento della identificazione del pericolo cautelare e dell'adeguatezza della misura, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale, con motivazione ineccepibile, rilevava per entrambe le indagate la sussistenza di un pericolo concreto ed attuale di recidiva tenuto, conto che dalla condotta contestata emergeva chiaramente la propensione a delinquere, ritenuta arginabile con un presidio cautelare di non estrema gravità come l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La motivazione contestata, esaustiva e coerente con gli elementi di prova raccolti si presenta priva di fratture logiche ed aderente alle emergenze procedimentali, sicché non si presta ad alcuna censura in questa sede. 4. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12