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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43493/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi debricors()° udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, relativo alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 è proposto per motivi generici e meramente riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dai giudici del merito che hanno esaminato i rilievi difensivi, proposti con i motivi di appello, sulla responsabilità per il reato contestato e qualificazione giuridica del fatto escludendo, in ragione del quantitativo e delle concrete circostanze di fatto derivanti dalla detenzione di "materiale di contorno" che la condotta potesse ritenersi sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5.

D.P.R. 309 cit.

Rilevato che la Corte di merito ha applicato le circostanze attenuanti generiche, contrariamente a quanto si assume con il ricorso; • Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi debricors()° udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, relativo alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 è proposto per motivi generici e meramente riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dai giudici del merito che hanno esaminato i rilievi difensivi, proposti con i motivi di appello, sulla responsabilità per il reato contestato e qualificazione giuridica del fatto escludendo, in ragione del quantitativo e delle concrete circostanze di fatto derivanti dalla detenzione di "materiale di contorno" che la condotta potesse ritenersi sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5. D.P.R. 309 cit. Rilevato che la Corte di merito ha applicato le circostanze attenuanti generiche, contrariamente a quanto si assume con il ricorso; • Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 202
Sentenza Cassazione n. 43493/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris