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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18989/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite Difensore di fiducia, ricorso per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo il 16 giugno 2021 ha integralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di Palermo il 12 settembre 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 624 e 625, num. 2, cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia.

Si affida ad un unico motivo con il quale denuncia vizio di motivazione.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente, infatti, ha formulato un motivo (peraltro intitolato "insufficienza della motivazione", che non è una categoria ricorribile ex art. 606 cod. proc. pen.), che non contiene specifiche richieste con la indicazione delle ragioni in diritto e dei dati fattuali a sostegno, limitandosi a lamentare - assai vagamente - la asserita inadeguatezza motivazionale quanto al trattamento sanzionatorio che si valuta ingiusto (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, v., tra le altre, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584, in motivazione, e spec.

Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15/02

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite Difensore di fiducia, ricorso per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo il 16 giugno 2021 ha integralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di Palermo il 12 settembre 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 624 e 625, num. 2, cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia. Si affida ad un unico motivo con il quale denuncia vizio di motivazione. Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, ha formulato un motivo (peraltro intitolato "insufficienza della motivazione", che non è una categoria ricorribile ex art. 606 cod. proc. pen.), che non contiene specifiche richieste con la indicazione delle ragioni in diritto e dei dati fattuali a sostegno, limitandosi a lamentare - assai vagamente - la asserita inadeguatezza motivazionale quanto al trattamento sanzionatorio che si valuta ingiusto (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, v., tra le altre, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584, in motivazione, e spec. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/02
Sentenza Cassazione n. 18989/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris