CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19511/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 2 luglio 2020 dalla Corte di appello di Bologna, che ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale di Modena con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per bancarotta fraudolenta per distrazione (di una BMW e di una Ferrari) in relazione alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., dichiarata fallita dal Tribunale di Modena il 7 marzo 2011, società di cui l'imputato era stato socio accomandatario fino al 2006. La riforma in appello è consistita nella concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione e nella rimodulazione in mitius delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia. L'unico motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione perché sarebbe manifestamente illogico ritenere che, nonostante [OSCURATO:PERSONA] avesse ceduto le sue quote nella società fallita a [OSCURATO:PERSONA] il 5 ottobre 2006 e poi quest'ultimo avesse effettuato successivamente altra cessione analoga, il ricorrente debba rispondere di bancarotta, a fonte di una fallimento che si colloca nel 2011. Sarebbe assurdo ritenere che i beni siano stati distratti benché essi fossero presenti al momento della cessione delle quote a [OSCURATO:PERSONA]. Né era corretta l'affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], al momento della cessione delle quote da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], versasse in stato di crisi. Entrando nel dettaglio, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte distrettuale, la BMW risulta demolita il 12 luglio 2005. [OSCURATO:PERSONA] invece, era stata ceduta pochi giorni prima della cessione delle quote a [OSCURATO:PERSONA] ad una società di leasing, che a sua volta l'aveva concessa in locazione finanziaria alla [OSCURATO:PERSONA]. La mancanza di trascrizione — valorizzata in malam partem dalla Corte territoriale — doveva essere al più attribuita ad una negligenza della società finanziaria. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, rimarcando che i motivi proposti sono del tutto reiterativi e aspecifici rispetto alla motivazione della Corte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Al di là delle considerazioni generali che il ricorso svolge circa la collocazione temporale del fallimento nel 2011 rispetto alla fuoriuscita dalla società del ricorrente nel 2006, il thema decidendum su cui sono stati chiamati a misurarsi i Giudici di merito si incentra sulla distrazione, dal patrimonio societario, di due autovetture, una Ferrari ed una BMW. Orbene, poiché tali distrazioni, collegate alla fuoriuscita, dal patrimonio societario, delle due autovetture, si collocano nel periodo in cui l'imputato era ancora amministratore della [OSCURATO:PERSONA], ogni obiezione che attenga al coinvolgimento del ricorrente nella bancarotta, ancorché la dichiarazione di fallimento si collochi anni dopo, è priva di fondamento. Trova, infatti, applicazione la giurisprudenza di questa Corte secondo cui non è richiesta l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di bancarotta ed il successivo fallimento (reputato evento estraneo alla condotta stessa), né tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento di quest'ultima destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804; Sez. 5, Sentenza n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv 261683; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi ed altri, Rv. 261942). Venendo allo specifico della condotta distrattiva addebitata a [OSCURATO:PERSONA] e, segnatamente, alla distrazione della Ferrari, il ricorrente non si confronta con l'intera argomentazione della Corte di appello, che non solo dalla mancanza di trascrizione della vendita alla società di leasing — che il ricorrente supera con un discorso assertivo — ma anche dal mancato ritrovamento del corrispettivo della vendita nelle casse della [OSCURATO:PERSONA] evince che si sia trattato di una distrazione. Quanto alla BMW, il ricorrente — richiamando quanto emerso dalle dichiarazioni documentate a pag. 5 del verbale stenotipico dell'udienza dell'Il marzo 2015 — pare denunziare un travisamento della prova circa la demolizione del veicolo, a fronte dell'affermazione della Corte territoriale secondo cui non vi sarebbe alcuna dimostrazione in tal senso. Tuttavia, il ricorso non è autosufficiente perché manca in atti il verbale stenotipico della deposizione del [OSCURATO:PERSONA], né tale verbale è allegato all'originale del ricorso. Tale difetto ha una precisa ripercussione sull'ammissibilità del ricorso, in / quanto è principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte che sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi di ricorso per cassazione che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053) ovvero quantomeno l'indicazione precisa della collocazione di essi all'interno del fascicolo (Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994). Nel caso di specie vi è di più, in quanto la parte non ha verificato che il verbale cui si richiamava era mancante nel fascicolo trasmesso dal Giudice a quo. Non si ritiene che tali principi possano dirsi superati dall'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, secondo cui, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti "specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) del codice", è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso, prevedendosi che, nel caso in cui tali atti siano mancanti, ne sia fatta attestazione. Tale previsione normativa, infatti, non esonera il ricorrente dall'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso. Tale indicazione non può che tradursi, in concreto, proprio per l'impossibilità di demandare alla valutazione discrezionale dell'organo amministrativo la selezione degli atti di cui si assume il travisamento, nella richiesta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di allegare, al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte, la copia degli atti in questione, che la cancelleria provvederà a inserire in apposito fascicolo, ove non fossero stati già trasmessi, o di cui attesterà la mancanza, ove non risultino presenti nella documentazione processuale. Ovviamente le indicate modalità non impediscono al ricorrente di procedere alla integrale allegazione o trascrizione nel ricorso degli atti di cui lamenta l'inadeguata valutazione da parte del giudice di merito (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 ; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019 Talamanca, Rv. 276432 ). Nel concreto non risulta che il ricorrente abbia rivolto una specifica richiesta di allegazione del verbale dell'Il marzo 2015 alla Cancelleria. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/4/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]