CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02034/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto d’ufficio al n. 4879/2023 R.G., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. avente ad oggetto l’ordinanza n. 4760/2022 della Corte Suprema di Cassazione, depositata in data 14.2.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24.10.2023. [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno congiuntamente sollecitato la correzione d’ufficio dell’ordinanza di questa Corte n. 4760/2022, nella parte in cui, respingendo il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], Mario, Catello, Anna e [OSCURATO:PERSONA], ha omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore di [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario; Oggetto: correzione errore materiale - l’istanza di distrazione era effettivamente contenuta nel ricorso. - i resistenti hanno depositato memoria , sostenendo che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe legittimato a chiedere la correzione e che l’istanza non sarebbe stata notificata alle parti, non potendo ritenersi che il procedimento sia stato incardinato d’ufficio; [OSCURATO:PERSONA]: - il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato a seguito della comunicazione pervenuta ai ricorrenti - che peraltro hanno depositato memoria - della data di svolgimento dell’adunanza camerale, trattandosi di procedimento di correzione indiscutibilmente instaurato d’ufficio, sebbene su sollecitazione degli interessati; - l’ordinanza sia suscettibile di correzione , atteso che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass. s.u. 16037/2010). P.Q.M. dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 4760/2022, emessa da questa Corte di Cassazione in data 14.2.2022, mediante l'aggiunta, dopo la frase “condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 3000,00 per compensi, oltre ad accessori di legge e rimborso delle spese generali in misura del 15%”, della seguente espressione: "con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dichiaratosi antistatario”. Manda alla Cancelleria per la relativa annotazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema d