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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 297/2018

ECLI:EU:C:2025:994
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

[OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA]‑BORDONA

presentate il 18 dicembre 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 280/25 [Lin II] ( i ) [OSCURATO:PERSONA] de pe lângă Curtea de [OSCURATO:PERSONA] penale a carico di M.G.D., con l’intervento di: Statul român – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor [OSCURATO:PERSONA]Napoca, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, [OSCURATO:PERSONA])] « Procedimento pregiudiziale – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 325, paragrafo 1, TFUE – Convenzione “TIF” – Articolo 2, paragrafo 1 – Obbligo di lottare con misure dissuasive ed effettive contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione – Nozione di frode grave — Termine di prescrizione della responsabilità penale – Rischio sistemico di impunità – Tutela dei diritti fondamentali – Articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di legalità penale – Requisiti di prevedibilità e di determinatezza della legge penale – Principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) – Standard nazionale di tutela dei diritti fondamentali – Applicazione della sentenza Lin I – Limiti al principio del primato del diritto dell’Unione – [OSCURATO:PERSONA] nazionali definitive passate in giudicato – Casi di prescrizione della responsabilità penale verificatisi prima della sentenza Lin I non riconosciuti con sentenza definitiva – Principio nazionale di divieto di creare una lex tertia nell’applicazione della legge penale più favorevole – Mancanza di prevedibilità e determinatezza del criterio del rischio sistemico di impunità »

1. Nella sentenza Lin ( 2 ), la Corte ha interpretato l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF ( 3 ) nei termini seguenti: «(...) [G]li organi giurisdizionali di uno Stato membro non sono tenuti a disapplicare le sentenze della Corte costituzionale di tale Stato membro che invalidano la disposizione legislativa nazionale recante disciplina delle cause di interruzione del termine di prescrizione in materia penale, per violazione del principio di legalità dei reati e delle pene quale tutelato dal diritto nazionale, sotto il profilo dei suoi requisiti di prevedibilità e di determinatezza della legge penale, anche se tali sentenze hanno la conseguenza di condurre all’archiviazione, per prescrizione della responsabilità penale, di un numero considerevole di procedimenti penali, ivi compresi procedimenti relativi a reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea.

Per contro, tali disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate nel senso che: gli organi giurisdizionali di tale Stato membro sono tenuti a disapplicare uno standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole ( lex mitior ) che consente di mettere in discussione, anche nell’ambito di ricorsi contro sentenze definitive, l’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale in simili procedimenti mediante atti processuali intervenuti prima di una tale constatazione di invalidità».

2. Un collegio giudicante della Sezione penale (in prosieguo: la «Sezione penale») della [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]) si rivolge ora alla Corte di giustizia esponendole alcune difficoltà che incontra nell’applicare la sentenza Lin I, sul cui contenuto vertono le questioni pregiudiziali.

I. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

3. Le norme del diritto dell’Unione riportate nella sentenza Lin I [vale a dire le disposizioni pertinenti della Convenzione TIF e della direttiva (UE) 2017/1371] ( 4 ) sono parimenti applicabili nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale.

B. Diritto rumeno

1. Normativa in materia penale

4. Nella sentenza Lin I sono inoltre riportate le disposizioni del diritto rumeno (Costituzione rumena, codice penale del 1968, come modificato nel 1996 ( 5 ), codice penale del 2009 ( 6 ), come modificato dal decreto‑legge n. 71 del 30 maggio 2022 ( 7 ), codice di procedura penale ( 8 ) e legge n. 241/2005) ( 9 ) applicabili alla controversia.

2. Giurisprudenza rumena precedente alla sentenza Lin I sulla prescrizione in materia penale ( 10 ) a) Sentenza costituzionale n. 297/2018

5. Con sentenza n. 297/2018 del 26 aprile 2018, pubblicata il 25 giugno 2018, la Corte costituzionale, accogliendo un’eccezione di incostituzionalità, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale per effetto del compimento di qualsiasi atto processuale nella causa, ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale del 2009.

6. Secondo la Corte costituzionale, tale disposizione del codice penale del 2009 mancava di prevedibilità e violava il principio di legalità dei reati e delle pene, poiché l’espressione «qualsiasi atto processuale» in essa contenuta comprendeva anche gli atti non notificati all’indagato o all’imputato.

Tale circostanza impediva a questi ultimi di venire a conoscenza dell’avvenuta interruzione del termine di prescrizione e dell’inizio del decorso di un nuovo termine di prescrizione della loro responsabilità penale ( 11 ).

7. Il legislatore rumeno non è intervenuto per modificare l’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale del 2009 nel senso prescritto dalla Corte costituzionale e nei tribunali ordinari si è formata una giurisprudenza non uniforme sull’interruzione dei termini di prescrizione della responsabilità penale. b) Sentenza costituzionale n. 358/2022

8. Con sentenza n. 358/2022 del 26 maggio 2022, pubblicata il 9 giugno 2022, la Corte costituzionale, accogliendo un ulteriore motivo di incostituzionalità, ha dichiarato che l’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale del 2009 era incostituzionale.

9. La Corte costituzionale ha sottolineato che: – il legislatore non era intervenuto, come richiesto dall’articolo 147, paragrafo 1, della Costituzione, per rendere conformi le disposizioni dichiarate incostituzionali nella sentenza n. 297/2018 e per disciplinare i casi di interruzione del corso della prescrizione della responsabilità penale; – in assenza di tale intervento legislativo, le autorità giudiziarie non potevano determinare autonomamente i motivi di interruzione del termine di prescrizione della responsabilità.

Si è generata una mancanza di chiarezza e di prevedibilità nell’applicazione dell’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale del 2009, che dava luogo a una prassi giudiziaria non uniforme.

Il contesto normativo vigente non forniva gli elementi legislativi necessari per un’applicazione prevedibile dell’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale summenzionato dopo la sentenza n. 297/2018; – di conseguenza, il diritto positivo rumeno non prevedeva alcun caso di interruzione del corso della prescrizione della responsabilità penale dalla data di pubblicazione della sentenza n. 297/2018 fino all’entrata in vigore di un atto normativo del legislatore che disciplinasse espressamente i motivi di interruzione di tale termine ( 12 ). c) Sentenza 67/2022 dell’Alta Corte

10. Nella sentenza 67/2022 del 25 ottobre 2022 (in prosieguo: la «sentenza 67/2022)», pubblicata il 28 novembre 2022, l’Alta Corte ha dichiarato quanto segue: – le norme relative all’interruzione del termine di prescrizione sono norme di diritto penale (sostanziale).

Dal punto di vista della loro applicazione nel tempo, sono soggette al principio di irretroattività della legge penale, di cui all’articolo 3 del codice penale del 2009, ad eccezione delle disposizioni più favorevoli, in conformità con il principio della lex mitior di cui all’articolo 15, paragrafo 2, della Costituzione rumena e all’articolo 5 del suddetto codice penale; – tra il 25 giugno 2018 (data di pubblicazione della sentenza costituzionale n. 297/2018, precisata dalla sentenza costituzionale n. 358/2022) e il 30 maggio 2022, l’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale del 2009 non prevedeva alcuna causa di interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale; – un giudice eventualmente adito di un ricorso straordinario di annullamento, basato sugli effetti delle sentenze costituzionali n. 297/2018 e n. 358/2022, non può riesaminare la prescrizione della responsabilità penale, qualora il giudice d’appello abbia fatto interloquire le parti e valutato l’incidenza di tale causa di estinzione del procedimento penale nel corso del processo, prima della sentenza costituzionale n. 358/2022.

3. Giurisprudenza rumena successiva alla sentenza Lin I

11. L’Alta Corte, in due collegi giudicanti ampliati ( 13 ), ha pronunciato le sentenze n. 37 del 17 giugno 2024 (in prosieguo: la «sentenza 37/2024») e n. 16 del 16 settembre 2024 (in prosieguo: la «sentenza 16/2024»), nelle quali esamina l’incidenza della sentenza Lin I su ciò che forma oggetto del presente rinvio pregiudiziale.

12. Fermo restando che più avanti mi soffermerò sul loro contenuto, queste due sentenze dell’Alta Corte ostano a che i giudici rumeni disapplichino la giurisprudenza nazionale relativa all’applicazione del principio della lex mitior all’interruzione del decorso del termine di prescrizione della responsabilità penale.

II. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

13. I fatti del procedimento penale, come riportati nella decisione di rinvio, erano, in sostanza, quelli di seguito indicati.

14. Tra il 3 maggio 2012 e il 23 gennaio 2014, M.G.D., nella sua qualità di amministratore di due società commerciali, sulla base di un unico disegno criminoso ha ripetutamente e consapevolmente messo a disposizione di B.V., coimputato nella causa, dodici fatture fiscali relative ad acquisti fittizi.

15. B.V. ha registrato tali fatture nella contabilità di un’altra società commerciale, al fine di ridurre la base imponibile e di arrecare pregiudizio al bilancio dello Stato.

Il danno causato al bilancio dello Stato ammontava a 268 536 lei rumeni (RON) (pari a EUR 59 304), di cui l’importo dell’IVA era di RON 163 656 (pari a EUR 36 142).

16. Il 24 febbraio 2022 il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha condannato M.G.D. per i fatti di cui era accusato, in quanto complice di un reato di frode fiscale.

17. Il 21 marzo 2024 la Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha accolto l’appello interposto da M.G.D. avverso la sentenza di primo grado.

18. La sentenza del 21 marzo 2024 ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di M.G.D. dopo avere rilevato la scadenza del termine di prescrizione della responsabilità penale per la complicità in frode fiscale continuata contestatagli, prevista all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della legge n. 241/2005 ( 14 ).

19. Il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 21 marzo 2024.

In detto ricorso sostiene che il procedimento penale non deve essere archiviato, in quanto era applicabile la sentenza Lin I ( 15 ) e, pertanto, il termine di prescrizione della responsabilità penale non era scaduto ( 16 ).

20. Il giudice del rinvio rileva che la sentenza impugnata in cassazione, pronunciata dopo la sentenza Lin I, applica lo standard nazionale relativo all’applicazione della legge penale più favorevole, come la stessa Alta Corte aveva stabilito nella sentenza 67/2022 e confermato (in collegi giudicanti diversi da quelli del rinvio) nelle sentenze 37/2024 e 16/2024, vincolanti per i giudici nazionali.

21. In tale contesto, la Sezione penale dell’Alta Corte sottopone alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, nell’interpretare e nell’applicare l’articolo 325 [TFUE], l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 2 e l’articolo 9 della Convenzione TIF [nonché] l’articolo 49 della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la “Carta”)], in assenza di una disposizione di diritto interno che stabilisca un importo minimo affinché si possa considerare grave una frode che lede gli interessi finanziari dell’[Unione], le disposizioni del diritto dell’Unione debbano essere interpretate nel senso che una frode è considerata grave solo qualora riguardi un importo superiore a EUR 50

000. 2) In caso di risposta negativa alla questione precedente, se le disposizioni dell’articolo 2 TUE, dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, TUE, dell’articolo 2, paragrafo 2, TFUE, dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, come interpretate dalla sentenza della Corte [Lin I], [nonché] dell’articolo 49, paragrafo 1, dell’articolo 52, paragrafo 3, e dell’articolo 53 della Carta debbano essere interpretate nel senso che, nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati riguardanti l’[imposta sul valore aggiunto (IVA)], il giudice nazionale deve disapplicare lo standard nazionale di tutela relativo al principio della lex mitior , quale risulta dalla giurisprudenza vincolante dell’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro, standard secondo il quale non hanno effetto interruttivo della prescrizione gli atti processuali intervenuti prima che fosse invalidata la disposizione legislativa nazionale che disciplina le cause di interruzione dei termini di prescrizione della responsabilità penale, qualora:

a) la disapplicazione di tale standard nazionale sia incompatibile con il divieto di applicare la lex tertia – principio di rango costituzionale;

b) in applicazione di tale giurisprudenza nazionale si possa ritenere che il termine generale di prescrizione della responsabilità penale sia scaduto prima della pronuncia della sentenza Lin [I];

c) la disapplicazione, sulla base del diritto dell’Unione, di tale standard nazionale abbia come conseguenza di garantire un livello di tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta non equivalente o comparabile alla tutela garantita dall’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo [(in prosieguo: la «CEDU»)];

d) la legge nazionale non preveda criteri specifici in base ai quali il giudice dello Stato membro possa valutare, in via preliminare, il rischio sistemico di impunità derivante dall’applicazione di tale standard nazionale in caso di reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’[Unione]».

III. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

22. La domanda di pronuncia pregiudiziale è prevenuta alla cancelleria della Corte il 10 aprile 2025.

È stata sottoposta al procedimento accelerato, conformemente all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

23. Hanno presentato osservazioni scritte il governo rumeno e la Commissione europea.

Entrambi hanno partecipato all’udienza tenutasi il 7 ottobre 2025.

IV. Valutazione A. Sulla prima questione pregiudiziale

24. Il giudice del rinvio chiede, in sintesi, se, in mancanza di una disposizione di diritto interno che stabilisca un importo minimo per considerare grave la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, una frode in materia di IVA sia qualificata come grave solo qualora riguardi un importo superiore a EUR 50 000.

25. Le norme del diritto dell’Unione di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione sono l’articolo 325 TFUE nonché gli articoli 1, paragrafo 1, 2 e 9 della Convenzione TIF, alla luce del principio di legalità dei reati e delle pene, sancito all’articolo 49 della Carta.

1. Articolo 325 TFUE

26. L’articolo 325, paragrafo 1, TFUE obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a lottare contro la frode e le altre attività illegali lesive degli interessi finanziari dell’Unione con misure dissuasive ed effettive ( 17 ).

Tale disposizione non limita la repressione alla frode grave e si riferisce semplicemente alla frode, senza qualificazioni, che lede gli interessi finanziari dell’Unione.

27. L’articolo 325 TFUE, ripeto, non menziona la nozione di frode grave che, tuttavia, compare invece nella Convenzione TIF (articolo 2).

28. L’interpretazione dell’articolo 325 TFUE non fornisce quindi alcuna risposta specifica alla prima questione del giudice del rinvio.

2. Convenzione TIF

29. L’articolo 1 della convenzione TIF definisce, ai fini di tale convenzione, le condotte costitutive di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

30. L’articolo 2 della Convenzione TIF impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare le misure necessarie affinché le condotte di cui all’articolo 1 siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano, almeno nei casi di frode grave, pene privative della libertà che possono comportare l’estradizione.

31. Ai sensi della medesima disposizione (articolo 2, paragrafi 1 e 2, della Convenzione TIF): «1. (...) [D]ev’essere considerata frode grave qualsiasi frode riguardante un importo minimo da determinare in ciascuno Stato membro.

Tale importo minimo non può essere superiore a 50 000 [EUR].

2. Tuttavia, uno Stato membro può prevedere per i casi di frode di lieve entità riguardante un importo totale inferiore a 4 000 [EUR], che non presentino aspetti di particolare gravità secondo la propria legislazione, sanzioni di natura diversa da quelle previste al paragrafo 1».

32. La Corte ha dichiarato che l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF è formulato in termini chiari e precisi e non è corredato di alcuna condizione, ragion per cui ha effetto diretto ( 18 ).

33. Pertanto, la distinzione tra le categorie di frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione è propria della convenzione TIF.

Ai sensi dell’articolo 2 di quest’ultima: – sono considerate frodi di lieve entità quelle di importo inferiore a EUR 4 000 che non presentino aspetti di particolare gravità. [OSCURATO:PERSONA] membri possono punire tali frodi di lieve entità con sanzioni amministrative, anche se nulla impedisce loro di scegliere di farlo con sanzioni penali; – le frodi non di lieve entità , ma neppure necessariamente gravi, sono quelle di importo superiore a EUR 4 000 che presentano aspetti particolari. [OSCURATO:PERSONA] membri devono punirle con sanzioni penali effettive e dissuasive; – le frodi gravi sono quelle di importo superiore a EUR 4 000 che presentano aspetti particolari di gravità e causano un pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione di «un importo minimo da determinare in ciascuno Stato membro».

Tale minimo non può essere superiore a EUR 50

000. [OSCURATO:PERSONA] devono punire le frodi gravi con sanzioni penali effettive e dissuasive, le quali devono comportare pene privative della libertà che possano dare luogo all’estradizione.

34. La convenzione TIF non osta, ai sensi del suo articolo 9, a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottino disposizioni di diritto interno che reprimano con maggiore intensità le frodi agli interessi finanziari dell’Unione.

35. [OSCURATO:PERSONA] membri possono quindi decidere di infliggere pene privative della libertà per sanzionare qualsiasi categoria di frode.

Possono inoltre fissare un importo inferiore a EUR 50 000 per qualificare come grave una frode agli interessi finanziari dell’Unione o, semplicemente, non stabilire alcuna soglia ( 19 ).

36. La previsione di sanzioni penali al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione è una materia nella quale esiste una competenza concorrente dell’Unione e degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TFUE ( 20 ).

37. È vero che una parte della giurisprudenza della Corte ha fatto riferimento alle frodi gravi agli interessi finanziari dell’Unione per sottolineare il primato del diritto dell’Unione rispetto a norme nazionali che rendevano difficile la repressione di tali frodi ( 21 ).

In altre pronunce, tuttavia, essa ha menzionato solo le frodi senza aggiungervi qualificazioni ( 22 ).

38. A mio avviso, tali differenze non sono significative e sono dovute al tipo e all’entità delle attività fraudolente oggetto delle controversie che hanno dato luogo alle questioni pregiudiziali.

39. Dalle suesposte considerazioni risulta che il diritto dell’Unione conferisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri la libertà di definire la nozione di frode grave, con la condizione che, qualora la fissino sulla base di una soglia quantitativa, l’importo minimo determinato da ciascuno Stato membro non può superare gli EUR 50 000.

3. Normativa rumena

40. [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una normativa interna che, secondo le informazioni disponibili, si è avvalsa della possibilità offertale dalla convenzione TIF di inasprire la repressione delle frodi agli interessi finanziari dell’Unione.

41. L’articolo 9, paragrafo 1, della legge n. 241/2005, nella versione in vigore il 23 gennaio 2014, elenca le categorie di atti costitutivi di reati di frode fiscale punibili con una pena privativa della libertà, indipendentemente dall’ammontare del danno causato.

42. L’articolo 9, commi 2 e 3, della legge n. 241/2005 fissa soglie minime per i danni causati, ma unicamente ai fini dell’aumento dei limiti minimo e massimo delle pene privative della libertà.

43. La scelta normativa della [OSCURATO:PERSONA] mi sembra compatibile con l’articolo 325 TFUE e con la Convenzione TIF.

44. In assenza di una norma nazionale che determini una soglia minima di danno, spetta ai giudici nazionali accertare se ricorrano circostanze che, secondo il loro diritto nazionale ordinario, conferiscono un connotato di gravità alle frodi commesse.

Fra tali circostanze possono figurare la forma continuata del reato ( 23 ), la recidiva, il grado di organizzazione della frode, l’appartenenza a un’associazione per delinquere o a un’organizzazione criminale e l’importo della frode.

4. Qualificazione della frode nella controversia principale

45. In tale procedimento, il danno totale causato al bilancio dello Stato ammontava a RON 268 536 (pari a EUR 59 304), di cui l’IVA ammontava a RON 163 656 (pari a EUR 36 142).

46. Tenuto conto della loro natura e dei loro effetti, i fatti di cui trattasi ( 24 ) potrebbero, in linea di principio, costituire una frode ai sensi dell’articolo 325 TFUE e dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione TIF ( 25 ).

47. La nozione di «frode» di cui alla Convenzione TIF ( 26 ) comprende le entrate provenienti dall’applicazione di un’aliquota uniforme agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo le regole dell’Unione.

È irrilevante che l’IVA non sia riscossa direttamente per conto dell’Unione ( 27 ).

Inoltre, occorre tenere conto dell’ammontare totale della frode, data la difficoltà di determinarne con precisione l’impatto sul bilancio dell’Unione e sul bilancio dello Stato membro ( 28 ).

48. Fatta salva la valutazione del giudice del rinvio, tutto sembra indicare che: – l’ammontare complessivo del danno (ossia non solo quello causato agli interessi finanziari dell’Unione) supera la soglia degli EUR 50 000 prevista all’articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione TIF per qualificare una frode come grave; – la frode era organizzata e si è protratta per un periodo di quasi due anni; – un reato di questo tipo era sanzionato dal diritto rumeno applicabile all’epoca dei fatti con una pena detentiva.

49. Pertanto, sotto il profilo del diritto dell’Unione, nulla osta a che il giudice del rinvio, sulla base di tali elementi e di quelli ulteriori che esso può valutare in base al suo diritto interno (recidiva, appartenenza a un’organizzazione criminale o altri), qualifichi il reato come frode grave agli interessi finanziari dell’Unione.

5. Conclusione intermedia

50. In sintesi, l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e gli articoli 1, 2 e 9 della Convenzione TIF devono essere interpretati nel senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono qualificare come grave una frode agli interessi finanziari dell’Unione anche qualora il suo importo non sia superiore a EUR 50

000. B. Sulla seconda questione pregiudiziale

51. La seconda questione pregiudiziale ha una formulazione complessa.

52. Formalmente, il giudice del rinvio chiede l’interpretazione degli articoli 2 TUE e 4, paragrafi 2 e 3, TUE, 2, paragrafo 2, TFUE e 325, paragrafo 1, TFUE, dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, nonché degli articoli 49, 52, paragrafo 3, e 53 della Carta.

53. Il giudice del rinvio chiede se le disposizioni summenzionate debbano essere interpretate «(...) nel senso che, nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati riguardanti l’[IVA], il giudice nazionale deve disapplicare lo standard nazionale di tutela relativo al principio della lex mitior , quale risulta dalla giurisprudenza vincolante dell’organo giurisdizionale supremo di [uno] Stato membro».

54. La risposta alla seconda questione pregiudiziale richiede anzitutto che si tenga conto della situazione determinata in [OSCURATO:PERSONA] dalla sentenza Lin I. Dopo avere esaminato tale situazione nella parte 1 della presente sezione, – farò riferimento alle conclusioni da me pronunciate nella causa Lin I (parte 2); – esaminerò le difficoltà nell’applicare la sentenza Lin I ai reati prescritti, con o senza sentenza definitiva (parte 3); – tratterò i problemi sollevati dall’applicazione del principio nazionale che vieta la creazione di una lex tertia (parte 4) e, – infine, mi soffermerò sulla prevedibilità e determinatezza del criterio che, secondo la sentenza Lin I, consente di non applicare lo standard nazionale di tutela (parte 5).

1. Situazione determinata in [OSCURATO:PERSONA] dalla sentenza Lin I

55. La sentenza Lin I è stata pronunciata il 24 luglio 2023.

In tale sentenza, come ho già indicato, la Corte ha dichiarato che: – lo standard nazionale di tutela relativo alla prevedibilità della legge penale (risultante dalla sentenza costituzionale n. 297/2018) e lo standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (risultante dalla sentenza dell’Alta Corte 67/2022) potevano creare un rischio sistemico di impunità a vantaggio degli autori di frodi gravi agli interessi finanziari dell’Unione; – entrambi gli standard risultano, in linea di principio, incompatibili con l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE nonché con gli articoli 1 e 2 della Convenzione TIF.

Essi costituivano garanzie che andavano al di là dei diritti tutelati dall’articolo 49 della Carta e, pertanto, dall’articolo 7 della CEDU.

Tuttavia, i giudici nazionali non sono tenuti a disapplicare le sentenze della Corte costituzionale relative al primo standard.

56. Invero, la sentenza Lin I, seguendo il precedente della sentenza M.A.S. e M.B., ha accettato un limite esterno al primato del diritto dell’Unione: i giudici rumeni non erano tenuti a disapplicare la giurisprudenza nazionale elaborata dalle sentenze costituzionali n. 297/2018 e n. 358/2022, nonostante l’esistenza di un rischio sistemico di impunità dei reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, in quanto tali sentenze si basano sul principio di legalità dei reati e delle pene quale tutelato dal diritto nazionale, sotto il profilo dei suoi requisiti di prevedibilità e determinatezza della legge penale.

57. Tuttavia, la sentenza Lin I non ha accettato tale limite esterno al primato dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e degli articoli 1 e 2 della Convenzione TIF in relazione allo standard nazionale del principio della lex mitior .

Essa ha dichiarato che gli organi giurisdizionali di uno Stato membro sono tenuti a disapplicare uno standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole ( lex mitior ) che consenta di mettere in discussione, anche nell’ambito di ricorsi contro sentenze definitive, l’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale in simili procedimenti mediante atti processuali intervenuti prima di una tale constatazione di invalidità.

58. La giurisprudenza Lin I è stata confermata dalla Corte di giustizia in due ordinanze del 9 gennaio 2024 ( 29 ).

59. L’Alta Corte (quanto meno, alcuni dei suoi collegi) non sembra accettare la giurisprudenza Lin I per quanto riguarda la disapplicazione dello standard nazionale di applicazione retroattiva della legge penale più favorevole.

Tale riluttanza si è tradotta sostanzialmente nelle sentenze 37/2024 e 16/2024 di detto giudice, di cui esaminerò ora il contenuto. a) Sentenza dell’Alta Corte 37/2024

60. In tale sentenza, l’Alta Corte afferma che, nel diritto rumeno, la prescrizione della responsabilità penale – inseparabile dalla sua interruzione – è un istituto di diritto sostanziale ed è soggetto, tra l’altro, al principio della lex mitior .

Muovendo da tale premessa, l’Alta Corte ritiene che: – lo standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole, anche in materia di interruzione della prescrizione della responsabilità penale, concretizzi il principio di legalità dei reati e delle pene, come disciplinato dall’articolo 7 della CEDU e dall’articolo 49 della Carta, e garantisca una tutela più estesa, imponendo la sua applicazione in via prioritaria; – l’obbligo imposto ai giudici nazionali dalla sentenza Lin I garantisca un livello di tutela che non è equivalente o comparabile a quello dell’articolo 7 della CEDU.

Nel valutare la compatibilità delle norme giuridiche nazionali con il diritto dell’Unione nel settore della tutela degli interessi finanziari di quest’ultima, la Corte di giustizia ha tenuto conto delle informazioni e delle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, che hanno rispecchiato in modo deficitario e, in alcuni casi, erroneo, la situazione giuridica risultante dalle sentenze nazionali relative al principio di legalità dei reati e delle pene e agli effetti delle sentenze Corte costituzionale; – la disapplicazione dell’interpretazione data dalla sentenza 67/2022 implicherebbe sia la violazione del diritto fondamentale alla legalità dei reati e delle pene, quale si riflette nell’ordinamento giuridico nazionale, sia la violazione della certezza del diritto, creando le premesse per l’applicazione differenziata del trattamento giuridico del concorso di leggi nel tempo, in funzione del tipo di reato, a seconda che si tratti di un reato che lede gli interessi finanziari dell’Unione o di un altro reato. b) Sentenza dell’Alta Corte 16/2024

61. In tale sentenza, l’Alta Corte dichiara che: – gli atti processuali adottati prima del 25 giugno 2018 (data di pubblicazione nel [OSCURATO:PERSONA] al României della sentenza della Corte costituzionale n. 297/2018) hanno un effetto interruttivo della prescrizione della responsabilità penale, indipendentemente dall’importo del danno, senza che sia necessario valutare concretamente un rischio sistemico di impunità, in tutti i casi aventi ad oggetto reati contro gli interessi finanziari dell’Unione europea e reati di corruzione, solo se la legge penale più favorevole stabilita globalmente dalla sentenza costituzionale n. 265 del 6 maggio 2014 (in prosieguo: la «sentenza costituzionale n. 265/2014») è il codice penale o una normativa speciale contenente disposizioni penali, nella versione in vigore nel periodo compreso tra il 1º febbraio 2014 e il 24 giugno 2018 ( 30 ); – conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), spetta ai giudici determinare e applicare le disposizioni della CEDU e la giurisprudenza pertinente della Corte EDU relativa all’interpretazione dei diritti inderogabili, qualora, in relazione a tali diritti, esista una disparità tra lo standard di tutela conferito dalla Carta, come interpretata dalla Corte di giustizia, da un lato, e quello conferito dalla CEDU, dall’altro, nel senso che il primo è inferiore al secondo; – i principi di legalità dei reati, retroattività della legge penale più favorevole e irretroattività della legge penale più severa fanno parte della categoria dei diritti inderogabili, attinenti alle tradizioni costituzionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri; – per quanto riguarda il meccanismo di applicazione della legge penale più favorevole nel diritto nazionale, la Corte costituzionale ha statuito (sentenza costituzionale n. 265/2014) sulla necessità dell’applicazione globale della legge penale più favorevole, il che implica la scelta, tra le leggi successive e utilizzando il criterio della valutazione in concreto , di un’unica legge penale applicabile, la più favorevole; – solo in tali circostanze è possibile evitare di imporre un trattamento giuridico diverso nell’ipotesi di reati concorrenti (ad esempio, prendendo in considerazione l’esistenza di cause di interruzione della prescrizione della responsabilità penale in caso di frodi relative al pagamento dell’IVA, ma al contempo l’assenza di simili cause per quanto riguarda le frodi relative all’imposta sul reddito delle società, le quali non hanno alcun nesso con il bilancio dell’Unione), o la creazione di un doppio standard in materia di diritti fondamentali, comportante la determinazione di una pena illegittima; – di conseguenza, anche dopo la pronuncia della sentenza Lin I, per stabilire quali atti processuali abbiano un effetto interruttivo della prescrizione prima del 25 giugno 2018, i giudici rumeni devono determinare globalmente la legge penale più favorevole ed evitare di realizzare una lex tertia; – in quanto istituto di diritto penale sostanziale, la prescrizione della responsabilità penale costituisce uno dei criteri di cui tener conto per l’applicazione globale della legge penale più favorevole e deve essere valutata nel contesto del meccanismo creato dalla sentenza n. 265/2014; – dal momento che, nel periodo compreso tra il 25 giugno 2018 e il 30 maggio 2022, i termini di prescrizione della responsabilità penale sono trascorsi senza possibilità di interruzione, disapplicare la giurisprudenza della Corte costituzionale avrebbe l’effetto di riattivare la responsabilità penale dopo la scadenza dei termini di prescrizione applicabili, in forza di una legge penale successiva più severa, con conseguente violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della CEDU.

2. [OSCURATO:PERSONA] pronunciate nella causa Lin I ( 31 )

62. Non sarebbe opportuno da parte mia reiterare, integralmente, le considerazioni esposte nelle conclusioni relative alla causa Lin I, che la Corte non ha condiviso.

63. Con l’interpretazione proposta in tali conclusioni, l’articolo 49 della Carta avrebbe giustificato, come limite al primato del diritto dell’Unione, che i giudici rumeni applicassero, in quanto legge penale più favorevole, quella interpretata dalle sentenze della Corte costituzionale e dell’Alta Corte sull’interruzione dei termini di prescrizione della responsabilità penale.

64. Lo stesso risultato sarebbe stato raggiunto estendendo la giurisprudenza M.A.S. e M.B. alla causa Lin I, vale a dire privilegiando l’applicazione dello standard nazionale di tutela del principio della lex mitior (standard più elevato di quello dell’articolo 49 della Carta) rispetto all’articolo 325 TFUE, al fine di massimizzare la tutela dei diritti fondamentali a fronte della salvaguardia degli interessi finanziari dell’Unione nei casi di frode grave.

65. Alla Corte si offre ora la possibilità (di cui, a mio avviso, essa dovrebbe avvalersi) di riconsiderare la parte della sentenza Lin I relativa alla disapplicazione dello standard nazionale più elevato di tutela del principio della lex mitior .

66. La lealtà dovuta dagli avvocati generali alla Corte di giustizia impone loro di segnalare ciò che considerano punti deboli di una sentenza già pronunciata, affinché la si possa spiegare meglio (anche in un senso divergente dalle conclusioni) e dare una risposta giurisdizionale, per quanto possibile, immune da critiche ( 32 ), oppure precisarla (perfino rettificarla), come in effetti è avvenuto con la sentenza M.A.S. e M.B. in relazione alla precedente sentenza Taricco, nell’ambito del dialogo con i giudici supremi nazionali.

67. In quest’ottica, mi sembra, in particolare, che due punti della sentenza Lin I richiedano ulteriori spiegazioni.

68. Il primo riguarda l’affermazione che figura al punto 108 della sentenza Lin I: «dalla giurisprudenza della Corte risulta che le norme che disciplinano la prescrizione in materia penale non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta (v., in tal senso, sentenza [Taricco], punti da 54 a 57)».

69. Orbene, da tali punti della sentenza Taricco non si può dedurre chiaramente che le norme sulla prescrizione in materia penale sono escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta.

La Corte, se vuole mantenere tale esclusione, dovrebbe trovare basi più solide.

70. Il secondo punto che, a mio avviso, richiede ulteriori spiegazioni o, preferibilmente, una rettifica riguarda l’«aumento» del rischio sistemico di impunità dei reati gravi contro gli interessi finanziari dell’Unione, in quanto argomento fondamentale per respingere lo standard nazionale di applicazione retroattiva della legge penale più favorevole.

Per le ragioni che esporrò nel prosieguo, tale argomento solleva non poche difficoltà ( 33 ).

71. In ogni caso, in qualità di avvocato generale, devo prendere in considerazione l’ipotesi che la Corte mantenga la giurisprudenza Lin I ed esaminare gli ostacoli che il giudice del rinvio incontra nella sua applicazione in [OSCURATO:PERSONA].

3. Applicazione della sentenza Lin I a reati prescritti

72. Nella lettera b) della seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio muove dalla premessa che «in applicazione [della] giurisprudenza nazionale (...) il termine generale di prescrizione della responsabilità penale sia scaduto prima della pronuncia della sentenza Lin [I]».

73. Se la prescrizione della responsabilità penale, in applicazione della sentenza 67/2022 dell’Alta Corte, è intervenuta prima della sentenza Lin I, quest’ultima può incidere sui procedimenti penali relativi a reati già prescritti? Per rispondere occorre verificare se la prescrizione della responsabilità penale sia stata dichiarata, o meno, con sentenza definitiva passata in giudicato. a) [OSCURATO:PERSONA] definitive passate in giudicato

74. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non implica l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere mezzi di ricorso straordinari che consentano di riaprire un procedimento concluso con una sentenza definitiva a seguito di una sentenza pregiudiziale interpretativa.

75. Il diritto dell’Unione non esige che, per tener conto dell’interpretazione di una disposizione pertinente di tale diritto offerta dalla Corte posteriormente alla decisione di un organo giurisdizionale avente autorità di cosa giudicata, quest’ultimo ritorni necessariamente su tale decisione ( 34 ).

76. Il principio dell’autorità di cosa giudicata garantisce tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia.

Ne consegue che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possono più essere rimesse in discussione ( 35 ).

77. Pertanto, il diritto dell’Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto ( 36 ).

78. Se l’Unione non ha una normativa in materia, le modalità di attuazione del principio dell’autorità di cosa giudicata rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ai sensi dell’autonomia procedurale di questi ultimi, nel rispetto tuttavia dei principi di equivalenza e di effettività ( 37 ).

79. Conformemente a tale giurisprudenza, e fatta salva la valutazione del giudice del rinvio sul suo diritto interno, ritengo che l’applicazione della sentenza Lin I non possa comportare l’annullamento delle decisioni giurisdizionali definitive emesse prima della sua pronuncia.

Tale impossibilità giuridica si estende alle sentenze definitive pronunciate (prima della sentenza Lin I) in applicazione dello standard nazionale più elevato di tutela del principio della lex mitior , anche se ciò determina impunità per i reati gravi contro gli interessi finanziari dell’Unione.

80. Non mi sembra che nel caso di specie ricorra alcuna delle ipotesi eccezionali nelle quali la giurisprudenza della Corte antepone il primato delle norme dell’Unione all’autorità di cosa giudicata delle sentenze definitive nazionali.

Il primato delle norme dell’Unione deve quindi cedere di fronte all’obbligo di rispettare l’autorità di cosa giudicata delle sentenze nazionali definitive ( 38 ). b) [OSCURATO:PERSONA] non definitive

81. La prescrizione della responsabilità penale, nel caso di specie, è constatata da una sentenza d’appello che è stata impugnata in cassazione.

82. La Corte ha fornito un’interpretazione autonoma della nozione di sentenza definitiva utilizzata all’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta ( 39 ).

Così, una condanna non può essere considerata definitiva quando avverso tale condanna è possibile proporre un mezzo ordinario di impugnazione, vale a dire qualsiasi mezzo di ricorso che rientri nell’iter normale di un processo e che, in quanto tale, costituisca uno sviluppo processuale che ciascuna parte può ragionevolmente prevedere ( 40 ).

83. Per definizione, non è definitiva una sentenza penale contro la quale sia ammissibile e sia stato proposto nei termini un ricorso per cassazione.

In linea di principio, l’Alta Corte potrebbe quindi applicare la sentenza Lin I senza vedersi obbligata a rispettare l’autorità di cosa giudicata di cui, ripeto, la sentenza pronunciata in appello è priva.

84. Orbene, ci si deve chiedere cosa accada quando la frode fiscale abbia avuto luogo molto prima della sentenza Lin I (nella fattispecie, tra il 2012 e il 2014) e un giudice di appello abbia dichiarato, nel 2024, che la responsabilità penale era prescritta per decorso del termine di otto anni, calcolati senza interruzione in applicazione dello standard nazionale di tutela della lex mitior .

In una situazione del genere, la sentenza Lin I impone di riattivare la responsabilità penale?

85. La mia risposta a tale questione è negativa, come esporrò di seguito.

86. Si potrebbe sostenere che l’articolo 325 TFUE e gli articoli 1 e 2 della Convenzione TIF vincolano la [OSCURATO:PERSONA] dalla loro entrata in vigore (rispettivamente il 1º dicembre 2009 e il 1º gennaio 2008) e che la sentenza Lin I interpreta tali disposizioni con effetto ex tunc .

87. In quest’ottica, lo standard rumeno di tutela della lex mitior risultante dalla sentenza 67/2022 dell’Alta Corte sarebbe incompatibile con le norme del diritto dell’Unione dal momento in cui queste ultime (che hanno effetto diretto) sono entrate in vigore per la [OSCURATO:PERSONA].

Il primato del diritto dell’Unione indurrebbe a ritenere che sussistano responsabilità penali per frodi gravi in materia di IVA qualora la loro prescrizione fosse intervenuta in applicazione dello standard rumeno della lex mitior prima della sentenza Lin I, senza che fosse stata dichiarata (la prescrizione) con sentenza definitiva.

88. Ritengo tuttavia che la giurisprudenza della Corte EDU, applicabile nell’ambito dell’articolo 49 della Carta ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della stessa, imponga di escludere tale interpretazione.

89. Secondo la Corte EDU: – il ripristino della responsabilità penale dopo la scadenza del termine di prescrizione è incompatibile con i principi fondamentali di legalità ( nullum crimen, nulla poena sine lege ) e di prevedibilità sanciti dall’articolo 7 della CEDU; – quando, conformemente al diritto interno, il termine di prescrizione scade, e rimane quindi esclusa la responsabilità penale, l’articolo 7 della CEDU osta, in mancanza di una valida base giuridica, a che possano essere avviate nuove azioni giudiziarie in relazione a tale reato.

Il contrario equivarrebbe ad ammettere «l’applicazione retroattiva della legge penale a danno dell’imputato» ( 41 ); – la CEDU non impone agli [OSCURATO:PERSONA] che ne fanno parte di ignorare un termine di prescrizione applicabile e, pertanto, di ripristinare un termine di prescrizione scaduto.

Vi sono situazioni in cui la riapertura di un procedimento penale non è possibile e una di esse ricorre allorché il procedimento sia stato chiuso a motivo della scadenza del termine di prescrizione previsto dalla normativa nazionale.

La sua riapertura pone problemi di certezza del diritto e pregiudica i diritti della difesa garantiti dall’articolo 7 della CEDU ( 42 ); – l’imprescrittibilità di un reato richiede una base giuridica sufficientemente chiara e prevedibile ( 43 ), tanto nel diritto nazionale quanto nel diritto internazionale ( 44 ).

90. L’applicazione della sentenza Lin I porta, in realtà, a «riaprire» termini di prescrizione che, secondo il diritto rumeno come interpretato dai suoi giudici supremi, erano scaduti.

Nella stessa misura, essa riattiva il perseguimento penale delle frodi in materia di IVA commesse prima della pronuncia della sentenza Lin I e già prescritte.

91. Fermo restando che la sentenza Lin I, come tutte le sentenze della Corte di giustizia, deve essere rispettata, difficilmente essa potrebbe essere qualificata come base giuridica sufficientemente chiara e prevedibile ( 45 ) per non applicare le norme sulla prescrizione della responsabilità penale enunciate nella sentenza 67/2022 dell’Alta Corte ( 46 ).

92. Diverse ragioni mi consentono di giungere a questa conclusione intermedia, dato che la sentenza Lin I: – non dichiara imprescrittibili i reati di frode grave in materia di IVA a danno degli interessi finanziari dell’Unione ( 47 ); – ha introdotto l’impossibilità di invocare lo standard rumeno di tutela della lex mitior (più elevato di quello del diritto dell’Unione) in termini che richiederebbero maggiore chiarezza.

Lo ha fatto, inoltre, sulla base di una premessa che, secondo i giudici nazionali, non riflette correttamente il diritto interno, in quanto lo standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della lex mitior , anche in materia di interruzione della prescrizione della responsabilità, concretizza, in modo inscindibile, il principio di legalità dei reati e delle pene; – ha dato luogo a interpretazioni divergenti, come evidenziano le sentenze dell’Alta Corte 37/2024 e 16/2024 nonché questa stessa domanda di pronuncia pregiudiziale.

Il rinvio pregiudiziale rivela che, anche nell’ambito della medesima Alta Corte rumena, esistono divergenze rilevanti riguardo all’applicazione della sentenza Lin I, a seconda di quale sia il collegio giudicante di tale giudice supremo chiamato a pronunciarsi ( 48 ); – si discosta dalla linea tracciata dalla sentenza M.A.S. e M.B., relativa alle norme sulla prescrizione in materia penale in Italia.

La disapplicazione dello standard rumeno relativo alla lex mitior consente di infliggere a determinate persone sanzioni penali alle quali esse sarebbero sfuggite se fosse stato applicato lo standard nazionale, al pari di quanto accadeva in Italia ( 49 ); – riconosce (come era logico alla luce della sentenza M.A.S. e M.B.) che il limite esterno al primato del diritto dell’Unione si applica al principio di legalità penale, ma lo esclude, al contempo, per il principio della lex mitior .

Quest’ultimo, tuttavia, secondo l’Alta Corte, forma inevitabilmente parte del principio di legalità penale in [OSCURATO:PERSONA]; – dopo avere constatato che l’applicazione dei due standard nazionali generava un rischio sistemico di impunità, afferma che il secondo (quello relativo alla lex mitior ) comportava una maggiore estensione temporale di tale rischio ( 50 ).

Tuttavia, questo dato non è suffragato dalle statistiche disponibili.

Secondo l’Alta Corte, l’incidenza sul principio di legalità penale è identica per i due standard nazionali ed è parimenti identico il rischio di impunità.

93. La mancanza di prevedibilità della sentenza Lin I, per quanto riguarda l’applicazione dello standard nazionale della lex mitior all’interruzione della prescrizione penale, sembra ancora più evidente se si considera che detta sentenza si fonda sul postulato secondo cui le norme relative alla prescrizione sono norme di diritto processuale e non di diritto penale sostanziale.

Tale postulato, tuttavia, non deriva dal diritto dell’Unione ( 51 ) e anzi è in contrasto con la costante giurisprudenza dei giudici supremi rumeni, nel caso del loro paese.

94. All’epoca dei fatti in questione, il regime di prescrizione applicabile ai reati in materia di IVA non era stato armonizzato dal legislatore dell’Unione ( 52 ).

Di conseguenza, gli [OSCURATO:PERSONA] membri erano liberi di prevedere che, nel loro ordinamento giuridico, il trattamento della prescrizione della responsabilità penale (anche per quanto riguarda la sua interruzione) ricadesse nel diritto penale sostanziale.

Ciò è quanto hanno ritenuto, ripeto, i giudici supremi rumeni.

95. Pertanto, la scelta della Corte di attribuire natura processuale alle norme sulla prescrizione della responsabilità penale ( 53 ) è risultata conflittuale nella sentenza Taricco e ha dovuto essere precisata nella sentenza M.A.S. e M.B.

Quest’ultima ha ammesso, come ho già esposto, una limitazione al primato del diritto dell’Unione, dopo avere riconosciuto la natura sostanziale delle norme sulla prescrizione di diritto italiano ( 54 ).

96. In altri casi, la Corte stessa ha riconosciuto natura sostanziale e non processuale alla prescrizione prevista da norme del diritto dell’Unione.

In tal senso, nella sentenza Volvo e DAF Trucks, la Corte ha affermato che, «(...) a differenza dei termini processuali, il termine di prescrizione, comportando l’estinzione dell’azione, si riferisce al diritto sostanziale poiché incide sull’esercizio di un diritto soggettivo di cui il soggetto interessato non può più avvalersi effettivamente in giudizio» ( 55 ).

Ha quindi riconosciuto natura sostanziale e non processuale all’articolo 10 («Termini di prescrizione») della direttiva 2014/104 ( 56 ).

97. Pertanto, ritengo che le norme del diritto dell’Unione alle quali fa riferimento la seconda questione pregiudiziale: – non impongano di riesaminare le sentenze penali definitive, passate in giudicato, nelle quali sia stato constatato che il termine di prescrizione della responsabilità penale era scaduto prima della pronuncia della sentenza Lin I, sulla base dello standard nazionale di tutela della legge penale più favorevole; – non ostino all’applicazione dello standard nazionale di tutela della legge penale più favorevole a reati consumati prima della pronuncia della sentenza Lin I, in quanto tale sentenza non costituisce una base giuridica chiara e prevedibile per ripristinare la responsabilità penale per reati la cui prescrizione sia stata dichiarata dai giudici rumeni, ancorché non in via definitiva.

4. Divieto di applicare una lex tertia

98. Il giudice del rinvio afferma [nella lettera a) della seconda questione pregiudiziale] che «il divieto di applicare la lex tertia [è un] principio di rango costituzionale».

99. Muovendo da tale affermazione, il giudice del rinvio chiede se si debba disapplicare lo standard nazionale di tutela relativo alla lex mitior qualora la sua disapplicazione sia incompatibile con il principio costituzionale del divieto della lex tertia ( 57 ).

100. In base alla sentenza costituzionale n. 265/2014, l’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole deve essere effettuata utilizzando il metodo di comparazione globale e non il metodo di comparazione differenziata.

Pertanto, in caso di concorso di regimi giuridici successivi: – si deve scegliere ed applicare la legge che, nel complesso, garantisce una situazione più favorevole all’imputato; – tuttavia, non si possono combinare le disposizioni favorevoli delle leggi concorrenti e realizzare, per via giudiziaria, una lex tertia , che equivarrebbe a riconoscere ai giudici la possibilità di elaborare norme penali, in violazione dell’articolo 61 della Costituzione rumena; – la determinazione della legge penale più favorevole deve tenere conto di un certo numero di elementi quali il tipo e l’entità delle pene, le condizioni di incriminazione, le cause di esclusione della responsabilità penale, l’influenza delle circostanze aggravanti, attenuanti o esimenti, le norme relative alla partecipazione, al tentativo, alla recidiva e altri ( 58 ).

101. Se l’ho compreso correttamente, il divieto di creare una lex tertia osta a che i giudici nazionali, di fronte alla successione di diversi regimi giuridici, mescolino elementi di uno di essi (ad esempio, quelli relativi alla definizione dei reati e alle pene) con elementi di un altro (ad esempio, le norme che disciplinano la prescrizione della responsabilità penale).

Si tratterebbe quindi di evitare che i giudici «costruiscano» la legge penale più favorevole.

102. Il giudice del rinvio, in risposta ai quesiti della Corte relativi a tale divieto, indica che, se si applicasse la sentenza Lin I, la legge penale più favorevole risulterebbe dalla combinazione di varie disposizioni delle leggi concorrenti.

In udienza, il governo rumeno ha confermato tale affermazione.

103. Pertanto, all’interruzione della prescrizione nel caso di una frode grave in materia di IVA, commessa il 1º gennaio 2016, per la quale nel diritto rumeno vige un termine di prescrizione di dieci anni, si applicherebbero in successione: – il regime di cui all’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale del 2009, in vigore fino a quando la sentenza costituzionale n. 297/2018 ne ha dichiarato l’invalidità.

In base a tale regime, la prescrizione era interrotta da qualsiasi atto processuale, a prescindere dalla circostanza che esso fosse comunicato o meno all’imputato; – il regime risultante dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e dell’Alta Corte, applicabile dal 25 giugno 2018 al 30 maggio 2022.

Conformemente a detto regime, nel diritto rumeno non esistevano motivi di interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale.

L’assenza di tali motivi di interruzione si estende retroattivamente a fatti commessi nel periodo precedente al 2018, in quanto norma penale più favorevole; – il regime risultante dalla modifica dell’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale del 2009 da parte del decreto‑legge n. 71/2022, applicabile dal 30 maggio 2022.

In virtù di detto regime, la prescrizione è interrotta dagli atti processuali comunicati all’imputato.

104. In questo esempio, alla frode grave in materia di IVA si applicherebbero regimi diversi di interruzione della prescrizione della responsabilità penale che, se si seguisse il criterio Lin I, occorrerebbe combinare.

Al contrario, lo standard rumeno di tutela della lex mitior fa sì che si applichi solo il regime di interruzione della prescrizione più favorevole, anche a tutti gli atti processuali intervenuti tra il 1º gennaio 2016 e il 30 maggio 2022.

105. L’applicazione della sentenza Lin I creerebbe quindi una lex tertia per configurare la determinazione della legge penale più favorevole.

Ciò non accadrebbe con la soluzione adottata dall’Alta Corte nelle sentenze 67/2022, 16/2024 e 37/2024.

106. A mio avviso, anche se quella appena descritta fosse la conseguenza dell’applicazione della sentenza Lin I, il principio che vieta l’applicazione di una lex tertia per individuare la lex mitior non differisce sostanzialmente dallo standard di tutela nazionale più elevato già esaminato dalla sentenza Lin I.

107. Sebbene nella sentenza Lin I la Corte non abbia seguito il precedente della sentenza M.A.S. e M.B. e abbia negato che i giudici rumeni potessero applicare il loro standard di tutela più elevato, per quanto riguarda la lex mitior non vedo alcun motivo per modificare tale linea giurisprudenziale al fine di rispettare l’obbligo costituzionale di non creare una lex tertia .

108. Infatti, il divieto di creare una lex tertia è solo una delle norme nazionali (certo, di rango costituzionale) che in [OSCURATO:PERSONA] permeano l’attuazione del principio dell’applicazione retroattiva delle leggi penali più favorevoli all’imputato.

La sentenza Lin I respinge tale principio, nel suo complesso, dichiarando che i giudici rumeni sono tenuti a non applicare lo standard nazionale di tutela in questione, onde evitare il rischio di impunità delle frodi agli interessi finanziari dell’Unione.

109. Quanto alla differenza di trattamento tra il regime di tutela applicabile (in base alla sentenza Lin I) alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e quello relativo ad altri reati, certamente sussiste.

Essa implica che a un imputato si applichino norme diverse in materia di interruzione dei termini di prescrizione della responsabilità penale a seconda che si tratti, ad esempio, di reati in materia di IVA o di reati relativi all’imposta sulle società.

110. Tuttavia, tale differenza: – da un lato, non comporta l’applicazione di una lex tertia in relazione al principio della lex mitior , ma deriva dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, in particolare dell’articolo 325 TFUE; – dall’altro lato, implica che le frodi in materia fiscale alle quali non si applica l’articolo 325 TFUE beneficerebbero dello standard rumeno di tutela del principio della legge penale più favorevole.

5. Rischio sistemico di impunità: estensione e incertezza

111. Il giudice del rinvio parte dal presupposto che il diritto nazionale non prevede criteri specifici in base ai quali un giudice possa valutare il rischio sistemico di impunità cui fa riferimento la sentenza Lin I [seconda questione pregiudiziale, lettera d)].

112. Nella sentenza Lin I, la Corte ha dichiarato che la situazione giuridica determinata dalle sentenze costituzionali n. 297/2018 e n. 358/2022 nonché dalla sentenza 67/2022 dell’Alta Corte «comporta un rischio sistemico di impunità per i reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, soprattutto nelle cause la cui complessità richiede una fase istruttoria più lunga da parte delle autorità penali» ( 59 ).

113. La Corte ha aggiunto che una situazione del genere «(...) comporta il rischio intrinseco che numerosi casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione non possano essere sanzionati a causa della scadenza di tale termine [(di prescrizione)], in particolare nelle cause la cui complessità richiede una fase istruttoria più lunga (...)» ( 60 ).

114. Come si può constatare, la Corte stessa ha stabilito, nella sentenza Lin I, che l’applicazione della giurisprudenza dei giudici supremi nazionali comportava un rischio sistemico di impunità per gli autori di frodi gravi, a danno degli interessi finanziari dell’Unione.

Pertanto, i giudici rumeni non devono effettuare tale valutazione quando applicano la sentenza Lin I, bensì darla per acquisita.

115. Presenta maggiori problemi la distinzione operata dalla Corte tra a) il rischio sistemico di impunità derivante dall’applicazione della giurisprudenza rumena per quanto riguarda la prevedibilità della legge penale; e b) lo stesso rischio per quanto riguarda il principio della lex mitior ( 61 ).

116. Il ragionamento della Corte su tale distinzione ( 62 ) implica che il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione siano compromessi solo nel secondo caso (vale a dire qualora il giudice nazionale si attenga allo standard nazionale della lex mitior per atti processuali compiuti prima del 25 giugno 2018).

117. In altri termini, la sentenza Lin I tollera il rischio sistemico di impunità per frodi gravi a danno degli interessi finanziari dell’Unione commesse tra il 25 giugno 2018 e il 30 maggio 2022 quando deriva dall’applicazione dello standard nazionale di tutela relativo alla prevedibilità della legge penale, ma non accetta tale rischio quando si estende a fattispecie precedenti al 25 giugno 2018 nelle quali si applica lo standard nazionale di tutela del principio della lex mitior (altra componente del medesimo principio di legalità penale).

118. A mio avviso, la sentenza Lin I non fornisce argomenti sufficienti per dimostrare perché il rischio sistemico di impunità sia diverso a seconda che si applichi l’uno o l’altro standard nazionale.

119. In primo luogo, lo standard nazionale di tutela della lex mitior ha un’incidenza limitata sull’eliminazione della responsabilità penale.

Esso non comporta la depenalizzazione dei reati di frode grave a danno degli interessi finanziari dell’Unione.

Si limita ad evitare che operi l’interruzione della prescrizione penale tra il 1º febbraio 2014 e il 25 giugno 2018, prorogando a ritroso il regime applicabile tra il 25 giugno 2018 e il 30 maggio 2022, che la sentenza Lin I ha convalidato.

120. In casi come quello di specie, la sentenza di appello, applicando lo standard nazionale della lex mitior , ha dichiarato estinta la responsabilità penale di un imputato (complice del reato, soggetto a un termine di prescrizione di otto anni), ma non di un altro (autore del reato, soggetto a un termine di prescrizione di dieci anni).

Lo standard nazionale della lex mitior estende, retroattivamente, solo l’inesistenza di atti processuali idonei a interrompere la prescrizione, ma non depenalizza, ripeto, le frodi gravi in materia di IVA né riduce il termine di prescrizione per il loro perseguimento.

121. In secondo luogo, l’ aumento del rischio di impunità derivante dall’applicazione dello standard nazionale di tutela della lex mitior rispetto a quello derivante all’applicazione dello standard nazionale relativo al principio di legalità sembra più una congettura che un fatto accertato, in quanto: – non si conosce con certezza il numero di trasgressori che beneficiano dell’assenza di interruzioni della prescrizione della responsabilità penale tra il 25 giugno 2018 e il 30 maggio 2022, che la sentenza Lin I tollera al fine di tutelare la prevedibilità della legge penale; – non si conosce neppure la reale incidenza dell’applicazione del principio della lex mitior all’interruzione della prescrizione della responsabilità penale su fattispecie precedenti al 25 giugno 2018, applicazione che, secondo la sentenza Lin I, presenta un rischio per l’unità, il primato e l’effettività del diritto dell’Unione.

122. I dati forniti in udienza dal governo rumeno, pur non avendo una disaggregazione esaustiva, indicano che le archiviazioni dei procedimenti penali per frode fiscale nel periodo dal 2014 al 2025, fondate sulla prescrizione della responsabilità penale in applicazione della legge più favorevole, sono molto limitate.

Essi non corroborano il timore di un rischio sistemico di impunità di questo tipo di condotte.

123. Nella sentenza M.A.S. e M.B., la Corte si è pronunciata sulla modifica dei termini di prescrizione della responsabilità penale in Italia.

Ha affermato che il giudice nazionale deve verificare se la disapplicazione di norme nazionali in questa materia, per effetto di una sentenza della Corte, «conduca a una situazione di incertezza nell’ordinamento giuridico [nazionale] quanto alla determinazione del regime di prescrizione applicabile, incertezza che contrasterebbe con il principio della determinatezza della legge applicabile» ( 63 ).

124. Orbene, di fronte all’incertezza generata da una sentenza della Corte, si è ammesso che il giudice nazionale non era tenuto a disapplicare le disposizioni nazionali in questione.

La medesima giurisprudenza può essere applicata anche alla sentenza Lin I, per quanto riguarda le frodi che pregiudicano gli interessi finanziari dell’Unione avvenute in [OSCURATO:PERSONA] prima del 25 giugno 2018.

125. Infatti, la situazione creata dalla sentenza Lin I provoca un’incertezza per i giudici rumeni (nell’applicazione dello standard nazionale di tutela del principio della lex mitior ) equiparabile a quella verificatasi in Italia con l’applicazione della sentenza Taricco.

Ne consegue che, anche per tale circostanza, l’accettazione di un limite esterno al primato del diritto dell’Unione è giustificata, analogamente a quanto ritenuto dalla Corte nella sentenza M.A.S. e M.B.

V. Conclusione

126. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di rispondere alla prima questione della Sezione penale della [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: «L’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e gli articoli 1, 2 e 9 della Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995 e allegata all’Atto del Consiglio del 26 luglio 1995, devono essere interpretati nel senso che: gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono qualificare come grave una frode agli interessi finanziari dell’Unione europea quando il suo importo non sia superiore a EUR 50 000».

127. Propongo inoltre alla Corte di riconsiderare, alla luce delle decisioni dei giudici nazionali di ultima istanza, i punti della sentenza del 24 luglio 2023, Lin (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606) riguardanti l’obbligo di disapplicare lo standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole e di dichiarare che: «L’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e gli articoli 1, 2 e 9 della Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995 e allegata all’Atto del Consiglio del 26 luglio 1995, non impongono di riesaminare le sentenze penali definitive, passate in giudicato, nelle quali sia stato constatato che il termine di prescrizione della responsabilità penale era scaduto prima della pronuncia della sentenza Lin I, sulla base dello standard nazionale di tutela della legge penale più favorevole; non ostano all’applicazione dello standard nazionale di tutela della legge penale più favorevole a reati consumati prima della pronuncia della sentenza Lin I, in quanto tale sentenza non costituisce una base giuridica chiara e prevedibile per ripristinare la responsabilità penale per reati la cui prescrizione sia stata dichiarata dai giudici rumeni, ancorché non in via definitiva».

128. Qualora la Corte confermasse integralmente le statuizioni della sentenza Lin, la risposta alla seconda questione della Sezione penale della [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) potrebbe essere la seguente: «Gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non possono adottare decisioni incompatibili con la sentenza Lin.

Di conseguenza, tali organi giurisdizionali: sono tenuti a disapplicare uno standard di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole, senza che tale obbligo vari per effetto di una norma nazionale che vieta l’applicazione di una lex tertia ; non possono ignorare che la sentenza Lin I ha accertato l’esistenza di un rischio sistemico di impunità per le frodi gravi agli interessi finanziari dell’Unione derivante dall’applicazione dello standard nazionale di tutela del principio della legge penale più favorevole e pertanto non occorre che detti giudici valutino in ciascun caso l’esistenza di tale rischio». 1 Lingua originale: lo spagnolo. i Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 Sentenza del 24 luglio 2023, Lin (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606; in prosieguo: la «sentenza Lin I»). 3 Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995 e allegata all’Atto del Consiglio del 26 luglio 1995 (GU 1995, C 316, pag. 49; in prosieguo: la «Convenzione TIF»). 4 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU 2017, L 198, pag. 29; in prosieguo: la «direttiva TIF»). 5 [OSCURATO:PERSONA] din 21 iulie 1968, republicat (codice penale del 21 luglio 1968, ripubblicato) ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 65 del 16 aprile 1997).

Tale codice penale è il risultato del testo consolidato dalla Legea nr. 140/1996, pentru modificarea și completarea Codului penal (legge n. 140/1996 di modifica del codice penale) ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 289 del 14 novembre 1996), in vigore fino al 1º febbraio 2014 (in prosieguo: il «codice penale del 1968»). 6 Legea nr. 286/2009 rivind [OSCURATO:PERSONA] penal (legge n. 286/2009 sul codice penale), del 17 luglio 2009 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 510 del 24 luglio 2009) (in prosieguo: il «codice penale del 2009»).

È in vigore dal 1º febbraio 2014. 7 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71 din 30 mai 2022 pentru modificarea articolului 155 alineatul (1) din Legea nr. 286/2009 privind [OSCURATO:PERSONA] penal (decreto‑legge n. 71 del 30 maggio 2022, che modifica l’articolo 155, paragrafo 1, della legge n. 286/2009 sul codice penale) ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 531 del 30 maggio 2022; in prosieguo: il «decreto‑legge n. 71/2022»). 8 Legea nr. 135/2010 privind [OSCURATO:PERSONA] de procedură penală (legge n. 135/2010, sul codice di procedura penale) ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 486 del 15 luglio 2010). 9 Legea nr. 241/2005 (legge n. 241/2005) ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 672 del 27 luglio 2005), come modificata dalla Legea nr. 50/2013 (legge n. 50/2013) ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 146 del 19 marzo 2013) – versione in vigore dal 23 gennaio 2014. 10 Riporto, nei paragrafi che seguono, l’esposizione delle sentenze che ho svolto nelle mie conclusioni nella causa Lin I (EU:C:2023:532).

Nel prosieguo, come convenzione di scrittura, utilizzerò le espressioni «Alta Corte» e «Corte costituzionale». 11 Al contrario, la Corte costituzionale ha ritenuto che la precedente soluzione legislativa (articolo 123, paragrafo 1, del codice penale del 1969) soddisfacesse le condizioni di prevedibilità imposte dalla Costituzione, poiché stabiliva che solo il compimento di un atto di cui la legge imponeva la notifica all’imputato poteva interrompere il termine di prescrizione della responsabilità penale. 12 Tale atto normativo è stato adottato alcuni giorni dopo la sentenza costituzionale n. 358/2022.

Il decreto‑legge n. 71/2022 ha modificato l’articolo 155 del codice penale del 2009.

Il paragrafo 1 di detto articolo recita ora come segue: «[i]l corso del termine di prescrizione della responsabilità penale è interrotto dal compimento di qualsiasi atto processuale nella causa che, per legge, debba essere notificato all’indagato o all’imputato». 13 Si tratta, rispettivamente, del collegio per l’unificazione della giurisprudenza e del collegio per la risoluzione delle impugnazioni nell’interesse della legge. 14 La decisione di rinvio (punto 8) qualifica tale sentenza come «definitiva», ma indica che il ricorso per cassazione contro la stessa è stato dichiarato ricevibile (punto 6).

In udienza è stato precisato che l’aggettivo «definitiva» non osta alla proposizione di un ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello. 15 Il Pubblico ministero chiede che si tenga conto della natura vincolante dell’interpretazione del diritto dell’Unione stabilita nella sentenza Lin I e, di conseguenza, che il ricorso per cassazione sia accolto. 16 A suo avviso, vi sono stati atti processuali che hanno interrotto il decorso della prescrizione, sia prima della data di pubblicazione della sentenza costituzionale n. 297/2018, sia dopo la data di pubblicazione della sentenza costituzionale n. 358/2022. 17 [OSCURATO:PERSONA] I, punto 83, e del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», punto 181). 18 [OSCURATO:PERSONA] I, punto 96, ed [OSCURATO:PERSONA], punto

253. 19 V., in tal senso, la relazione esplicativa della convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU 1997, C 191, pag. 1), parte III, articolo 2: «Fatta eccezione per i casi di frode riguardanti un importo minimo da determinare in ciascuno Stato membro, ma comunque non superiore a [EUR 50 000], la convenzione affida agli [OSCURATO:PERSONA] membri il compito di definire, in base alla prassi giuridica nazionale, le circostanze materiali che consentono di considerare talune condotte fraudolente come elementi costitutivi di frodi gravi. (...) Tuttavia, negli altri casi di frode ciascuno Stato membro è libero di prevedere pene restrittive della libertà». 20 [OSCURATO:PERSONA] I, punto 80, e del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B. (C‑42/17, EU:C:2017:936; in prosieguo: la «sentenza M.A.S. e M.B.», punto 43). 21 [OSCURATO:PERSONA] I, punto 97; [OSCURATO:PERSONA], punto 213; M.A.S. e M.B., punto 39, e del 5 giugno 2018, Kolev e a. (C‑612/15, EU:C:2018:392, punto 76). 22 Sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a. (C‑105/14, EU:C:2015:555; in prosieguo: la «sentenza Taricco», punto 58).

Per quanto riguarda i reati di corruzione, non utilizzano la qualificazione come gravi la sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 194, 203, 212 e 213, e l’ordinanza del 9 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] Teritorială Judeţul Braşov (C‑131/23, EU:C:2024:42, punti 75 e 85). 23 Decisione di rinvio, punto

57. 24 All’imputato viene contestato un reato continuato di complicità nella frode fiscale, previsto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della legge n. 241/2005. 25 Poiché i fatti contestati si sono verificati tra il 2012 e il 2014, risulta loro applicabile la Convenzione TIF in quanto la direttiva TIF si applica a decorrere dal 6 luglio 2019. 26 «[Q]ualsiasi azione od omissione intenzionale relativa (...) all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale dell[’Unione] o dei bilanci gestiti dall[’Unione] o per conto di ess[a]». 27 Sentenza Taricco, punto 41, e sentenza del 2 maggio 2018, Scialdone (C‑574/15, EU:C:2018:295, punti da 37 a 39). 28 Tale soluzione è espressamente accolta dal considerando 4 della direttiva TIF. 29 [OSCURATO:PERSONA] de pe lângă [OSCURATO:PERSONA] Braşov (C‑75/23, EU:C:2024:44) e [OSCURATO:PERSONA] Teritorială Judeţul Braşov (C‑131/23, EU:C:2024:42). 30 Nella sentenza 16/2024, l’Alta Corte dichiara inoltre che «gli atti processuali per i quali esiste un obbligo legale di comunicazione all’indagato o all’imputato dopo il 30 maggio 2022 interrompono il decorso del termine di prescrizione della responsabilità penale solo per quanto riguarda i fatti commessi a partire dal 30 maggio 2022 o, per quanto riguarda i fatti commessi in precedenza, solo se la legge penale più favorevole stabilita globalmente dalla [sentenza costituzionale n. 265/2014] è il codice penale o la normativa speciale contenente disposizioni penali, nella versione in vigore dal 30 maggio 2022». 31

[OSCURATO:PERSONA] I (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:532).

32 Tra gli autori critici della sentenza Lin I, v. [OSCURATO:PERSONA], R., «Límites y contra‑límites en la aplicación nacional de la CDFUE, y “preeminencia” del derecho de la UE (STJUE 24 julio 2023, C‑107/23 PPU, asunto Lin)», [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] , 2024, n. 1, pagg. da 149 a 167; Caiola, A., «La continuité d’une évolution jurisprudentielle.

À la recherche de l’équilibre entre la protection des intérêts financiers de l’Union européenne et le respect du principe de légalité des délits et des peines», Revue des affaires européennes , 2023, n. 3, pag. 783; Dimitrakopulos, I., «Statutes of limitations and scope of Article 49 (1) of the EU Charter of [OSCURATO:PERSONA]: weaknesses of the ECJ’s approach in Taricco and Lin»,

[OSCURATO:PERSONA]

, 2025, n. 2, pagg. da 221 a 228; e Bonelli, M., «Growing pains: Direct effect, primacy and fundamental rights after Lin »,

[OSCURATO:PERSONA]

, 2024, n. 4, pagg. da 1045 a 1076. 33 Bonelli, M., in «Growing pains: Direct effect, primacy and fundamental rights after Lin »,

[OSCURATO:PERSONA]

, 2024, n. 4, p. 1075, afferma quanto segue: «Whereas the Opinion of the [OSCURATO:PERSONA] suggested opting for a high level of protection of fundamental rights that could ultimately act as a limit to the duty to set aside national case law, the [OSCURATO:PERSONA] opted for a much more primacy-oriented and effectiveness-oriented judgment, with limited consideration for the fundamental rights concerns expressed by the [OSCURATO:PERSONA].

What is regrettable is not necessarily the outcome of the [OSCURATO:PERSONA]’s ruling, especially when one considers that ultimately the [OSCURATO:PERSONA] did accept certain limitations to primacy and effectiveness insofar as it saw the [[OSCURATO:PERSONA]] judgments as expressions of a legitimate higher standard of protection.

But rather the problem lies with the limited engagement with the question of how to define the EU standard of fundamental rights protection, and most notably with the lack of explanation of why the [OSCURATO:PERSONA] lex mitior standard as expressed in the [OSCURATO:PERSONA] decision could not be upheld». 34 [OSCURATO:PERSONA] del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva) (C‑582/21, EU:C:2024:282; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», punti 35 e 36), del 6 ottobre 2015, Târșia (C‑69/14, EU:C:2015:662, punto 38), e del 10 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] (C‑213/13, EU:C:2014:2067, punto 60). 35 [OSCURATO:PERSONA] (punto 37), e del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑600/19, EU:C:2022:394, punto 41). 36 [OSCURATO:PERSONA] (punto 38); del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑600/19, EU:C:2022:394, punto 42); del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑370/17 e C‑371/18, EU:C:2020:260, punto 89); dell’11 settembre 2019, Călin (C‑676/17, EU:C:2019:700, punto 27), e del 6 ottobre 2015, Târșia (C‑69/14, EU:C:2015:662, punto 29). 37 [OSCURATO:PERSONA] (punti 39 e 40), del 24 ottobre 2018, XC e a. (C‑234/17, EU:C:2018:853, punto 21), e del 10 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] (C‑213/13, EU:C:2014:2067, punto 54). 38 [OSCURATO:PERSONA] del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑370/17 e C‑371/18, EU:C:2020:260, punti 96 e 97), e del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] (C‑2/08, EU:C:2009:506, punti da 29 a 31). 39 Sentenza del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑544/23, EU:C:2025:614, punti da 100 a 107). 40 Sentenza del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑544/23, EU:C:2025:614, punto 102). 41 Corte EDU, parere consultivo P16‑2021‑001 del 26 aprile 2022 sull’applicazione della prescrizione alle indagini, alle condanne e alle sanzioni per reati costitutivi di torture, §§ 77 (in prosieguo: «Corte EDU, parere consultivo sulla prescrizione dei reati di tortura»); Corte EDU, 18 giugno 2020, Antia e Khupenia c.

Georgia (CE:ECHR:2020:0618JUD000752310, §§ da 38 a 43), e Corte EDU, 22 settembre 2015, Borcea c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2015:0922DEC005595914, § 65). 42 Corte EDU, parere consultivo sulla prescrizione dei reati di tortura, § 66, e Corte EDU, 12 marzo 2019, Taşdemir c.

Turchia (dec.), n. 52538/09, (CE:ECHR:2019:0312DEC005253809, § 14). 43 Nel caso dell’Armenia, il suo codice penale non prevedeva l’imprescrittibilità della tortura, che tuttavia derivava dall’applicazione nel diritto armeno della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, nonché dalle osservazioni e raccomandazioni del Comitato contro la tortura.

Nel parere summenzionato la Corte EDU ha ritenuto che spettasse al giudice nazionale stabilire se, tenuto conto di questa circostanza, esistesse una base giuridica sufficientemente chiara e prevedibile per considerare la tortura un reato imprescrittibile. 44 Corte EDU, parere consultivo sulla prescrizione dei reati di tortura, §

78. La previsione nel codice penale di un reato imprescrittibile non comporta un’attenuazione della regola generale secondo cui un reato prescritto non può essere nuovamente perseguito, in quanto ciò implicherebbe una violazione del principio di legalità penale.

L’imprescrittibilità si applica a reati di particolare gravità, come la tortura, la cui repressione è richiesta da norme internazionali cogenti.

In questi casi non vi è prescrizione della responsabilità penale e successiva riattivazione del perseguimento: semplicemente, la responsabilità penale per tali reati esisterà sempre, senza essere condizionata dal decorso del tempo. 45 La Corte EDU accetta, e mi sembra logico, che il requisito di prevedibilità della base giuridica per riattivare il perseguimento penale in relazione a fatti prescritti, derivante dall’articolo 7 della CEDU, sia soddisfatto quando si tratti di interpretazioni giurisprudenziali prevedibili di norme penali.

V. Corte EDU, 21 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna (CE:ECHR:2013:1021JUD004275009, §§ 93, 112, 115 e 117), e Corte EDU, 15 aprile 2025, Badescu e a. c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2025:0415JUD002219818, § 125).

Considera tuttavia una violazione dell’articolo 7 della CEDU le interpretazioni giudiziarie imprevedibili che inaspriscono la repressione penale; v.

Corte EDU, 3 dicembre 2019, Parmark e Bakir c.

Turchia (CE:ECHR:2019:1203JUD002242907, §§ da 73 a 77), in cui essa ha respinto l’interpretazione dei giudici turchi che includeva nel reato di terrorismo la coercizione morale. 46 Bonelli, M., «Growing pains: Direct effect, primacy and fundamental rights after Lin »,

[OSCURATO:PERSONA]

, 2024, n. 4, pag. 1046: «in general, the approach of the [OSCURATO:PERSONA] until Lin had proved difficult to predict and understand». 47 La frode agli interessi finanziari dell’Unione non è comparabile al reato di tortura, la cui imprescrittibilità deriva dalla sua qualificazione come norma di ius cogens internazionale, riconosciuta da trattati internazionali. 48 Alcuni collegi giudicanti della Sezione penale sembrano essere in disaccordo con la giurisprudenza dei collegi ampliati dell’Alta Corte competenti a pronunciarsi sui ricorsi per l’unificazione della giurisprudenza e sulle impugnazioni nell’interesse della legge.

I dubbi si pongono anche nella causa C‑496/25, Lin III, pendente dinanzi alla Corte. 49 [OSCURATO:PERSONA] M.A.S. e M.B., punto 60, e Taricco, punto

53. 50 Sentenza Lin I, punto

122. 51 Né discende necessariamente dalla CEDU.

La giurisprudenza della Corte EDU era stata propensa a considerare tali norme di natura processuale, in quanto esse non determinano i reati e le pene che li reprimono, ma si limitano a fissare una condizione preliminare per svolgere le indagini del caso (Corte EDU, 22 giugno 2000, Coëme e a. c.

Belgio, CE:ECHR:2000:0622JUD003249296, § 149; Corte EDU, 12 febbraio 2013, Previti c.

Italia, CE:ECHR:2013:0212DEC000184508, § 80; e Corte EDU, 22 settembre 2015, Borcea c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:2015:0922DEC005595914, § 64).

Tuttavia, la Corte EDU ha dichiarato che l’articolo 7 della CEDU è violato quando un imputato è condannato per un reato ormai prescritto, il che implica riconoscere natura sostanziale, e non meramente processuale, alla prescrizione (Corte EDU, parere consultivo sulla prescrizione dei reati di tortura, §§ da 72 a 77, e Corte EDU, 18 giugno 2020, Antia e Khupenia c.

Georgia, CE:ECHR:2020:0618JUD000752310, §§ da 38 a 43). 52 Successivamente, l’articolo 12 della direttiva TIF ha proceduto ad un’armonizzazione parziale delle norme sulla prescrizione applicabili a questo tipo di reati, ma nemmeno tale disposizione ha precisato se le norme sulla prescrizione della responsabilità penale abbiano natura sostanziale o processuale. 53 Sentenza Taricco, punti da 55 a

57. 54 Sentenza M.A.S. e M.B., punto 45: «[l]a Repubblica italiana era (...) libera, a tale data, di prevedere che, nel suo ordinamento giuridico, detto regime [(il regime della prescrizione applicabile ai reati in materia di IVA)] ricadesse, al pari delle norme relative alla definizione dei reati e alla determinazione delle pene, nel diritto penale sostanziale e fosse a questo titolo soggetto, come queste ultime norme, al principio di legalità dei reati e delle pene». 55 Sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks (C‑267/20, EU:C:2022:494, punto 46). 56 Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1). 57 La Corte ha chiesto al giudice del rinvio alcuni chiarimenti su tale punto, che è stato discusso in udienza. 58 Sentenza costituzionale n. 265/2014, punti 31 e

32. 59 Sentenza Lin I, punto

91. 60 Sentenza Lin I, punto

94. 61 Sentenza Lin I, punti 122 e

123. 62 Sentenza Lin I, punto 122: «contrariamente allo standard nazionale di tutela relativo alla prevedibilità della legge penale, che, secondo il giudice del rinvio, si limita a neutralizzare l’effetto interruttivo di atti processuali intervenuti nel periodo compreso tra il 25 giugno 2018, data di pubblicazione della sentenza n. 297/2018 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), e il 30 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto‑legge n. 71/2002, lo standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole ( lex mitior ) consentirebbe, almeno in alcuni casi, di neutralizzare l’effetto interruttivo di atti processuali verificatisi ancor prima del 25 giugno 2018, ma dopo l’entrata in vigore del codice penale il 1º febbraio 2014, ossia per un periodo superiore a quattro anni». 63 Sentenza M.A.S. e M.B., punto 59: «(...) spetta al giudice nazionale verificare se la condizione richiesta dal punto 58 della sentenza Taricco, secondo cui le disposizioni del codice penale in questione impediscono di infliggere sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, conduca a una situazione di incertezza nell’ordinamento giuridico italiano quanto alla determinazione del regime di prescrizione applicabile, incertezza che contrasterebbe con il principio della determinatezza della legge applicabile.

Se così effettivamente fosse, il giudice nazionale non sarebbe tenuto a disapplicare le disposizioni del codice penale in questione».

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA]‑BORDONA presentate il 18 dicembre 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 280/25 [Lin II] ( i ) [OSCURATO:PERSONA] de pe lângă Curtea de [OSCURATO:PERSONA] penale a carico di M.G.D., con l’intervento di: Statul român – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor [OSCURATO:PERSONA]Napoca, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, [OSCURATO:PERSONA])] « Procedimento pregiudiziale – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 325, paragrafo 1, TFUE – Convenzione “TIF” – Articolo 2, paragrafo 1 – Obbligo di lottare con misure dissuasive ed effettive contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione – Nozione di frode grave — Termine di prescrizione della responsabilità penale – Rischio sistemico di impunità – Tutela dei diritti fondamentali – Articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di legalità penale – Requisiti di prevedibilità e di determinatezza della legge penale – Principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) – Standard nazionale di tutela dei diritti fondamentali – Applicazione della sentenza Lin I – Limiti al principio del primato del diritto dell’Unione – [OSCURATO:PERSONA] nazionali definitive passate in giudicato – Casi di prescrizione della responsabilità penale verificatisi prima della sentenza Lin I non riconosciuti con sentenza definitiva – Principio nazionale di divieto di creare una lex tertia nell’applicazione della legge penale più favorevole – Mancanza di prevedibilità e determinatezza del criterio del rischio sistemico di impunità » 1. Nella sentenza Lin ( 2 ), la Corte ha interpretato l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF ( 3 ) nei termini seguenti: «(...) [G]li organi giurisdizionali di uno Stato membro non sono tenuti a disapplicare le sentenze della Corte costituzionale di tale Stato membro che invalidano la disposizione legislativa nazionale recante disciplina delle cause di interruzione del termine di prescrizione in materia penale, per violazione del principio di legalità dei reati e delle pene quale tutelato dal diritto nazionale, sotto il profilo dei suoi requisiti di prevedibilità e di determinatezza della legge penale, anche se tali sentenze hanno la conseguenza di condurre all’archiviazione, per prescrizione della responsabilità penale, di un numero considerevole di procedimenti penali, ivi compresi procedimenti relativi a reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea. Per contro, tali disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate nel senso che: gli organi giurisdizionali di tale Stato membro sono tenuti a disapplicare uno standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole ( lex mitior ) che consente di mettere in discussione, anche nell’ambito di ricorsi contro sentenze definitive, l’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale in simili procedimenti mediante atti processuali intervenuti prima di una tale constatazione di invalidità». 2. Un collegio giudicante della Sezione penale (in prosieguo: la «Sezione penale») della [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]) si rivolge ora alla Corte di giustizia esponendole alcune difficoltà che incontra nell’applicare la sentenza Lin I, sul cui contenuto vertono le questioni pregiudiziali. I. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 3. Le norme del diritto dell’Unione riportate nella sentenza Lin I [vale a dire le disposizioni pertinenti della Convenzione TIF e della direttiva (UE) 2017/1371] ( 4 ) sono parimenti applicabili nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale. B. Diritto rumeno 1. Normativa in materia penale 4. Nella sentenza Lin I sono inoltre riportate le disposizioni del diritto rumeno (Costituzione rumena, codice penale del 1968, come modificato nel 1996 ( 5 ), codice penale del 2009 ( 6 ), come modificato dal decreto‑legge n. 71 del 30 maggio 2022 ( 7 ), codice di procedura penale ( 8 ) e legge n. 241/2005) ( 9 ) applicabili alla controversia. 2. Giurisprudenza rumena precedente alla sentenza Lin I sulla prescrizione in materia penale ( 10 ) a) Sentenza costituzionale n. 297/2018 5. Con sentenza n. 297/2018 del 26 aprile 2018, pubblicata il 25 giugno 2018, la Corte costituzionale, accogliendo un’eccezione di incostituzionalità, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale per effetto del compimento di qualsiasi atto processuale nella causa, ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale del 2009. 6. Secondo la Corte costituzionale, tale disposizione del codice penale del 2009 mancava di prevedibilità e violava il principio di legalità dei reati e delle pene, poiché l’espressione «qualsiasi atto processuale» in essa contenuta comprendeva anche gli atti non notificati all’indagato o all’imputato. Tale circostanza impediva a questi ultimi di venire a conoscenza dell’avvenuta interruzione del termine di prescrizione e dell’inizio del decorso di un nuovo termine di prescrizione della loro responsabilità penale ( 11 ). 7. Il legislatore rumeno non è intervenuto per modificare l’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale del 2009 nel senso prescritto dalla Corte costituzionale e nei tribunali ordinari si è formata una giurisprudenza non uniforme sull’interruzione dei termini di prescrizione della responsabilità penale. b) Sentenza costituzionale n. 358/2022 8. Con sentenza n. 358/2022 del 26 maggio 2022, pubblicata il 9 giugno 2022, la Corte costituzionale, accogliendo un ulteriore motivo di incostituzionalità, ha dichiarato che l’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale del 2009 era incostituzionale. 9. La Corte costituzionale ha sottolineato che: –        il legislatore non era intervenuto, come richiesto dall’articolo 147, paragrafo 1, della Costituzione, per rendere conformi le disposizioni dichiarate incostituzionali nella sentenza n. 297/2018 e per disciplinare i casi di interruzione del corso della prescrizione della responsabilità penale; –        in assenza di tale intervento legislativo, le autorità giudiziarie non potevano determinare autonomamente i motivi di interruzione del termine di prescrizione della responsabilità. Si è generata una mancanza di chiarezza e di prevedibilità nell’applicazione dell’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale del 2009, che dava luogo a una prassi giudiziaria non uniforme. Il contesto normativo vigente non forniva gli elementi legislativi necessari per un’applicazione prevedibile dell’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale summenzionato dopo la sentenza n. 297/2018; –        di conseguenza, il diritto positivo rumeno non prevedeva alcun caso di interruzione del corso della prescrizione della responsabilità penale dalla data di pubblicazione della sentenza n. 297/2018 fino all’entrata in vigore di un atto normativo del legislatore che disciplinasse espressamente i motivi di interruzione di tale termine ( 12 ). c) Sentenza 67/2022 dell’Alta Corte 10. Nella sentenza 67/2022 del 25 ottobre 2022 (in prosieguo: la «sentenza 67/2022)», pubblicata il 28 novembre 2022, l’Alta Corte ha dichiarato quanto segue: –        le norme relative all’interruzione del termine di prescrizione sono norme di diritto penale (sostanziale). Dal punto di vista della loro applicazione nel tempo, sono soggette al principio di irretroattività della legge penale, di cui all’articolo 3 del codice penale del 2009, ad eccezione delle disposizioni più favorevoli, in conformità con il principio della lex mitior di cui all’articolo 15, paragrafo 2, della Costituzione rumena e all’articolo 5 del suddetto codice penale; –        tra il 25 giugno 2018 (data di pubblicazione della sentenza costituzionale n. 297/2018, precisata dalla sentenza costituzionale n. 358/2022) e il 30 maggio 2022, l’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale del 2009 non prevedeva alcuna causa di interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale; –        un giudice eventualmente adito di un ricorso straordinario di annullamento, basato sugli effetti delle sentenze costituzionali n. 297/2018 e n. 358/2022, non può riesaminare la prescrizione della responsabilità penale, qualora il giudice d’appello abbia fatto interloquire le parti e valutato l’incidenza di tale causa di estinzione del procedimento penale nel corso del processo, prima della sentenza costituzionale n. 358/2022. 3. Giurisprudenza rumena successiva alla sentenza Lin I 11. L’Alta Corte, in due collegi giudicanti ampliati ( 13 ), ha pronunciato le sentenze n. 37 del 17 giugno 2024 (in prosieguo: la «sentenza 37/2024») e n. 16 del 16 settembre 2024 (in prosieguo: la «sentenza 16/2024»), nelle quali esamina l’incidenza della sentenza Lin I su ciò che forma oggetto del presente rinvio pregiudiziale. 12. Fermo restando che più avanti mi soffermerò sul loro contenuto, queste due sentenze dell’Alta Corte ostano a che i giudici rumeni disapplichino la giurisprudenza nazionale relativa all’applicazione del principio della lex mitior all’interruzione del decorso del termine di prescrizione della responsabilità penale. II. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali 13. I fatti del procedimento penale, come riportati nella decisione di rinvio, erano, in sostanza, quelli di seguito indicati. 14. Tra il 3 maggio 2012 e il 23 gennaio 2014, M.G.D., nella sua qualità di amministratore di due società commerciali, sulla base di un unico disegno criminoso ha ripetutamente e consapevolmente messo a disposizione di B.V., coimputato nella causa, dodici fatture fiscali relative ad acquisti fittizi. 15. B.V. ha registrato tali fatture nella contabilità di un’altra società commerciale, al fine di ridurre la base imponibile e di arrecare pregiudizio al bilancio dello Stato. Il danno causato al bilancio dello Stato ammontava a 268 536 lei rumeni (RON) (pari a EUR 59 304), di cui l’importo dell’IVA era di RON 163 656 (pari a EUR 36 142). 16. Il 24 febbraio 2022 il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha condannato M.G.D. per i fatti di cui era accusato, in quanto complice di un reato di frode fiscale. 17. Il 21 marzo 2024 la Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha accolto l’appello interposto da M.G.D. avverso la sentenza di primo grado. 18. La sentenza del 21 marzo 2024 ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di M.G.D. dopo avere rilevato la scadenza del termine di prescrizione della responsabilità penale per la complicità in frode fiscale continuata contestatagli, prevista all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della legge n. 241/2005 ( 14 ). 19. Il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 21 marzo 2024. In detto ricorso sostiene che il procedimento penale non deve essere archiviato, in quanto era applicabile la sentenza Lin I ( 15 ) e, pertanto, il termine di prescrizione della responsabilità penale non era scaduto ( 16 ). 20. Il giudice del rinvio rileva che la sentenza impugnata in cassazione, pronunciata dopo la sentenza Lin I, applica lo standard nazionale relativo all’applicazione della legge penale più favorevole, come la stessa Alta Corte aveva stabilito nella sentenza 67/2022 e confermato (in collegi giudicanti diversi da quelli del rinvio) nelle sentenze 37/2024 e 16/2024, vincolanti per i giudici nazionali. 21. In tale contesto, la Sezione penale dell’Alta Corte sottopone alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se, nell’interpretare e nell’applicare l’articolo 325 [TFUE], l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 2 e l’articolo 9 della Convenzione TIF [nonché] l’articolo 49 della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la “Carta”)], in assenza di una disposizione di diritto interno che stabilisca un importo minimo affinché si possa considerare grave una frode che lede gli interessi finanziari dell’[Unione], le disposizioni del diritto dell’Unione debbano essere interpretate nel senso che una frode è considerata grave solo qualora riguardi un importo superiore a EUR 50 000. 2)      In caso di risposta negativa alla questione precedente, se le disposizioni dell’articolo 2 TUE, dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, TUE, dell’articolo 2, paragrafo 2, TFUE, dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, come interpretate dalla sentenza della Corte [Lin I], [nonché] dell’articolo 49, paragrafo 1, dell’articolo 52, paragrafo 3, e dell’articolo 53 della Carta debbano essere interpretate nel senso che, nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati riguardanti l’[imposta sul valore aggiunto (IVA)], il giudice nazionale deve disapplicare lo standard nazionale di tutela relativo al principio della lex mitior , quale risulta dalla giurisprudenza vincolante dell’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro, standard secondo il quale non hanno effetto interruttivo della prescrizione gli atti processuali intervenuti prima che fosse invalidata la disposizione legislativa nazionale che disciplina le cause di interruzione dei termini di prescrizione della responsabilità penale, qualora: a)      la disapplicazione di tale standard nazionale sia incompatibile con il divieto di applicare la lex tertia – principio di rango costituzionale; b)      in applicazione di tale giurisprudenza nazionale si possa ritenere che il termine generale di prescrizione della responsabilità penale sia scaduto prima della pronuncia della sentenza Lin [I]; c)      la disapplicazione, sulla base del diritto dell’Unione, di tale standard nazionale abbia come conseguenza di garantire un livello di tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta non equivalente o comparabile alla tutela garantita dall’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo [(in prosieguo: la «CEDU»)]; d)      la legge nazionale non preveda criteri specifici in base ai quali il giudice dello Stato membro possa valutare, in via preliminare, il rischio sistemico di impunità derivante dall’applicazione di tale standard nazionale in caso di reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’[Unione]». III. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia 22. La domanda di pronuncia pregiudiziale è prevenuta alla cancelleria della Corte il 10 aprile 2025. È stata sottoposta al procedimento accelerato, conformemente all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte di giustizia. 23. Hanno presentato osservazioni scritte il governo rumeno e la Commissione europea. Entrambi hanno partecipato all’udienza tenutasi il 7 ottobre 2025. IV. Valutazione A. Sulla prima questione pregiudiziale 24. Il giudice del rinvio chiede, in sintesi, se, in mancanza di una disposizione di diritto interno che stabilisca un importo minimo per considerare grave la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, una frode in materia di IVA sia qualificata come grave solo qualora riguardi un importo superiore a EUR 50 000. 25. Le norme del diritto dell’Unione di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione sono l’articolo 325 TFUE nonché gli articoli 1, paragrafo 1, 2 e 9 della Convenzione TIF, alla luce del principio di legalità dei reati e delle pene, sancito all’articolo 49 della Carta. 1. Articolo 325 TFUE 26. L’articolo 325, paragrafo 1, TFUE obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a lottare contro la frode e le altre attività illegali lesive degli interessi finanziari dell’Unione con misure dissuasive ed effettive ( 17 ). Tale disposizione non limita la repressione alla frode grave e si riferisce semplicemente alla frode, senza qualificazioni, che lede gli interessi finanziari dell’Unione. 27. L’articolo 325 TFUE, ripeto, non menziona la nozione di frode grave che, tuttavia, compare invece nella Convenzione TIF (articolo 2). 28. L’interpretazione dell’articolo 325 TFUE non fornisce quindi alcuna risposta specifica alla prima questione del giudice del rinvio. 2. Convenzione TIF 29. L’articolo 1 della convenzione TIF definisce, ai fini di tale convenzione, le condotte costitutive di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. 30. L’articolo 2 della Convenzione TIF impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare le misure necessarie affinché le condotte di cui all’articolo 1 siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano, almeno nei casi di frode grave, pene privative della libertà che possono comportare l’estradizione. 31. Ai sensi della medesima disposizione (articolo 2, paragrafi 1 e 2, della Convenzione TIF): «1.      (...) [D]ev’essere considerata frode grave qualsiasi frode riguardante un importo minimo da determinare in ciascuno Stato membro. Tale importo minimo non può essere superiore a 50 000 [EUR]. 2.      Tuttavia, uno Stato membro può prevedere per i casi di frode di lieve entità riguardante un importo totale inferiore a 4 000 [EUR], che non presentino aspetti di particolare gravità secondo la propria legislazione, sanzioni di natura diversa da quelle previste al paragrafo 1». 32. La Corte ha dichiarato che l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF è formulato in termini chiari e precisi e non è corredato di alcuna condizione, ragion per cui ha effetto diretto ( 18 ). 33. Pertanto, la distinzione tra le categorie di frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione è propria della convenzione TIF. Ai sensi dell’articolo 2 di quest’ultima: –        sono considerate frodi di lieve entità quelle di importo inferiore a EUR 4 000 che non presentino aspetti di particolare gravità. [OSCURATO:PERSONA] membri possono punire tali frodi di lieve entità con sanzioni amministrative, anche se nulla impedisce loro di scegliere di farlo con sanzioni penali; –        le frodi non di lieve entità , ma neppure necessariamente gravi, sono quelle di importo superiore a EUR 4 000 che presentano aspetti particolari. [OSCURATO:PERSONA] membri devono punirle con sanzioni penali effettive e dissuasive; –        le frodi gravi sono quelle di importo superiore a EUR 4 000 che presentano aspetti particolari di gravità e causano un pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione di «un importo minimo da determinare in ciascuno Stato membro». Tale minimo non può essere superiore a EUR 50 000. [OSCURATO:PERSONA] devono punire le frodi gravi con sanzioni penali effettive e dissuasive, le quali devono comportare pene privative della libertà che possano dare luogo all’estradizione. 34. La convenzione TIF non osta, ai sensi del suo articolo 9, a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottino disposizioni di diritto interno che reprimano con maggiore intensità le frodi agli interessi finanziari dell’Unione. 35. [OSCURATO:PERSONA] membri possono quindi decidere di infliggere pene privative della libertà per sanzionare qualsiasi categoria di frode. Possono inoltre fissare un importo inferiore a EUR 50 000 per qualificare come grave una frode agli interessi finanziari dell’Unione o, semplicemente, non stabilire alcuna soglia ( 19 ). 36. La previsione di sanzioni penali al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione è una materia nella quale esiste una competenza concorrente dell’Unione e degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TFUE ( 20 ). 37. È vero che una parte della giurisprudenza della Corte ha fatto riferimento alle frodi gravi agli interessi finanziari dell’Unione per sottolineare il primato del diritto dell’Unione rispetto a norme nazionali che rendevano difficile la repressione di tali frodi ( 21 ). In altre pronunce, tuttavia, essa ha menzionato solo le frodi senza aggiungervi qualificazioni ( 22 ). 38. A mio avviso, tali differenze non sono significative e sono dovute al tipo e all’entità delle attività fraudolente oggetto delle controversie che hanno dato luogo alle questioni pregiudiziali. 39. Dalle suesposte considerazioni risulta che il diritto dell’Unione conferisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri la libertà di definire la nozione di frode grave, con la condizione che, qualora la fissino sulla base di una soglia quantitativa, l’importo minimo determinato da ciascuno Stato membro non può superare gli EUR 50 000. 3. Normativa rumena 40. [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una normativa interna che, secondo le informazioni disponibili, si è avvalsa della possibilità offertale dalla convenzione TIF di inasprire la repressione delle frodi agli interessi finanziari dell’Unione. 41. L’articolo 9, paragrafo 1, della legge n. 241/2005, nella versione in vigore il 23 gennaio 2014, elenca le categorie di atti costitutivi di reati di frode fiscale punibili con una pena privativa della libertà, indipendentemente dall’ammontare del danno causato. 42. L’articolo 9, commi 2 e 3, della legge n. 241/2005 fissa soglie minime per i danni causati, ma unicamente ai fini dell’aumento dei limiti minimo e massimo delle pene privative della libertà. 43. La scelta normativa della [OSCURATO:PERSONA] mi sembra compatibile con l’articolo 325 TFUE e con la Convenzione TIF. 44. In assenza di una norma nazionale che determini una soglia minima di danno, spetta ai giudici nazionali accertare se ricorrano circostanze che, secondo il loro diritto nazionale ordinario, conferiscono un connotato di gravità alle frodi commesse. Fra tali circostanze possono figurare la forma continuata del reato ( 23 ), la recidiva, il grado di organizzazione della frode, l’appartenenza a un’associazione per delinquere o a un’organizzazione criminale e l’importo della frode. 4. Qualificazione della frode nella controversia principale 45. In tale procedimento, il danno totale causato al bilancio dello Stato ammontava a RON 268 536 (pari a EUR 59 304), di cui l’IVA ammontava a RON 163 656 (pari a EUR 36 142). 46. Tenuto conto della loro natura e dei loro effetti, i fatti di cui trattasi ( 24 ) potrebbero, in linea di principio, costituire una frode ai sensi dell’articolo 325 TFUE e dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione TIF ( 25 ). 47. La nozione di «frode» di cui alla Convenzione TIF ( 26 ) comprende le entrate provenienti dall’applicazione di un’aliquota uniforme agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo le regole dell’Unione. È irrilevante che l’IVA non sia riscossa direttamente per conto dell’Unione ( 27 ). Inoltre, occorre tenere conto dell’ammontare totale della frode, data la difficoltà di determinarne con precisione l’impatto sul bilancio dell’Unione e sul bilancio dello Stato membro ( 28 ). 48. Fatta salva la valutazione del giudice del rinvio, tutto sembra indicare che: –        l’ammontare complessivo del danno (ossia non solo quello causato agli interessi finanziari dell’Unione) supera la soglia degli EUR 50 000 prevista all’articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione TIF per qualificare una frode come grave; –        la frode era organizzata e si è protratta per un periodo di quasi due anni; –        un reato di questo tipo era sanzionato dal diritto rumeno applicabile all’epoca dei fatti con una pena detentiva. 49. Pertanto, sotto il profilo del diritto dell’Unione, nulla osta a che il giudice del rinvio, sulla base di tali elementi e di quelli ulteriori che esso può valutare in base al suo diritto interno (recidiva, appartenenza a un’organizzazione criminale o altri), qualifichi il reato come frode grave agli interessi finanziari dell’Unione. 5. Conclusione intermedia 50. In sintesi, l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e gli articoli 1, 2 e 9 della Convenzione TIF devono essere interpretati nel senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono qualificare come grave una frode agli interessi finanziari dell’Unione anche qualora il suo importo non sia superiore a EUR 50 000. B. Sulla seconda questione pregiudiziale 51. La seconda questione pregiudiziale ha una formulazione complessa. 52. Formalmente, il giudice del rinvio chiede l’interpretazione degli articoli 2 TUE e 4, paragrafi 2 e 3, TUE, 2, paragrafo 2, TFUE e 325, paragrafo 1, TFUE, dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, nonché degli articoli 49, 52, paragrafo 3, e 53 della Carta. 53. Il giudice del rinvio chiede se le disposizioni summenzionate debbano essere interpretate «(...) nel senso che, nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati riguardanti l’[IVA], il giudice nazionale deve disapplicare lo standard nazionale di tutela relativo al principio della lex mitior , quale risulta dalla giurisprudenza vincolante dell’organo giurisdizionale supremo di [uno] Stato membro». 54. La risposta alla seconda questione pregiudiziale richiede anzitutto che si tenga conto della situazione determinata in [OSCURATO:PERSONA] dalla sentenza Lin I. Dopo avere esaminato tale situazione nella parte 1 della presente sezione, –        farò riferimento alle conclusioni da me pronunciate nella causa Lin I (parte 2); –        esaminerò le difficoltà nell’applicare la sentenza Lin I ai reati prescritti, con o senza sentenza definitiva (parte 3); –        tratterò i problemi sollevati dall’applicazione del principio nazionale che vieta la creazione di una lex tertia (parte 4) e, –        infine, mi soffermerò sulla prevedibilità e determinatezza del criterio che, secondo la sentenza Lin I, consente di non applicare lo standard nazionale di tutela (parte 5). 1. Situazione determinata in [OSCURATO:PERSONA] dalla sentenza Lin I 55. La sentenza Lin I è stata pronunciata il 24 luglio 2023. In tale sentenza, come ho già indicato, la Corte ha dichiarato che: –        lo standard nazionale di tutela relativo alla prevedibilità della legge penale (risultante dalla sentenza costituzionale n. 297/2018) e lo standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (risultante dalla sentenza dell’Alta Corte 67/2022) potevano creare un rischio sistemico di impunità a vantaggio degli autori di frodi gravi agli interessi finanziari dell’Unione; –        entrambi gli standard risultano, in linea di principio, incompatibili con l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE nonché con gli articoli 1 e 2 della Convenzione TIF. Essi costituivano garanzie che andavano al di là dei diritti tutelati dall’articolo 49 della Carta e, pertanto, dall’articolo 7 della CEDU. Tuttavia, i giudici nazionali non sono tenuti a disapplicare le sentenze della Corte costituzionale relative al primo standard. 56. Invero, la sentenza Lin I, seguendo il precedente della sentenza M.A.S. e M.B., ha accettato un limite esterno al primato del diritto dell’Unione: i giudici rumeni non erano tenuti a disapplicare la giurisprudenza nazionale elaborata dalle sentenze costituzionali n. 297/2018 e n. 358/2022, nonostante l’esistenza di un rischio sistemico di impunità dei reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, in quanto tali sentenze si basano sul principio di legalità dei reati e delle pene quale tutelato dal diritto nazionale, sotto il profilo dei suoi requisiti di prevedibilità e determinatezza della legge penale. 57. Tuttavia, la sentenza Lin I non ha accettato tale limite esterno al primato dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e degli articoli 1 e 2 della Convenzione TIF in relazione allo standard nazionale del principio della lex mitior . Essa ha dichiarato che gli organi giurisdizionali di uno Stato membro sono tenuti a disapplicare uno standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole ( lex mitior ) che consenta di mettere in discussione, anche nell’ambito di ricorsi contro sentenze definitive, l’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale in simili procedimenti mediante atti processuali intervenuti prima di una tale constatazione di invalidità. 58. La giurisprudenza Lin I è stata confermata dalla Corte di giustizia in due ordinanze del 9 gennaio 2024 ( 29 ). 59. L’Alta Corte (quanto meno, alcuni dei suoi collegi) non sembra accettare la giurisprudenza Lin I per quanto riguarda la disapplicazione dello standard nazionale di applicazione retroattiva della legge penale più favorevole. Tale riluttanza si è tradotta sostanzialmente nelle sentenze 37/2024 e 16/2024 di detto giudice, di cui esaminerò ora il contenuto. a) Sentenza dell’Alta Corte 37/2024 60. In tale sentenza, l’Alta Corte afferma che, nel diritto rumeno, la prescrizione della responsabilità penale – inseparabile dalla sua interruzione – è un istituto di diritto sostanziale ed è soggetto, tra l’altro, al principio della lex mitior . Muovendo da tale premessa, l’Alta Corte ritiene che: –        lo standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole, anche in materia di interruzione della prescrizione della responsabilità penale, concretizzi il principio di legalità dei reati e delle pene, come disciplinato dall’articolo 7 della CEDU e dall’articolo 49 della Carta, e garantisca una tutela più estesa, imponendo la sua applicazione in via prioritaria; –        l’obbligo imposto ai giudici nazionali dalla sentenza Lin I garantisca un livello di tutela che non è equivalente o comparabile a quello dell’articolo 7 della CEDU. Nel valutare la compatibilità delle norme giuridiche nazionali con il diritto dell’Unione nel settore della tutela degli interessi finanziari di quest’ultima, la Corte di giustizia ha tenuto conto delle informazioni e delle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, che hanno rispecchiato in modo deficitario e, in alcuni casi, erroneo, la situazione giuridica risultante dalle sentenze nazionali relative al principio di legalità dei reati e delle pene e agli effetti delle sentenze Corte costituzionale; –        la disapplicazione dell’interpretazione data dalla sentenza 67/2022 implicherebbe sia la violazione del diritto fondamentale alla legalità dei reati e delle pene, quale si riflette nell’ordinamento giuridico nazionale, sia la violazione della certezza del diritto, creando le premesse per l’applicazione differenziata del trattamento giuridico del concorso di leggi nel tempo, in funzione del tipo di reato, a seconda che si tratti di un reato che lede gli interessi finanziari dell’Unione o di un altro reato. b) Sentenza dell’Alta Corte 16/2024 61. In tale sentenza, l’Alta Corte dichiara che: –        gli atti processuali adottati prima del 25 giugno 2018 (data di pubblicazione nel [OSCURATO:PERSONA] al României della sentenza della Corte costituzionale n. 297/2018) hanno un effetto interruttivo della prescrizione della responsabilità penale, indipendentemente dall’importo del danno, senza che sia necessario valutare concretamente un rischio sistemico di impunità, in tutti i casi aventi ad oggetto reati contro gli interessi finanziari dell’Unione europea e reati di corruzione, solo se la legge penale più favorevole stabilita globalmente dalla sentenza costituzionale n. 265 del 6 maggio 2014 (in prosieguo: la «sentenza costituzionale n. 265/2014») è il codice penale o una normativa speciale contenente disposizioni penali, nella versione in vigore nel periodo compreso tra il 1º febbraio 2014 e il 24 giugno 2018 ( 30 ); –        conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), spetta ai giudici determinare e applicare le disposizioni della CEDU e la giurisprudenza pertinente della Corte EDU relativa all’interpretazione dei diritti inderogabili, qualora, in relazione a tali diritti, esista una disparità tra lo standard di tutela conferito dalla Carta, come interpretata dalla Corte di giustizia, da un lato, e quello conferito dalla CEDU, dall’altro, nel senso che il primo è inferiore al secondo; –        i principi di legalità dei reati, retroattività della legge penale più favorevole e irretroattività della legge penale più severa fanno parte della categoria dei diritti inderogabili, attinenti alle tradizioni costituzionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri; –        per quanto riguarda il meccanismo di applicazione della legge penale più favorevole nel diritto nazionale, la Corte costituzionale ha statuito (sentenza costituzionale n. 265/2014) sulla necessità dell’applicazione globale della legge penale più favorevole, il che implica la scelta, tra le leggi successive e utilizzando il criterio della valutazione in concreto , di un’unica legge penale applicabile, la più favorevole; –        solo in tali circostanze è possibile evitare di imporre un trattamento giuridico diverso nell’ipotesi di reati concorrenti (ad esempio, prendendo in considerazione l’esistenza di cause di interruzione della prescrizione della responsabilità penale in caso di frodi relative al pagamento dell’IVA, ma al contempo l’assenza di simili cause per quanto riguarda le frodi relative all’imposta sul reddito delle società, le quali non hanno alcun nesso con il bilancio dell’Unione), o la creazione di un doppio standard in materia di diritti fondamentali, comportante la determinazione di una pena illegittima; –        di conseguenza, anche dopo la pronuncia della sentenza Lin I, per stabilire quali atti processuali abbiano un effetto interruttivo della prescrizione prima del 25 giugno 2018, i giudici rumeni devono determinare globalmente la legge penale più favorevole ed evitare di realizzare una lex tertia; –        in quanto istituto di diritto penale sostanziale, la prescrizione della responsabilità penale costituisce uno dei criteri di cui tener conto per l’applicazione globale della legge penale più favorevole e deve essere valutata nel contesto del meccanismo creato dalla sentenza n. 265/2014; –        dal momento che, nel periodo compreso tra il 25 giugno 2018 e il 30 maggio 2022, i termini di prescrizione della responsabilità penale sono trascorsi senza possibilità di interruzione, disapplicare la giurisprudenza della Corte costituzionale avrebbe l’effetto di riattivare la responsabilità penale dopo la scadenza dei termini di prescrizione applicabili, in forza di una legge penale successiva più severa, con conseguente violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della CEDU. 2. [OSCURATO:PERSONA] pronunciate nella causa Lin I ( 31 ) 62. Non sarebbe opportuno da parte mia reiterare, integralmente, le considerazioni esposte nelle conclusioni relative alla causa Lin I, che la Corte non ha condiviso. 63. Con l’interpretazione proposta in tali conclusioni, l’articolo 49 della Carta avrebbe giustificato, come limite al primato del diritto dell’Unione, che i giudici rumeni applicassero, in quanto legge penale più favorevole, quella interpretata dalle sentenze della Corte costituzionale e dell’Alta Corte sull’interruzione dei termini di prescrizione della responsabilità penale. 64. Lo stesso risultato sarebbe stato raggiunto estendendo la giurisprudenza M.A.S. e M.B. alla causa Lin I, vale a dire privilegiando l’applicazione dello standard nazionale di tutela del principio della lex mitior (standard più elevato di quello dell’articolo 49 della Carta) rispetto all’articolo 325 TFUE, al fine di massimizzare la tutela dei diritti fondamentali a fronte della salvaguardia degli interessi finanziari dell’Unione nei casi di frode grave. 65. Alla Corte si offre ora la possibilità (di cui, a mio avviso, essa dovrebbe avvalersi) di riconsiderare la parte della sentenza Lin I relativa alla disapplicazione dello standard nazionale più elevato di tutela del principio della lex mitior . 66. La lealtà dovuta dagli avvocati generali alla Corte di giustizia impone loro di segnalare ciò che considerano punti deboli di una sentenza già pronunciata, affinché la si possa spiegare meglio (anche in un senso divergente dalle conclusioni) e dare una risposta giurisdizionale, per quanto possibile, immune da critiche ( 32 ), oppure precisarla (perfino rettificarla), come in effetti è avvenuto con la sentenza M.A.S. e M.B. in relazione alla precedente sentenza Taricco, nell’ambito del dialogo con i giudici supremi nazionali. 67. In quest’ottica, mi sembra, in particolare, che due punti della sentenza Lin I richiedano ulteriori spiegazioni. 68. Il primo riguarda l’affermazione che figura al punto 108 della sentenza Lin I: «dalla giurisprudenza della Corte risulta che le norme che disciplinano la prescrizione in materia penale non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta (v., in tal senso, sentenza [Taricco], punti da 54 a 57)». 69. Orbene, da tali punti della sentenza Taricco non si può dedurre chiaramente che le norme sulla prescrizione in materia penale sono escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta. La Corte, se vuole mantenere tale esclusione, dovrebbe trovare basi più solide. 70. Il secondo punto che, a mio avviso, richiede ulteriori spiegazioni o, preferibilmente, una rettifica riguarda l’«aumento» del rischio sistemico di impunità dei reati gravi contro gli interessi finanziari dell’Unione, in quanto argomento fondamentale per respingere lo standard nazionale di applicazione retroattiva della legge penale più favorevole. Per le ragioni che esporrò nel prosieguo, tale argomento solleva non poche difficoltà ( 33 ). 71. In ogni caso, in qualità di avvocato generale, devo prendere in considerazione l’ipotesi che la Corte mantenga la giurisprudenza Lin I ed esaminare gli ostacoli che il giudice del rinvio incontra nella sua applicazione in [OSCURATO:PERSONA]. 3. Applicazione della sentenza Lin I a reati prescritti 72. Nella lettera b) della seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio muove dalla premessa che «in applicazione [della] giurisprudenza nazionale (...) il termine generale di prescrizione della responsabilità penale sia scaduto prima della pronuncia della sentenza Lin [I]». 73. Se la prescrizione della responsabilità penale, in applicazione della sentenza 67/2022 dell’Alta Corte, è intervenuta prima della sentenza Lin I, quest’ultima può incidere sui procedimenti penali relativi a reati già prescritti? Per rispondere occorre verificare se la prescrizione della responsabilità penale sia stata dichiarata, o meno, con sentenza definitiva passata in giudicato. a) [OSCURATO:PERSONA] definitive passate in giudicato 74. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non implica l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere mezzi di ricorso straordinari che consentano di riaprire un procedimento concluso con una sentenza definitiva a seguito di una sentenza pregiudiziale interpretativa. 75. Il diritto dell’Unione non esige che, per tener conto dell’interpretazione di una disposizione pertinente di tale diritto offerta dalla Corte posteriormente alla decisione di un organo giurisdizionale avente autorità di cosa giudicata, quest’ultimo ritorni necessariamente su tale decisione ( 34 ). 76. Il principio dell’autorità di cosa giudicata garantisce tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia. Ne consegue che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possono più essere rimesse in discussione ( 35 ). 77. Pertanto, il diritto dell’Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto ( 36 ). 78. Se l’Unione non ha una normativa in materia, le modalità di attuazione del principio dell’autorità di cosa giudicata rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ai sensi dell’autonomia procedurale di questi ultimi, nel rispetto tuttavia dei principi di equivalenza e di effettività ( 37 ). 79. Conformemente a tale giurisprudenza, e fatta salva la valutazione del giudice del rinvio sul suo diritto interno, ritengo che l’applicazione della sentenza Lin I non possa comportare l’annullamento delle decisioni giurisdizionali definitive emesse prima della sua pronuncia. Tale impossibilità giuridica si estende alle sentenze definitive pronunciate (prima della sentenza Lin I) in applicazione dello standard nazionale più elevato di tutela del principio della lex mitior , anche se ciò determina impunità per i reati gravi contro gli interessi finanziari dell’Unione. 80. Non mi sembra che nel caso di specie ricorra alcuna delle ipotesi eccezionali nelle quali la giurisprudenza della Corte antepone il primato delle norme dell’Unione all’autorità di cosa giudicata delle sentenze definitive nazionali. Il primato delle norme dell’Unione deve quindi cedere di fronte all’obbligo di rispettare l’autorità di cosa giudicata delle sentenze nazionali definitive ( 38 ). b) [OSCURATO:PERSONA] non definitive 81. La prescrizione della responsabilità penale, nel caso di specie, è constatata da una sentenza d’appello che è stata impugnata in cassazione. 82. La Corte ha fornito un’interpretazione autonoma della nozione di sentenza definitiva utilizzata all’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta ( 39 ). Così, una condanna non può essere considerata definitiva quando avverso tale condanna è possibile proporre un mezzo ordinario di impugnazione, vale a dire qualsiasi mezzo di ricorso che rientri nell’iter normale di un processo e che, in quanto tale, costituisca uno sviluppo processuale che ciascuna parte può ragionevolmente prevedere ( 40 ). 83. Per definizione, non è definitiva una sentenza penale contro la quale sia ammissibile e sia stato proposto nei termini un ricorso per cassazione. In linea di principio, l’Alta Corte potrebbe quindi applicare la sentenza Lin I senza vedersi obbligata a rispettare l’autorità di cosa giudicata di cui, ripeto, la sentenza pronunciata in appello è priva. 84. Orbene, ci si deve chiedere cosa accada quando la frode fiscale abbia avuto luogo molto prima della sentenza Lin I (nella fattispecie, tra il 2012 e il 2014) e un giudice di appello abbia dichiarato, nel 2024, che la responsabilità penale era prescritta per decorso del termine di otto anni, calcolati senza interruzione in applicazione dello standard nazionale di tutela della lex mitior . In una situazione del genere, la sentenza Lin I impone di riattivare la responsabilità penale? 85. La mia risposta a tale questione è negativa, come esporrò di seguito. 86. Si potrebbe sostenere che l’articolo 325 TFUE e gli articoli 1 e 2 della Convenzione TIF vincolano la [OSCURATO:PERSONA] dalla loro entrata in vigore (rispettivamente il 1º dicembre 2009 e il 1º gennaio 2008) e che la sentenza Lin I interpreta tali disposizioni con effetto ex tunc . 87. In quest’ottica, lo standard rumeno di tutela della lex mitior risultante dalla sentenza 67/2022 dell’Alta Corte sarebbe incompatibile con le norme del diritto dell’Unione dal momento in cui queste ultime (che hanno effetto diretto) sono entrate in vigore per la [OSCURATO:PERSONA]. Il primato del diritto dell’Unione indurrebbe a ritenere che sussistano responsabilità penali per frodi gravi in materia di IVA qualora la loro prescrizione fosse intervenuta in applicazione dello standard rumeno della lex mitior prima della sentenza Lin I, senza che fosse stata dichiarata (la prescrizione) con sentenza definitiva. 88. Ritengo tuttavia che la giurisprudenza della Corte EDU, applicabile nell’ambito dell’articolo 49 della Carta ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della stessa, imponga di escludere tale interpretazione. 89. Secondo la Corte EDU: –        il ripristino della responsabilità penale dopo la scadenza del termine di prescrizione è incompatibile con i principi fondamentali di legalità ( nullum crimen, nulla poena sine lege ) e di prevedibilità sanciti dall’articolo 7 della CEDU; –        quando, conformemente al diritto interno, il termine di prescrizione scade, e rimane quindi esclusa la responsabilità penale, l’articolo 7 della CEDU osta, in mancanza di una valida base giuridica, a che possano essere avviate nuove azioni giudiziarie in relazione a tale reato. Il contrario equivarrebbe ad ammettere «l’applicazione retroattiva della legge penale a danno dell’imputato» ( 41 ); –        la CEDU non impone agli [OSCURATO:PERSONA] che ne fanno parte di ignorare un termine di prescrizione applicabile e, pertanto, di ripristinare un termine di prescrizione scaduto. Vi sono situazioni in cui la riapertura di un procedimento penale non è possibile e una di esse ricorre allorché il procedimento sia stato chiuso a motivo della scadenza del termine di prescrizione previsto dalla normativa nazionale. La sua riapertura pone problemi di certezza del diritto e pregiudica i diritti della difesa garantiti dall’articolo 7 della CEDU ( 42 ); –        l’imprescrittibilità di un reato richiede una base giuridica sufficientemente chiara e prevedibile ( 43 ), tanto nel diritto nazionale quanto nel diritto internazionale ( 44 ). 90. L’applicazione della sentenza Lin I porta, in realtà, a «riaprire» termini di prescrizione che, secondo il diritto rumeno come interpretato dai suoi giudici supremi, erano scaduti. Nella stessa misura, essa riattiva il perseguimento penale delle frodi in materia di IVA commesse prima della pronuncia della sentenza Lin I e già prescritte. 91. Fermo restando che la sentenza Lin I, come tutte le sentenze della Corte di giustizia, deve essere rispettata, difficilmente essa potrebbe essere qualificata come base giuridica sufficientemente chiara e prevedibile ( 45 ) per non applicare le norme sulla prescrizione della responsabilità penale enunciate nella sentenza 67/2022 dell’Alta Corte ( 46 ). 92. Diverse ragioni mi consentono di giungere a questa conclusione intermedia, dato che la sentenza Lin I: –        non dichiara imprescrittibili i reati di frode grave in materia di IVA a danno degli interessi finanziari dell’Unione ( 47 ); –        ha introdotto l’impossibilità di invocare lo standard rumeno di tutela della lex mitior (più elevato di quello del diritto dell’Unione) in termini che richiederebbero maggiore chiarezza. Lo ha fatto, inoltre, sulla base di una premessa che, secondo i giudici nazionali, non riflette correttamente il diritto interno, in quanto lo standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della lex mitior , anche in materia di interruzione della prescrizione della responsabilità, concretizza, in modo inscindibile, il principio di legalità dei reati e delle pene; –        ha dato luogo a interpretazioni divergenti, come evidenziano le sentenze dell’Alta Corte 37/2024 e 16/2024 nonché questa stessa domanda di pronuncia pregiudiziale. Il rinvio pregiudiziale rivela che, anche nell’ambito della medesima Alta Corte rumena, esistono divergenze rilevanti riguardo all’applicazione della sentenza Lin I, a seconda di quale sia il collegio giudicante di tale giudice supremo chiamato a pronunciarsi ( 48 ); –        si discosta dalla linea tracciata dalla sentenza M.A.S. e M.B., relativa alle norme sulla prescrizione in materia penale in Italia. La disapplicazione dello standard rumeno relativo alla lex mitior consente di infliggere a determinate persone sanzioni penali alle quali esse sarebbero sfuggite se fosse stato applicato lo standard nazionale, al pari di quanto accadeva in Italia ( 49 ); –        riconosce (come era logico alla luce della sentenza M.A.S. e M.B.) che il limite esterno al primato del diritto dell’Unione si applica al principio di legalità penale, ma lo esclude, al contempo, per il principio della lex mitior . Quest’ultimo, tuttavia, secondo l’Alta Corte, forma inevitabilmente parte del principio di legalità penale in [OSCURATO:PERSONA]; –        dopo avere constatato che l’applicazione dei due standard nazionali generava un rischio sistemico di impunità, afferma che il secondo (quello relativo alla lex mitior ) comportava una maggiore estensione temporale di tale rischio ( 50 ). Tuttavia, questo dato non è suffragato dalle statistiche disponibili. Secondo l’Alta Corte, l’incidenza sul principio di legalità penale è identica per i due standard nazionali ed è parimenti identico il rischio di impunità. 93. La mancanza di prevedibilità della sentenza Lin I, per quanto riguarda l’applicazione dello standard nazionale della lex mitior all’interruzione della prescrizione penale, sembra ancora più evidente se si considera che detta sentenza si fonda sul postulato secondo cui le norme relative alla prescrizione sono norme di diritto processuale e non di diritto penale sostanziale. Tale postulato, tuttavia, non deriva dal diritto dell’Unione ( 51 ) e anzi è in contrasto con la costante giurisprudenza dei giudici supremi rumeni, nel caso del loro paese. 94. All’epoca dei fatti in questione, il regime di prescrizione applicabile ai reati in materia di IVA non era stato armonizzato dal legislatore dell’Unione ( 52 ). Di conseguenza, gli [OSCURATO:PERSONA] membri erano liberi di prevedere che, nel loro ordinamento giuridico, il trattamento della prescrizione della responsabilità penale (anche per quanto riguarda la sua interruzione) ricadesse nel diritto penale sostanziale. Ciò è quanto hanno ritenuto, ripeto, i giudici supremi rumeni. 95. Pertanto, la scelta della Corte di attribuire natura processuale alle norme sulla prescrizione della responsabilità penale ( 53 ) è risultata conflittuale nella sentenza Taricco e ha dovuto essere precisata nella sentenza M.A.S. e M.B. Quest’ultima ha ammesso, come ho già esposto, una limitazione al primato del diritto dell’Unione, dopo avere riconosciuto la natura sostanziale delle norme sulla prescrizione di diritto italiano ( 54 ). 96. In altri casi, la Corte stessa ha riconosciuto natura sostanziale e non processuale alla prescrizione prevista da norme del diritto dell’Unione. In tal senso, nella sentenza Volvo e DAF Trucks, la Corte ha affermato che, «(...) a differenza dei termini processuali, il termine di prescrizione, comportando l’estinzione dell’azione, si riferisce al diritto sostanziale poiché incide sull’esercizio di un diritto soggettivo di cui il soggetto interessato non può più avvalersi effettivamente in giudizio» ( 55 ). Ha quindi riconosciuto natura sostanziale e non processuale all’articolo 10 («Termini di prescrizione») della direttiva 2014/104 ( 56 ). 97. Pertanto, ritengo che le norme del diritto dell’Unione alle quali fa riferimento la seconda questione pregiudiziale: –        non impongano di riesaminare le sentenze penali definitive, passate in giudicato, nelle quali sia stato constatato che il termine di prescrizione della responsabilità penale era scaduto prima della pronuncia della sentenza Lin I, sulla base dello standard nazionale di tutela della legge penale più favorevole; –        non ostino all’applicazione dello standard nazionale di tutela della legge penale più favorevole a reati consumati prima della pronuncia della sentenza Lin I, in quanto tale sentenza non costituisce una base giuridica chiara e prevedibile per ripristinare la responsabilità penale per reati la cui prescrizione sia stata dichiarata dai giudici rumeni, ancorché non in via definitiva. 4. Divieto di applicare una lex tertia 98. Il giudice del rinvio afferma [nella lettera a) della seconda questione pregiudiziale] che «il divieto di applicare la lex tertia [è un] principio di rango costituzionale». 99. Muovendo da tale affermazione, il giudice del rinvio chiede se si debba disapplicare lo standard nazionale di tutela relativo alla lex mitior qualora la sua disapplicazione sia incompatibile con il principio costituzionale del divieto della lex tertia ( 57 ). 100. In base alla sentenza costituzionale n. 265/2014, l’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole deve essere effettuata utilizzando il metodo di comparazione globale e non il metodo di comparazione differenziata. Pertanto, in caso di concorso di regimi giuridici successivi: –        si deve scegliere ed applicare la legge che, nel complesso, garantisce una situazione più favorevole all’imputato; –        tuttavia, non si possono combinare le disposizioni favorevoli delle leggi concorrenti e realizzare, per via giudiziaria, una lex tertia , che equivarrebbe a riconoscere ai giudici la possibilità di elaborare norme penali, in violazione dell’articolo 61 della Costituzione rumena; –        la determinazione della legge penale più favorevole deve tenere conto di un certo numero di elementi quali il tipo e l’entità delle pene, le condizioni di incriminazione, le cause di esclusione della responsabilità penale, l’influenza delle circostanze aggravanti, attenuanti o esimenti, le norme relative alla partecipazione, al tentativo, alla recidiva e altri ( 58 ). 101. Se l’ho compreso correttamente, il divieto di creare una lex tertia osta a che i giudici nazionali, di fronte alla successione di diversi regimi giuridici, mescolino elementi di uno di essi (ad esempio, quelli relativi alla definizione dei reati e alle pene) con elementi di un altro (ad esempio, le norme che disciplinano la prescrizione della responsabilità penale). Si tratterebbe quindi di evitare che i giudici «costruiscano» la legge penale più favorevole. 102. Il giudice del rinvio, in risposta ai quesiti della Corte relativi a tale divieto, indica che, se si applicasse la sentenza Lin I, la legge penale più favorevole risulterebbe dalla combinazione di varie disposizioni delle leggi concorrenti. In udienza, il governo rumeno ha confermato tale affermazione. 103. Pertanto, all’interruzione della prescrizione nel caso di una frode grave in materia di IVA, commessa il 1º gennaio 2016, per la quale nel diritto rumeno vige un termine di prescrizione di dieci anni, si applicherebbero in successione: –        il regime di cui all’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale del 2009, in vigore fino a quando la sentenza costituzionale n. 297/2018 ne ha dichiarato l’invalidità. In base a tale regime, la prescrizione era interrotta da qualsiasi atto processuale, a prescindere dalla circostanza che esso fosse comunicato o meno all’imputato; –        il regime risultante dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e dell’Alta Corte, applicabile dal 25 giugno 2018 al 30 maggio 2022. Conformemente a detto regime, nel diritto rumeno non esistevano motivi di interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale. L’assenza di tali motivi di interruzione si estende retroattivamente a fatti commessi nel periodo precedente al 2018, in quanto norma penale più favorevole; –        il regime risultante dalla modifica dell’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale del 2009 da parte del decreto‑legge n. 71/2022, applicabile dal 30 maggio 2022. In virtù di detto regime, la prescrizione è interrotta dagli atti processuali comunicati all’imputato. 104. In questo esempio, alla frode grave in materia di IVA si applicherebbero regimi diversi di interruzione della prescrizione della responsabilità penale che, se si seguisse il criterio Lin I, occorrerebbe combinare. Al contrario, lo standard rumeno di tutela della lex mitior fa sì che si applichi solo il regime di interruzione della prescrizione più favorevole, anche a tutti gli atti processuali intervenuti tra il 1º gennaio 2016 e il 30 maggio 2022. 105. L’applicazione della sentenza Lin I creerebbe quindi una lex tertia per configurare la determinazione della legge penale più favorevole. Ciò non accadrebbe con la soluzione adottata dall’Alta Corte nelle sentenze 67/2022, 16/2024 e 37/2024. 106. A mio avviso, anche se quella appena descritta fosse la conseguenza dell’applicazione della sentenza Lin I, il principio che vieta l’applicazione di una lex tertia per individuare la lex mitior non differisce sostanzialmente dallo standard di tutela nazionale più elevato già esaminato dalla sentenza Lin I. 107. Sebbene nella sentenza Lin I la Corte non abbia seguito il precedente della sentenza M.A.S. e M.B. e abbia negato che i giudici rumeni potessero applicare il loro standard di tutela più elevato, per quanto riguarda la lex mitior non vedo alcun motivo per modificare tale linea giurisprudenziale al fine di rispettare l’obbligo costituzionale di non creare una lex tertia . 108. Infatti, il divieto di creare una lex tertia è solo una delle norme nazionali (certo, di rango costituzionale) che in [OSCURATO:PERSONA] permeano l’attuazione del principio dell’applicazione retroattiva delle leggi penali più favorevoli all’imputato. La sentenza Lin I respinge tale principio, nel suo complesso, dichiarando che i giudici rumeni sono tenuti a non applicare lo standard nazionale di tutela in questione, onde evitare il rischio di impunità delle frodi agli interessi finanziari dell’Unione. 109. Quanto alla differenza di trattamento tra il regime di tutela applicabile (in base alla sentenza Lin I) alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e quello relativo ad altri reati, certamente sussiste. Essa implica che a un imputato si applichino norme diverse in materia di interruzione dei termini di prescrizione della responsabilità penale a seconda che si tratti, ad esempio, di reati in materia di IVA o di reati relativi all’imposta sulle società. 110. Tuttavia, tale differenza: –        da un lato, non comporta l’applicazione di una lex tertia in relazione al principio della lex mitior , ma deriva dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, in particolare dell’articolo 325 TFUE; –        dall’altro lato, implica che le frodi in materia fiscale alle quali non si applica l’articolo 325 TFUE beneficerebbero dello standard rumeno di tutela del principio della legge penale più favorevole. 5. Rischio sistemico di impunità: estensione e incertezza 111. Il giudice del rinvio parte dal presupposto che il diritto nazionale non prevede criteri specifici in base ai quali un giudice possa valutare il rischio sistemico di impunità cui fa riferimento la sentenza Lin I [seconda questione pregiudiziale, lettera d)]. 112. Nella sentenza Lin I, la Corte ha dichiarato che la situazione giuridica determinata dalle sentenze costituzionali n. 297/2018 e n. 358/2022 nonché dalla sentenza 67/2022 dell’Alta Corte «comporta un rischio sistemico di impunità per i reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, soprattutto nelle cause la cui complessità richiede una fase istruttoria più lunga da parte delle autorità penali» ( 59 ). 113. La Corte ha aggiunto che una situazione del genere «(...) comporta il rischio intrinseco che numerosi casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione non possano essere sanzionati a causa della scadenza di tale termine [(di prescrizione)], in particolare nelle cause la cui complessità richiede una fase istruttoria più lunga (...)» ( 60 ). 114. Come si può constatare, la Corte stessa ha stabilito, nella sentenza Lin I, che l’applicazione della giurisprudenza dei giudici supremi nazionali comportava un rischio sistemico di impunità per gli autori di frodi gravi, a danno degli interessi finanziari dell’Unione. Pertanto, i giudici rumeni non devono effettuare tale valutazione quando applicano la sentenza Lin I, bensì darla per acquisita. 115. Presenta maggiori problemi la distinzione operata dalla Corte tra a) il rischio sistemico di impunità derivante dall’applicazione della giurisprudenza rumena per quanto riguarda la prevedibilità della legge penale; e b) lo stesso rischio per quanto riguarda il principio della lex mitior ( 61 ). 116. Il ragionamento della Corte su tale distinzione ( 62 ) implica che il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione siano compromessi solo nel secondo caso (vale a dire qualora il giudice nazionale si attenga allo standard nazionale della lex mitior per atti processuali compiuti prima del 25 giugno 2018). 117. In altri termini, la sentenza Lin I tollera il rischio sistemico di impunità per frodi gravi a danno degli interessi finanziari dell’Unione commesse tra il 25 giugno 2018 e il 30 maggio 2022 quando deriva dall’applicazione dello standard nazionale di tutela relativo alla prevedibilità della legge penale, ma non accetta tale rischio quando si estende a fattispecie precedenti al 25 giugno 2018 nelle quali si applica lo standard nazionale di tutela del principio della lex mitior (altra componente del medesimo principio di legalità penale). 118. A mio avviso, la sentenza Lin I non fornisce argomenti sufficienti per dimostrare perché il rischio sistemico di impunità sia diverso a seconda che si applichi l’uno o l’altro standard nazionale. 119. In primo luogo, lo standard nazionale di tutela della lex mitior ha un’incidenza limitata sull’eliminazione della responsabilità penale. Esso non comporta la depenalizzazione dei reati di frode grave a danno degli interessi finanziari dell’Unione. Si limita ad evitare che operi l’interruzione della prescrizione penale tra il 1º febbraio 2014 e il 25 giugno 2018, prorogando a ritroso il regime applicabile tra il 25 giugno 2018 e il 30 maggio 2022, che la sentenza Lin I ha convalidato. 120. In casi come quello di specie, la sentenza di appello, applicando lo standard nazionale della lex mitior , ha dichiarato estinta la responsabilità penale di un imputato (complice del reato, soggetto a un termine di prescrizione di otto anni), ma non di un altro (autore del reato, soggetto a un termine di prescrizione di dieci anni). Lo standard nazionale della lex mitior estende, retroattivamente, solo l’inesistenza di atti processuali idonei a interrompere la prescrizione, ma non depenalizza, ripeto, le frodi gravi in materia di IVA né riduce il termine di prescrizione per il loro perseguimento. 121. In secondo luogo, l’ aumento del rischio di impunità derivante dall’applicazione dello standard nazionale di tutela della lex mitior rispetto a quello derivante all’applicazione dello standard nazionale relativo al principio di legalità sembra più una congettura che un fatto accertato, in quanto: –        non si conosce con certezza il numero di trasgressori che beneficiano dell’assenza di interruzioni della prescrizione della responsabilità penale tra il 25 giugno 2018 e il 30 maggio 2022, che la sentenza Lin I tollera al fine di tutelare la prevedibilità della legge penale; –        non si conosce neppure la reale incidenza dell’applicazione del principio della lex mitior all’interruzione della prescrizione della responsabilità penale su fattispecie precedenti al 25 giugno 2018, applicazione che, secondo la sentenza Lin I, presenta un rischio per l’unità, il primato e l’effettività del diritto dell’Unione. 122. I dati forniti in udienza dal governo rumeno, pur non avendo una disaggregazione esaustiva, indicano che le archiviazioni dei procedimenti penali per frode fiscale nel periodo dal 2014 al 2025, fondate sulla prescrizione della responsabilità penale in applicazione della legge più favorevole, sono molto limitate. Essi non corroborano il timore di un rischio sistemico di impunità di questo tipo di condotte. 123. Nella sentenza M.A.S. e M.B., la Corte si è pronunciata sulla modifica dei termini di prescrizione della responsabilità penale in Italia. Ha affermato che il giudice nazionale deve verificare se la disapplicazione di norme nazionali in questa materia, per effetto di una sentenza della Corte, «conduca a una situazione di incertezza nell’ordinamento giuridico [nazionale] quanto alla determinazione del regime di prescrizione applicabile, incertezza che contrasterebbe con il principio della determinatezza della legge applicabile» ( 63 ). 124. Orbene, di fronte all’incertezza generata da una sentenza della Corte, si è ammesso che il giudice nazionale non era tenuto a disapplicare le disposizioni nazionali in questione. La medesima giurisprudenza può essere applicata anche alla sentenza Lin I, per quanto riguarda le frodi che pregiudicano gli interessi finanziari dell’Unione avvenute in [OSCURATO:PERSONA] prima del 25 giugno 2018. 125. Infatti, la situazione creata dalla sentenza Lin I provoca un’incertezza per i giudici rumeni (nell’applicazione dello standard nazionale di tutela del principio della lex mitior ) equiparabile a quella verificatasi in Italia con l’applicazione della sentenza Taricco. Ne consegue che, anche per tale circostanza, l’accettazione di un limite esterno al primato del diritto dell’Unione è giustificata, analogamente a quanto ritenuto dalla Corte nella sentenza M.A.S. e M.B. V. Conclusione 126. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di rispondere alla prima questione della Sezione penale della [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: «L’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e gli articoli 1, 2 e 9 della Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995 e allegata all’Atto del Consiglio del 26 luglio 1995, devono essere interpretati nel senso che: gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono qualificare come grave una frode agli interessi finanziari dell’Unione europea quando il suo importo non sia superiore a EUR 50 000». 127. Propongo inoltre alla Corte di riconsiderare, alla luce delle decisioni dei giudici nazionali di ultima istanza, i punti della sentenza del 24 luglio 2023, Lin (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606) riguardanti l’obbligo di disapplicare lo standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole e di dichiarare che: «L’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e gli articoli 1, 2 e 9 della Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995 e allegata all’Atto del Consiglio del 26 luglio 1995, non impongono di riesaminare le sentenze penali definitive, passate in giudicato, nelle quali sia stato constatato che il termine di prescrizione della responsabilità penale era scaduto prima della pronuncia della sentenza Lin I, sulla base dello standard nazionale di tutela della legge penale più favorevole; non ostano all’applicazione dello standard nazionale di tutela della legge penale più favorevole a reati consumati prima della pronuncia della sentenza Lin I, in quanto tale sentenza non costituisce una base giuridica chiara e prevedibile per ripristinare la responsabilità penale per reati la cui prescrizione sia stata dichiarata dai giudici rumeni, ancorché non in via definitiva». 128. Qualora la Corte confermasse integralmente le statuizioni della sentenza Lin, la risposta alla seconda questione della Sezione penale della [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) potrebbe essere la seguente: «Gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non possono adottare decisioni incompatibili con la sentenza Lin. Di conseguenza, tali organi giurisdizionali: sono tenuti a disapplicare uno standard di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole, senza che tale obbligo vari per effetto di una norma nazionale che vieta l’applicazione di una lex tertia ; non possono ignorare che la sentenza Lin I ha accertato l’esistenza di un rischio sistemico di impunità per le frodi gravi agli interessi finanziari dell’Unione derivante dall’applicazione dello standard nazionale di tutela del principio della legge penale più favorevole e pertanto non occorre che detti giudici valutino in ciascun caso l’esistenza di tale rischio». 1 Lingua originale: lo spagnolo. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 Sentenza del 24 luglio 2023, Lin (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606; in prosieguo: la «sentenza Lin I»). 3 Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995 e allegata all’Atto del Consiglio del 26 luglio 1995 (GU 1995, C 316, pag. 49; in prosieguo: la «Convenzione TIF»). 4 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU 2017, L 198, pag. 29; in prosieguo: la «direttiva TIF»). 5 [OSCURATO:PERSONA] din 21 iulie 1968, republicat (codice penale del 21 luglio 1968, ripubblicato) ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 65 del 16 aprile 1997). Tale codice penale è il risultato del testo consolidato dalla Legea nr. 140/1996, pentru modificarea și completarea Codului penal (legge n. 140/1996 di modifica del codice penale) ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 289 del 14 novembre 1996), in vigore fino al 1º febbraio 2014 (in prosieguo: il «codice penale del 1968»). 6 Legea nr. 286/2009 rivind [OSCURATO:PERSONA] penal (legge n. 286/2009 sul codice penale), del 17 luglio 2009 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 510 del 24 luglio 2009) (in prosieguo: il «codice penale del 2009»). È in vigore dal 1º febbraio 2014. 7 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71 din 30 mai 2022 pentru modificarea articolului 155 alineatul (1) din Legea nr. 286/2009 privind [OSCURATO:PERSONA] penal (decreto‑legge n. 71 del 30 maggio 2022, che modifica l’articolo 155, paragrafo 1, della legge n. 286/2009 sul codice penale) ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 531 del 30 maggio 2022; in prosieguo: il «decreto‑legge n. 71/2022»). 8 Legea nr. 135/2010 privind [OSCURATO:PERSONA] de procedură penală (legge n. 135/2010, sul codice di procedura penale) ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 486 del 15 luglio 2010). 9 Legea nr. 241/2005 (legge n. 241/2005) ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 672 del 27 luglio 2005), come modificata dalla Legea nr. 50/2013 (legge n. 50/2013) ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 146 del 19 marzo 2013) – versione in vigore dal 23 gennaio 2014. 10 Riporto, nei paragrafi che seguono, l’esposizione delle sentenze che ho svolto nelle mie conclusioni nella causa Lin I (EU:C:2023:532). Nel prosieguo, come convenzione di scrittura, utilizzerò le espressioni «Alta Corte» e «Corte costituzionale». 11 Al contrario, la Corte costituzionale ha ritenuto che la precedente soluzione legislativa (articolo 123, paragrafo 1, del codice penale del 1969) soddisfacesse le condizioni di prevedibilità imposte dalla Costituzione, poiché stabiliva che solo il compimento di un atto di cui la legge imponeva la notifica all’imputato poteva interrompere il termine di prescrizione della responsabilità penale. 12 Tale atto normativo è stato adottato alcuni giorni dopo la sentenza costituzionale n. 358/2022. Il decreto‑legge n. 71/2022 ha modificato l’articolo 155 del codice penale del 2009. Il paragrafo 1 di detto articolo recita ora come segue: «[i]l corso del termine di prescrizione della responsabilità penale è interrotto dal compimento di qualsiasi atto processuale nella causa che, per legge, debba essere notificato all’indagato o all’imputato». 13 Si tratta, rispettivamente, del collegio per l’unificazione della giurisprudenza e del collegio per la risoluzione delle impugnazioni nell’interesse della legge. 14 La decisione di rinvio (punto 8) qualifica tale sentenza come «definitiva», ma indica che il ricorso per cassazione contro la stessa è stato dichiarato ricevibile (punto 6). In udienza è stato precisato che l’aggettivo «definitiva» non osta alla proposizione di un ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello. 15 Il Pubblico ministero chiede che si tenga conto della natura vincolante dell’interpretazione del diritto dell’Unione stabilita nella sentenza Lin I e, di conseguenza, che il ricorso per cassazione sia accolto. 16 A suo avviso, vi sono stati atti processuali che hanno interrotto il decorso della prescrizione, sia prima della data di pubblicazione della sentenza costituzionale n. 297/2018, sia dopo la data di pubblicazione della sentenza costituzionale n. 358/2022. 17 [OSCURATO:PERSONA] I, punto 83, e del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», punto 181). 18 [OSCURATO:PERSONA] I, punto 96, ed [OSCURATO:PERSONA], punto 253. 19 V., in tal senso, la relazione esplicativa della convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU 1997, C 191, pag. 1), parte III, articolo 2: «Fatta eccezione per i casi di frode riguardanti un importo minimo da determinare in ciascuno Stato membro, ma comunque non superiore a [EUR 50 000], la convenzione affida agli [OSCURATO:PERSONA] membri il compito di definire, in base alla prassi giuridica nazionale, le circostanze materiali che consentono di considerare talune condotte fraudolente come elementi costitutivi di frodi gravi. (...) Tuttavia, negli altri casi di frode ciascuno Stato membro è libero di prevedere pene restrittive della libertà». 20 [OSCURATO:PERSONA] I, punto 80, e del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B. (C‑42/17, EU:C:2017:936; in prosieguo: la «sentenza M.A.S. e M.B.», punto 43). 21 [OSCURATO:PERSONA] I, punto 97; [OSCURATO:PERSONA], punto 213; M.A.S. e M.B., punto 39, e del 5 giugno 2018, Kolev e a. (C‑612/15, EU:C:2018:392, punto 76). 22 Sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a. (C‑105/14, EU:C:2015:555; in prosieguo: la «sentenza Taricco», punto 58). Per quanto riguarda i reati di corruzione, non utilizzano la qualificazione come gravi la sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 194, 203, 212 e 213, e l’ordinanza del 9 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] Teritorială Judeţul Braşov (C‑131/23, EU:C:2024:42, punti 75 e 85). 23 Decisione di rinvio, punto 57. 24 All’imputato viene contestato un reato continuato di complicità nella frode fiscale, previsto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della legge n. 241/2005. 25 Poiché i fatti contestati si sono verificati tra il 2012 e il 2014, risulta loro applicabile la Convenzione TIF in quanto la direttiva TIF si applica a decorrere dal 6 luglio 2019. 26 «[Q]ualsiasi azione od omissione intenzionale relativa (...) all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale dell[’Unione] o dei bilanci gestiti dall[’Unione] o per conto di ess[a]». 27 Sentenza Taricco, punto 41, e sentenza del 2 maggio 2018, Scialdone (C‑574/15, EU:C:2018:295, punti da 37 a 39). 28 Tale soluzione è espressamente accolta dal considerando 4 della direttiva TIF. 29 [OSCURATO:PERSONA] de pe lângă [OSCURATO:PERSONA] Braşov (C‑75/23, EU:C:2024:44) e [OSCURATO:PERSONA] Teritorială Judeţul Braşov (C‑131/23, EU:C:2024:42). 30 Nella sentenza 16/2024, l’Alta Corte dichiara inoltre che «gli atti processuali per i quali esiste un obbligo legale di comunicazione all’indagato o all’imputato dopo il 30 maggio 2022 interrompono il decorso del termine di prescrizione della responsabilità penale solo per quanto riguarda i fatti commessi a partire dal 30 maggio 2022 o, per quanto riguarda i fatti commessi in precedenza, solo se la legge penale più favorevole stabilita globalmente dalla [sentenza costituzionale n. 265/2014] è il codice penale o la normativa speciale contenente disposizioni penali, nella versione in vigore dal 30 maggio 2022». 31 [OSCURATO:PERSONA] I (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:532). 32 Tra gli autori critici della sentenza Lin I, v. [OSCURATO:PERSONA], R., «Límites y contra‑límites en la aplicación nacional de la CDFUE, y “preeminencia” del derecho de la UE (STJUE 24 julio 2023, C‑107/23 PPU, asunto Lin)», [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] , 2024, n. 1, pagg. da 149 a 167; Caiola, A., «La continuité d’une évolution jurisprudentielle. À la recherche de l’équilibre entre la protection des intérêts financiers de l’Union européenne et le respect du principe de légalité des délits et des peines», Revue des affaires européennes , 2023, n. 3, pag. 783; Dimitrakopulos, I., «Statutes of limitations and scope of Article 49 (1) of the EU Charter of [OSCURATO:PERSONA]: weaknesses of the ECJ’s approach in Taricco and Lin», [OSCURATO:PERSONA] , 2025, n. 2, pagg. da 221 a 228; e Bonelli, M., «Growing pains: Direct effect, primacy and fundamental rights after Lin », [OSCURATO:PERSONA] , 2024, n. 4, pagg. da 1045 a 1076. 33 Bonelli, M., in «Growing pains: Direct effect, primacy and fundamental rights after Lin », [OSCURATO:PERSONA] , 2024, n. 4, p. 1075, afferma quanto segue: «Whereas the Opinion of the [OSCURATO:PERSONA] suggested opting for a high level of protection of fundamental rights that could ultimately act as a limit to the duty to set aside national case law, the [OSCURATO:PERSONA] opted for a much more primacy-oriented and effectiveness-oriented judgment, with limited consideration for the fundamental rights concerns expressed by the [OSCURATO:PERSONA]. What is regrettable is not necessarily the outcome of the [OSCURATO:PERSONA]’s ruling, especially when one considers that ultimately the [OSCURATO:PERSONA] did accept certain limitations to primacy and effectiveness insofar as it saw the [[OSCURATO:PERSONA]] judgments as expressions of a legitimate higher standard of protection. But rather the problem lies with the limited engagement with the question of how to define the EU standard of fundamental rights protection, and most notably with the lack of explanation of why the [OSCURATO:PERSONA] lex mitior standard as expressed in the [OSCURATO:PERSONA] decision could not be upheld». 34 [OSCURATO:PERSONA] del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva) (C‑582/21, EU:C:2024:282; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», punti 35 e 36), del 6 ottobre 2015, Târșia (C‑69/14, EU:C:2015:662, punto 38), e del 10 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] (C‑213/13, EU:C:2014:2067, punto 60). 35 [OSCURATO:PERSONA] (punto 37), e del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑600/19, EU:C:2022:394, punto 41). 36 [OSCURATO:PERSONA] (punto 38); del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑600/19, EU:C:2022:394, punto 42); del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑370/17 e C‑371/18, EU:C:2020:260, punto 89); dell’11 settembre 2019, Călin (C‑676/17, EU:C:2019:700, punto 27), e del 6 ottobre 2015, Târșia (C‑69/14, EU:C:2015:662, punto 29). 37 [OSCURATO:PERSONA] (punti 39 e 40), del 24 ottobre 2018, XC e a. (C‑234/17, EU:C:2018:853, punto 21), e del 10 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] (C‑213/13, EU:C:2014:2067, punto 54). 38 [OSCURATO:PERSONA] del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑370/17 e C‑371/18, EU:C:2020:260, punti 96 e 97), e del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] (C‑2/08, EU:C:2009:506, punti da 29 a 31). 39 Sentenza del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑544/23, EU:C:2025:614, punti da 100 a 107). 40 Sentenza del 1º agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑544/23, EU:C:2025:614, punto 102). 41 Corte EDU, parere consultivo P16‑2021‑001 del 26 aprile 2022 sull’applicazione della prescrizione alle indagini, alle condanne e alle sanzioni per reati costitutivi di torture, §§ 77 (in prosieguo: «Corte EDU, parere consultivo sulla prescrizione dei reati di tortura»); Corte EDU, 18 giugno 2020, Antia e Khupenia c. Georgia (CE:ECHR:2020:0618JUD000752310, §§ da 38 a 43), e Corte EDU, 22 settembre 2015, Borcea c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2015:0922DEC005595914, § 65). 42 Corte EDU, parere consultivo sulla prescrizione dei reati di tortura, § 66, e Corte EDU, 12 marzo 2019, Taşdemir c. Turchia (dec.), n. 52538/09, (CE:ECHR:2019:0312DEC005253809, § 14). 43 Nel caso dell’Armenia, il suo codice penale non prevedeva l’imprescrittibilità della tortura, che tuttavia derivava dall’applicazione nel diritto armeno della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, nonché dalle osservazioni e raccomandazioni del Comitato contro la tortura. Nel parere summenzionato la Corte EDU ha ritenuto che spettasse al giudice nazionale stabilire se, tenuto conto di questa circostanza, esistesse una base giuridica sufficientemente chiara e prevedibile per considerare la tortura un reato imprescrittibile. 44 Corte EDU, parere consultivo sulla prescrizione dei reati di tortura, § 78. La previsione nel codice penale di un reato imprescrittibile non comporta un’attenuazione della regola generale secondo cui un reato prescritto non può essere nuovamente perseguito, in quanto ciò implicherebbe una violazione del principio di legalità penale. L’imprescrittibilità si applica a reati di particolare gravità, come la tortura, la cui repressione è richiesta da norme internazionali cogenti. In questi casi non vi è prescrizione della responsabilità penale e successiva riattivazione del perseguimento: semplicemente, la responsabilità penale per tali reati esisterà sempre, senza essere condizionata dal decorso del tempo. 45 La Corte EDU accetta, e mi sembra logico, che il requisito di prevedibilità della base giuridica per riattivare il perseguimento penale in relazione a fatti prescritti, derivante dall’articolo 7 della CEDU, sia soddisfatto quando si tratti di interpretazioni giurisprudenziali prevedibili di norme penali. V. Corte EDU, 21 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna (CE:ECHR:2013:1021JUD004275009, §§ 93, 112, 115 e 117), e Corte EDU, 15 aprile 2025, Badescu e a. c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2025:0415JUD002219818, § 125). Considera tuttavia una violazione dell’articolo 7 della CEDU le interpretazioni giudiziarie imprevedibili che inaspriscono la repressione penale; v. Corte EDU, 3 dicembre 2019, Parmark e Bakir c. Turchia (CE:ECHR:2019:1203JUD002242907, §§ da 73 a 77), in cui essa ha respinto l’interpretazione dei giudici turchi che includeva nel reato di terrorismo la coercizione morale. 46 Bonelli, M., «Growing pains: Direct effect, primacy and fundamental rights after Lin », [OSCURATO:PERSONA] , 2024, n. 4, pag. 1046: «in general, the approach of the [OSCURATO:PERSONA] until Lin had proved difficult to predict and understand». 47 La frode agli interessi finanziari dell’Unione non è comparabile al reato di tortura, la cui imprescrittibilità deriva dalla sua qualificazione come norma di ius cogens internazionale, riconosciuta da trattati internazionali. 48 Alcuni collegi giudicanti della Sezione penale sembrano essere in disaccordo con la giurisprudenza dei collegi ampliati dell’Alta Corte competenti a pronunciarsi sui ricorsi per l’unificazione della giurisprudenza e sulle impugnazioni nell’interesse della legge. I dubbi si pongono anche nella causa C‑496/25, Lin III, pendente dinanzi alla Corte. 49 [OSCURATO:PERSONA] M.A.S. e M.B., punto 60, e Taricco, punto 53. 50 Sentenza Lin I, punto 122. 51 Né discende necessariamente dalla CEDU. La giurisprudenza della Corte EDU era stata propensa a considerare tali norme di natura processuale, in quanto esse non determinano i reati e le pene che li reprimono, ma si limitano a fissare una condizione preliminare per svolgere le indagini del caso (Corte EDU, 22 giugno 2000, Coëme e a. c. Belgio, CE:ECHR:2000:0622JUD003249296, § 149; Corte EDU, 12 febbraio 2013, Previti c. Italia, CE:ECHR:2013:0212DEC000184508, § 80; e Corte EDU, 22 settembre 2015, Borcea c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:2015:0922DEC005595914, § 64). Tuttavia, la Corte EDU ha dichiarato che l’articolo 7 della CEDU è violato quando un imputato è condannato per un reato ormai prescritto, il che implica riconoscere natura sostanziale, e non meramente processuale, alla prescrizione (Corte EDU, parere consultivo sulla prescrizione dei reati di tortura, §§ da 72 a 77, e Corte EDU, 18 giugno 2020, Antia e Khupenia c. Georgia, CE:ECHR:2020:0618JUD000752310, §§ da 38 a 43). 52 Successivamente, l’articolo 12 della direttiva TIF ha proceduto ad un’armonizzazione parziale delle norme sulla prescrizione applicabili a questo tipo di reati, ma nemmeno tale disposizione ha precisato se le norme sulla prescrizione della responsabilità penale abbiano natura sostanziale o processuale. 53 Sentenza Taricco, punti da 55 a 57. 54 Sentenza M.A.S. e M.B., punto 45: «[l]a Repubblica italiana era (...) libera, a tale data, di prevedere che, nel suo ordinamento giuridico, detto regime [(il regime della prescrizione applicabile ai reati in materia di IVA)] ricadesse, al pari delle norme relative alla definizione dei reati e alla determinazione delle pene, nel diritto penale sostanziale e fosse a questo titolo soggetto, come queste ultime norme, al principio di legalità dei reati e delle pene». 55 Sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks (C‑267/20, EU:C:2022:494, punto 46). 56 Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1). 57 La Corte ha chiesto al giudice del rinvio alcuni chiarimenti su tale punto, che è stato discusso in udienza. 58 Sentenza costituzionale n. 265/2014, punti 31 e 32. 59 Sentenza Lin I, punto 91. 60 Sentenza Lin I, punto 94. 61 Sentenza Lin I, punti 122 e 123. 62 Sentenza Lin I, punto 122: «contrariamente allo standard nazionale di tutela relativo alla prevedibilità della legge penale, che, secondo il giudice del rinvio, si limita a neutralizzare l’effetto interruttivo di atti processuali intervenuti nel periodo compreso tra il 25 giugno 2018, data di pubblicazione della sentenza n. 297/2018 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), e il 30 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto‑legge n. 71/2002, lo standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole ( lex mitior ) consentirebbe, almeno in alcuni casi, di neutralizzare l’effetto interruttivo di atti processuali verificatisi ancor prima del 25 giugno 2018, ma dopo l’entrata in vigore del codice penale il 1º febbraio 2014, ossia per un periodo superiore a quattro anni». 63 Sentenza M.A.S. e M.B., punto 59: «(...) spetta al giudice nazionale verificare se la condizione richiesta dal punto 58 della sentenza Taricco, secondo cui le disposizioni del codice penale in questione impediscono di infliggere sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, conduca a una situazione di incertezza nell’ordinamento giuridico italiano quanto alla determinazione del regime di prescrizione applicabile, incertezza che contrasterebbe con il principio della determinatezza della legge applicabile. Se così effettivamente fosse, il giudice nazionale non sarebbe tenuto a disapplicare le disposizioni del codice penale in questione».
Sentenza Corte di giustizia UE n. 297/2018 — Fons Iuris — Fons Iuris