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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2024

Cassazione n. 16117/2024

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re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25014/2021r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].R.L., con sede in Gubbio ( PG ) , [OSCURATO:PERSONA], via Valtiberina n. 15, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore rag. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, al viale Mazzini n. 114/A, presso lo Studio “MFB Partners”. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA].R.L., con sede in Gubbio (PG), alla via Matteotti n. 9/1, in persona dell’amministratore unico geom. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Rodi n. 32, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 396 /20 2 1 , della [OSCURATO:PERSONA] L O [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/06/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato il 28 febbraio 2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. citò [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. innanzi alla Corte d'appello di Perugia, impugnando per nullità il lodo, pronunciato il 30 novembre 2018 e notificato in pari data, con il quale il collegio arbitrale da esse nominato, dopo l’esaurimento di una fase cautelare svoltasi davanti al Tribunale di Perugia, aveva condannato la prima al pagamento, in favore della seconda, di € 190.037,39, oltre IVA, a titolo di compenso per lavori eseguiti e non pagati, nonchéinteressi moratori dal dovuto al saldo, e di € 854.412,80, a titolo di danni subiti a causa del fermo lavori, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

1.1. Costituitasi la convenuta, che contestò le avverse argomentazioni, l’adita corte di appello respinse l’impugnazione con sentenza del 23/28 giugno 2021, n. 396.

1.2. Riferì quel giudice, innanzitutto, che «Entrambi i vizi denunziati dall’attrice come cause di nullità del lodo afferiscono alla dedotta contrarietà e/o assenza di motivazione del medesimo».

In particolare: i) con il primo motivo, era stata contestata la contraddittorietà della statuizione arbitrale nella parte in cui, pur rigettando le domande di risoluzione contrattuale, proposte da entrambe le parti e quindi, ritenendo il contratto di appalto tuttora validoed efficace, aveva errato nel condannare la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (committente) al pagamento di una somma (pari alla differenza tra l’importo complessivo dei lavori eseguiti dall’appaltatrice, determinato in € 1.009.706,32, e l’ammontare degli acconti, corrisposti dalla committente, pari ad € 819.668,93, secondo i calcoli eseguiti dal c.t.u.), non esigibile, perché inferiore alla soglia minima, contrattualmente prevista per ciascun SAL.

Il collegio arbitrale, inoltre, illegittimamente riconoscendo sulla differenza anche gli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo, aveva violato il disposto di cui all’art. 4 di quel decreto, secondo il quale gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, termine mai decorso secondo l’appellante, essendo il predetto credito inesigibile; ii) con il secondo motivo, era stata denunciata la nullità del lodo impugnato, ai sensi dell’art. 829 comma 1 n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’art. 823,n. 5, cod. proc. civ., nella parte contenente la qualificazione degli oneri e dei costi subìti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a causa della mancata ripresa dei lavori dopo la loro sospensione.

Mentre la data di inizio del fermo lavori era stata individuata nel 12 febbraio 2015, tramite le indicazioni fornite dall’ausiliario in base all’esame delle lavorazioni risultanti dai SAL, nell’individuazione del dies ad quemdel fermo lavori la motivazione del lodo si era rivelata del tutto assente.

1.2.1. Ritenne, poi, infondate entrambe tali doglianze, «non avendo, preliminarmente, parte attrice esperito censure attinenti al difetto di motivazione del lodo che possano ritenersi comprese nell’ambito dell’art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c., norma che consente l’annullamento del lodo, nelle ipotesi considerate,soltanto qualora sia del tutto impossibile ricostruire la sua motivazione e non quando, come nella fattispecie, il dissenso di una delle parti si appunti esclusivamente su questioni attinenti a differenti valutazioni circa il merito della controversia».

Osservò, in particolare, che: i) «[…] la deduzione circa la contraddittorietà tra la parte della motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto la perdurante validità ed efficacia del contratto di appalto, respingendo le domande di risoluzione contrattuale, formulate da entrambe le parti, è smentita dal fatto che, seguendo un’approfondita valutazione delle opere eseguite dall’appaltatrice, anche sulla scorta della consulenza tecnica e della contabilizzazione, indicata nel SAL redatto in epoca antecedente alla sospensione dei lavori, nessuna particolare incongruenza è dato ravvisare in merito alla determinazione degli importi, tuttora spettanti alla parte appaltatrice per prestazioni certamente eseguite da parte della società appaltatrice e nella misura determinata nel prospetto redatto dal CTU e indicato a pag. 37 del lodo.

I diversi importi, portati in detrazione dal consulente del CTP di [OSCURATO:PERSONA], non sono stati riconosciuti, con ampia motivazione del Collegio arbitrale che si legge nella successiva pag. 38, cui corrisponde altra motivazione in ordine al riconoscimento degli interessi, da applicarsi nell’ambito delle transazioni commerciali di cui al D.lgs. n. 231/2002, rapporti in cui è fatto rientrare quello oggetto di causa»; ii) «[…] la deduzione circa l’erroneità della considerazione deldies ad quem, secondo quanto rappresentato nella sopra riportata esposizione dei fatti, rappresenta un eventuale motivo di doglianza nel merito, non censurabile attraverso lo strumento d’impugnazione a critica vincolata e di limitata applicazione, quale quello utilizzato nella fattispecie e comunque, il fermo del cantiere persiste tuttora e il consulente tecnico d’ufficio ha recepito nel suo ultimo elaborato, in risposta alle osservazioni delle parti, i calcoli eseguiti dal CTP della Monacelli, secondo il quale i costi dovevano essere attualizzati al momento della pronuncia o altrimenti, all’atto del deposito dell’elaborato peritale (18 gennaio 2018), com’è avvenuto effettivamente, proprio in ragione del fermo del cantiere (si veda l’ampia e circostanziata motivazione circa la scelta del dies ad quem, adottata dagli arbitri seguendo l’orientamento del CTP di [OSCURATO:PERSONA], indicata a pag. 44 del lodo impugnato)».

2. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Ha resistito, con controricorso, corredato da analoga memoria, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]

1. Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella sua memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. del 27 maggio 2024, ha affermato che«per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stato aperto il procedimento di liquidazione giudiziale con sentenza del 24 novembre 2023 emessa dal Tribunale Civile di Perugia». 1.1.Trattasi, tuttavia, di circostanza ininfluente in questa sede, avuto riguardo all'impulso di ufficio che contraddistingue il giudizio di legittimit à, così escludendol'operatività dell'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previstidall'art. 299 e ss. cod. proc. civ., o, per quanto qui di specifico interesse, dall’art. 143 del d.lgs. n. 14 del 2012 (C.C.I.I.).

Restano irrilevanti, pertanto,i mutamenti intervenuti nella capacità di stare in giudizio di una delle parti ( cfr . sostanzialmente in tal senso, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.6642 del 2024; Cass. n. 30785 del 2023; Cass. n. 3630 del 2021).

2. Ancor prima di procedere alla descrizione ed allo scrutinio dei formulati motivi di ricorso, poi, è opportunoribadire (cfr., amplius, Cass. n. 23485 del 2013, nonché, in senso sostanzialmente conforme, le più recenti Cass. n. 2985 del 2018; Cass. nn. 2137 e 15619 del 2022; Cass. n. 9434 del 2023 e Cass. n. 9429 del 2024) che quello di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti, no nché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829, comma 3, cod. proc. civ. (nel testo come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006); in esso trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice, ed alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionata norma (cfr. Cass. n. 27321 del 2020).

2.1. Inoltre, nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso su detta impugnazione, dovendosi verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione alle ragioni di impugnazione del lodo, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo.

Ciò comporta che la relativa denuncia, per ottemperare all'onere della specificazione delle ragioni dell'impugnazione, non può esaurirsi nel richiamo di principi di diritto, con invito al giudice dell'impugnazione di controllarne l'osservanza da parte degli arbitri e della corte di appello, né, tanto meno, in una semplice richiesta di revisione delle valutazioni e dei convincimenti in diritto del giudice dell'impugnazione, ma esige, da un lato, un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri, per rendere autosufficiente ed intellegibile la tesi secondo cui le conseguenze tratte da quei fatti violerebbero i principi medesimi (cfr. Cass. n. 23670 del 2006; Cass. nn. 6028 e 10209 del 2007; Cass. n. 21035 del 2009; Cass. n. 23485 del 2013; Cass. n. 9429 del 2024); dall’altro, l'esposizione di argomentazioni intellegibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, con cui il ricorrente è chiamato a precisare in qual modo - se per contrasto con la norma indicata o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina -abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito (cfr. Cass. n. 9429 del 2024; Cass. n. 23485 del 2013; Cass. n. 3383 del 2004; Cass. n. 12165 del 2000; Cass. n. 5633 del 1999).

3. Tanto premesso, i formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. in relazione al disposto di cui all’art. 829, comma 1, n. 5 e n. 11, c.p.c.», criticandosi gli assunti con cui la corte territoriale aveva respinto il primo motivo di impugnazione del lodo.

Si assume che «Il (sorprendente) ragionamento della Corte perugina si incentra […] unicamente sul merito della questione riguardante la determinazione del corrispettivo delle prestazioni asseritamente eseguite e non pagate, qualificandolo frutto di“approfondita valutazione” in sede arbitrale, anche per il tramite di apposita CTU; non una riga, però, è stata spesa per argomentare le ragioni giuridiche in forza delle quali la rilevata contraddittorietà è stata ritenuta insussistente»; II) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. in relazione al disposto di cui all’art. 829, comma 1, n. 5 e n. 11, c.p.c. e all’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002», contestandosi le argomentazioni con cui la corte distrettuale aveva disatteso il motivo di impugnazione del lodo concernente la condanna di “[OSCURATO:PERSONA]” al pagamento, sulla somma accertata come dovuta a titolo di corrispettivo residuo di lavori eseguiti, di interessi moratori exd.lgs. n. 231/2002.

Si sostiene che «La motivazione (se così può essere definita) della Corte sul punto si esaurisce in un sintetico ed apodittico assunto in forza del quale il rapporto derivante dal contratto di appalto è stato considerato dagli arbitri rientrante nel ben noto perimetro di applicabilità del d.lgs. n. 231/2002.

Ancora una volta, la Corte omette totalmente di affrontare la questione oggetto del motivo di impugnazione: quella relativa alla macroscopica contraddittorietà tra i due capi del dispositivo del [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui, da un l ato , ha sancito espressamente “il perdurare dell’efficacia” tra le parti del contratto di appalto e, dall’altro, non solo ha disposto la condanna della committente al pagamento di una somma ritenuta esigibile nonostante questa fosse inferiore all’importo minimo contrattualmente pattuito per ciascun S.A.L., ma ha addirittura condannato la medesima a corrispondere, sulla predetta somma, interessi moratori “dal dì dovuto al saldo effettivo”: il tutto in oggettiva violazione dell’art. 4 del d.lgs. 231/2002, in forza del quale, come noto, gli interessi moratori decorrono “dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”»; III) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., in relazione al disposto di cui all’art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c.», censurandosi la pronuncia impugnata per aver rigettato il motivo di impugnazione del lodo concernente l’individuazione del termine finale del fermo lavori con una «motivazione solo apparente […].

La Corte, infatti, al di là delle parole spese, si è limitata ad un ragionamento oggettivamente pleonastico – peraltro anche in questo caso connotato da evidenti profili di esame nel merito della vicenda –senza argomentare in alcun modo in ordine all’assenza, nel lodo, di qualsivoglia supporto motivazionale in grado di giustificare e spiegare la scelta del Collegio di individuare nel 18 gennaio 2018 il termine finale delperiodo del fermo cantiere».

4. Le prime due di tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano complessivamente inammissibili.

4.1. Invero, costituiscono orientamenti assolutamente consolidati nella giurisprudenza di legittimità quelli secondo cui: i) in tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art.829, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all'art. 823, n. 5, stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iterargomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non- motivazione (cfr. Cass. n. 12321 del 2018; Cass. n. 7373 del 201; Cass. n. 6986 del 2007); ii) in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 11), cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr. Cass. n. 3768 del 2006; Cass., SU, n. 24785 del 2008; Cass. n. 20555 del 2009; Cass. n. 28218 del 2013; Cass. n. 11895 del 2014; Cass. n. 1258 del 2016; Cass. n. 12321 del 2018; Cass. nn. 291, 2747 e 16077 del 2021).

4.2. La corte d'appello, facendo applicazione coerente dei richiamati indirizzi ermeneutici, ha escluso la riconducibilità nell’ambito delle previsioni dell’art. 829, nn. 5 ed 11, cod. proc. civ., del vizio rappresentato, innanzi ad essa, da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con il primo motivo di impugnazione del lodo.

Infatti, ha esaminato la doglianza avanzata con l’impugnazione, con la quale era stata denunciata la contraddittorietà della motivazione del lodo – nella parte in cui, pur rigettando le domande di risoluzione contrattuale, proposte da entrambe le parti e quindi, ritenendo il contratto di appalto tuttora valido ed efficace, aveva poi condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (committente) al pagamento di una somma, asseritamente non esigibile, perché inferiore alla soglia minima, contrattualmente prevista per ciascun SAL, altresì riconoscendo sul detto importo anche gli interessi moratori ai sensi del d.lgs.n. 231/2002, dal dovuto al saldo –escludendone la ricorrenza all'esito di un richiamo, pur sintetico, alle argomentazioni svolte dagli arbitri.

4.2.1. Stante, dunque, la tassatività dei motivi di impugnazione del lodo arbitrale per nullità e dei vizi di cui all'art. 829, nn. 5 ed 11 cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.lgs. 40/2006, se una motivazione del lodo c'è, condivisibile o meno che sia, essa è intangibile, essendo quella suddetta un'impugnazione a critica ristretta.

Le parti della motivazione del lodo richiamate nell'atto di impugnazione dinanzi alla corte distrettuale e riprodotte nella sentenza oggi impugnata, oltre che nel ricorso per cassazione, non denotano un iterargomentativo tale da risolversi in una non motivazione, né, in verità, appare configurabile una contraddizione tra il pagamento (con i dovuti interessi) di lavori comunque eseguiti e la vigenza contrattuale, attesa la piena legittimità di un tale pagamento soprattutto in mancanza di contestazioni sulla corretta esecuzione dei primi e tenuto conto del fermo di cantiere pacificamente non imputabile all’appaltatrice.

4.2.2. Pertanto, non merita censura la sentenza impugnata nella parte in cui (cfr. amplius, quanto si è già riferito nel §

1.2.1. dei “Fatti di causa”, da intendersi qui riprodotto per intuibili ragioni di sintesi), sulla base dell’esame delle ragioni addotte a fondamento del lodo, ha escluso che quest'ultimo fosse affetto da lacune o incongruenze di gravità tale da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dal collegio arbitrale per giungere alla decisione.

4.2.3. Perfettamente consequenziali a quell’impianto motivazionale sono anche le statuizioni contenute nel dispositivo del lodo, sicché la censura ivi proposta dalla odierna ricorrente rivela chiaramente l'intento di quest’ultima di sollecitare, in quella sede, attraverso l'apparente deduzione della nullità del lodo, un riesame del merito della controversia.

5. Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.

5.1. Invero, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. afferma che esso concerne «l’omessa– contraddittoria motivazione che vizia la pronuncia della Corte d’Appello» in relazione al motivo di impugnazione da essa articolato in relazione al punto 7.b del dispositivo del lodo e che «[…] l’argomento (o meglio, il non- argomento) utilizzato dalla Corte d’Appello si traduce una motivazione solo apparente in relazione al motivo di impugnazione.

La Corte, infatti, al di là delle parole spese, si è limitata ad un ragionamento oggettivamente pleonastico – peraltro anche in questo caso connotato da evidenti profili di esame nel merito della vicenda –senza argomentare in alcun modo in ordine all’assenza, nel lodo, di qualsivoglia supporto motivazionale in grado di giustificare e spiegare la scelta del Collegio di individuare nel 18 gennaio 2018 il termine finale del periodo del fermo cantiere».

5.2. Orbene, è utili premettere che, come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn. 13621, 9807 e 6127 del 2024, il sindacato di legittimità sulla motivazione si è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd.

“minimo costituzionale”, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass.nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199 e 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017.

Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua “contraddittorietà” (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023).

Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella “insanabile” e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella “insuperabile”.5.2.1.

In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. nn. 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012).

Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendiseguita dal giudice.

Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).

5.2.2. Tanto premesso, appare di tutta evidenza che la motivazione (già riportata nel §

1.2.1. dei “Fatti di causa”) adottata dalla corte distrettuale per respingere, sul punto, l’impugnazione dell’odierne ricorrente, sia, oltre che giuridicamente corretta per tutto quanto si è detto respingendosi il primo motivo del suo ricorso, anche assolutamente in linea con il “minimo costituzionale” richiesto da Cass., SU, n. 8053 del 2014.

5.2.3. Invero, la corte perugina ha ampiamente spiegato le ragioni del proprio convincimento, al cospetto delle quali le argomentazioni della odierna censura appaiono sostanzialmente volte ad ottenerne un riesame, così dimenticando che: i) il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche, e soprattutto, media nte specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 13408, 10033 e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del 2021; Cass. n. 16700 del 2020.

Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, «in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»); ii) il giudizio di legittimità nonpuò essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429 e 10712 del 2024).

6. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deve essere dichiarato inammissibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, altresì dandosi atto, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass.n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, liquidate in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25014/2021r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].R.L., con sede in Gubbio ( PG ) , [OSCURATO:PERSONA], via Valtiberina n. 15, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore rag. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, al viale Mazzini n. 114/A, presso lo Studio “MFB Partners”. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA].R.L., con sede in Gubbio (PG), alla via Matteotti n. 9/1, in persona dell’amministratore unico geom. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Rodi n. 32, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 396 /20 2 1 , della [OSCURATO:PERSONA] L O [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/06/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato il 28 febbraio 2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. citò [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. innanzi alla Corte d'appello di Perugia, impugnando per nullità il lodo, pronunciato il 30 novembre 2018 e notificato in pari data, con il quale il collegio arbitrale da esse nominato, dopo l’esaurimento di una fase cautelare svoltasi davanti al Tribunale di Perugia, aveva condannato la prima al pagamento, in favore della seconda, di € 190.037,39, oltre IVA, a titolo di compenso per lavori eseguiti e non pagati, nonchéinteressi moratori dal dovuto al saldo, e di € 854.412,80, a titolo di danni subiti a causa del fermo lavori, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. 1.1. Costituitasi la convenuta, che contestò le avverse argomentazioni, l’adita corte di appello respinse l’impugnazione con sentenza del 23/28 giugno 2021, n. 396. 1.2. Riferì quel giudice, innanzitutto, che «Entrambi i vizi denunziati dall’attrice come cause di nullità del lodo afferiscono alla dedotta contrarietà e/o assenza di motivazione del medesimo». In particolare: i) con il primo motivo, era stata contestata la contraddittorietà della statuizione arbitrale nella parte in cui, pur rigettando le domande di risoluzione contrattuale, proposte da entrambe le parti e quindi, ritenendo il contratto di appalto tuttora validoed efficace, aveva errato nel condannare la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (committente) al pagamento di una somma (pari alla differenza tra l’importo complessivo dei lavori eseguiti dall’appaltatrice, determinato in € 1.009.706,32, e l’ammontare degli acconti, corrisposti dalla committente, pari ad € 819.668,93, secondo i calcoli eseguiti dal c.t.u.), non esigibile, perché inferiore alla soglia minima, contrattualmente prevista per ciascun SAL. Il collegio arbitrale, inoltre, illegittimamente riconoscendo sulla differenza anche gli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo, aveva violato il disposto di cui all’art. 4 di quel decreto, secondo il quale gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, termine mai decorso secondo l’appellante, essendo il predetto credito inesigibile; ii) con il secondo motivo, era stata denunciata la nullità del lodo impugnato, ai sensi dell’art. 829 comma 1 n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’art. 823,n. 5, cod. proc. civ., nella parte contenente la qualificazione degli oneri e dei costi subìti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a causa della mancata ripresa dei lavori dopo la loro sospensione. Mentre la data di inizio del fermo lavori era stata individuata nel 12 febbraio 2015, tramite le indicazioni fornite dall’ausiliario in base all’esame delle lavorazioni risultanti dai SAL, nell’individuazione del dies ad quemdel fermo lavori la motivazione del lodo si era rivelata del tutto assente. 1.2.1. Ritenne, poi, infondate entrambe tali doglianze, «non avendo, preliminarmente, parte attrice esperito censure attinenti al difetto di motivazione del lodo che possano ritenersi comprese nell’ambito dell’art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c., norma che consente l’annullamento del lodo, nelle ipotesi considerate,soltanto qualora sia del tutto impossibile ricostruire la sua motivazione e non quando, come nella fattispecie, il dissenso di una delle parti si appunti esclusivamente su questioni attinenti a differenti valutazioni circa il merito della controversia». Osservò, in particolare, che: i) «[…] la deduzione circa la contraddittorietà tra la parte della motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto la perdurante validità ed efficacia del contratto di appalto, respingendo le domande di risoluzione contrattuale, formulate da entrambe le parti, è smentita dal fatto che, seguendo un’approfondita valutazione delle opere eseguite dall’appaltatrice, anche sulla scorta della consulenza tecnica e della contabilizzazione, indicata nel SAL redatto in epoca antecedente alla sospensione dei lavori, nessuna particolare incongruenza è dato ravvisare in merito alla determinazione degli importi, tuttora spettanti alla parte appaltatrice per prestazioni certamente eseguite da parte della società appaltatrice e nella misura determinata nel prospetto redatto dal CTU e indicato a pag. 37 del lodo. I diversi importi, portati in detrazione dal consulente del CTP di [OSCURATO:PERSONA], non sono stati riconosciuti, con ampia motivazione del Collegio arbitrale che si legge nella successiva pag. 38, cui corrisponde altra motivazione in ordine al riconoscimento degli interessi, da applicarsi nell’ambito delle transazioni commerciali di cui al D.lgs. n. 231/2002, rapporti in cui è fatto rientrare quello oggetto di causa»; ii) «[…] la deduzione circa l’erroneità della considerazione deldies ad quem, secondo quanto rappresentato nella sopra riportata esposizione dei fatti, rappresenta un eventuale motivo di doglianza nel merito, non censurabile attraverso lo strumento d’impugnazione a critica vincolata e di limitata applicazione, quale quello utilizzato nella fattispecie e comunque, il fermo del cantiere persiste tuttora e il consulente tecnico d’ufficio ha recepito nel suo ultimo elaborato, in risposta alle osservazioni delle parti, i calcoli eseguiti dal CTP della Monacelli, secondo il quale i costi dovevano essere attualizzati al momento della pronuncia o altrimenti, all’atto del deposito dell’elaborato peritale (18 gennaio 2018), com’è avvenuto effettivamente, proprio in ragione del fermo del cantiere (si veda l’ampia e circostanziata motivazione circa la scelta del dies ad quem, adottata dagli arbitri seguendo l’orientamento del CTP di [OSCURATO:PERSONA], indicata a pag. 44 del lodo impugnato)». 2. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, corredato da analoga memoria, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella sua memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. del 27 maggio 2024, ha affermato che«per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stato aperto il procedimento di liquidazione giudiziale con sentenza del 24 novembre 2023 emessa dal Tribunale Civile di Perugia». 1.1.Trattasi, tuttavia, di circostanza ininfluente in questa sede, avuto riguardo all'impulso di ufficio che contraddistingue il giudizio di legittimit à, così escludendol'operatività dell'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previstidall'art. 299 e ss. cod. proc. civ., o, per quanto qui di specifico interesse, dall’art. 143 del d.lgs. n. 14 del 2012 (C.C.I.I.). Restano irrilevanti, pertanto,i mutamenti intervenuti nella capacità di stare in giudizio di una delle parti ( cfr . sostanzialmente in tal senso, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.6642 del 2024; Cass. n. 30785 del 2023; Cass. n. 3630 del 2021). 2. Ancor prima di procedere alla descrizione ed allo scrutinio dei formulati motivi di ricorso, poi, è opportunoribadire (cfr., amplius, Cass. n. 23485 del 2013, nonché, in senso sostanzialmente conforme, le più recenti Cass. n. 2985 del 2018; Cass. nn. 2137 e 15619 del 2022; Cass. n. 9434 del 2023 e Cass. n. 9429 del 2024) che quello di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti, no nché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829, comma 3, cod. proc. civ. (nel testo come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006); in esso trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice, ed alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionata norma (cfr. Cass. n. 27321 del 2020). 2.1. Inoltre, nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso su detta impugnazione, dovendosi verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione alle ragioni di impugnazione del lodo, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo. Ciò comporta che la relativa denuncia, per ottemperare all'onere della specificazione delle ragioni dell'impugnazione, non può esaurirsi nel richiamo di principi di diritto, con invito al giudice dell'impugnazione di controllarne l'osservanza da parte degli arbitri e della corte di appello, né, tanto meno, in una semplice richiesta di revisione delle valutazioni e dei convincimenti in diritto del giudice dell'impugnazione, ma esige, da un lato, un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri, per rendere autosufficiente ed intellegibile la tesi secondo cui le conseguenze tratte da quei fatti violerebbero i principi medesimi (cfr. Cass. n. 23670 del 2006; Cass. nn. 6028 e 10209 del 2007; Cass. n. 21035 del 2009; Cass. n. 23485 del 2013; Cass. n. 9429 del 2024); dall’altro, l'esposizione di argomentazioni intellegibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, con cui il ricorrente è chiamato a precisare in qual modo - se per contrasto con la norma indicata o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina -abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito (cfr. Cass. n. 9429 del 2024; Cass. n. 23485 del 2013; Cass. n. 3383 del 2004; Cass. n. 12165 del 2000; Cass. n. 5633 del 1999). 3. Tanto premesso, i formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. in relazione al disposto di cui all’art. 829, comma 1, n. 5 e n. 11, c.p.c.», criticandosi gli assunti con cui la corte territoriale aveva respinto il primo motivo di impugnazione del lodo. Si assume che «Il (sorprendente) ragionamento della Corte perugina si incentra […] unicamente sul merito della questione riguardante la determinazione del corrispettivo delle prestazioni asseritamente eseguite e non pagate, qualificandolo frutto di“approfondita valutazione” in sede arbitrale, anche per il tramite di apposita CTU; non una riga, però, è stata spesa per argomentare le ragioni giuridiche in forza delle quali la rilevata contraddittorietà è stata ritenuta insussistente»; II) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. in relazione al disposto di cui all’art. 829, comma 1, n. 5 e n. 11, c.p.c. e all’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002», contestandosi le argomentazioni con cui la corte distrettuale aveva disatteso il motivo di impugnazione del lodo concernente la condanna di “[OSCURATO:PERSONA]” al pagamento, sulla somma accertata come dovuta a titolo di corrispettivo residuo di lavori eseguiti, di interessi moratori exd.lgs. n. 231/2002. Si sostiene che «La motivazione (se così può essere definita) della Corte sul punto si esaurisce in un sintetico ed apodittico assunto in forza del quale il rapporto derivante dal contratto di appalto è stato considerato dagli arbitri rientrante nel ben noto perimetro di applicabilità del d.lgs. n. 231/2002. Ancora una volta, la Corte omette totalmente di affrontare la questione oggetto del motivo di impugnazione: quella relativa alla macroscopica contraddittorietà tra i due capi del dispositivo del [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui, da un l ato , ha sancito espressamente “il perdurare dell’efficacia” tra le parti del contratto di appalto e, dall’altro, non solo ha disposto la condanna della committente al pagamento di una somma ritenuta esigibile nonostante questa fosse inferiore all’importo minimo contrattualmente pattuito per ciascun S.A.L., ma ha addirittura condannato la medesima a corrispondere, sulla predetta somma, interessi moratori “dal dì dovuto al saldo effettivo”: il tutto in oggettiva violazione dell’art. 4 del d.lgs. 231/2002, in forza del quale, come noto, gli interessi moratori decorrono “dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”»; III) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., in relazione al disposto di cui all’art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c.», censurandosi la pronuncia impugnata per aver rigettato il motivo di impugnazione del lodo concernente l’individuazione del termine finale del fermo lavori con una «motivazione solo apparente […]. La Corte, infatti, al di là delle parole spese, si è limitata ad un ragionamento oggettivamente pleonastico – peraltro anche in questo caso connotato da evidenti profili di esame nel merito della vicenda –senza argomentare in alcun modo in ordine all’assenza, nel lodo, di qualsivoglia supporto motivazionale in grado di giustificare e spiegare la scelta del Collegio di individuare nel 18 gennaio 2018 il termine finale delperiodo del fermo cantiere». 4. Le prime due di tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano complessivamente inammissibili. 4.1. Invero, costituiscono orientamenti assolutamente consolidati nella giurisprudenza di legittimità quelli secondo cui: i) in tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art.829, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all'art. 823, n. 5, stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iterargomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non- motivazione (cfr. Cass. n. 12321 del 2018; Cass. n. 7373 del 201; Cass. n. 6986 del 2007); ii) in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 11), cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr. Cass. n. 3768 del 2006; Cass., SU, n. 24785 del 2008; Cass. n. 20555 del 2009; Cass. n. 28218 del 2013; Cass. n. 11895 del 2014; Cass. n. 1258 del 2016; Cass. n. 12321 del 2018; Cass. nn. 291, 2747 e 16077 del 2021). 4.2. La corte d'appello, facendo applicazione coerente dei richiamati indirizzi ermeneutici, ha escluso la riconducibilità nell’ambito delle previsioni dell’art. 829, nn. 5 ed 11, cod. proc. civ., del vizio rappresentato, innanzi ad essa, da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con il primo motivo di impugnazione del lodo. Infatti, ha esaminato la doglianza avanzata con l’impugnazione, con la quale era stata denunciata la contraddittorietà della motivazione del lodo – nella parte in cui, pur rigettando le domande di risoluzione contrattuale, proposte da entrambe le parti e quindi, ritenendo il contratto di appalto tuttora valido ed efficace, aveva poi condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (committente) al pagamento di una somma, asseritamente non esigibile, perché inferiore alla soglia minima, contrattualmente prevista per ciascun SAL, altresì riconoscendo sul detto importo anche gli interessi moratori ai sensi del d.lgs.n. 231/2002, dal dovuto al saldo –escludendone la ricorrenza all'esito di un richiamo, pur sintetico, alle argomentazioni svolte dagli arbitri. 4.2.1. Stante, dunque, la tassatività dei motivi di impugnazione del lodo arbitrale per nullità e dei vizi di cui all'art. 829, nn. 5 ed 11 cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.lgs. 40/2006, se una motivazione del lodo c'è, condivisibile o meno che sia, essa è intangibile, essendo quella suddetta un'impugnazione a critica ristretta. Le parti della motivazione del lodo richiamate nell'atto di impugnazione dinanzi alla corte distrettuale e riprodotte nella sentenza oggi impugnata, oltre che nel ricorso per cassazione, non denotano un iterargomentativo tale da risolversi in una non motivazione, né, in verità, appare configurabile una contraddizione tra il pagamento (con i dovuti interessi) di lavori comunque eseguiti e la vigenza contrattuale, attesa la piena legittimità di un tale pagamento soprattutto in mancanza di contestazioni sulla corretta esecuzione dei primi e tenuto conto del fermo di cantiere pacificamente non imputabile all’appaltatrice. 4.2.2. Pertanto, non merita censura la sentenza impugnata nella parte in cui (cfr. amplius, quanto si è già riferito nel § 1.2.1. dei “Fatti di causa”, da intendersi qui riprodotto per intuibili ragioni di sintesi), sulla base dell’esame delle ragioni addotte a fondamento del lodo, ha escluso che quest'ultimo fosse affetto da lacune o incongruenze di gravità tale da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dal collegio arbitrale per giungere alla decisione. 4.2.3. Perfettamente consequenziali a quell’impianto motivazionale sono anche le statuizioni contenute nel dispositivo del lodo, sicché la censura ivi proposta dalla odierna ricorrente rivela chiaramente l'intento di quest’ultima di sollecitare, in quella sede, attraverso l'apparente deduzione della nullità del lodo, un riesame del merito della controversia. 5. Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile. 5.1. Invero, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. afferma che esso concerne «l’omessa– contraddittoria motivazione che vizia la pronuncia della Corte d’Appello» in relazione al motivo di impugnazione da essa articolato in relazione al punto 7.b del dispositivo del lodo e che «[…] l’argomento (o meglio, il non- argomento) utilizzato dalla Corte d’Appello si traduce una motivazione solo apparente in relazione al motivo di impugnazione. La Corte, infatti, al di là delle parole spese, si è limitata ad un ragionamento oggettivamente pleonastico – peraltro anche in questo caso connotato da evidenti profili di esame nel merito della vicenda –senza argomentare in alcun modo in ordine all’assenza, nel lodo, di qualsivoglia supporto motivazionale in grado di giustificare e spiegare la scelta del Collegio di individuare nel 18 gennaio 2018 il termine finale del periodo del fermo cantiere». 5.2. Orbene, è utili premettere che, come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn. 13621, 9807 e 6127 del 2024, il sindacato di legittimità sulla motivazione si è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. “minimo costituzionale”, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass.nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199 e 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua “contraddittorietà” (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella “insanabile” e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella “insuperabile”.5.2.1. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. nn. 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendiseguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017). 5.2.2. Tanto premesso, appare di tutta evidenza che la motivazione (già riportata nel § 1.2.1. dei “Fatti di causa”) adottata dalla corte distrettuale per respingere, sul punto, l’impugnazione dell’odierne ricorrente, sia, oltre che giuridicamente corretta per tutto quanto si è detto respingendosi il primo motivo del suo ricorso, anche assolutamente in linea con il “minimo costituzionale” richiesto da Cass., SU, n. 8053 del 2014. 5.2.3. Invero, la corte perugina ha ampiamente spiegato le ragioni del proprio convincimento, al cospetto delle quali le argomentazioni della odierna censura appaiono sostanzialmente volte ad ottenerne un riesame, così dimenticando che: i) il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche, e soprattutto, media nte specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 13408, 10033 e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del 2021; Cass. n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, «in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»); ii) il giudizio di legittimità nonpuò essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429 e 10712 del 2024). 6. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deve essere dichiarato inammissibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, altresì dandosi atto, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass.n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, liquidate in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della
Sentenza Cassazione n. 16117/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris