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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 13068/2026

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i Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro temporeAndrè Arcidiacono, con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentante pro temporeMariangela Civita e [OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 760/2021,depositata il 6 aprile 2021 e notificata il 15 aprile 2021;Numero registro generale 15876/2021Numero sezionale 1005/2026Numero di raccolta generale 13068/2026Data pubblicazione 06/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi al Tribunale diArezzo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danniconseguenti ai vizi riscontrati in una fornitura di mq 8500 di pellicolapvc, destinata alla protezione dell’acciaio durante la fase dilavorazione.La convenuta si costituì chiedendo il rigetto della domanda espiegando riconvenzionale per il saldo del corrispettivo; formulò, inogni caso, domanda di malleva nei confronti della propria compagniaassicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]Il Tribunale, riconosciuta l’operatività della garanzia per vizilimitatamente a una sola parte della fornitura, corrispondente a mq3000, condannò [OSCURATO:SOCIETA] a risarcire il danno in misuracorrispondente, al netto del corrispettivo non ancora incassato, eAllianz a tenere indenne la propria assicurata, salva franchigia.2.

La pronunzia fu oggetto di appello principale da parte di AZ Inoxe di appello incidentale da parte della venditrice.La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe,accolse parzialmente il solo appello incidentale, riducendol’ammontare del danno spettante all’acquirente.Per quanto in questa sede ancora di interesse, i giudici distrettualirilevarono:- che i vizi della pellicola erano stati denunziati solo in relazione auna parte della fornitura, concernente il materiale «ad altezza 1500»,poiché per il resto non constavano doglianze dell’acquirente, e ciòquantunque i vizi fossero immediatamente riconoscibili;Numero registro generale 15876/2021Numero sezionale 1005/2026Numero di raccolta generale 13068/2026Data pubblicazione 06/05/2026- che il motivo di gravame con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentatol’insufficienza del danno liquidato non conteneva valide confutazionidel ragionamento svolto dal giudice di primo grado;- che, del pari, erano generici i motivi di gravame inerenti al dirittodella venditrice al saldo del corrispettivo e al rigetto delle prove oralidalla medesima richieste, peraltro non reiterate in sede di conclusioni;- che l’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] era fondato laddovedenunziava il difetto di prova circa il lamentato «danno daspellicolamento» (pari al costo della manodopera impiegata perrimuovere dall’acciaio i residui di pellicola difettosa), che il primogiudice aveva liquidato in misura corrispondente a una quantità dimateriale superiore a quella per la quale era stata ritenuta operantela garanzia.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato la sentenza d’appello con ricorsoper cassazione affidato a cinque motivi.Le intimate hanno resistito con controricorso.In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denunzia violazione o falsa applicazione dell’art.1495 c.c.La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui l’aritenuta decaduta dalla garanzia per una parte della merce,osservando che la denunzia di vizi da lei comunicata alla venditricecon e-mail del 21 luglio 2008, asseritamente idonea a impedire ladecadenza, riguardava in realtà la stessa partita di merce oggetto diuna denunzia del 26 luglio successivo, per la quale sola, dunque, erastata ritenuta operante la garanzia.Numero registro generale 15876/2021Numero sezionale 1005/2026Numero di raccolta generale 13068/2026Data pubblicazione 06/05/2026Riporta, in tal senso, il contenuto del documento e ne invoca larilevanza ai fini dell’affermata sussistenza di una denunzia tempestivaper tutta la merce fornita.2.

Il secondo mezzo denunzia violazione e falsa applicazionedell’art. 116 c.p.c.La decisione impugnata è criticata nella parte in cui ha ritenutoche il motivo d’appello concernente la quantificazione del danno fossegenericamente motivato, in relazione alle specifiche considerazionisvolte sul punto dalla sentenza di primo grado.La ricorrente osserva di avere invece evidenziato che larideterminazione del danno sarebbe stata «consequenzialeall’accoglimento del primo motivo di impugnazione», concernente latempestiva denunzia dei vizi, poiché «una volta che la Corte d’appelloavesse ritenuto provato che non vi era stata decadenza in ordine aldiritto alla garanzia […] la conseguenza sarebbe stata che, per laprima volta (non essendo stata precedentemente affrontata), sisarebbe posta la problematica dell’accertamento anche alla parte difornitura non considerata», donde l’incremento del danno risarcibile.3.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degliartt. 1460 e 1490 c.c.La censura ha tenore analogo alla precedente; la ricorrenteassume, infatti, che l’operatività della garanzia rispetto all’interafornitura determinerebbe, altresì, il venir meno del credito dellavenditrice a titolo di saldo del residuo corrispettivo.4.

Anche il quarto motivo discende, in linea logica, dalla primacensura.La ricorrente, nuovamente denunziando violazione e falsaapplicazione dell’art. 116 c.p.c., assume infatti che, ove ritenutaoperativa la garanzia per l’intera fornitura, le sarebbe spettato l’intero«danno da spellicolamento», già riconosciuto dal primo giudice,Numero registro generale 15876/2021Numero sezionale 1005/2026Numero di raccolta generale 13068/2026Data pubblicazione 06/05/2026anziché una sola quota di esso, come deliberato dalla Corteterritoriale.5.

Infine, con il quinto motivo, la ricorrente denunzia violazionedell’art. 91 c.p.c., sostenendo che l’accoglimento delle precedentidoglianze dovrà necessariamente condurre anche alla modifica dellaregolazione delle spese operata dai giudici d’appello.6.

I motivi appaiono connessi e possono, pertanto, essereesaminati congiuntamente.La matrice comune delle singole censure alla sentenza impugnataè la statuizione resa dalla stessa in punto all’operatività della garanziaper vizi rispetto a una sola parte della fornitura; dalla quale, com’èevidente e come la stessa ricorrente ben rappresenta, sono poidiscese, in via consequenziale, le ulteriori statuizioni circa ilcomplessivo rapporto di dare e avere fra le parti.Questa statuizione è fondata sull’esame di un documento, che laricorrente assume essere idoneo a rappresentare la sua contestazionein ordine a tutta la fornitura e che, invece, la Corte territoriale haritenuto riferibile solo a una parte di essa, caratterizzata dal datodell’altezza della pellicola.Assume rilievo, pertanto, la disamina del primo motivo, cheriguarda direttamente proprio la decisione resa sul punto.Il motivo è inammissibile.Dietro l’apparente deduzione di una violazione di legge, infatti, laricorrente sollecita a questa Corte una rivalutazione del documento inquestione, del quale la Corte territoriale non ha disconosciutol’astratta idoneità a impedire la decadenza ex art. 1495, commaprimo, c.c., ma la concreta pertinenza a un solo segmento dellacomplessiva fornitura di pellicola.Si tratta, pertanto, di un apprezzamento in fatto, svoltonell’ambito della valutazione del materiale probatorio, che, come tale,Numero registro generale 15876/2021Numero sezionale 1005/2026Numero di raccolta generale 13068/2026Data pubblicazione 06/05/2026è riservato al giudice di merito e non può essere sindacato nelpresente giudizio.Da tale statuizione discende quale conseguenza logical’assorbimento in senso improprio dei restanti motivi, il cui scrutinio,come si è detto, presuppone di ritenere che, contrariamente a quantostatuito dalla Corte d’appello, la garanzia per i vizi fosse statatempestivamente attivata in relazione a tutta la fornitura, circostanzainvece esclusa per effetto del rigetto del primo motivo di ricorso.7.

Il ricorso va dunque complessivamente respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida, per ciascuna delle controricorrenti, in € 11.000,00 percompenso ed € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario al 15%e agli oneri accessori.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 22 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro temporeAndrè Arcidiacono, con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentante pro temporeMariangela Civita e [OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 760/2021,depositata il 6 aprile 2021 e notificata il 15 aprile 2021;Numero registro generale 15876/2021Numero sezionale 1005/2026Numero di raccolta generale 13068/2026Data pubblicazione 06/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi al Tribunale diArezzo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danniconseguenti ai vizi riscontrati in una fornitura di mq 8500 di pellicolapvc, destinata alla protezione dell’acciaio durante la fase dilavorazione.La convenuta si costituì chiedendo il rigetto della domanda espiegando riconvenzionale per il saldo del corrispettivo; formulò, inogni caso, domanda di malleva nei confronti della propria compagniaassicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]Il Tribunale, riconosciuta l’operatività della garanzia per vizilimitatamente a una sola parte della fornitura, corrispondente a mq3000, condannò [OSCURATO:SOCIETA] a risarcire il danno in misuracorrispondente, al netto del corrispettivo non ancora incassato, eAllianz a tenere indenne la propria assicurata, salva franchigia.2. La pronunzia fu oggetto di appello principale da parte di AZ Inoxe di appello incidentale da parte della venditrice.La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe,accolse parzialmente il solo appello incidentale, riducendol’ammontare del danno spettante all’acquirente.Per quanto in questa sede ancora di interesse, i giudici distrettualirilevarono:- che i vizi della pellicola erano stati denunziati solo in relazione auna parte della fornitura, concernente il materiale «ad altezza 1500»,poiché per il resto non constavano doglianze dell’acquirente, e ciòquantunque i vizi fossero immediatamente riconoscibili;Numero registro generale 15876/2021Numero sezionale 1005/2026Numero di raccolta generale 13068/2026Data pubblicazione 06/05/2026- che il motivo di gravame con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentatol’insufficienza del danno liquidato non conteneva valide confutazionidel ragionamento svolto dal giudice di primo grado;- che, del pari, erano generici i motivi di gravame inerenti al dirittodella venditrice al saldo del corrispettivo e al rigetto delle prove oralidalla medesima richieste, peraltro non reiterate in sede di conclusioni;- che l’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] era fondato laddovedenunziava il difetto di prova circa il lamentato «danno daspellicolamento» (pari al costo della manodopera impiegata perrimuovere dall’acciaio i residui di pellicola difettosa), che il primogiudice aveva liquidato in misura corrispondente a una quantità dimateriale superiore a quella per la quale era stata ritenuta operantela garanzia.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato la sentenza d’appello con ricorsoper cassazione affidato a cinque motivi.Le intimate hanno resistito con controricorso.In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denunzia violazione o falsa applicazione dell’art.1495 c.c.La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui l’aritenuta decaduta dalla garanzia per una parte della merce,osservando che la denunzia di vizi da lei comunicata alla venditricecon e-mail del 21 luglio 2008, asseritamente idonea a impedire ladecadenza, riguardava in realtà la stessa partita di merce oggetto diuna denunzia del 26 luglio successivo, per la quale sola, dunque, erastata ritenuta operante la garanzia.Numero registro generale 15876/2021Numero sezionale 1005/2026Numero di raccolta generale 13068/2026Data pubblicazione 06/05/2026Riporta, in tal senso, il contenuto del documento e ne invoca larilevanza ai fini dell’affermata sussistenza di una denunzia tempestivaper tutta la merce fornita.2. Il secondo mezzo denunzia violazione e falsa applicazionedell’art. 116 c.p.c.La decisione impugnata è criticata nella parte in cui ha ritenutoche il motivo d’appello concernente la quantificazione del danno fossegenericamente motivato, in relazione alle specifiche considerazionisvolte sul punto dalla sentenza di primo grado.La ricorrente osserva di avere invece evidenziato che larideterminazione del danno sarebbe stata «consequenzialeall’accoglimento del primo motivo di impugnazione», concernente latempestiva denunzia dei vizi, poiché «una volta che la Corte d’appelloavesse ritenuto provato che non vi era stata decadenza in ordine aldiritto alla garanzia […] la conseguenza sarebbe stata che, per laprima volta (non essendo stata precedentemente affrontata), sisarebbe posta la problematica dell’accertamento anche alla parte difornitura non considerata», donde l’incremento del danno risarcibile.3. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degliartt. 1460 e 1490 c.c.La censura ha tenore analogo alla precedente; la ricorrenteassume, infatti, che l’operatività della garanzia rispetto all’interafornitura determinerebbe, altresì, il venir meno del credito dellavenditrice a titolo di saldo del residuo corrispettivo.4. Anche il quarto motivo discende, in linea logica, dalla primacensura.La ricorrente, nuovamente denunziando violazione e falsaapplicazione dell’art. 116 c.p.c., assume infatti che, ove ritenutaoperativa la garanzia per l’intera fornitura, le sarebbe spettato l’intero«danno da spellicolamento», già riconosciuto dal primo giudice,Numero registro generale 15876/2021Numero sezionale 1005/2026Numero di raccolta generale 13068/2026Data pubblicazione 06/05/2026anziché una sola quota di esso, come deliberato dalla Corteterritoriale.5. Infine, con il quinto motivo, la ricorrente denunzia violazionedell’art. 91 c.p.c., sostenendo che l’accoglimento delle precedentidoglianze dovrà necessariamente condurre anche alla modifica dellaregolazione delle spese operata dai giudici d’appello.6. I motivi appaiono connessi e possono, pertanto, essereesaminati congiuntamente.La matrice comune delle singole censure alla sentenza impugnataè la statuizione resa dalla stessa in punto all’operatività della garanziaper vizi rispetto a una sola parte della fornitura; dalla quale, com’èevidente e come la stessa ricorrente ben rappresenta, sono poidiscese, in via consequenziale, le ulteriori statuizioni circa ilcomplessivo rapporto di dare e avere fra le parti.Questa statuizione è fondata sull’esame di un documento, che laricorrente assume essere idoneo a rappresentare la sua contestazionein ordine a tutta la fornitura e che, invece, la Corte territoriale haritenuto riferibile solo a una parte di essa, caratterizzata dal datodell’altezza della pellicola.Assume rilievo, pertanto, la disamina del primo motivo, cheriguarda direttamente proprio la decisione resa sul punto.Il motivo è inammissibile.Dietro l’apparente deduzione di una violazione di legge, infatti, laricorrente sollecita a questa Corte una rivalutazione del documento inquestione, del quale la Corte territoriale non ha disconosciutol’astratta idoneità a impedire la decadenza ex art. 1495, commaprimo, c.c., ma la concreta pertinenza a un solo segmento dellacomplessiva fornitura di pellicola.Si tratta, pertanto, di un apprezzamento in fatto, svoltonell’ambito della valutazione del materiale probatorio, che, come tale,Numero registro generale 15876/2021Numero sezionale 1005/2026Numero di raccolta generale 13068/2026Data pubblicazione 06/05/2026è riservato al giudice di merito e non può essere sindacato nelpresente giudizio.Da tale statuizione discende quale conseguenza logical’assorbimento in senso improprio dei restanti motivi, il cui scrutinio,come si è detto, presuppone di ritenere che, contrariamente a quantostatuito dalla Corte d’appello, la garanzia per i vizi fosse statatempestivamente attivata in relazione a tutta la fornitura, circostanzainvece esclusa per effetto del rigetto del primo motivo di ricorso.7. Il ricorso va dunque complessivamente respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida, per ciascuna delle controricorrenti, in € 11.000,00 percompenso ed € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario al 15%e agli oneri accessori.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 22 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
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