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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36581/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 18 / 12/2023 C .

C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 20015 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20015del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39M18 I535A) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70M10 I535Q) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60R66 H501T) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catania n. 287/2021, pubblicatain data 8 febbraio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 18 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- liane S.p.A.per ottenere l’accertamento della esatta misura de- gli interessi a lui spettanti, in relazione ad alcuni buon i postal i fruttiferi acquistat i nel 198 4 , e la condanna della società Ric. n. 20015/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 convenuta al pagamento di quanto, a suo dire,ancora dovuto a tale titolo.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Ragusa.

La Corte d’appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata, condannando il Cannata a restituire alla società convenuta la somma di € 24.708,89, oltre interessi, frattanto ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado.

Ricorre il Cannata, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione dell’art. 132, co.

II, n°4 c.p.c.e dell’art. 111, co. 6°, Cost. ai sensi dell’art. 360, n°4, c.p.c.; motivazione apparente e priva di congruità logico -giuridica secondo i termini del c.d.

“minimo costituzionale”».

Ilricorrente sostiene che la Corte di Catania non avrebbe « ri- portato quelle prove che documentano se l’importo differenziale degli interessi, tra la somma (non provata) che Poste it. avrebbe dovuto pagare al ricorrente ai sensi della tabella alle- gata al D.M. 13/06/86 e quella allo stesso pagata in esecuzione delTribunale di Ragusa, fosse di € 24.708,89 e che essa non contenesse un importo che andava comunque pagato a detto titolo». 1.1Senza porre alcuna questione di diritto in ordine alla nor- mativa applicabile ai fini della determinazione degli interessi spettanti in relazione ai buoni postali fruttiferi nella sua titola- rità e senza, quindi, contestare specificamente il principio di Ric. n. 20015/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 diritto secondo cui tali interessi sono quelli indicati dai decreti ministeriali invocati da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., come, del resto, ritenuto dalla corte d’appello nella sentenza impugnata, nel ri- corso si sostiene che tale decisionesarebbe priva di una effet- tiva motivazione in ordine all’importo corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado e oggetto della condanna alla restituzione emessa all’esito del giudizio di secondo grado. 1.2È opportuno precisare che, per quanto emerge dagli atti, il Cannata aveva chiesto la liquidazione dei buoni postali fruttiferi in suo possesso e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. gli aveva riconosciuto gli interessi al tasso indicato dal decreto ministeriale in base al quale erano statedisposte le modifiche in pejus dei tassi di in- teresse originariamente indicati sul titolo edi cui era contestata l’applicabilità (decreto del Ministro del Ministero del Tesoro, di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni, in data 13 giugno 1986). [OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, instaurato il presente giudizio per otte- nere la differenza rispetto all’importo dovuto in base all’appli- cazione degli interessi, più elevati, indicati a tergo dei titoli.

Il Tribunale di Ragusa ha accolto la sua domanda e condannato [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a «corrispondere all’attore il saldo relativo ai buoni fruttiferi postali oggetto di causa, al netto dell’acconto già corrisposto, tenuto conto del tasso di interesse contrattual- mente stabilito a tergo degli stessi, oltre interessi legali dalla data di riscossione di ciascun buono sino al saldo».

In base a questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha pagato a Cannata una somma pari a circa € 25.000,00.

In appello, la sentenza di primo grado è stata però riformata e la domanda del Cannata è stata integralmente rigettata, in quanto la corte d’appello haritenuto che il tasso di interesse a lui spettantefosse proprio quello indicato dal decreto ministe- riale del 1986, non quello riportato sui titoli: ha pertanto Ric. n. 20015/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 condannato il Cannata a restituire a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. l’im- porto frattanto ricevuto in base alla sentenza di primo grado. 1.3Secondo il ricorrente, la sentenza di appello dovrebbe rite- nersi del tutto priva di motivazione, in quanto non spiegherebbe in modo adeguatose l’importo da lui ricevuto al momento della liquidazione dei buoni sarebbe effettivamente quello previsto in base all’applicazione dei tassi di interesse previsti dal D.M 13 giugno 1986 e, quindi, per quale ragione egli dovrebbe resti- tuire l’importo indicato nella sentenza di secondo grado e non un importo diverso.

La censura è manifestamente infondata. 1.4Dal complesso della motivazione della sentenza impugnata emerge con chiarezza l’oggetto della presente controversia : l’attore ha agito in giudizio sostenendoche gli erano stati ille- gittimamente liquidati da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. interessi in mi- sura pari alla previsione di cui al D.M. del 13 giugno 1986, che aveva modificato in pejus il tasso indicato a tergo dei titoli , mentre, a suo dire, tali interessi eranodovuti al maggior tasso indicatosui titoli stessi.

Di conseguenza, i giudici del merito hanno (del tutto corretta- mente e, comunque, sulla base di una motivazione del tutto adeguata e agevolmente comprensibile in base alla lettura del provvedimento nel suo complesso) ritenuto che non fosse neanche in contestazione la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avesse già corrisposto al Cannata gli interessi esatta- mente calcolati nella misura prevista dal D.M. del 13 giugno 1986 e si discutesse esclusivamente della differenzaeventual- mente dovuta. 1.5 L’esposto percorso argomentativo, come già chiarito, è agevolmente ricavabile dalla motivazione del provvedimento impugnato, che, di conseguenza, contrariamente a quanto so- stenuto dal ricorrente, non può ritenersi assente o meramente Ric. n. 20015/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 apparente e, tanto meno, affetta da insanabili contraddizioni logiche.

La corte territoriale, in altri termini, ha ritenuto, in fatto, che il Cannata, avendogià ricevuto gli interessi correttamente calco- lati sulla base delle previsioni delD.M. 13 giugno 1986, preten- desse esclusivamente la differenza, rispetto all’importo calco- lato in base ai tassi riportati sui titoli: avendo ritenuto, in diritto, che tale differenza, invece, non gli spettasse affatto , ha inte- gralmente rigettato la sua domanda, con la inevitabile conse- guenza che egli erasemplicemente tenuto a restituire integral- mente l’importo ricevuto in base alla sentenza di primo grado –che aveva inizialmente ed erroneamente accolto la sua do- manda – a prescindere da lla corrett a determinazione dello stesso.

2. Solo per completezza di esposizione, la Corte ritiene oppor- tuno precisare che, con riguardo alle questioni di diritto alla base della presente controversia, risulterebbe comunque assor- bente, rispetto ad ogni altra questione, il rilievo che, secondo i più recenti indirizzi di questa Cortein tema di buoni postali frut- tiferi, cui il Collegio ritiene di dover dare piena continuità, in quanto ormai consolidati: a) «la disciplina contenuta nell’abrogato art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall’art. 1 del decreto-leggen. 460 del 1974, convertitoin legge n. 588 del 1974 – che con- sentiva variazioni, anche “in pejus”, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contempe- ramento tra l’interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire exart. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l’emissione deve essere risolto Ric. n. 20015/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla se- rie –istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 –di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, fis- sando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza dal 1° gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favo- revole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4748 del 14/02/2022, Rv. 664017 –01); b)«poiché l’interpretazione del testo contrattuale deve raccor- dare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l’indicazione, per i buoni postali della serie “Q/P”, di rendimenti relativi alla serie “P” per l’ultimo periodo di fruttuo- sità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sosti- tutiva di quella della serie “P”, in cui erano inseriti i detti rendi- menti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi pro- messi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla prece- dente tabella, così da rendere evidente l’assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incom- pleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22619 del 26/07/2023, Rv. 668438 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 4384 del 10/02/2022, Rv. 664164 – 01 ; cfr., in proposito, e nel medesimo senso, anche Cass., Sez.

U, Sen- tenza n. 3963 del 11/02/2019, Rv. 652851 –01). 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Ric. n. 20015/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi suffi- cienti a tal fine,sia in considerazione dell’alterno andamento del giudizio di merito, sia in considerazione del solo recente consolidamento, nella giurisprudenza di questa stessa Corte, dell’indirizzo sulla base del quale è stata decisa la controversia, che aveva in precedenza dato luogo a interpretazioni contra- stanti.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 18 / 12/2023 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 20015 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20015del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39M18 I535A) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70M10 I535Q) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60R66 H501T) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catania n. 287/2021, pubblicatain data 8 febbraio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 18 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- liane S.p.A.per ottenere l’accertamento della esatta misura de- gli interessi a lui spettanti, in relazione ad alcuni buon i postal i fruttiferi acquistat i nel 198 4 , e la condanna della società Ric. n. 20015/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 convenuta al pagamento di quanto, a suo dire,ancora dovuto a tale titolo. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Ragusa. La Corte d’appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata, condannando il Cannata a restituire alla società convenuta la somma di € 24.708,89, oltre interessi, frattanto ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado. Ricorre il Cannata, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione dell’art. 132, co. II, n°4 c.p.c.e dell’art. 111, co. 6°, Cost. ai sensi dell’art. 360, n°4, c.p.c.; motivazione apparente e priva di congruità logico -giuridica secondo i termini del c.d. “minimo costituzionale”». Ilricorrente sostiene che la Corte di Catania non avrebbe « ri- portato quelle prove che documentano se l’importo differenziale degli interessi, tra la somma (non provata) che Poste it. avrebbe dovuto pagare al ricorrente ai sensi della tabella alle- gata al D.M. 13/06/86 e quella allo stesso pagata in esecuzione delTribunale di Ragusa, fosse di € 24.708,89 e che essa non contenesse un importo che andava comunque pagato a detto titolo». 1.1Senza porre alcuna questione di diritto in ordine alla nor- mativa applicabile ai fini della determinazione degli interessi spettanti in relazione ai buoni postali fruttiferi nella sua titola- rità e senza, quindi, contestare specificamente il principio di Ric. n. 20015/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 diritto secondo cui tali interessi sono quelli indicati dai decreti ministeriali invocati da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., come, del resto, ritenuto dalla corte d’appello nella sentenza impugnata, nel ri- corso si sostiene che tale decisionesarebbe priva di una effet- tiva motivazione in ordine all’importo corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado e oggetto della condanna alla restituzione emessa all’esito del giudizio di secondo grado. 1.2È opportuno precisare che, per quanto emerge dagli atti, il Cannata aveva chiesto la liquidazione dei buoni postali fruttiferi in suo possesso e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. gli aveva riconosciuto gli interessi al tasso indicato dal decreto ministeriale in base al quale erano statedisposte le modifiche in pejus dei tassi di in- teresse originariamente indicati sul titolo edi cui era contestata l’applicabilità (decreto del Ministro del Ministero del Tesoro, di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni, in data 13 giugno 1986). [OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, instaurato il presente giudizio per otte- nere la differenza rispetto all’importo dovuto in base all’appli- cazione degli interessi, più elevati, indicati a tergo dei titoli. Il Tribunale di Ragusa ha accolto la sua domanda e condannato [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a «corrispondere all’attore il saldo relativo ai buoni fruttiferi postali oggetto di causa, al netto dell’acconto già corrisposto, tenuto conto del tasso di interesse contrattual- mente stabilito a tergo degli stessi, oltre interessi legali dalla data di riscossione di ciascun buono sino al saldo». In base a questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha pagato a Cannata una somma pari a circa € 25.000,00. In appello, la sentenza di primo grado è stata però riformata e la domanda del Cannata è stata integralmente rigettata, in quanto la corte d’appello haritenuto che il tasso di interesse a lui spettantefosse proprio quello indicato dal decreto ministe- riale del 1986, non quello riportato sui titoli: ha pertanto Ric. n. 20015/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 condannato il Cannata a restituire a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. l’im- porto frattanto ricevuto in base alla sentenza di primo grado. 1.3Secondo il ricorrente, la sentenza di appello dovrebbe rite- nersi del tutto priva di motivazione, in quanto non spiegherebbe in modo adeguatose l’importo da lui ricevuto al momento della liquidazione dei buoni sarebbe effettivamente quello previsto in base all’applicazione dei tassi di interesse previsti dal D.M 13 giugno 1986 e, quindi, per quale ragione egli dovrebbe resti- tuire l’importo indicato nella sentenza di secondo grado e non un importo diverso. La censura è manifestamente infondata. 1.4Dal complesso della motivazione della sentenza impugnata emerge con chiarezza l’oggetto della presente controversia : l’attore ha agito in giudizio sostenendoche gli erano stati ille- gittimamente liquidati da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. interessi in mi- sura pari alla previsione di cui al D.M. del 13 giugno 1986, che aveva modificato in pejus il tasso indicato a tergo dei titoli , mentre, a suo dire, tali interessi eranodovuti al maggior tasso indicatosui titoli stessi. Di conseguenza, i giudici del merito hanno (del tutto corretta- mente e, comunque, sulla base di una motivazione del tutto adeguata e agevolmente comprensibile in base alla lettura del provvedimento nel suo complesso) ritenuto che non fosse neanche in contestazione la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avesse già corrisposto al Cannata gli interessi esatta- mente calcolati nella misura prevista dal D.M. del 13 giugno 1986 e si discutesse esclusivamente della differenzaeventual- mente dovuta. 1.5 L’esposto percorso argomentativo, come già chiarito, è agevolmente ricavabile dalla motivazione del provvedimento impugnato, che, di conseguenza, contrariamente a quanto so- stenuto dal ricorrente, non può ritenersi assente o meramente Ric. n. 20015/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 apparente e, tanto meno, affetta da insanabili contraddizioni logiche. La corte territoriale, in altri termini, ha ritenuto, in fatto, che il Cannata, avendogià ricevuto gli interessi correttamente calco- lati sulla base delle previsioni delD.M. 13 giugno 1986, preten- desse esclusivamente la differenza, rispetto all’importo calco- lato in base ai tassi riportati sui titoli: avendo ritenuto, in diritto, che tale differenza, invece, non gli spettasse affatto , ha inte- gralmente rigettato la sua domanda, con la inevitabile conse- guenza che egli erasemplicemente tenuto a restituire integral- mente l’importo ricevuto in base alla sentenza di primo grado –che aveva inizialmente ed erroneamente accolto la sua do- manda – a prescindere da lla corrett a determinazione dello stesso. 2. Solo per completezza di esposizione, la Corte ritiene oppor- tuno precisare che, con riguardo alle questioni di diritto alla base della presente controversia, risulterebbe comunque assor- bente, rispetto ad ogni altra questione, il rilievo che, secondo i più recenti indirizzi di questa Cortein tema di buoni postali frut- tiferi, cui il Collegio ritiene di dover dare piena continuità, in quanto ormai consolidati: a) «la disciplina contenuta nell’abrogato art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall’art. 1 del decreto-leggen. 460 del 1974, convertitoin legge n. 588 del 1974 – che con- sentiva variazioni, anche “in pejus”, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contempe- ramento tra l’interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire exart. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l’emissione deve essere risolto Ric. n. 20015/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla se- rie –istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 –di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, fis- sando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza dal 1° gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favo- revole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4748 del 14/02/2022, Rv. 664017 –01); b)«poiché l’interpretazione del testo contrattuale deve raccor- dare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l’indicazione, per i buoni postali della serie “Q/P”, di rendimenti relativi alla serie “P” per l’ultimo periodo di fruttuo- sità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sosti- tutiva di quella della serie “P”, in cui erano inseriti i detti rendi- menti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi pro- messi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla prece- dente tabella, così da rendere evidente l’assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incom- pleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22619 del 26/07/2023, Rv. 668438 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 4384 del 10/02/2022, Rv. 664164 – 01 ; cfr., in proposito, e nel medesimo senso, anche Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 3963 del 11/02/2019, Rv. 652851 –01). 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Ric. n. 20015/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi suffi- cienti a tal fine,sia in considerazione dell’alterno andamento del giudizio di merito, sia in considerazione del solo recente consolidamento, nella giurisprudenza di questa stessa Corte, dell’indirizzo sulla base del quale è stata decisa la controversia, che aveva in precedenza dato luogo a interpretazioni contra- stanti. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’
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