CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10931/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA]icco [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] DE Micco impugna con il rimedio ex art. 625-bis cod. proc. pen. la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, ha rigettato il ricorso avanzato dal predetto avverso la sentenza che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; 2. Secondo il ricorrente, la Corte di cassazione avrebbe disatteso il motivo di ricorso, volto a dimostrare l'esistenza di un legittimo impedimento a partecipare alla udienza di appello, incorrendo in un errore di fatto (ovvero non considerando l'effettivo e allegato orario di inizio della udienza); 3. Va rilevato che il ricorso straordinario risulta proposto fuori dai casi consentiti, in quanto la Corte di cassazione ha respinto il ricorso sul punto ritenendo non raggiuta la prova del legittimo impedimento (in quanto non era rilevante il mero ricovero in ospedale e nella specie il ricorrente era stato dimesso senza diagnosi e terapia); solo con un'ulteriore argomentazione di circostanza - pertanto non decisiva - la Corte ha considerato anche l'orario di inizio della udienza; 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano. Il sindacato di ammissibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto può essere infatti compiuto senza formalità di procedura e le garanzie del contraddittorio scritto e senza seguire il rito camerale disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen., atteso che l'art. 625-bis cod. proc. pen. prevede, al fine di evitare un'inutile attività giurisdizionale nei casi in cui l'inammissibilità sia evidente, un procedimento preliminare, a cognizione sommaria, per la delibazione delle istanze finalizzate a contrastare un accertamento giudiziale divenuto irrevocabile (Sez. 3, n. 39179 del 08/05/2014, Rv. 260548). Pertanto, deve ritenersi priva di effetti la istanza del difensore di "trattazione orale" del ricorso. 4.1. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend