CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 giugno 2024
Cassazione n. 15108/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso la Corte di appello di Trento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 25/06/2024 dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] lanniciello; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è rimessa alle valutazioni della Corte. //11.1 (h/ [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Bolzano all'esito di giudizio abbreviato con sentenza emessa il 25 giugno 2024 dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale a lui ascritto al capo a) per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. nonché in ordine al reato di oltraggio di cui al capo b) perché estinto per intervenuta condotta riparatoría. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trento deducendo la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. sia per difetto dell'occasionalità della condotta in relazione ai tre precedenti, anche specifici, da cui il Grassedonio risultava gravato, sia soprattutto perché il titolo di reato era escluso ex lege dall'ambito di applicazione della norma citata. 3. L'udienza si è svolta in forma non partecipata, non essendo pervenuta istanza di trattazione orale. Le parti hanno presentato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza impugnata è inficiata da errore di diritto, nella parte in cui è stata riconosciuta la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in relazione a condotte escluse per testuale divieto legislativo dall'ambito di applicazione della norma. 2.1. Ed infatti, al Grassedonío è addebitato il delitto di resistenza a pubblico ufficiale commesso in data 21 settembre 2021. Ora, a tenore dell'art. 131-bis, comma 2, cod. pen. - nel testo introdotto con legge 8 agosto 2019, n. 77 e vigente all'epoca del fatto - l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen., se commessi nei confronti di un ufficiale o agente di P.S. o di P.G. nell'esercizio delle proprie funzioni. 2.2. Nel caso in esame, il fatto-reato, stando alla contestazione, sarebbe consistito nella reazione violenta del Grassedonio ai danni del Commissario della PolFer, nel mentre costui stava compiendo un atto del proprio ufficio; trattandosi, dunque, di una ipotesi di resistenza commessa ai danni di un Ufficiale di [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio delle proprie funzioni e tenuto conto del tempus commissi delicti, il fatto per come contestato è ex lege escluso dall'ambito di applicazione della norma. 2 Ti 3. Posto che il ricorso è stato presentato avverso sentenza pronunciata prima dell'entrata in vigore della legge n. 114 del 2024, che ha modificato l'art. 593 cod. proc. pen., prevedendo che il pubblico ministero non può presentare appello avverso sentenze di proscioglimento relative a reati per i quali si procede con citazione diretta, tale ricorso deve essere qualificato per saltum, cosicché all'annullamento della sentenza per le ragioni indicate segue il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 337 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trento, Sezione distacca