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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11581/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, giusto atto difusione per incorporazione del 20/12/2022, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente–Contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede del padre [OSCURATO:PERSONA], eROCCHETTI ANTONIETTA, in qualità di unica erede di [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-Numero registro generale 22322/2023Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11581/2026Data pubblicazione 28/04/2026avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 1219/2023,pubblicata il 3/8/2023 e notificata il 4/8/2023.Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nellapubblica udienza del 16/4/2026;Sentita la Procura generale, in persona del sostituto procuratore generalemotivo e il rigetto dei restanti.1.

Con atto di citazione del 29/11/2010, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che venissedichiarata l'illegittimità della parte della costruzione da questa realizzatasui due appezzamenti di terreno siti in Comune di Roseto degli Abruzzi,piazza della Repubblica, in catasto al foglio 34, particelle 33 e 1165, perviolazioni del piano di recupero, delle autorizzazioni rilasciate e dellanormativa di cui agli artt. 9, d.m. 1444 del 1968, 5, lett.

A) NTA del PRGdel Comune di Roseto degli Abruzzi e 873 c.c., e che venisse ordinato allapredetta di ripristinare lo status quo ante dei luoghi o, in subordine, didemolire le parti di immobile contrastanti col piano di recupero, leautorizzazioni rilasciate e le normative violate, con condanna della stessaal risarcimento dei danni subiti nella misura che fosse risultatadall'espletanda istruttoria.Costituitasi in giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiese, in via preliminare,che venisse dichiarata l'inammissibilità della domanda per difetto dilegittimazione attiva degli attori e, nel merito, che la stessa venisserigettata.Numero registro generale 22322/2023Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11581/2026Data pubblicazione 28/04/2026Con sentenza n. 245/2019 del 09/04/2019, depositata il 10/04/2019, ilTribunale di Teramo rigettò le domande degli attori e condannò gli stessial pagamento delle spese di lite e di quelle della espletata c.t.u..Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA], VincenzoPedicone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di AntimoMoretti, e [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], siconcluse, nella resistenza della società [OSCURATO:SOCIETA]., con la sentenza n.1219/2023, pubblicata il 03/08/2023, con la quale la Corte d’Appello diL’Aquila accolse parzialmente l'appello, condannando la società a demolireo ad arretrare, fino alla distanza di almeno 5 mt. dal confine con il fondodegli appellanti, il piano seminterrato attualmente collocato a cm. 74 dalconfine e a mt. 1,44 dalle costruzioni insistenti sul medesimo fondo, e arifondere i danni, liquidati nella misura di euro 20.000,00, quanto a MarisaMoretti, di euro 10.000,00, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], di euro10.000,00, quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e di euro5.000,00, quanto a [OSCURATO:PERSONA], compensò le spese di entrambi igradi del giudizio e pose definitivamente a carico degli appellanti, insolido, e dell'appellato, nella misura di metà ciascuno, quelle di c.t.u..Per quanto qui rileva, i giudici di merito, dopo avere evidenziato che ilpiano particolareggiato del 1996 e la sua variante del 1997, in uno con letavole 10 e 11 a esso allegate, non rappresentavano graficamente alcunpiano seminterrato – di superficie più estesa a quella dell’edificio fuoriterra di quattro piani –, ma un piano interrato, ritennero applicabili allaspecie le distanze, dal confine e tra costruzioni, previste dalle N.T.A. delP.R.G. del Comune di Roseto degli Abruzzi e dall’art. 873 c.c., essendoirrilevante il provvedimento amministrativo di assegnazione delle quotedel 8/8/2008, in quanto privo dell’effetto modificativo delle previsionicontenute negli strumenti attuativi o derogatorio delle distanze minimeprescritte dal P.R.G., né la previsione, contenuta nello schema diconvenzione, secondo cui andava garantita la continuità tra l’intervento diNumero registro generale 22322/2023Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11581/2026Data pubblicazione 28/04/2026urbanizzazione ivi contemplato e quello della sistemazione della Piazzadella Repubblica, in quanto la richiesta “continuità” non implicava anche la“complanarità”.Stabilirono, altresì, che il danno subito dagli attori dovesse considerarsi inre ipsa e che il preteso danneggiante non avesse dimostrato la suainsussistenza.2.

Avverso questa sentenza, Co.Be.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., propone ricorsoper cassazione, affidandolo a tre motivi, illustrati anche con memoria.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso, illustrato anche conmemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 13 e 16 legge n. 1150 del 1942 sulla funzione,validità ed efficacia dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica inriferimento all’osservanza della distanza legale dal confine con area emanufatti ricompresi nel perimetro del P.P.; la violazione e falsaapplicazione dell’art. 873 c.c.; l’inutilizzabilità, contraddittorietà intrinsecaed estrinseca della relazione del c.t.u. depositata nel primo grado digiudizio in data 11/9/2013, richiamata dalla Corte territoriale; iltravisamento dei fatti, l’illogicità e la perplessità manifesta e il difettoassoluto di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 2,c.p.c., perché i giudici di merito, nel ritenere che il provvedimentoamministrativo di assegnazione delle quote adottato dai tecnici comunali il8/8/2008 e richiamato nel verbale di sopralluogo del 11/4/2021 nonpotesse giustificare il rialzo del piano interrato - il cui solaio costituiva ilpiazzale da cedere al Comune -, in quanto non aveva l’effetto dimodificare le previsioni contenute negli strumenti attuativi, né di derogarealle distanze minime prescritte dal P.R.G., avevano disatteso natura efunzione del [OSCURATO:PERSONA] di iniziativa pubblica relativo alleNumero registro generale 22322/2023Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11581/2026Data pubblicazione 28/04/2026sottozone B1-Piazza Repubblica e la sua variante sub compartuale, edisapplicato un provvedimento amministrativo attuativo dello stesso,rispondente alla necessità di omologare la quota di realizzazione di operepubbliche (Piazza Repubblica e parcheggi pubblici adiacente alla coperturadel piano interrato) previste dal medesimo Piano (Comparto D) ancorchénon attuate.

In tal modo, la Corte di merito aveva omesso di considerareche la distanza assentita nella misura di ml. 1,50 dal confine (e non ml. 3propria della distanza tra fabbricati) era conforme alle previsioniplanovolumetriche del predetto piano particolareggiato di iniziativapubblica e che l’intervento era stato attuato secondo le prescrizioni delsub-comparto a progettazione unitaria in variante al pianoparticolareggiato sottozona B1 del P.R.G.-Ambito piazza della Repubblica.Inoltre, il c.t.u., nel dichiarare che il piano adibito ad autorimesse nonrisultava edificato per l’intero all’interno della sagoma di massimoingombro previsto nel progetto urbanistico, non aveva svolto alcunaccertamento tecnico o planivolumetrico, ma si era limitato a interpretarela valenza ed efficacia del P.P. in relazione al progetto di sub compartoomesso di acquisire il decisivo verbale di assegnazione delle linee e quotedel 8/8/2008.Infine, il piano di campagna andava individuato sulla base delladocumentazione amministrativa e provvedimentale sopra indicata a lavoriultimati delle opere pubbliche, ossia della piazza della Repubblica, rispettoalla quale non poteva non affermarsi la ineludibile continuità e lanecessaria complanarità.Il motivo è infondato.L’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, il quale, come già più volteaffermato da questa Corte, detta le distanze tra i fabbricati con efficacia dilegge dello Stato e carattere di prevalenza sulle contrastanti previsioni deiregolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzioneNumero registro generale 22322/2023Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11581/2026Data pubblicazione 28/04/2026automatica (Cass., Sez.

U, 07/07/2011, n. 14953, Rv. 617949), essendostato lo stesso emanato su delega della legge 17 agosto 1942, n. 1150,art. 41-quinquies (c.d. legge urbanistica), stabilisce, nell’ultimo capoversodell’ultimo comma, che «Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicatenei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto dipiani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioniplanovolumetriche».Ciò comporta che le distanze "minime" tra fabbricati per ciascuna zonaterritoriale omogenea, dettate dalla suddetta disposizione, possono esserederogate in caso di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate conprevisioni planovolumetriche.Il piano particolareggiato, in particolare, costituisce tradizionalmente unodegli strumenti attuativi del Piano Generale, ossia del tipico strumento diprogrammazione generale di un territorio di natura c.d. mista, concarattere prevalentemente amministrativo (Cons.

Stato Sez. 4, 8/1/1992,n. 9), il quale contiene, a sua volta, la disciplina dell'assettodell'incremento edilizio e dello sviluppo generale del territorio comunale,con la finalità di “assicurare la migliore composizione urbanistica deisingoli insediamenti e di indicare la futura configurazione di quel territoriomediante la fissazione di apposite norme e prescrizioni funzionaliall’attuazione di tali scopi e dunque indispensabili, tenuto conto delleparticolari condizioni ambientali e delle esigenze della popolazione nel suocomplesso orbitante in quel territorio”.Detto strumento attuativo ha assunto progressivamente una funzioneintegrativa del P.R.G., più che meramente attuativa, finendo con ilrappresentare esso stesso uno strumento urbanistico autonomo, stante lasua funzione di concreta e definitiva sistemazione della struttura presentee futura dell'agglomerato edilizio (Cons.

Stato Sez. 4, 1/4/1998 n. 407;idem 26/1/1998 n. 67; v. anche Cons.

Stato Sez. 4, 8/6/1982 n. 330),Numero registro generale 22322/2023Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11581/2026Data pubblicazione 28/04/2026confermata dall’art. 13 della legge n. 1150 del 1942, che parla di dettaglioesecutivo specificato fino alla progettazione esecutiva.Sotto questo profilo, Cass. pen., Sez. 3, sentenza n. 4911 del 14/7/2016,ha, infatti, chiarito che il piano attuativo può modificare l’assettoterritoriale deciso attraverso il P.R.G., «tanto da potersi oggi escludere lanatura di strumento meramente esecutivo dello strumento urbanisticogenerale, per qualificarsi, invece, come vero e proprio strumento attuativoin variante al P.R.G. (v. sulla autonomia del piano particolareggiato, v.Cons.

Stato Sez. 4, 26/8/1980 n. 85; ancora, Cons.

Stato Sez. 4,13/7/1993 n. 711, in cui si è affermata la legittimità della variante alP.R.G. introdotta mediante il piano particolareggiato)».Orbene, in questo contesto si inserisce il regime derogatorio delledistanze, il quale, come chiarito dalla Corte Cost., non soltanto attiene, invia primaria e diretta, ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi, sì darientrare nella materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativaesclusiva dello Stato (Corte cost. sentenze n. 41 del 2017, n. 6 del 2013 en. 232 del 2005), ma tocca anche interessi pubblici, in quanto riguarda ifabbricati insistenti su un territorio, che possono avere, per ragioninaturali o storiche, specifiche caratteristiche, la cui cura è affidata anchealle Regioni, perché attratta all'ambito di competenza concorrente delgoverno del territorio (Corte Cost., sentenze n. 0119 del 2020; n. 41 del2017; n. 134 del 2014; n. 6 del 2013 e n. 232 del 2005).Con la sentenza n. 0119 del 2020, la Corte Cost., analizzando proprio lamateria in esame, ha tra l’altro chiarito che la deroga alle distanze sancitadagli strumenti urbanistici è «legittima sempre che faccia riferimento aduna pluralità di fabbricati ("gruppi di edifici") e sia fondata su previsioniplanovolumetriche, che evidenzino una capacità progettuale tale dadefinire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle variecostruzioni considerate come fossero un edificio unitario, ai sensi dell'art.9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968, disposizione, quest'ultima,Numero registro generale 22322/2023Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11581/2026Data pubblicazione 28/04/2026che rappresenta la sintesi normativa del punto di equilibrio tra lacompetenza statale in materia di ordinamento civile e quella regionale inmateria di governo del territorio (tra le tante, sentenze n. 13 del 2020, n.50 e n. 41 del 2017, n. 185 e n. 178 del 2016, n. 134 del 2014 e n. 6 del2013)».Pertanto, le «Regioni possono fissare distanze in deroga a quelle stabilitenelle normative statali, purché ciò sia giustificato dal perseguimento diinteressi pubblici ancorati all'esigenza di omogenea conformazionedell'assetto urbanistico di una determinata zona, non potendo la derogastessa riguardare singole costruzioni, individualmente e isolatamenteconsiderate (ex plurimis, Corte Cost., sentenze, n. 50 e n. 41 del 2017, n.134 del 2014 e n. 6 del 2013)».L’art. 2-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia edilizia), introdotto dall'art. 30,comma 1, lettera 0a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modif.,dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, conferma quanto detto, avendo sancito iprincipi fondamentali della vincolatività, anche per le Regioni e le Provinceautonome, delle distanze legali stabilite dal d.m. n. 1444 del 1968 edell'ammissibilità delle deroghe solo a condizione che siano inserite instrumenti urbanistici funzionali a conformare un assetto complessivo eunitario di determinate zone del territorio (ex multis, sentenze CorteCost., n. 0119 del 2020; n. 50 e n. 41 del 2017; n. 231, n. 185 e n. 178del 2016; n. 134 del 2014).In definitiva, secondo le indicazioni interpretative della giurisprudenzacostituzionale e secondo quanto disposto dall’art. 2-bis del d.P.R. 6 giugno2001, n. 380, è legittima la previsione regionale di distanze in deroga aquelle stabilite dalla normativa statale, ma solo se inserite in strumentiurbanistici funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario dideterminate zone del territorio riguardo alla materia "governo delNumero registro generale 22322/2023Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11581/2026Data pubblicazione 28/04/2026territorio", riconducibile alla competenza legislativa concorrente delleRegioni» (anche Cass., Sez. 2, 11/4/2024, n. 9804).In linea con quanto sopra affermato, la giurisprudenza consolidata diquesta Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità, ha chiarito chela deroga realizzata dagli strumenti urbanistici regionali alla disciplinastabilita dalla normativa statale e, segnatamente, dagli artt. 873 e ss. c.c.e dal d.m. n. 1444/1968, deve ritenersi legittima quando facciariferimento a una pluralità di fabbricati ("gruppi di edifici") che sianooggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate estesiall’intera zona (ivi comprese le tavole planimetriche a essi allegate aventivalore immediatamente precettivo al pari delle disposizioni di piano, sulpunto Cass., Sez. 2, 4/1/2024, n. 236; anche Cass., Sez. 2, 9/6/1999, n.5666), con previsioni planovolumetriche che evidenzino una capacitàprogettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonicidelle varie costruzioni, considerate come fossero un edificio unitario, esiano finalizzate a conformare un assetto complessivo di determinatezone, poiché la legittimità di tale deroga è strettamente connessa algoverno del territorio e non, invece, ai rapporti fra edifici confinantiisolatamente intesi (da ultimo Cass., Sez. 2, 16/9/2024, n. 24814; Cass.,Sez. 2, 4/1/2024, n. 236; Cass., Sez. 2, 30/3/2023, n. 8987; ma ancheCass. n. 27638 del 2018; Cass. n. 26518 del 2018; Cass. n. 18588 del2018; Cass. n. 20188 del 2019; Cass. n. 8987 del 2023).Ovviamente detto principio postula che il manufatto edificato alla distanzastabilita dal piano particolareggiato in deroga al P.R.G. o all’art. 9 d.m. n.1444 del 1968 rispetti anche la conformazione planivolumetrica previstadal medesimo strumento attuativo e dalle tavole planimetriche a essoallegate, aventi valore immediatamente precettivo, giustificandosi soltantocosì il regime derogatorio in materia, siccome dettato dall’esigenza, dirilievo pubblico, di definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonicidelle varie costruzioni, considerate come fossero un edificio unitario, conNumero registro generale 22322/2023Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11581/2026Data pubblicazione 28/04/2026la conseguenza che la sua violazione determina il ripristino delle regolegenerali in materia di distanze, sia in quanto le difformità edilizie nonrispondono ad alcun interesse pubblico, sia in quanto la realizzazione di unmanufatto difforme dalle prescrizione di piano violano l’armonia delcomplesso edificatorio come da questo concepita.A quest’ultimo principio, si sono attenuti i giudici di merito, allorché hannoaccertato che la costruzione realizzata dalla società era diversa da quantorisultante dalle tavole 10 e 11 allegate al piano particolareggiato del 1996e alla sua variante del 1997 (“planivolumetrico” e “sagome massimoingombro nuovo edificio”), in quanto, pur rispettando le distanze daifabbricati e dai confini stabilite nei predetti strumenti, era stato realizzatoun seminterrato che oltretutto sporgeva in parte dal piano di campagna efuoriusciva dai contorni del fabbricato sovrastante, anziché, comeprevisto, un piano interrato.Tale difformità, la cui sussistenza costituisce accertamento in fattoinsindacabile in questa sede, fa venir meno, come si è detto, la derogasancita dall’ultimo comma dell’art. 9 del d.m. del 1968, senza che assumaalcuna rilevanza, come correttamente affermato dalla Corte d’Appello, ilprovvedimento emesso dai tecnici comunali, il quale non equivale a unaprevisione di piano particolareggiato, essendo solo questo l’unicostrumento idoneo a imporre il regime derogatorio, quand’anchecontenente, come si è visto sopra, previsioni diverse dal P.R.G.2.

Con il secondo motivo di ricorso di ricorso, si lamenta la violazione efalsa applicazione dell’art. 9 legge n. 112 del 1989, in relazione all’art.360, primo comma, n. 1, c.p.c., per avere i giudici di merito affermato chela deroga alla distanza minima dal confine prescritta dal P.R.G. non potevatrovare fonte normativa nell’art. 9 della legge n. 122 del 1989, senzaconsiderare che, alla stregua di tale disposizione, il piano interrato,realizzato nel sottosuolo e destinato a pertinenza delle singole unitàNumero registro generale 22322/2023Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11581/2026Data pubblicazione 28/04/2026abitative come parcheggio, non era comunque soggetto alle norme sulledistanze.Il motivo è infondato.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, infatti, la deroga alladisciplina delle distanze di cui all'art. 9 della legge n. 122 del 1989 valesolo per le autorimesse e i parcheggi realizzati, per l'intera altezza, al disotto dell'originario piano di campagna, tutelando le prescrizioniurbanistiche in tema di altezze, distanze e volumetria degli edifici valorispecifici, quali aria, luce e vista (Cass., Sez. 2, 10/4/2024, n. 9704; Cass.,Sez. 2, 10/6/2016, n. 11998).Il richiamo normativo può dirsi allora inconferente al caso di specie,essendo rimasto accertato che i locali destinati a parcheggio e realizzatidalla società non erano interrati, ma rialzati rispetto al piano di campagna.3.

Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta, infine, la violazione e falsaapplicazione dell’art. 872, secondo comma, c.c., conseguente all’illegittimaapplicazione dell’art. 873 c.c. in punto di asserita violazione della distanzadal confine; l’insussistenza del preteso danno per difetto del nessoeziologico tra lo stesso e l’attività edilizia posta in essere dalla societàricorrente; la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1226 c.c.,l’insussistenza e manifesta infondatezza del danno così come accertato eliquidato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., per avere igiudici di merito accolto la domanda di arretramento e di risarcimento deldanno in relazione alla maggiore distanza dal confine di ml. 5.00,ritenendo erroneamente che questo fosse in re ipsa e che la danneggiantenon avesse provato la sua insussistenza, senza considerare che il pretesonocumento del c.d. salto di quota era conseguenza non già dell’attivitàedilizia compiuta dalla società in relazione al piano interrato, ma delleprevisioni di quote e linee di riferimento degli interventi di urbanizzazioneoggetto della cessione alla pubblica amministrazione prescritte dalComune nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] di iniziativa pubblica e cheNumero registro generale 22322/2023Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11581/2026Data pubblicazione 28/04/2026i manufatti dei controricorrenti non erano destinati a uso residenziale, maa uso fondaco e garage.

Inoltre, i giudici di merito avevano provveduto auna liquidazione equitativa, senza considerare che questa presupponeva ladimostrazione dell’esistenza di danni risarcibili e di elementi utili alla loroquantificazione, prova nella specie non fornita.Il motivo è fondato.Come questa Corte ha ripetutamente affermato anche di recente, inpresenza di opere realizzate in violazione delle norme sulle distanze legaliil danno risarcibile non è mai in re ipsa, ma la sua esistenza deve essereallegata e provata dal danneggiato, seppure anche attraverso presunzioni,«tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui sidesuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altrielementi che vanno allegati e provati dall’attore» (da ultimo Cass., n.612/2026; anche Cass. n. 17758/2024, con ampi richiami alla precedentepronunzia n. 33645/2022, resa a Sezioni Unite).Inoltre, in caso di rimozione delle opere, il rimedio del risarcimento deldanno va consentito nei limiti dell’effettività del pregiudizio, vale a dire«tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dallenorme non rispettate e non del valore di mercato dell’immobile, diminuitoper effetto della detta violazione, poiché tale pregiudizio è suscettibile dieliminazione» (così Cass. n. 14294/2018).Nella specie, la Corte d’Appello ha disatteso i suddetti principi, allorché haaffermato che, in caso di violazione delle distanze, si determina un dannoin re ipsa, che tale danno non deve essere provato dal danneggiato, inquanto presunto, spettando semmai alla controparte dimostrarel’insussistenza del pregiudizio, e che la sua quantificazione poteva esserefatta in via equitativa.In definitiva, il ricorso va accolto limitatamente al terzo motivo e lasentenza cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 22322/2023Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11581/2026Data pubblicazione 28/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 16/4/2026Il consigliere estensore([OSCURATO:PERSONA])Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, giusto atto difusione per incorporazione del 20/12/2022, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente–Contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede del padre [OSCURATO:PERSONA], eROCCHETTI ANTONIETTA, in qualità di unica erede di [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-Numero registro generale 22322/2023Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11581/2026Data pubblicazione 28/04/2026avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 1219/2023,pubblicata il 3/8/2023 e notificata il 4/8/2023.Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nellapubblica udienza del 16/4/2026;Sentita la Procura generale, in persona del sostituto procuratore generalemotivo e il rigetto dei restanti.1. Con atto di citazione del 29/11/2010, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che venissedichiarata l'illegittimità della parte della costruzione da questa realizzatasui due appezzamenti di terreno siti in Comune di Roseto degli Abruzzi,piazza della Repubblica, in catasto al foglio 34, particelle 33 e 1165, perviolazioni del piano di recupero, delle autorizzazioni rilasciate e dellanormativa di cui agli artt. 9, d.m. 1444 del 1968, 5, lett. A) NTA del PRGdel Comune di Roseto degli Abruzzi e 873 c.c., e che venisse ordinato allapredetta di ripristinare lo status quo ante dei luoghi o, in subordine, didemolire le parti di immobile contrastanti col piano di recupero, leautorizzazioni rilasciate e le normative violate, con condanna della stessaal risarcimento dei danni subiti nella misura che fosse risultatadall'espletanda istruttoria.Costituitasi in giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiese, in via preliminare,che venisse dichiarata l'inammissibilità della domanda per difetto dilegittimazione attiva degli attori e, nel merito, che la stessa venisserigettata.Numero registro generale 22322/2023Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11581/2026Data pubblicazione 28/04/2026Con sentenza n. 245/2019 del 09/04/2019, depositata il 10/04/2019, ilTribunale di Teramo rigettò le domande degli attori e condannò gli stessial pagamento delle spese di lite e di quelle della espletata c.t.u..Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA], VincenzoPedicone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di AntimoMoretti, e [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], siconcluse, nella resistenza della società [OSCURATO:SOCIETA]., con la sentenza n.1219/2023, pubblicata il 03/08/2023, con la quale la Corte d’Appello diL’Aquila accolse parzialmente l'appello, condannando la società a demolireo ad arretrare, fino alla distanza di almeno 5 mt. dal confine con il fondodegli appellanti, il piano seminterrato attualmente collocato a cm. 74 dalconfine e a mt. 1,44 dalle costruzioni insistenti sul medesimo fondo, e arifondere i danni, liquidati nella misura di euro 20.000,00, quanto a MarisaMoretti, di euro 10.000,00, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], di euro10.000,00, quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e di euro5.000,00, quanto a [OSCURATO:PERSONA], compensò le spese di entrambi igradi del giudizio e pose definitivamente a carico degli appellanti, insolido, e dell'appellato, nella misura di metà ciascuno, quelle di c.t.u..Per quanto qui rileva, i giudici di merito, dopo avere evidenziato che ilpiano particolareggiato del 1996 e la sua variante del 1997, in uno con letavole 10 e 11 a esso allegate, non rappresentavano graficamente alcunpiano seminterrato – di superficie più estesa a quella dell’edificio fuoriterra di quattro piani –, ma un piano interrato, ritennero applicabili allaspecie le distanze, dal confine e tra costruzioni, previste dalle N.T.A. delP.R.G. del Comune di Roseto degli Abruzzi e dall’art. 873 c.c., essendoirrilevante il provvedimento amministrativo di assegnazione delle quotedel 8/8/2008, in quanto privo dell’effetto modificativo delle previsionicontenute negli strumenti attuativi o derogatorio delle distanze minimeprescritte dal P.R.G., né la previsione, contenuta nello schema diconvenzione, secondo cui andava garantita la continuità tra l’intervento diNumero registro generale 22322/2023Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11581/2026Data pubblicazione 28/04/2026urbanizzazione ivi contemplato e quello della sistemazione della Piazzadella Repubblica, in quanto la richiesta “continuità” non implicava anche la“complanarità”.Stabilirono, altresì, che il danno subito dagli attori dovesse considerarsi inre ipsa e che il preteso danneggiante non avesse dimostrato la suainsussistenza.2. Avverso questa sentenza, Co.Be.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., propone ricorsoper cassazione, affidandolo a tre motivi, illustrati anche con memoria.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso, illustrato anche conmemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 13 e 16 legge n. 1150 del 1942 sulla funzione,validità ed efficacia dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica inriferimento all’osservanza della distanza legale dal confine con area emanufatti ricompresi nel perimetro del P.P.; la violazione e falsaapplicazione dell’art. 873 c.c.; l’inutilizzabilità, contraddittorietà intrinsecaed estrinseca della relazione del c.t.u. depositata nel primo grado digiudizio in data 11/9/2013, richiamata dalla Corte territoriale; iltravisamento dei fatti, l’illogicità e la perplessità manifesta e il difettoassoluto di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 2,c.p.c., perché i giudici di merito, nel ritenere che il provvedimentoamministrativo di assegnazione delle quote adottato dai tecnici comunali il8/8/2008 e richiamato nel verbale di sopralluogo del 11/4/2021 nonpotesse giustificare il rialzo del piano interrato - il cui solaio costituiva ilpiazzale da cedere al Comune -, in quanto non aveva l’effetto dimodificare le previsioni contenute negli strumenti attuativi, né di derogarealle distanze minime prescritte dal P.R.G., avevano disatteso natura efunzione del [OSCURATO:PERSONA] di iniziativa pubblica relativo alleNumero registro generale 22322/2023Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11581/2026Data pubblicazione 28/04/2026sottozone B1-Piazza Repubblica e la sua variante sub compartuale, edisapplicato un provvedimento amministrativo attuativo dello stesso,rispondente alla necessità di omologare la quota di realizzazione di operepubbliche (Piazza Repubblica e parcheggi pubblici adiacente alla coperturadel piano interrato) previste dal medesimo Piano (Comparto D) ancorchénon attuate. In tal modo, la Corte di merito aveva omesso di considerareche la distanza assentita nella misura di ml. 1,50 dal confine (e non ml. 3propria della distanza tra fabbricati) era conforme alle previsioniplanovolumetriche del predetto piano particolareggiato di iniziativapubblica e che l’intervento era stato attuato secondo le prescrizioni delsub-comparto a progettazione unitaria in variante al pianoparticolareggiato sottozona B1 del P.R.G.-Ambito piazza della Repubblica.Inoltre, il c.t.u., nel dichiarare che il piano adibito ad autorimesse nonrisultava edificato per l’intero all’interno della sagoma di massimoingombro previsto nel progetto urbanistico, non aveva svolto alcunaccertamento tecnico o planivolumetrico, ma si era limitato a interpretarela valenza ed efficacia del P.P. in relazione al progetto di sub compartoomesso di acquisire il decisivo verbale di assegnazione delle linee e quotedel 8/8/2008.Infine, il piano di campagna andava individuato sulla base delladocumentazione amministrativa e provvedimentale sopra indicata a lavoriultimati delle opere pubbliche, ossia della piazza della Repubblica, rispettoalla quale non poteva non affermarsi la ineludibile continuità e lanecessaria complanarità.Il motivo è infondato.L’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, il quale, come già più volteaffermato da questa Corte, detta le distanze tra i fabbricati con efficacia dilegge dello Stato e carattere di prevalenza sulle contrastanti previsioni deiregolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzioneNumero registro generale 22322/2023Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11581/2026Data pubblicazione 28/04/2026automatica (Cass., Sez. U, 07/07/2011, n. 14953, Rv. 617949), essendostato lo stesso emanato su delega della legge 17 agosto 1942, n. 1150,art. 41-quinquies (c.d. legge urbanistica), stabilisce, nell’ultimo capoversodell’ultimo comma, che «Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicatenei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto dipiani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioniplanovolumetriche».Ciò comporta che le distanze "minime" tra fabbricati per ciascuna zonaterritoriale omogenea, dettate dalla suddetta disposizione, possono esserederogate in caso di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate conprevisioni planovolumetriche.Il piano particolareggiato, in particolare, costituisce tradizionalmente unodegli strumenti attuativi del Piano Generale, ossia del tipico strumento diprogrammazione generale di un territorio di natura c.d. mista, concarattere prevalentemente amministrativo (Cons. Stato Sez. 4, 8/1/1992,n. 9), il quale contiene, a sua volta, la disciplina dell'assettodell'incremento edilizio e dello sviluppo generale del territorio comunale,con la finalità di “assicurare la migliore composizione urbanistica deisingoli insediamenti e di indicare la futura configurazione di quel territoriomediante la fissazione di apposite norme e prescrizioni funzionaliall’attuazione di tali scopi e dunque indispensabili, tenuto conto delleparticolari condizioni ambientali e delle esigenze della popolazione nel suocomplesso orbitante in quel territorio”.Detto strumento attuativo ha assunto progressivamente una funzioneintegrativa del P.R.G., più che meramente attuativa, finendo con ilrappresentare esso stesso uno strumento urbanistico autonomo, stante lasua funzione di concreta e definitiva sistemazione della struttura presentee futura dell'agglomerato edilizio (Cons. Stato Sez. 4, 1/4/1998 n. 407;idem 26/1/1998 n. 67; v. anche Cons. Stato Sez. 4, 8/6/1982 n. 330),Numero registro generale 22322/2023Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11581/2026Data pubblicazione 28/04/2026confermata dall’art. 13 della legge n. 1150 del 1942, che parla di dettaglioesecutivo specificato fino alla progettazione esecutiva.Sotto questo profilo, Cass. pen., Sez. 3, sentenza n. 4911 del 14/7/2016,ha, infatti, chiarito che il piano attuativo può modificare l’assettoterritoriale deciso attraverso il P.R.G., «tanto da potersi oggi escludere lanatura di strumento meramente esecutivo dello strumento urbanisticogenerale, per qualificarsi, invece, come vero e proprio strumento attuativoin variante al P.R.G. (v. sulla autonomia del piano particolareggiato, v.Cons. Stato Sez. 4, 26/8/1980 n. 85; ancora, Cons. Stato Sez. 4,13/7/1993 n. 711, in cui si è affermata la legittimità della variante alP.R.G. introdotta mediante il piano particolareggiato)».Orbene, in questo contesto si inserisce il regime derogatorio delledistanze, il quale, come chiarito dalla Corte Cost., non soltanto attiene, invia primaria e diretta, ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi, sì darientrare nella materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativaesclusiva dello Stato (Corte cost. sentenze n. 41 del 2017, n. 6 del 2013 en. 232 del 2005), ma tocca anche interessi pubblici, in quanto riguarda ifabbricati insistenti su un territorio, che possono avere, per ragioninaturali o storiche, specifiche caratteristiche, la cui cura è affidata anchealle Regioni, perché attratta all'ambito di competenza concorrente delgoverno del territorio (Corte Cost., sentenze n. 0119 del 2020; n. 41 del2017; n. 134 del 2014; n. 6 del 2013 e n. 232 del 2005).Con la sentenza n. 0119 del 2020, la Corte Cost., analizzando proprio lamateria in esame, ha tra l’altro chiarito che la deroga alle distanze sancitadagli strumenti urbanistici è «legittima sempre che faccia riferimento aduna pluralità di fabbricati ("gruppi di edifici") e sia fondata su previsioniplanovolumetriche, che evidenzino una capacità progettuale tale dadefinire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle variecostruzioni considerate come fossero un edificio unitario, ai sensi dell'art.9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968, disposizione, quest'ultima,Numero registro generale 22322/2023Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11581/2026Data pubblicazione 28/04/2026che rappresenta la sintesi normativa del punto di equilibrio tra lacompetenza statale in materia di ordinamento civile e quella regionale inmateria di governo del territorio (tra le tante, sentenze n. 13 del 2020, n.50 e n. 41 del 2017, n. 185 e n. 178 del 2016, n. 134 del 2014 e n. 6 del2013)».Pertanto, le «Regioni possono fissare distanze in deroga a quelle stabilitenelle normative statali, purché ciò sia giustificato dal perseguimento diinteressi pubblici ancorati all'esigenza di omogenea conformazionedell'assetto urbanistico di una determinata zona, non potendo la derogastessa riguardare singole costruzioni, individualmente e isolatamenteconsiderate (ex plurimis, Corte Cost., sentenze, n. 50 e n. 41 del 2017, n.134 del 2014 e n. 6 del 2013)».L’art. 2-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia edilizia), introdotto dall'art. 30,comma 1, lettera 0a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modif.,dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, conferma quanto detto, avendo sancito iprincipi fondamentali della vincolatività, anche per le Regioni e le Provinceautonome, delle distanze legali stabilite dal d.m. n. 1444 del 1968 edell'ammissibilità delle deroghe solo a condizione che siano inserite instrumenti urbanistici funzionali a conformare un assetto complessivo eunitario di determinate zone del territorio (ex multis, sentenze CorteCost., n. 0119 del 2020; n. 50 e n. 41 del 2017; n. 231, n. 185 e n. 178del 2016; n. 134 del 2014).In definitiva, secondo le indicazioni interpretative della giurisprudenzacostituzionale e secondo quanto disposto dall’art. 2-bis del d.P.R. 6 giugno2001, n. 380, è legittima la previsione regionale di distanze in deroga aquelle stabilite dalla normativa statale, ma solo se inserite in strumentiurbanistici funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario dideterminate zone del territorio riguardo alla materia "governo delNumero registro generale 22322/2023Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11581/2026Data pubblicazione 28/04/2026territorio", riconducibile alla competenza legislativa concorrente delleRegioni» (anche Cass., Sez. 2, 11/4/2024, n. 9804).In linea con quanto sopra affermato, la giurisprudenza consolidata diquesta Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità, ha chiarito chela deroga realizzata dagli strumenti urbanistici regionali alla disciplinastabilita dalla normativa statale e, segnatamente, dagli artt. 873 e ss. c.c.e dal d.m. n. 1444/1968, deve ritenersi legittima quando facciariferimento a una pluralità di fabbricati ("gruppi di edifici") che sianooggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate estesiall’intera zona (ivi comprese le tavole planimetriche a essi allegate aventivalore immediatamente precettivo al pari delle disposizioni di piano, sulpunto Cass., Sez. 2, 4/1/2024, n. 236; anche Cass., Sez. 2, 9/6/1999, n.5666), con previsioni planovolumetriche che evidenzino una capacitàprogettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonicidelle varie costruzioni, considerate come fossero un edificio unitario, esiano finalizzate a conformare un assetto complessivo di determinatezone, poiché la legittimità di tale deroga è strettamente connessa algoverno del territorio e non, invece, ai rapporti fra edifici confinantiisolatamente intesi (da ultimo Cass., Sez. 2, 16/9/2024, n. 24814; Cass.,Sez. 2, 4/1/2024, n. 236; Cass., Sez. 2, 30/3/2023, n. 8987; ma ancheCass. n. 27638 del 2018; Cass. n. 26518 del 2018; Cass. n. 18588 del2018; Cass. n. 20188 del 2019; Cass. n. 8987 del 2023).Ovviamente detto principio postula che il manufatto edificato alla distanzastabilita dal piano particolareggiato in deroga al P.R.G. o all’art. 9 d.m. n.1444 del 1968 rispetti anche la conformazione planivolumetrica previstadal medesimo strumento attuativo e dalle tavole planimetriche a essoallegate, aventi valore immediatamente precettivo, giustificandosi soltantocosì il regime derogatorio in materia, siccome dettato dall’esigenza, dirilievo pubblico, di definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonicidelle varie costruzioni, considerate come fossero un edificio unitario, conNumero registro generale 22322/2023Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11581/2026Data pubblicazione 28/04/2026la conseguenza che la sua violazione determina il ripristino delle regolegenerali in materia di distanze, sia in quanto le difformità edilizie nonrispondono ad alcun interesse pubblico, sia in quanto la realizzazione di unmanufatto difforme dalle prescrizione di piano violano l’armonia delcomplesso edificatorio come da questo concepita.A quest’ultimo principio, si sono attenuti i giudici di merito, allorché hannoaccertato che la costruzione realizzata dalla società era diversa da quantorisultante dalle tavole 10 e 11 allegate al piano particolareggiato del 1996e alla sua variante del 1997 (“planivolumetrico” e “sagome massimoingombro nuovo edificio”), in quanto, pur rispettando le distanze daifabbricati e dai confini stabilite nei predetti strumenti, era stato realizzatoun seminterrato che oltretutto sporgeva in parte dal piano di campagna efuoriusciva dai contorni del fabbricato sovrastante, anziché, comeprevisto, un piano interrato.Tale difformità, la cui sussistenza costituisce accertamento in fattoinsindacabile in questa sede, fa venir meno, come si è detto, la derogasancita dall’ultimo comma dell’art. 9 del d.m. del 1968, senza che assumaalcuna rilevanza, come correttamente affermato dalla Corte d’Appello, ilprovvedimento emesso dai tecnici comunali, il quale non equivale a unaprevisione di piano particolareggiato, essendo solo questo l’unicostrumento idoneo a imporre il regime derogatorio, quand’anchecontenente, come si è visto sopra, previsioni diverse dal P.R.G.2. Con il secondo motivo di ricorso di ricorso, si lamenta la violazione efalsa applicazione dell’art. 9 legge n. 112 del 1989, in relazione all’art.360, primo comma, n. 1, c.p.c., per avere i giudici di merito affermato chela deroga alla distanza minima dal confine prescritta dal P.R.G. non potevatrovare fonte normativa nell’art. 9 della legge n. 122 del 1989, senzaconsiderare che, alla stregua di tale disposizione, il piano interrato,realizzato nel sottosuolo e destinato a pertinenza delle singole unitàNumero registro generale 22322/2023Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11581/2026Data pubblicazione 28/04/2026abitative come parcheggio, non era comunque soggetto alle norme sulledistanze.Il motivo è infondato.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, infatti, la deroga alladisciplina delle distanze di cui all'art. 9 della legge n. 122 del 1989 valesolo per le autorimesse e i parcheggi realizzati, per l'intera altezza, al disotto dell'originario piano di campagna, tutelando le prescrizioniurbanistiche in tema di altezze, distanze e volumetria degli edifici valorispecifici, quali aria, luce e vista (Cass., Sez. 2, 10/4/2024, n. 9704; Cass.,Sez. 2, 10/6/2016, n. 11998).Il richiamo normativo può dirsi allora inconferente al caso di specie,essendo rimasto accertato che i locali destinati a parcheggio e realizzatidalla società non erano interrati, ma rialzati rispetto al piano di campagna.3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta, infine, la violazione e falsaapplicazione dell’art. 872, secondo comma, c.c., conseguente all’illegittimaapplicazione dell’art. 873 c.c. in punto di asserita violazione della distanzadal confine; l’insussistenza del preteso danno per difetto del nessoeziologico tra lo stesso e l’attività edilizia posta in essere dalla societàricorrente; la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1226 c.c.,l’insussistenza e manifesta infondatezza del danno così come accertato eliquidato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., per avere igiudici di merito accolto la domanda di arretramento e di risarcimento deldanno in relazione alla maggiore distanza dal confine di ml. 5.00,ritenendo erroneamente che questo fosse in re ipsa e che la danneggiantenon avesse provato la sua insussistenza, senza considerare che il pretesonocumento del c.d. salto di quota era conseguenza non già dell’attivitàedilizia compiuta dalla società in relazione al piano interrato, ma delleprevisioni di quote e linee di riferimento degli interventi di urbanizzazioneoggetto della cessione alla pubblica amministrazione prescritte dalComune nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] di iniziativa pubblica e cheNumero registro generale 22322/2023Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11581/2026Data pubblicazione 28/04/2026i manufatti dei controricorrenti non erano destinati a uso residenziale, maa uso fondaco e garage. Inoltre, i giudici di merito avevano provveduto auna liquidazione equitativa, senza considerare che questa presupponeva ladimostrazione dell’esistenza di danni risarcibili e di elementi utili alla loroquantificazione, prova nella specie non fornita.Il motivo è fondato.Come questa Corte ha ripetutamente affermato anche di recente, inpresenza di opere realizzate in violazione delle norme sulle distanze legaliil danno risarcibile non è mai in re ipsa, ma la sua esistenza deve essereallegata e provata dal danneggiato, seppure anche attraverso presunzioni,«tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui sidesuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altrielementi che vanno allegati e provati dall’attore» (da ultimo Cass., n.612/2026; anche Cass. n. 17758/2024, con ampi richiami alla precedentepronunzia n. 33645/2022, resa a Sezioni Unite).Inoltre, in caso di rimozione delle opere, il rimedio del risarcimento deldanno va consentito nei limiti dell’effettività del pregiudizio, vale a dire«tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dallenorme non rispettate e non del valore di mercato dell’immobile, diminuitoper effetto della detta violazione, poiché tale pregiudizio è suscettibile dieliminazione» (così Cass. n. 14294/2018).Nella specie, la Corte d’Appello ha disatteso i suddetti principi, allorché haaffermato che, in caso di violazione delle distanze, si determina un dannoin re ipsa, che tale danno non deve essere provato dal danneggiato, inquanto presunto, spettando semmai alla controparte dimostrarel’insussistenza del pregiudizio, e che la sua quantificazione poteva esserefatta in via equitativa.In definitiva, il ricorso va accolto limitatamente al terzo motivo e lasentenza cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 22322/2023Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 11581/2026Data pubblicazione 28/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 16/4/2026Il consigliere estensore([OSCURATO:PERSONA])Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])