CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2025
Cassazione n. 39647/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento sopraindicato; Ritenuto che: - l'unico motivo di ricorso deduce mancata risposta al motivo di appello in cui, relativamente alla condanna per il reato di cui all'art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso il 13 novembre 2020, per effetto dell'allontanamento del prevenuto dal territorio del Comune in cui era obbligato a risiedervi, era stata dedotta mancanza dell'elemento soggettivo del reato perché lo sconfinamento dal territorio comunale era avvenuto per non più di un chilometro e mezzo; - effettivamente la sentenza di appello non contiene risposta a questo motivo, in quanto si sofferma soltanto sugli ulteriori reati di cui all'art. 75, di cui pure è stato ritenuto responsabile l'imputato, commessi mediante una condotta diversa, ovvero il non essersi presentato presso l'autorità di pubblica sicurezza negli orari indicati; - pur tuttavia, è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che l'eventuale inammissibilità del motivo di appello rende conseguentemente inammissibile per mancanza di interesse il motivo di ricorso che deduce la omessa risposta al motivo di appello (cfr., sul punto, per tutte, Sez. 3, Sentenza n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281); - nel caso in esame, la deduzione, proposta in appello, di assenza dell'elemento soggettivo del reato per la mera astratta possibilità che l'imputato, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], non si fosse accorto di aver superato di un chilometro e mezzo il confine tra il Comune di Giardini in cui risiedeva e la frazione Trappitello di Taormina, dove si trovava la concessionaria di automobili presso cui è stato controllato, proponeva un argomento non suscettibile di verifica empirica e non fondato su ripetute esperienze che consentono di trasformarlo in una massima di esperienza che non abbisogna di essere provata (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, PG in proc. Romano, Rv. 281385; Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, PM in proc. Devona, Rv. 277312) che non integrava una critica argomentata alla pronuncia di primo grado e doveva, pertanto, essere ritenuto a monte manifestamente infondato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensor