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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 26204/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 2 agosto 1975; avverso la ordinanza del 26 ottobre 2021, del Tribunale di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente impugna l'ordinanza, indicata in epigrafe, con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento ha respinto l'opposizione, proposta ai sensi dell'art. 263 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto con il quale il pubblico ministero aveva rigettato la richiesta di restituzione della patente di guida intestata al ricorrente, precedentemente sequestrata quale corpo del reato di falso ideologico contestatogli.

Articola due motivi di ricorso, formulati, il primo, sotto il profilo della violazione di legge e, il secondo, sotto il profilo del difetto di motivazione.

Deduce il ricorrente che la pubblica accusa (o lo stesso giudice) ben potrebbe estrarre delle copie autentiche e, conseguentemente, restituire l'originale.

Cosicché difetterebbero, o comunque non sarebbero state in alcun modo esplicitate, le necessarie esigenze probatorie, ritenute dal giudice ed idonee a giustificare il mantenimento del sequestro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] è indagato per il reato di cui agli artt. 110, 48 e 480 cod. pen., perche, in ipotesi d'accusa, avrebbe ottenuto la patente di guida senza sostenere l'esame.

Il 21 aprile 2021, quindi, veniva disposta la perquisizione (personale e locale) e, all'esito, il sequestro della patente, quale corpo del reato o, comunque, cosa ad esso pertinente, la cui acquisizione sarebbe stata necessaria per fornire adeguato riscontro all'ipotesi accusatoria.

Il ricorrente sostiene che non ci siano le ritenute esigenze probatorie, atteso che l'autorità giudiziaria ben potrebbe estrarre copia del documento.

A prescindere dalla sussistenza di tali esigenze (che, peraltro, non possono ritenersi soddisfatte dalla mera acquisizione di una copia del documento), l'atto viziato da falsità ideologica costituisce corpo di reato, e, quando sia stato sottoposto a sequestro probatorio, può essere restituito, anche prima della sentenza, quando non sia più necessario a tali fini.

Occorre però che chi chiede la restituzione ne abbia diritto.

Non può perciò essere disposta la restituzione della patente di guida sequestrata all'intestatario in relazione ad uno ipotizzato falso ideologico connesso con il rilascio di questa (Sez. 5 n. 5061 del 14/11/1997, Rv. 210110; Sez. 5 12 marzo 2014 N. 13939 RV 260205) Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 2 agosto 1975; avverso la ordinanza del 26 ottobre 2021, del Tribunale di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente impugna l'ordinanza, indicata in epigrafe, con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento ha respinto l'opposizione, proposta ai sensi dell'art. 263 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto con il quale il pubblico ministero aveva rigettato la richiesta di restituzione della patente di guida intestata al ricorrente, precedentemente sequestrata quale corpo del reato di falso ideologico contestatogli. Articola due motivi di ricorso, formulati, il primo, sotto il profilo della violazione di legge e, il secondo, sotto il profilo del difetto di motivazione. Deduce il ricorrente che la pubblica accusa (o lo stesso giudice) ben potrebbe estrarre delle copie autentiche e, conseguentemente, restituire l'originale. Cosicché difetterebbero, o comunque non sarebbero state in alcun modo esplicitate, le necessarie esigenze probatorie, ritenute dal giudice ed idonee a giustificare il mantenimento del sequestro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] è indagato per il reato di cui agli artt. 110, 48 e 480 cod. pen., perche, in ipotesi d'accusa, avrebbe ottenuto la patente di guida senza sostenere l'esame. Il 21 aprile 2021, quindi, veniva disposta la perquisizione (personale e locale) e, all'esito, il sequestro della patente, quale corpo del reato o, comunque, cosa ad esso pertinente, la cui acquisizione sarebbe stata necessaria per fornire adeguato riscontro all'ipotesi accusatoria. Il ricorrente sostiene che non ci siano le ritenute esigenze probatorie, atteso che l'autorità giudiziaria ben potrebbe estrarre copia del documento. A prescindere dalla sussistenza di tali esigenze (che, peraltro, non possono ritenersi soddisfatte dalla mera acquisizione di una copia del documento), l'atto viziato da falsità ideologica costituisce corpo di reato, e, quando sia stato sottoposto a sequestro probatorio, può essere restituito, anche prima della sentenza, quando non sia più necessario a tali fini. Occorre però che chi chiede la restituzione ne abbia diritto. Non può perciò essere disposta la restituzione della patente di guida sequestrata all'intestatario in relazione ad uno ipotizzato falso ideologico connesso con il rilascio di questa (Sez. 5 n. 5061 del 14/11/1997, Rv. 210110; Sez. 5 12 marzo 2014 N. 13939 RV 260205) Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugno 2
Decreto Cassazione n. 26204/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris