Corte di giustizia UEsentenzaSezione C
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:689
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 17 novembre 2010 (
1
)
Causa C‑477/09
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA], in qualità di commissario liquidatore di [OSCURATO:PERSONA],
contro
[OSCURATO:PERSONA] national de l’emploi (fonds de fermeture d’entreprises)
e contro
[OSCURATO:PERSONA] de Lille
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] de cassation, chambre sociale (Francia)]
«Politica sociale – Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro – Direttive 80/987/CEE e 2002/74/CE – Determinazione dell’istituzione di garanzia competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori – Possibilità per il lavoratore di avvalersi della garanzia più favorevole dell’istituzione presso la quale il datore di lavoro
è assicurato e versa i contributi in applicazione del diritto nazionale»
1.
La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE,
relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (
2
), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE (
3
).
2.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di liquidatore
della società presso la quale era impiegato il sig. [OSCURATO:PERSONA] prima di essere illegittimamente licenziato, e vertente sui crediti
salariali non corrisposti a quest’ultimo a seguito dell’insolvenza del suo datore di lavoro. Nel quadro di tale controversia
si è posta, tra l’altro, la questione della determinazione dell’ente di garanzia competente al pagamento delle spettanze non
corrisposte al sig. [OSCURATO:PERSONA].
I –
Contesto normativo
A –
Diritto dell’Unione
3.
La direttiva 80/987 è stata modificata in modo sostanziale a più riprese, prima dalla direttiva 87/164 (
4
), successivamente dalla direttiva 2002/74 e, infine, dall’Atto di adesione del 1994 (
5
). Essa è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/94 (
6
).
4.
La direttiva 2002/74 ha, tra l’altro, inserito nel testo della direttiva 80/987 l’art. 8 bis, su cui verte la questione pregiudiziale.
Tale articolo, che compare nella sezione III bis, intitolata «Disposizioni relative alle situazioni transnazionali», dispone
quanto segue:
«1. Quando un’impresa avente attività sul territorio di almeno due [OSCURATO:PERSONA] membri si trovi in stato d’insolvenza ai sensi dell’articolo
2, paragrafo 1, l’organismo di garanzia competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori è quello dello Stato
membro sul cui territorio essi esercitano o esercitavano abitualmente il loro lavoro.
2. La portata dei diritti dei lavoratori subordinati è determinata dal diritto cui è soggetto l’organismo di garanzia competente.
3. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per garantire che, nei casi di cui al paragrafo 1, le decisioni adottate
nel quadro di una procedura d’insolvenza di cui all’articolo 2, paragrafo 1, la cui apertura è stata chiesta in un altro Stato
membro, siano prese in considerazione per determinare lo stato d’insolvenza del datore di lavoro ai sensi della presente direttiva».
5.
L’art. 9, primo comma, della direttiva 80/987 recita:
«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di applicare e di introdurre disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative più favorevoli per i lavoratori subordinati».
6.
Il secondo comma di tale articolo, anch’esso aggiunto dalla direttiva 2002/74, dispone:
«L’attuazione della presente direttiva non può in nessun caso costituire una ragione per giustificare un regresso rispetto
alla situazione esistente negli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto attiene al livello generale di protezione dei lavoratori nel settore
contemplato dalla direttiva stessa».
7.
In base all’art. 2, n. 1, primo e secondo comma, della direttiva 2002/74:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva anteriormente all’8 ottobre 2005. Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].
Essi applicano le disposizioni di cui al primo comma ad ogni stato di insolvenza dei datori di lavoro intervenuto successivamente
alla data di entrata in vigore di dette disposizioni».
8.
La direttiva 2002/74 è entrata in vigore l’8 ottobre 2002.
B –
Diritto nazionale
9.
Ai sensi dell’art. L. 143-11-1, divenuto art. L. 3253-6, del codice del lavoro francese, qualunque imprenditore di diritto
privato assicura i propri lavoratori subordinati, ivi compresi quelli distaccati all’estero o espatriati di cui all’art. L. 5422-13,
contro i rischi di mancato pagamento delle loro spettanze in esecuzione del contratto di lavoro, in caso di procedura di salvaguardia,
di amministrazione controllata o di liquidazione giudiziaria.
10.
La direttiva 2002/74/CE è stata trasposta in diritto francese dal titolo II della legge n. 2008-89 del 30 gennaio 2008, relativa
all’attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti lo statuto della società cooperativa europea e la protezione dei
lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, il quale ha inserito nel codice del lavoro gli articoli
da L. 143‑11‑10 a L. 143‑11‑15. In base all’art. 6 della suddetta legge, tali disposizioni si applicano «alle procedure definite
all’art. 143-11-10 del codice del lavoro aperte a partire dal primo giorno del primo mese successivo alla pubblicazione della
presente legge».
II –
Causa principale e questione pregiudiziale
11.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente nella causa principale, è stato impiegato, dapprima come capo cantiere poi come capo squadra,
presso un cantiere della società VPK in Belgio, inizialmente, a partire dal marzo 1997, alle dipendenze della società EBM
e, successivamente, dal settembre 2000, della società [OSCURATO:PERSONA], entrambe francesi.
12.
In seguito al suo licenziamento, avvenuto nel dicembre 2003, il 15 gennaio 2004 il sig. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Conseil de prud’hommes
di Dunkerque.
13.
Con sentenza del Tribunal de commerce di Dunkerque datata 1° giugno 2004, la società [OSCURATO:PERSONA] veniva posta in liquidazione
giudiziaria. Al fine di ottenere il pagamento dei propri crediti salariali, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, in via principale,
l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] (Centre de gestion et d’étude de l’AGS (
7
)) di Lille e, in subordine, quello del Fond de fermeture d’entreprises (FFE) dell’Ufficio nazionale del lavoro (ONEM) in Belgio.
14.
Con decisione del 30 giugno 2006, il Conseil de prud’hommes di Dunkerque dichiarava senza causa «reale e seria» il licenziamento
del sig. [OSCURATO:PERSONA] e fissava l’ammontare dei diritti non pagati di quest’ultimo da iscrivere al passivo della liquidazione
giudiziaria della società [OSCURATO:PERSONA]. Tale pronuncia veniva dichiarata opponibile al [OSCURATO:PERSONA].
15.
Con sentenza del 31 gennaio 2008, la [OSCURATO:PERSONA] d’appel di Douai modificava l’ammontare dei diritti non pagati del sig. [OSCURATO:PERSONA]
e dichiarava la pronuncia opponibile al FFE, estromettendo dal procedimento il [OSCURATO:PERSONA] di Lille.
16.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva in cassazione contro tale sentenza.
17.
Ritenendo necessaria un’interpretazione dell’art. 8 bis della direttiva 80/987, come modificata dalla direttiva 2002/74, la
[OSCURATO:PERSONA] de cassation poneva alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 8 bis della direttiva [80/987], come modificata dalla direttiva [2002/74], il quale prevede, al n. 1, che, quando
un’impresa avente attività sul territorio di almeno due [OSCURATO:PERSONA] membri si trovi in stato d’insolvenza, l’organismo di garanzia
competente per il pagamento delle spettanze insolute dei lavoratori è quello dello Stato membro sul cui territorio essi esercitano
o esercitavano abitualmente il loro lavoro e, al n. 2, che la portata dei diritti dei lavoratori subordinati è determinata
dall’ordinamento giuridico cui è soggetto l’organismo di garanzia competente, debba essere interpretato nel senso che esso
designa l’organismo di garanzia competente, escludendone ogni altro, o se, tenuto conto della finalità della direttiva, che
è quella di consolidare i diritti dei lavoratori che si avvalgano della libertà di circolazione, nonché dell’art. 9, n. 1,
della medesima direttiva, ai sensi del quale quest’ultima non pregiudica la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di applicare e di introdurre
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli per i lavoratori subordinati, il suddetto articolo
sia da intendersi nel senso che esso non priva il lavoratore subordinato del diritto di avvalersi, in luogo della garanzia
di detto organismo, di quella più favorevole dell’organismo presso il quale il suo datore di lavoro si sia assicurato e abbia
versato i contributi in applicazione del diritto nazionale».
III –
Procedimento dinanzi alla Corte
18.
Hanno depositato osservazioni scritte, conformemente all’art. 23 dello Statuto della Corte, il sig. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] di Lille,
i governi francese, spagnolo, finlandese, danese, svedese, irlandese e del [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:PERSONA].
19.
All’udienza del 7 ottobre 2010 sono intervenuti il [OSCURATO:PERSONA] di Lille, i governi francese, danese, irlandese, finlandese e la [OSCURATO:PERSONA].
IV –
Sulla questione pregiudiziale
A –
Sull’applicabilità dell’art. 8 bis della direttiva 80/987 ai fatti della causa principale
1. Sull’applicabilità ratione temporis
20.
In base all’art. 2, n. 1, secondo comma, della direttiva 2002/74, gli [OSCURATO:PERSONA] membri applicano le disposizioni necessarie alla
sua trasposizione in diritto interno «ad ogni stato di insolvenza dei datori di lavoro
intervenuto successivamente alla data di entrata in vigore di dette disposizioni
» (
8
). Il termine previsto per il recepimento della direttiva scadeva l’8 ottobre 2005 (art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva
2002/74).
21.
La legge n. 2008-89, recante le disposizioni di trasposizione della direttiva 2002/74 in diritto francese, è stata adottata
il 30 gennaio 2008. Conformemente al suo art. 6, dette disposizioni si applicano alle procedure aperte posteriormente alla
data di pubblicazione della legge.
22.
Nella specie, [OSCURATO:PERSONA] è stata messa in liquidazione giudiziaria con sentenza del Tribunal de commerce di Dunkerque del 1° giugno
2004. Tale data è anteriore sia all’entrata in vigore delle norme di trasposizione della direttiva 2002/74 in diritto francese
sia alla scadenza del termine fissato da quest’ultima agli [OSCURATO:PERSONA] membri per il suo recepimento (8 ottobre 2005). Essa è tuttavia
posteriore all’entrata in vigore della direttiva 2002/74 (8 ottobre 2002).
23.
Si pone dunque, preliminarmente, la questione dell’applicabilità ai fatti di causa dell’art. 8 bis della direttiva 2002/74,
su cui verte il quesito pregiudiziale.
24.
Al riguardo, il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il governo francese osservano che, sebbene la normativa nazionale di trasposizione della direttiva
2002/74 sia stata adottata oltre il termine impartito da quest’ultima, la giurisprudenza francese aveva già da tempo recepito
i principi stabiliti dal citato art. 8 bis (
9
), sulla base delle pronunce della Corte di cui si dirà più in dettaglio nel prosieguo delle presenti conclusioni. Il sig.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la sua situazione debba essere valutata in base all’art. 8 bis della direttiva 2002/74, poiché il diritto
francese era già conforme a tale disposizione prima della scadenza del termine per la sua trasposizione in diritto nazionale.
25.
Alla medesima conclusione sembra essere giunta la [OSCURATO:PERSONA] d’appel di Douai e, visto il tenore della questione pregiudiziale sottoposta
alla Corte, anche la [OSCURATO:PERSONA] de cassation nella decisione di rinvio.
26.
[OSCURATO:PERSONA] invece osserva che, all’epoca dei fatti, la Francia non aveva ancora trasposto la direttiva 2002/74 e che tale
trasposizione è avvenuta solo diverso tempo dopo, come confermerebbe la sentenza del 27 settembre 2007, con cui la Corte ha
constatato l’inadempimento della Repubblica francese per il ritardo nell’attuazione di detta direttiva (
10
).
27.
Essa esclude inoltre che l’art. 8 bis della direttiva 80/987 possa essere invocato nel caso di specie in virtù di un suo eventuale
effetto diretto. In proposito, essa richiama la sentenza [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha affermato che, «qualora uno Stato
membro non abbia recepito la direttiva 2002/74 nel termine impartito, l’eventuale effetto diretto di quest’ultima [può] essere
invocato, a partire dall’8 ottobre 2005, [data di scadenza del termine di recepimento della direttiva] solo in ordine a uno
stato di insolvenza verificatosi dopo tale data» (
11
). Tale situazione non ricorrerebbe nel caso di specie, in cui la messa in stato di liquidazione giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA] è stata
pronunciata il 1° giugno 2004.
28.
In tali circostanze, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il quesito pregiudiziale come posto dalla [OSCURATO:PERSONA] de cassation è privo di pertinenza
e deve essere riformulato allo scopo di consentire una valutazione della fattispecie della causa principale alla luce del
contesto normativo precedente alla modifica della direttiva 80/987 da parte della direttiva 2002/74. A suo avviso, la questione
pregiudiziale dovrebbe essere riformulata come segue:
«La direttiva 80/987, nella sua versione anteriore alle modifiche operate dalla direttiva 2002/74, può essere interpretata
nel senso che consente, nel quadro di procedure d’insolvenza caratterizzate dall’esistenza di elementi transfrontalieri, un
approccio opzionale nella determinazione dell’istituzione competente a garantire i crediti salariali dei lavoratori interessati?».
29.
Ricordo che, secondo costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate
dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non
spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego di pronuncia, da parte della
Corte, su un rinvio pregiudiziale proposto da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che
l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcun rapporto con la realtà o l’oggetto della causa principale,
qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari
per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (
12
).
30.
La proposta della [OSCURATO:PERSONA] di riformulare la questione pregiudiziale presuppone che sia superata la presunzione di rilevanza
di cui tale questione, come formulata dalla giurisdizione di rinvio, gode in base alla citata giurisprudenza della Corte.
31.
Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] de cassation ha ritenuto utile porre alla Corte una questione pregiudiziale vertente sull’art. 8 bis
della direttiva 80/987. L’utilità della questione riposa sulla considerazione che, all’epoca dei fatti di causa, la giurisprudenza
di tale giudice aveva già dato attuazione ai principi stabiliti da detta disposizione. Ritenendo di dover applicare la stessa
giurisprudenza anche nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] de cassation chiede alla Corte di interpretare la disposizione in parola.
32.
In tali circostanze, ritengo che la questione pregiudiziale non sia manifestamente priva di rilevanza ai fini della soluzione
della controversia di cui è investita la giurisdizione di rinvio e che, nel quadro della cooperazione tra giudici nazionali
e Corte inerente al procedimento pregiudiziale, non spetti a quest’ultima ritornare sulla valutazione effettuata al riguardo
dalla [OSCURATO:PERSONA] de cassation riformulando il quesito da essa posto. Peraltro, accettare di fornire l’interpretazione sollecitata
dalla giurisdizione di rinvio non rimette in alcun modo in questione la declaratoria d’inadempimento pronunciata dalla Corte
nei confronti della Repubblica francese, giacché non si tratta di riconoscere alla giurisprudenza della [OSCURATO:PERSONA] de cassation
il valore di strumento di trasposizione della direttiva 2002/74, ma unicamente di considerare che non esistono, nella specie,
le condizioni per superare la presunzione di rilevanza di cui gode il quesito pregiudiziale.
33.
Ragionando in termini più generali, non si comprende la ragione per cui la Corte dovrebbe astenersi, riguardo a fatti intervenuti
in pendenza del termine per la trasposizione di una direttiva e in assenza di una normativa nazionale di recepimento, dal
rispondere a un quesito pregiudiziale vertente su una disposizione di detta direttiva e sollevato da un giudice che intende
interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della suddetta disposizione, pur non essendo a ciò tenuto in virtù del
diritto dell’Unione (
13
).
34.
In proposito ricordo peraltro che, nella sentenza Adeneler (
14
), la Corte ha affermato, sulla scorta in particolare della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
15
), l’obbligo a carico dei giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri, operante a partire dalla data in cui una direttiva è entrata in vigore,
di astenersi, per quanto possibile, dall’interpretare il diritto interno in un modo che rischierebbe di compromettere gravemente,
dopo la scadenza del termine di attuazione, la realizzazione del risultato perseguito da detta direttiva (
16
).
35.
Anche alla luce di quanto risulta da detta giurisprudenza, la questione pregiudiziale posta alla Corte non mi sembra manifestamente
priva di rilevanza (
17
).
36.
In base all’insieme delle considerazioni che precedono, non ritengo dunque necessario procedere alla riformulazione suggerita
dalla [OSCURATO:PERSONA] (
18
).
2. Sull’esistenza delle condizioni materiali di applicazione dell’art. 8 bis
37.
Il ricorrente sostiene che la sua situazione rientra nella sfera di applicazione materiale dell’art. 8 bis della direttiva
80/987, poiché, a suo avviso, [OSCURATO:PERSONA] aveva una presenza economica stabile in Belgio. Nelle sue osservazioni scritte il governo
irlandese sembra dubitare che il solo fatto che [OSCURATO:PERSONA] gestisse un cantiere in Belgio possa condurre a concludere nel senso
di una sua presenza economica stabile in tale Stato.
38.
[OSCURATO:PERSONA] de cassation non ha posto alla Corte alcun quesito in merito. Mi limiterò dunque a rinviare alla sentenza Holmqvist (
19
), che fissa i criteri in base ai quali deve intendersi la condizione di cui all’art. 8 bis relativa all’esercizio di un’«attività
sul territorio di almeno due [OSCURATO:PERSONA] membri». Spetta al giudice di rinvio valutare se tale condizione sia soddisfatta nel caso
di specie.
B –
Sull’interpretazione dell’art. 8 bis della direttiva 80/987
1. Sulla genesi dell’articolo
39.
Come si è già avuto modo di accennare, la questione della determinazione dell’organismo di garanzia competente in situazioni
caratterizzate da elementi transfrontalieri aveva già fatto l’oggetto di alcune pronunce della Corte prima che la direttiva
80/987 fosse modificata dalla direttiva 2002/74.
40.
Nella causa che ha dato origine alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
20
), l’[OSCURATO:PERSONA] danese chiedeva in sostanza alla Corte quale fosse l’ente competente a garantire il pagamento delle spettanze
di un lavoratore in caso d’insolvenza del suo datore di lavoro, allorché quest’ultimo è stabilito in uno Stato membro diverso
da quello nel cui territorio il lavoratore risiede e svolgeva la sua attività.
41.
La Corte rispondeva che, in tali casi, la competenza è da riconoscersi in capo all’ente dello Stato nel cui territorio, ai
termini dell’art. 2, n. 1, della direttiva, «viene decisa l’apertura del procedimento concorsuale, oppure viene dichiarata
la chiusura definitiva dell’impresa» (
21
). La Corte rilevava che, nella maggior parte dei casi, tale Stato corrisponde a quello di stabilimento del datore di lavoro (
22
). Secondo la Corte, tale soluzione discende dalla struttura stessa della direttiva 80/987. Da un lato, essa rilevava che l’entrata
in azione del regime di garanzia istituito dalla direttiva era subordinata alla presentazione di un’istanza di apertura di
un procedimento concorsuale che consentisse la presa in considerazione dei crediti da lavoro (
23
). Dall’altro, essa osservava che, poiché, ai sensi dell’art. 5, lett. b), della direttiva, il regime di garanzia è, in linea
di principio, finanziato dal datore di lavoro, era conforme alla struttura della direttiva riconoscere la competenza all’ente
di garanzia che ha riscosso o avrebbe dovuto riscuotere i contributi del datore di lavoro insolvente (
24
). Infine, secondo la Corte, il fatto che la direttiva non avesse previsto un sistema di compensazione o di rimborso dei pagamenti
fra gli enti di garanzia dei vari [OSCURATO:PERSONA] membri confermava che il legislatore comunitario volesse, in caso di insolvenza di
un datore di lavoro, «l’intervento dell’ente di garanzia di un solo Stato membro al fine di evitare confusioni inutili fra
i regime nazionali e, in particolare, fra le situazioni nelle quali un lavoratore potrebbe avere diritto all’applicazione
della direttiva in più [OSCURATO:PERSONA] membri» (
25
).
42.
Nella causa oggetto della sentenza Everson e Barrass (
26
), la Corte era confrontata a una fattispecie diversa. Mentre la ditta inglese per cui lavorava la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] disponeva
unicamente di un ufficio di rappresentanza in Danimarca, la società di diritto irlandese presso cui erano impiegati i sigg. Everson
e Barrass operava nel [OSCURATO:PERSONA] per il tramite di diverse sedi commerciali i cui dipendenti erano assicurati presso l’organismo
di garanzia di tale Stato membro. Nelle sue osservazioni dinanzi alla Corte, il [OSCURATO:PERSONA] riteneva che, conformemente alla
sentenza [OSCURATO:PERSONA], si dovesse dichiarare competente l’ente di garanzia irlandese, poiché in Irlanda era stata decisa l’apertura
del procedimento concorsuale. I ricorrenti nella causa principale, invece, ritenevano che l’obbligo di versare le spettanze
loro dovute incombesse all’ente di garanzia del [OSCURATO:PERSONA], giacché in tale paese essi avevano svolto la propria attività
lavorativa.
43.
La Corte, distinguendo la situazione della causa principale da quella che aveva dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], affermava
che, se nel caso in cui il datore di lavoro sia stabilito in un solo Stato membro deve ritenersi competente l’organismo di
garanzia dello Stato membro del luogo di stabilimento, nei casi invece in cui il datore di lavoro disponga di numerosi stabilimenti
nei vari [OSCURATO:PERSONA] membri è opportuno far riferimento, a titolo di criterio supplementare e tenuto conto della finalità sociale
della direttiva, al luogo di attività dei lavoratori. La Corte aggiungeva che quest’ultimo corrisponde infatti, nella maggior
parte dei casi, «all’ambiente sociale e linguistico che è loro familiare» (
27
).
44.
Prendendo spunto in particolare da quest’ultima pronuncia della Corte, il legislatore comunitario inseriva l’art. 8 bis nel
testo della direttiva 80/987, colmando in tal modo la lacuna esistente nella versione originaria di tale atto. Nella sua proposta
iniziale di modifica della direttiva 80/987, la [OSCURATO:PERSONA] sottolineava che tale lacuna era stata risentita come una fonte
di insicurezza giuridica e aveva condotto a controversie dinanzi a tribunali nazionali. Essa rilevava che il numero di tali
casi di portata comunitaria era destinato ad aumentare con il continuo sviluppo del mercato interno e della transnazionalizzazione
delle attività delle imprese. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il nuovo articolo avrebbe dovuto garantire la sicurezza giuridica necessaria,
consolidare i diritti dei lavoratori subordinati nel senso indicato dalla Corte nella sentenza Everson e Barrass ed evitare
situazioni suscettibili di creare conflitti negativi tra le leggi (
28
). Quanto al criterio di collegamento proposto, la [OSCURATO:PERSONA] sottolineava che l’organismo di garanzia del paese nel quale
il lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro, oltre a essere normalmente quello che riceve o dovrebbe ricevere i contributi
previsti per il finanziamento del regime della garanzia salariale, è quello che più si avvicina al lavoratore, «che potrà
far valere i suoi diritti nel paese in cui lavora abitualmente, senza dover fronteggiare problemi linguistici o di allontanamento»,
né essere obbligato a intervenire presso un organismo situato in un altro Stato membro con il quale non intrattiene alcun
legame e di cui non conosce le procedure in vigore. Infine, secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale soluzione avrebbe altresì consentito
di rispettare il principio della parità di trattamento nel senso che tutti coloro i quali lavorano nello stesso paese beneficiano
di una protezione equivalente (
29
).
45.
La continuità esistente tra la direttiva 2002/74 e la giurisprudenza anteriore alla sua adozione è stata recentemente confermata
dalla Corte nella sentenza Holmqvist (
30
).
2. Sul criterio di collegamento contenuto all’art. 8 bis della direttiva 80/987
46.
Come si è visto, il criterio di collegamento rilevante in base all’art. 8 bis della direttiva 80/987 ai fini di determinare
l’organismo di garanzia competente nelle situazioni transnazionali si fonda sulla nozione di «lavoro abituale».
47.
Il ricorrente nella causa principale sostiene che la Corte dovrebbe, in via preliminare, procedere all’interpretazione di
tale nozione. Egli ritiene, infatti, che da tale interpretazione potrebbe risultare affermata, nel caso di specie, la competenza
dell’AGS in luogo di quella del FFS. In tal caso, non sarebbe necessario per la Corte spingere oltre la propria analisi.
48.
Tuttavia, il quesito posto dalla [OSCURATO:PERSONA] de cassation non verte su tale nozione e la Corte non è dunque tenuta a pronunciarsi
in merito. Mi limiterò pertanto a riprendere succintamente la tesi interpretativa propugnata dal ricorrente nella causa principale
e a svolgere qualche breve riflessione in proposito.
49.
Riferendosi alle conclusioni presentate dall’avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] nella causa Holmqvist (
31
), il sig. [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in sostanza, che, per determinare il luogo in cui il lavoratore esercita abitualmente il proprio
lavoro ai sensi dell’art. 8 bis della direttiva 80/987, è necessario ricercare il territorio con il quale egli presenta il
collegamento più stretto. Nel caso di specie, poiché il sig. [OSCURATO:PERSONA] era impiegato presso una società francese che emetteva
le sue buste paga in Francia e versava ad un organismo francese i contributi destinati a finanziare la garanzia salariale
in caso di insolvenza, e poiché tale società era stata posta in liquidazione giudiziaria in applicazione del diritto francese,
la Francia sarebbe il luogo con cui egli presenta i collegamenti sociali, giuridici e personali più stretti.
50.
La tesi del sig. [OSCURATO:PERSONA] ha senz’altro il merito di privilegiare un approccio flessibile, in linea con le finalità sociali
della direttiva. Tale approccio consente, inoltre, di ridurre le distorsioni originate dalla mancanza di identità tra organismo
competente a fornire la garanzia salariale e organismo destinatario dei contributi diretti a finanziare tale garanzia (
32
).
51.
Tale tesi appare però in contrasto con il dato normativo. A differenza che in altri sistemi normativi destinati ad applicarsi
ai rapporti di lavoro subordinato che danno luogo a un conflitto di legge o di giurisdizione (
33
), nella direttiva 80/987 il legislatore comunitario ha optato, all’art. 8 bis, per un criterio di collegamento
unico
, fondato appunto sul luogo di svolgimento abituale dell’attività lavorativa.
52.
È certo probabile che, data la genesi della disposizione in questione, la scelta di tale criterio tragga la sua origine dalla
presunzione, istituita dalla Corte nella sentenza Everson e Barrass, secondo cui il luogo dell’attività lavorativa corrisponde,
nella maggior parte dei casi, all’ambiente sociale e linguistico familiare al lavoratore. Ciò nondimeno non rispetta una tale
scelta l’interpretazione della disposizione in questione avanzata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in quanto impone di ricercare sistematicamente
il luogo con cui il lavoratore presenta i collegamenti sociali, giuridici e personali più stretti. Accettare una tale interpretazione
si risolverebbe in una sostituzione di fatto del criterio di cui all’art. 8 bis con un diverso criterio di collegamento.
53.
Allo stesso modo, è giocoforza rilevare che il legislatore comunitario non ha dato, quanto meno esplicitamente, alcun rilievo
autonomo al criterio del luogo in cui sono versati i contributi previdenziali destinati a garantire i crediti da lavoro, sebbene,
nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte abbia riconosciuto un peso significativo, se non determinante, a tale fattore – pur senza
adottarlo direttamente quale criterio di collegamento (
34
) – e, nella causa Everson e Barrass, la soluzione indicata dalla Corte individuasse, di fatto, come competente l’ente di garanzia
presso il quale erano stati versati i contributi per i ricorrenti nella causa principale (
35
).
54.
Nella citata proposta di modifica della direttiva 80/987, la [OSCURATO:PERSONA] sottolineava la normale corrispondenza tra l’organismo
di garanzia del paese nel quale il lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro e quello che riceve o dovrebbe ricevere i
contributi previsti per il finanziamento del regime della garanzia salariale (
36
). Il testo dell’art. 8 bis inizialmente proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] faceva espresso riferimento alla nozione di «stabilimento» (
37
) del datore di lavoro, intendendo in tal senso una presenza commerciale sufficientemente permanente in un determinato Stato
membro che implicasse, in particolare, la retribuzione dei lavoratori subordinati in quest’ultimo paese, legami con l’amministrazione
di questo Stato e
contributi sociali ivi versati
(
38
).
55.
Tuttavia, come si è visto, la formulazione da ultimo accolta nell’art. 8 bis non fa più riferimento alla nozione di «stabilimento».
Peraltro, dato che, nella sentenza Holmqvist, la Corte ha interpretato l’ambito di applicazione materiale di tale articolo
in termini particolarmente ampi, tali da comprendere anche situazioni quali quella che era alla base della citata sentenza
[OSCURATO:PERSONA] (
39
), la sua applicazione condurrà, di fatto, in un numero rilevante di casi, a riconoscere la competenza di un ente di garanzia
diverso da quello destinatario di detti contributi.
56.
Quanto fin qui detto non implica che, in situazioni particolarmente complesse ovvero in situazioni eccezionali, in cui l’applicazione
del criterio di cui all’art. 8 bis condurrebbe a privare il lavoratore di tutela, possano venire in rilievo anche fattori
di collegamento diversi da quello del luogo di svolgimento abituale dell’attività lavorativa (quali, ad esempio, quello del
luogo in cui sono versati i contributi destinati a finanziare la garanzia dei crediti da lavoro o in cui è stabilito il datore
di lavoro o ancora in cui è domiciliato il lavoratore).
57.
La situazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] non sembra tuttavia rientrare in tale casistica. In effetti, da un lato, egli ha prestato
per tutto il periodo in cui è stato impiegato per la società [OSCURATO:PERSONA] la sua attività lavorativa in un solo Stato membro, in
cui sembra aver risieduto in modo continuativo, e, dall’altro, nonostante emerga dalla decisione di rinvio che, a causa del
massimale previsto dalla legislazione belga, la competenza del FFS si risolve in una diminuzione dei diritti di cui egli godrebbe
se fosse riconosciuta la competenza dell’AGS, non risulta tuttavia che egli sia privato della tutela prevista dalla direttiva.
3. La risposta alla questione pregiudiziale
58.
Mi sembra che il quesito sottoposto alla Corte racchiuda in sostanza i tre interrogativi seguenti:
a) L’art. 8 bis della direttiva 80/987 prevede la possibilità per il lavoratore di optare per la garanzia offerta da un organismo
diverso da quello identificato in base al criterio di collegamento previsto da tale articolo nel caso in cui tale garanzia
sia per lui più favorevole?
b) Tale disposizione si oppone alla possibilità per il lavoratore di avvalersi della garanzia più favorevole offerta da un organismo
diverso da quello identificato in base al criterio di collegamento da essa previsto?
c) Le disposizioni della direttiva 80/987, come modificata dalla direttiva 2002/74, consentono alla normativa di uno Stato membro
di prevedere che il lavoratore possa avvalersi della garanzia offerta dall’organismo presso il quale il datore di lavoro ha
versato i contributi in base al diritto nazionale laddove tale garanzia sia più favorevole per il lavoratore rispetto a quella
offerta dall’organismo identificato in base al criterio di collegamento di cui all’art. 8 bis di tale direttiva?
59.
Per le ragioni che seguono ritengo che la risposta debba essere negativa per i quesiti sub a) e b) e affermativa per quello
sub c).
60.
Né l’enunciato, né la genesi e la ratio dell’art. 8 bis della direttiva 80/987 permettono di concludere che il lavoratore
dispone, in base a tale disposizione, della possibilità di optare, in presenza di determinate circostanze, in favore della
competenza di un organismo di garanzia diverso da quello individuato in base a tale articolo.
61.
Come emerge dal settimo ‘considerando’ della direttiva 2002/74, tale disposizione persegue essenzialmente un obiettivo di
certezza del diritto. Essa mira altresì a evitare che il carattere transnazionale dell’attività svolta dall’impresa insolvente
possa risolversi in un ritardo nel pagamento delle spettanze non corrisposte ai lavoratori.
62.
Coerentemente con tali obiettivi, il disposto dell’art. 8 bis della direttiva 80/987 enuncia il criterio di collegamento mediante
il quale identificare l’organismo di garanzia competente. Come si è visto sopra, il legislatore comunitario ha optato per
un criterio di collegamento unico, che, nella maggior parte dei casi, dovrebbe consentire di determinare tale organismo in
modo semplice e veloce. Tale disposizione non prevede alcun criterio di collegamento sussidiario o alternativo. Allo stesso
modo, essa non prevede espressamente alcuna possibilità di scelta da parte del lavoratore, anche nel caso in cui, in conseguenza
della sua applicazione, quest’ultimo si trovi a beneficiare di un livello di garanzia inferiore rispetto a quello di cui avrebbe
goduto se, in applicazione di un diverso criterio di collegamento, fosse stata riconosciuta la competenza dell’organismo di
un altro Stato membro. Una tale possibilità di scelta sembra peraltro in contrasto con gli obiettivi di chiarezza e di certezza
del diritto che hanno condotto il legislatore comunitario a modificare la direttiva 80/987 e a introdurre nel testo di quest’ultima
l’art. 8 bis.
63.
La possibilità che l’applicazione di tale articolo conduca di fatto a un livello di garanzia inferiore per il lavoratore non
deve considerarsi di per sé contraria all’obiettivo sociale della direttiva 80/987, che, come la Corte ha più volte affermato,
mira ad assicurare una tutela minima ai lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (
40
) e consente che permanga, al di là di tale limite, una diversità nel livello di tutela accordato da ciascuno Stato membro.
64.
L’interpretazione sopra suggerita è condivisa da tutti i governi intervenienti e dalla [OSCURATO:PERSONA].
65.
Pur non attribuendo al lavoratore la facoltà di scegliere tra i diversi organismi di garanzia con i quali la sua situazione
presenta fattori di collegamento, la disposizione in parola non preclude tuttavia al lavoratore di avvalersi, quando ciò volga
a suo favore e sia previsto dal diritto nazionale applicabile, della garanzia di un organismo diverso da quello individuato
in base alla sua applicazione.
66.
Affermare che la competenza stabilita in forza di detta disposizione sia tale da escludere l’intervento, in via complementare
o anche sostitutiva, di un diverso organismo nazionale di garanzia laddove tale intervento abbia come risultato di aumentare
il livello di tutela del lavoratore risultante dall’applicazione della direttiva mi sembra in contrasto sia con l’obiettivo
sociale di quest’ultima sia con l’articolazione tra norme nazionali e norme comunitarie che essa istituisce.
67.
A tale proposito ricordo che, in base all’art. 9, primo comma, della direttiva 90/897, quest’ultima non pregiudica la facoltà
degli [OSCURATO:PERSONA] membri di applicare e di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli per
i lavoratori subordinati. Il secondo comma di tale articolo, inserito dalla direttiva 2002/74, prevede inoltre che l’attuazione
della direttiva «non può in nessun caso costituire una ragione per giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente
negli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto attiene al livello generale di protezione dei lavoratori nel settore contemplato dalla direttiva
stessa».
68.
Contrariamente a quanto sostiene il governo finlandese, ritengo che non vi siano elementi per limitare l’ambito di applicazione
dell’art. 9 della direttiva 90/897 nel senso che esso consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri unicamente di mantenere o introdurre disposizioni
materiali più favorevoli, ma non permette una deroga alle regole di competenza stabilite dalla direttiva e, in particolare,
dal suo art. 8 bis. L’unica condizione che detto articolo impone, conformemente all’obiettivo sociale della direttiva e al
fatto che essa mira ad assicurare ai lavoratori una protezione comunitaria minima, è che le disposizioni nazionali in questione
siano più favorevoli per il lavoratore.
69.
Ritengo dunque che né l’art. 8 bis né nessun’altra disposizione della direttiva 80/987 si oppongano a che la legislazione
di uno Stato membro preveda che il lavoratore subordinato possa avvalersi della garanzia salariale dell’organismo nazionale
presso il quale il suo datore di lavoro ha versato i contributi previdenziali in virtù del diritto di tale Stato membro, in
via sostitutiva o complementare, rispetto a quella offerta dall’organismo identificato come competente in applicazione della
direttiva.
70.
Ove tuttavia l’intervento dell’organismo designato come competente in virtù del diritto nazionale sia previsto in via sostitutiva
rispetto a quello dell’organismo competente in forza dell’art. 8 bis della direttiva 80/987, una tale normativa può considerarsi
compatibile con le disposizioni di quest’ultima solo a condizione che detto intervento dia luogo a un livello maggiore di
tutela del lavoratore e che sia comunque lasciata a quest’ultimo la facoltà di optare per la competenza dell’uno o dell’altro
organismo di garanzia.
V –
Conclusioni
71.
Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere come segue al quesito posto
dalla [OSCURATO:PERSONA] de cassation:
«L’art. 8 bis della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in
caso d’insolvenza del datore di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che esso non conferisce al lavoratore subordinato
la facoltà di optare per la garanzia di un organismo diverso da quello designato in applicazione di tale articolo, anche qualora
si tratti dell’organismo presso il quale sono stati versati i contributi previdenziali destinati ad assicurare il rischio
d’insolvenza del datore di lavoro e qualora le prestazioni di tale organismo offrano un livello di copertura più favorevole
per il lavoratore.
Né l’art. 8 bis né nessun’altra disposizione della direttiva 80/987 si oppongono a che la legislazione di uno Stato membro
preveda che il lavoratore subordinato, in vista di ottenere le spettanze non corrispostegli dal suo datore di lavoro in caso
d’insolvenza di quest’ultimo, possa rivolgersi, in luogo o in aggiunta alla garanzia offerta dall’organismo designato come
competente in applicazione dell’art. 8 bis della direttiva 80/987, all’organismo di garanzia presso il quale il suo datore
di lavoro ha versato i contributi previdenziali in virtù del diritto di tale Stato membro, a condizione che l’intervento di
tale organismo, ove sia destinato a sostituire quello dell’organismo competente in base alla suddetta direttiva, comporti
un livello maggiore di tutela per il lavoratore e sia previsto in via meramente opzionale».
1
– Lingua originale: l’italiano.
2
– GU L 283, pag. 23.
3
– GU L 270, pag. 10.
4
– Direttiva del Consiglio 2 marzo 1987, 87/164/CEE (GU L 66, pag. 11).
5
– Atto relativo alle condizioni di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Norvegia, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia
e del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU C 241, pag. 115).
6
– V. l’art. 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/94/CE, relativa alla tutela dei
lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 36). Tale direttiva ha proceduto alla codificazione
della direttiva 80/987.
7
– La sigla sta per: «Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés».
8
– Il corsivo è mio.
9
– Il sig. [OSCURATO:PERSONA] cita alcune sentenze della [OSCURATO:PERSONA] de cassation del 2002 e del 2003, dunque antecedenti alla messa in stato
di liquidazione giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA]. Il governo francese, da parte sua, cita anche sentenze posteriori, del 2006 e del
2008.
10
– Causa C‑9/07, [OSCURATO:PERSONA]/Francia ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑121).
11
– Sentenza 17 gennaio 2008, causa C‑246/06 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑105, punto 27).
12
– V., in tal senso, sentenza 7 giugno 2007, cause riunite da C‑222/05 a C‑225/05, van der Weerd e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag I‑4233, punto
22 e la giurisprudenza ivi citata), nonché sentenza 16 dicembre 2008, causa C‑210/06, Cartesio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9641, punto 67).
13
– Allo stato attuale della giurisprudenza comunitaria, l’obbligo generale che incombe ai giudici nazionali di interpretare
il diritto interno in modo conforme a una direttiva in caso di tardiva o incorretta attuazione della stessa è stato riconosciuto
solamente a partire dalla scadenza del termine di attuazione di quest’ultima (v. sentenza 4 luglio 2006, causa C‑212/04, Adeneler
ea., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6057). Diversi avvocati generali, tra cui Jacobs (conclusioni del 20 maggio 1992 nella causa C‑295/90, decisa
con sentenza 7 luglio 1992, Parlamento/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4193, paragrafo 43); Darmon (conclusioni del 17 novembre 1993
nella causa C-236/92, decisa con sentenza 23 febbraio 1994, Regione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-483, paragrafo 27); Tizzano (conclusioni
del 30 giugno 2005 nella causa C‑144/04, decisa con sentenza 21 novembre 2005, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9981, e del 27 aprile
2006 nella citata causa [OSCURATO:PERSONA]) e Kokott (conclusioni del 27 ottobre 2005 nella citata causa Adeneler ea.,), hanno
presentato argomenti a supporto di un’estensione di tale obbligo anche in pendenza del termine di attuazione della direttiva.
Nonostante una risalente pronuncia della Corte potesse leggersi come un precedente in tal senso (sentenza 8 octobre 1987,
causa 80/86, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3969, punto 15), nella sentenza Adeneler la Corte ha tuttavia escluso una tale
estensione. Date le caratteristiche del presente giudizio, non ritengo necessario prendere posizione su tale problematica,
pur riconoscendone l’importanza sostanziale per il diritto dell’Unione.
14
– Citata alla nota precedente.
15
– Sentenza 22 novembre 2005, causa C‑144/04 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9981).
16
– Punti 121‑123.
17
– V., per analogia, sentenza 23 aprile 2009, cause riunite C‑261/07 e C‑299/07, VTB-VAB ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2949, punti 38‑40).
18
– Come si vedrà meglio in seguito, l’art. 8 bis della direttiva 80/987 è il frutto della codificazione da parte del legislatore
comunitario di principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria. Sebbene, come ha sottolineato la [OSCURATO:PERSONA] in udienza,
sotto determinati aspetti non vi sia una completa corrispondenza tra il testo della disposizione in parola e la giurisprudenza
precedente alla sua adozione, ciò non concerne la questione sollevata nel quesito pregiudiziale. Ne consegue che la risposta
a tale quesito non sarebbe sostanzialmente diversa anche ove si ritenesse necessario procedere a una sua riformulazione nel
senso preconizzato dalla [OSCURATO:PERSONA].
19
– Sentenza 16 ottobre 2008, causa C‑310/07, Holmqvist ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7871).
20
– Sentenza 17 settembre 1997, causa C‑117/96 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5017).
21
– Punto 20 e dispositivo.
22
– Punto 23.
23
– Punti 21 e 22.
24
– Punto 24.
25
– Punto 26.
26
– Sentenza 16 dicembre 1999, causa C‑198/98 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8903).
27
– Punto 22.
28
– Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2000, COM(2000) 832 def. (GU C 154 E, pag. 109).
Nello stesso senso si veda il settimo ‘considerando’ della direttiva 2002/74.
29
– COM(2000) 832 def., citata alla nota precedente.
30
– Citata supra alla nota 19.
31
– Ibidem.
32
– In proposito ricordo che la direttiva 80/987 non prevede alcun meccanismo di rimborso tra organismi. L’art. 5, lett. c),
della direttiva prevede tuttavia che l’obbligo di pagamento a carico degli organismi di garanzia esista indipendentemente
dall’adempimento degli obblighi di contribuire al finanziamento.
33
– Si veda, ad esempio, l’art. 19 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1),
l’art. 8 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 2008, n. 593, sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali (GU L 177, pag. 6), e l’art. 6 della direttiva del Parlamento e del Consiglio 16 dicembre 1996,
96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU L 18, pag. 1).
34
– V., in particolare, punto 24.
35
– Sul rilievo di un tale fattore di collegamento insiste in particolare il governo irlandese che, nelle sue osservazioni
dinanzi alla Corte, propone di interpretare l’art. 8 bis della direttiva 80/987 nel senso che il luogo in cui il lavoratore
esercita la sua attività è quello in cui il suo datore di lavoro versa o avrebbe dovuto versare i contributi in vista del
finanziamento della garanzia salariale.
36
– V. COM(2000) 832 def., citata supra alla nota 28.
37
– Ibidem. Il testo del n. 1 dell’art. 8 bis inizialmente proposto dalla Commissone recitava: «Quando un’impresa avente stabilimenti
sul territorio di almeno due [OSCURATO:PERSONA] membri si trovi in stato d’insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 e quando l’apertura
della procedura d’insolvenza è stata richiesta in uno Stato membro diverso da quello sul territorio del quale il lavoratore
compie abitualmente il suo lavoro, l’organismo di garanzia competente è quello di quest’ultimo Stato membro».
38
– V., in particolare, pag. 9. La proposta della [OSCURATO:PERSONA] prevedeva anche l’introduzione, all’art. 2 della direttiva 80/987,
di un n. 3 che definisse la nozione di «stabilimento» come segue: «Si intende per “stabilimento” ai fini della presente direttiva
qualsiasi luogo in cui il datore di lavoro esercita in modo non transitorio un’attività economica con mezzi umani e beni».
In fase di prima lettura, il Parlamento proponeva un emendamento volto a introdurre in tale definizione anche un riferimento
al versamento dei contributi. L’emendamento proposto aveva il seguente tenore: «Si intende per “stabilimento”, ai fini della
presente direttiva, qualsiasi luogo in cui il datore di lavoro esercita in modo non transitorio un’attività economica organizzata
con mezzi umani e beni materiali o immateriali e/o dove esista una presenza aziendale. Ciò implica la retribuzione di lavoratori
subordinati nel paese interessato, le pratiche con le autorità amministrative di tale Stato e i contributi previdenziali»
(v. GU C 153 E, pag. 239).
39
– V. sentenza Holmqvist, citata supra alla nota 19, in particolare punto 27.
40
– V., inter alia, sentenza Everson e Barrass, citata supra alla nota 26, punto 20; v. anche il secondo ‘considerando’ della
direttiva 2002/74.